Traslazione resti mortali di caduti in guerra

Cara Redazione,

giorni or sono si è rivolto telefonicamente al mio Ufficio il congiunto di un landa di crocisoldato morto nell’anno 1934 ed i cui R.M. sono tumulati in un loculo ossario della Tomba dei Caduti del Cimitero urbano della mia città. Il familiare intenderebbe traslare la cassetta ossario dall’attuale sito nella Tomba di Famiglia della sua città (Parma).

Vi chiedo se ciò sia possibile o se esistono leggi che impediscono di trasferire resti di Caduti di Guerra e tumulati in Tombe di Caduti. Vi sottopongo questa domanda anche in considerazione del fatto che lo scorso anno il Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti di Guerra ci ha chiesto un censimento (solo in termini numerici e non nominativo) dei Caduti e degli immobili in cui sono conservati i loro resti. Desidero anche conoscere, nel caso che la domanda di trasferimento del R.M. fosse legittima e, quindi, si debba dar corso ad essa una volta presentata ed autorizzata, cosa dovrò comunicare all’ Ufficio sopra citato dopo che l’urna avrà lasciato questo Cimitero?

Cordiali saluti.

Lettera firmata

Risposta: La normativa di riferimento è la Legge 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30).

L’autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma.

La legge (Art. 7) prevede che le salme di Caduti sepolte nei cimiteri comunali siano esenti dai normali turni di esumazione, ma consente che le salme possano essere concesse ai familiari.

Le disposizioni riportate nella legge 204/51 succitata si riferiscono sempre all’inumazione delle salme di militari. Non si sono rinvenute norme in merito alla tumulazione o estumulazione delle salme di militari, così si procede per analogia

Una volta accertato che si tratti di resti mortali concessi alla famiglia, eventuali spostamenti vanno, in ogni caso, comunicati al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi.

Può provvedervi anche il comune

L’istruttoria è quella classica per ogni traslazione:

a) La richiesta dei familiari i quali garantiscono per i suddetti resti mortali lo Jus Sepulchri (dimostrando il titolo per la nuova sepoltura)
b) Autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto previo pagamento di quanto dovuto.
c.1) Nessuna particolare prescrizione, salvo quella dell’art. 88 DPR 285/1990 (dato che Lei ci ha parlato di tumulazione/estumulazione).
c.2) Non essendo piu’ un cadavere (art. 3, 1, lett. b) DPR 15/7/2003, n. 254) non dovrebbero essere necessari i mezzi di cui all’art. 20 DPR 285/1990; ma se si tratta di feretro da traslare, bisogna constatarne la perfetta tenuta ex Art. 88 DPR 285/1990, rientra in gioco l’art. 20: quindi, e’ necessario l’utilizzo di tali mezzi speciali. Per i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo si deve preliminarmente verificare la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi post mortali, poi trovano applicazione la Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 e la Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004.
c.3) se si tratta di semplici ossa (come ci par di capire) occorre solo la cassetta di cui all’Art. 36 DPR 285/1990, senz’alcun altra precauzione igienico sanitaria ed i titolari del decreto di trasporto possono esser gli stessi famigliari i quali provvedono con mezzi di trasporto propri.
d) le relative autorizzazioni vanno rilasciate in marca da bollo.

Post scriptum: La comunicazione al commissariato non ha una particolare forma in cui esser espressa, può quindi esser verbalizzata come meglio si crede.

Si consiglia, comunque, di allegare fotocopia della varie autorizzazioni rilasciate, così da far emergere li Jus Sepulchri, ossia dimostrare come quei resti mortali avranno destinazione certa e stabile e non andranno dispersi nell’ossario comune.

Per i caduti, infatti, non vale l’Art. 85 DPR 285/1990 ed i loro resti (ossa, ceneri) debbono esser custoditi in un luogo diverso dall’ossario/cinerario comune di cui all’67 DPR 285/1990.

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Carlo Ballotta

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17 thoughts on “Traslazione resti mortali di caduti in guerra

  1. X Angela,

    le spese relative alla luce votiva su sepolcri privati spettano all’intestatario dell’utenza, se, poi dovesse sussistere una ripartizioni in parti eguali tra parenti saremmo dinnanzi ad un rapporto inter-privatistico, cui la pubblica amministrazione resta, in ogni caso estranea.

  2. I miei genitori trasferitesi in Africa Orientale, non più viventi, ebbero il loro primo figlio nell’anno 1940 in Addisabeba e ha seguito malattia morì nel 1942 ad Harar tumulato nel cimitero italiano di Harar. Loro desiderio è stato sempre quello di riportare le spoglie in Italia, più volte ho chiesto all’ambasciata italiana in Etiopia ma senza alcuno esito positivo, alla mia ultima richiesta mi è stato risposto che le autorità Etiopiche non rilasciano alcuno permesso di traslare le spoglie di stranieri. Chiedo se è vero ed eventualmente cosa devo fare. Distinti saluti- Italo Verlengieri.

    1. X Italo,

      zone strane! Se le Autorità Territoriali Etiopiche non rilasciano nessun permesso di estradizione per spoglie mortali e l’ambasciata italiana conferma questa tesi, purtroppo non si può procedere legalmente.

  3. Sono figlia di Luigi Brianti, nato a Calestano (Pr) il 7 maggio 1910 e caduto nel Campo di Concentramento di Most ( già Brux) il 29 luglio del 1944, nella Seconda Guerra Mondiale. Chiedo notizie sul trasferimento delle ossa dei prigionieri di guerra, dalla Germania a Padova,l’elenco dei loro nomi e il luogo della traslazione. Ringrazio con i miei distinti saluti Paola Brianti

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