Sono da montare le gomme antineve ai carri funebri e non solo

La direttiva 16/1/2013 ha stabilito per l’Italia l’obbligo di utilizzare gomme invernali, o le alternative riconosciute per legge, cioè catene o ‘calze’, a partire dal 15 novembre in diverse regioni e province, imponendo all’ente proprietario della strada di “prescrivere che i veicoli siano muniti o abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
L’obbligo resta in vigore fuori dai centri abitati sino al 15 aprile, anche se su strade o tratti con particolari condizioni climatiche il periodo può essere esteso.
Sono considerate gomme invernali gli pneumatici che riportano la sigla M+S (Mud + Snow, fango + neve) o, in alternativa, le auto devono avere nel bagagliaio le catene o le cosiddette “calze”.
Chi si dimentica o proprio non lo vuol fare rischia una multa, dopo il 15 novembre, che va da 85 a 338 euro.

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