“Scoppio” del feretro, responsabilità civile e probabili cause tecniche.

Premettiamo subito che l’edificazione delle sepolture a tumulazione è soggetta, una volta compiuta, alle operazioni di collaudo.

Questo passaggio ineludibile è certificazione della loro corretta esecuzione (salvo non sollevare, in sede giudiziale, querela di falso nei confronti del collaudatore, ma quest’opzione così remota appare, sinceramente, poco sostenibile).

Bisogna, poi, evidenziare quest’aspetto cruciale: pure nell’ipotesi, che si esclude per quanto qui appena osservato, che fosse dimostrata, con un’accurata ricognizione tecnica, una realizzazione dei manufatti sepolcrali in ritenuta difformità dalle disposizioni dell’art. 76 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si dovrebbe comunque osservare come ciò resterebbe, non rilevante, siccome il vizio nel confezionamento del feretro, da cui può derivare una fuoriuscita di liquidi e di odori, non può essere influenzato dalle caratteristiche della costruzione (ad esempio qualora i loculi abbiano dimensioni non standard, oppure non presentino un’inclinazione verso l’interno adeguata, si tratta, infatti, di caratteristiche costruttive che sono indipendenti dalla “tenuta” del feretro).

Nell’esempio testé rappresentato non sono considerati alcuni elementi che meritano precisazioni.

Infatti, l’attuale normativa non stabilisce né la cubatura del vano feretro (in realtà la Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 si limita ad alcuni suggerimenti, senza, però, essr cogente), né la graduazione della pendenza del piano d’appoggio (i soli dati tecnico-costruttivi prescritti riguardano la portata delle solette orizzontali, l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas, le modalità di chiusura del tumulo), che sono conseguentemente rimesse alla consuetudine.

Considerando attentamente l’indicazione dell’inclinazione verso l’interno, essa costituisce una precauzione volta a prevenire, ma non aneutralizzare, possibili (lievi) fuoriuscite di liquidi, ma che non costituisce “causa” dell’avvenuta alterazione dello stato del feretro.

Del resto, anche se l’inclinazione fosse rilevante e tale da non permettere la fuoriuscita di una quantità rilevante di liquidi, ciò porterebbe, unicamente, ad un occultamento del vizio, il quale sussisterebbe comunque (e gli oneri per porvi rimedio si allocherebbero al momento in cui, scadendo la concessione, debba provvedersi alla estumulazione, in quanto il concessionario è tenuto a “riconsegnare” il sepolcro nelle condizioni d’uso normale, cioè quelle sussistenti al momento della concessione).

Comunque sia, le tipologie costruttive – ammesso e non concesso che non rispondano alle disposizioni dell’art. 76 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – non sono, né possono costituire motivo della fuoriuscita di liquidi e di odori, causa che può essere riferita unicamente ai materiali impiegati e alle modalità di confezionamento del feretro.

Ad ogni modo la garanzia sul prodotto da parte dell’impresa funebre che commercializza articoli funerari, non è legata alla tenuta della cassa di zinco dentro al loculo, essa, infatti, deve solo assicurare che la lastra metallica sia corrispondente a quanto la legge prevede (Art.30 DPR 285/90) e cioé “Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.”, diventa, per altro, molto difficile imputare eventuali responsabilità all’impresa funebre che materialmente curò il servizio delle esequie, senza un’ispezione sul feretro (ed essa, quasi mai avviene!), poichè di fatto, mai, si addiviene all’apertura del feretro, se non per un’espresso ordine della Magistratura o dell’AUSL.

I prodotti sono garantiti da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i ventiquattro mesi dalla data di consegna al consumatore (non tra fabbricante e impresa funebre, che ha ordinariamente la garanzia stabilita nel contrato di acquisto, oppure 12 mesi se non previsto all’acquisto).

In base al nuovo articolo 1519-ter del codice civile, il fornitore finale ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto previsto dal contratto di vendita. Si vedano anche gli Artt. 128 e segg. Codice del Consumo.

Il legislatore precisa che i beni devono essere conformi alla descrizione fatta e possedere le qualità del bene eventualmente presentato come campione o modello.

I beni, in ogni caso, devono presentare le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni fatte da produttore o fornitore in pubblicità o sulle etichette. Qualora il consumatore scelga il bene per soddisfare un uso “particolare” e porti a conoscenza del fornitore tale volontà di utilizzo, il bene dovrà soddisfare detto uso “particolare” salvo che il fornitore non dimostri di non aver mai accettato la destinazione d’uso “particolare” richiesta dal consumatore.

Difatti sono troppe le variabili in gioco che incidono sulla possibile rottura dello zinco:

ad esempio e senza la pretesa di esser esaustivi:

  • l’esposizione del loculo e l’alternanza di caldo e freddo,
  • la temperatura esterna massima che ha un effetto dilatatore e potenzialmente dirompente,
  • i medicinali con cui è stato trattato il defunto,
  • l’eventuale trattamento antiputrefattivo a base di formalina
  • la causa della morte (ad es. gli annegati hanno una produzione copiosa di liquidi cadaverici),
  • la non corrispondenza dello spessore minimo (stabilito dalla legge) della cassa d zinco,
  • un confezionamento della bara non regolare (ad es. a vite o il chiodo con cui si monta un piedino della bara può essere tropo lungo e “trapassare” lo spessore del legno,
  • l’essenza del legno (ad es. i castagno ha una forte componente di tannini che favoriscono la passivazione dello zinco), il tempo intercorso (lo zinco passiva naturalmente),
  • la consumazione dello zinco per effetto della “pila elettrostatica” che si crea tra armatura in ferro del loculo e lo zinco stesso, in presenza di ambienti umidi, ecc.
  • l’ambiente fortemente acido che si crea all’interno del feretro per la presenza dei liquidi cadaverici.

Si aggiunge che una fessurazione dello zinco può essere stata determinata da una saldatura del coperchio non conforme alla legge (essa, in effetti deve esser continua ed estesa su tutta la superficie di contatto tra il coperchio ed il labbro perimetrale della cassa), o ancora per un accatastamento in magazzino non corretto.

Di tute questi spiacevoli inconvenienti è, in ultima nalisi, ben conscio il legislatore che all’art. 76 del DPR 285/90 ha previsto come rimedio generale anche se, forse, un po’ empirico:

“I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido”.

Written by:

Carlo Ballotta

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