Ossario comune

L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.

Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?

L’ossario comune, di solito, e’ un pozzo, un vano ipogeo o un blocco in mattoni, cemento armato dove gettare le ossa in modo promiscuo ed indistinto. E’la stessa struttura muraria delle sue pareti (anche se quasi mai e’ cosi’) a dover risultare impermeabile alle infiltrazioni o alle acque piovane. Spesso, purtroppo, l’ossario si trasforma, invece, in un acquitrino ristagnante.

Non necessaraimente, prima di esser riposte nell’ossario comune le ossa debbono esser racchiuse in sacchi di plastica. Cio’ non e’ richiesto dal regolamento. Anzi, ossa avvolte nel nylon potrebbero esser ancora, in qualche modo, riconducibili ad un particolare cadavere (e sue trasformazioni di stato), mentre la Legge parla di conservazione massiva senza piu’ alcun segno di riconoscimento.

Di solito all’atto dell’esumazione/estumulazione si usano invoucri provvisori di plastica per una prima cernita tra le ossa non richieste e quelle, invece, da riporre in cassetta ossario (Art. 36 comma 2 DPR 28/90) per una nuova tumulazione o per il trasporto ad altro luogo che non sia il crematorio, altrimenti sarebbe sufficiente un contenitore di materiale facilmente combustibile.

L’ossame deve esser celato alla vista del pubblico, ma il punto fisico in cui si trova l’ossario puo’ esser tranquillamente segnalato con un cartello, un’indicazione, una croce….

Sulla botola dell’ossario e’ possibile collocare fiori, oggetti votivi per il legittimo esercizio delle pratiche di pietas e devozione.

L’ossario e’, alla fine, una sepoltura collettiva: dopo tutto e’ pur sempre una tomba, ancorche’ anonima, ed il nostro ordinamento di polizia mortuaria consente sempre gesti di pieta’ e venerazione verso i defunti assimilabili al diritto secondario di sepolcro.

Sulla botola dell’ossario (si pensi ad un sacrario di guerra) potrebbe esser officiata anche la Santa Messa.

L’importante e’ non intralciare le operazioni cimiteriali di apertura e chiusura delle botola per l’immissione di nuove ossa.

L’ingresso all’area dove e’ collocato l’ossario potrebbe esser inibita ai visitatori durante l’esecuzione di operazioni cimiteriali o se ci sono seri pericoli per la loro incolumita’ (cedimento della volta, rischio di cadute….).

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Carlo Ballotta

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53 thoughts on “Ossario comune

  1. Bisogna sempre considerare i termini di prescrizione dettati dalle Legge 24 dicembre 1981, n.689, la stessa che, a livello nazionale regola il sistema sanzionatorio della polizia mortuaria. Se il fatto è stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l’elemento soggettivo della colpa) il custode sarà passibile di sanzioni amministrative. Ora, se tale violazione è il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure è stata commessa in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità, la responsabilità è da ascriversi a quest’ultima in quanto ha diramato ordini illegittimi oppure è rimasta inerte rispetto all’obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, essendo il Dirigente titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C

    Se, invece, chi ha materialmente agito non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, la responsabilità ricade su quest’ultimo e non sul dirigente.

    Se la cassetta è stata clandestinamente spostata o peggio ancora occultata si configura la fattispecie di violazione di sepolcro. Bisogna, quindi, preliminarmente accertare la sussistenza di un titolo (atto di concessione) in forza del quale i resti ossei avessero diritto ad esser tumulati in una tomba “dedicata”, inibendo, così la loro dispersione in ossario comune per tutta la durata del rapporto concessorio.

    Si tenga presente che il Comune è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l’autore del fatto se questi è dipendente ed ha agito nell’esercizio delle sue proprie funzioni. Sulla base delle precisazioni da Lei inviate, si ribadisce quanto asserito in precedenza, vale a dire: – la responsabilità diretta del dipendente; – la responsabilità civile del Comune per il danno provocato dal dipendente durante l’esercizio delle sue funzioni.

  2. e se io scoprissi che la cassetta è stata messa da qualche altra parte a questo punto posso procedere per vie legali?
    il custode del cimitero di 20 anni fa credo sia morto..ma chi potrebbe averlo incaricato è ancora in vita..in questi casi la responsabilità è solo del custode??

  3. Ecco un episodio di cattiva gestione cimiteriale.

    Ai sensi dell’Art. 52 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n. 285) il Responsabile del Servizio di Custodia deve diligentemente aggiornare i registri cimiteriali annotando, day by day, collocazione e spostamenti dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato (ossa, ceneri, resti mortali).
    I defunti debbono sempre esser identificabili e facilmente rintracciabili, l’unica destinazione promiscua, massiva e perpetua è rappresentata dall’ossario comune o, in alternativa dal cinerario comune. Non è ammissibile lo smarrimento di una cassetta ossario. Chi ha sbagliato dovrebbe, almeno, esser passibile di sanzione amministrativa ex Art. 107 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Se le ossa sono state avviate all’ossario comune non c’ più speranza di rinvenirle, tuttavia, in caso di negligenza sussiste una responsabilità del Comune, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’Art.2049 del Codice Civile.

  4. grazie per la risposta..però ho ancora un dubbio..al momento della estumulazione io ero presente e ho visto che riponevano le ossa nella cassetta di zinco.
    Avevo 15 anni e mi fu detto che mettevano la cassetta di mia madre nell’ossario comunale..ma questo lo fecero quando andammo via..è possibile che questa cassetta non sia mai stata messa nell’ossario e a me invece dissero il contrario?
    Come posso fare per sapere quello che è successo dato che all’ufficio del cimitero risulta che mia madre è stata messa nell’ossario comunale?non so a chi rivolgermi…grazie!

  5. E’preferibilile “parcheggiare” per qualche tempo le ossa in camera mortuaria, magari riponendole in sacchetti di plastica con targhetta identificativa, prima di disperderle in ossario comune, proprio per favorire atti di disposizione di eventuali parenti “ritardatari”.

    Al fine di assecondare i comprensibili desideri della cittadinanza in merito alla conservazione delle ossa in modo individuale e dedicato il Comune provvederà a dare apposita pubblicità-notizia al calendario delle operazioni cimiteriali, di solito stabilito con ordinanza del sindaco, spiegando chiaramente quale sarà la destinazione d’ufficio ed irreversibile per i resti ossei non richiesti.

    Sino a quando le ossa sono riconoscibili (ossia riconducibili ad un preciso defunto) è sempre possibile una nuova sistemazione in loculo, celletta ossario, tomba gentilizia. Ovviamente ciò presuppone un regolare atto di concessione, con cui il Comune dà in uso un determinato manufatto edilizio (o area su cui impiantare tumuli) per la sepoltura delle ossa.

    E’vietato l’interro delle ossa a diretto contatto con il terreno, le ossa, però, possono essere tumulate anche in un pozzetto ipogeo.

  6. Per essere messi in ossario comune i resti ossei devono essere sfusi, cioé non in una cassetta di zinco. Non sono più recuperabili ed è la procedura ordinaria in caso nessuno dicxa nulla circa la destinazione delle ossa.

    Per conservare i resti ossei occorre invece avanzare al comune, entro un tempo ragionevole dalla esumazione ordinaria o dalla estumulazione apposita istanza di conservazione e prevedere la sepoltura in un luogo di cui si abbia la disponibilità, in cimitero (loculo, anche con altro feretro, tumulo, ossarietto, ecc.

  7. ciao!vorrei u’informazione :
    se i resti di una persona vengono messi in una cassetta di zinco e trasferiti nell’ossario comunale,è possibile dopo circa vent’anni recuperare la cassetta dai familiari??
    grazie..se possibile,mi indicate come fare?

  8. L’ossario comune può anche essere un “parallelepipedo”, cioè un blocco in muratura, o comento, collocato sopra il piano di campagna, purchè esso sia sempre chiuso, per evitare la vista diretta dell’ossame o il suo trafugamento.
    La legge, in effetti, non fissa degli standards dimensionali, come, invece, accade, per le fosse (Art. 72 e 73 DPR 10 settembre 1990 n. 285) o per il calcolo del fabbisogno, inteso come aree da adibire all’inumazione dei feretri (Art. 58 DPR 10 settembre 1990 n. 285 e paragrafo 10 Circ.Min. 24 Giugno 1993 n.24).

    Per una stima verosimile bisognerebbe anche valutare l’incidenza della cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo rinvenuti nelle esumazioni e nelle estumulazioni, poichè l’incinerazione produce non ossa, ma ceneri e quest’ultime sono di più facile smaltimento (qualcuno si spinge sino a teorizzarne la dispersione nel giardino delle rimembranze).

  9. In genere l’ossario comune è una camera sotterranea.
    La sua dimensione può essere dell’ordine dei 20 metri cubi.
    Per l’area cimiteriale da lei indicata non è possibile una quantificazione, perché dipende dalla propensione o meno delle famiglie a raccogliere le ossa nelle cassette ossario individuali e collocarle in tomba.
    Comunque una camera sotterranea di 40 metri cubi può essere sufficiente.
    Vi è poi la possibilità, una volta piena la camera di ossa, di cremare le ossa stesse e inserire le ceneri nel cinerario comune (che può essere anche lo stesso ossario comune).
    Quest’ultima possibilità è contenuta bell’ultimo paragrafo della circolare Ministero sanità n. 10/1998, che prevede anche la modalità autorizzatoria per procedere alla cremazione di tali ossa (è su disposizione del sindaco).

  10. Grazie mille per le informazioni che date.
    potreste cortesemente indicarmi qualche dimensione di un ossario comune per un cimitero realizzato su un area di 10.000 mq e per 400 lotti circa per cappelle ed edicole funerarie.
    Grazie

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