Occupazione abusiva di loculo e sottrazione di cadavere in cimitero di Angri

La concessionaria di un loculo sito nel cimitero di Angri (nei pressi di Nocera Inferiore) ha sporto denuncia per la scomparsa dei resti dei suoi cari, sostituiti con quelli di sconosciuti. Sulla lapide vi sono ora sia le foto degli attuali che dei precedenti defunti. Spetterà, dunque, alla Procura di Nocera Inferiore far luce sull’episodio e ritrovare i resti delle persone che per prime sono state custodite in quel loculo. Una querelle iniziata due anni fa, quella della donna che non ha idea di dove siano finite le spoglie dei suoi familiari: dopo le mancate risposte da parte degli enti preposti, dunque, la malcapitata ha deciso di procedere legalmente. L’ipotesi di reato è di soppressione e vilipendio di cadavere.

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  1. X Antonietta,

    La situazione da Lei rappresentata integra, forse la fattispecie di turbativa di sepolcro, consiglio, pertanto la consultazione molto proficua di questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/tumulazione-illegittima-373.html
    In questi ultimi anni la magistratura ha più volte affermato che nella concessione di un’area cimiteriale non si verifica alcuna diminuzione del patrimonio pubblico ed il diritto del concessionario risulta, oltre che subordinato, anche strumentale all’interesse pubblico di affidare a soggetti estranei al comune la cura di una parte dei luoghi destinati alla sepoltura degli estinti.
    Il diritto di costruire il sepolcro familiare viene, quindi, raffigurato dalla giurisprudenza come un diritto soggettivo perfetto di natura reale e patrimoniale, ma anche personalissima, assimilabile al diritto di superficie, seppur con destinazione vincolata ad uso sepolcrale, che il concessionario può vantare nei confronti degli altri privati ma che si affievolisce nei confronti della pubblica amministrazione, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse impongano o consiglino al comune di esercitare il potere di revoca della concessione.
    E’ il regolamento di polizia mortuaria comunale a stabilire il concetto stesso di “riserva famigliare” (in senso stretto o allargato). In assenza, valgono le norme del codice civile ed opera di default l’Art. 93 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria

    L’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a facilitare l’uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale. Pertanto può ampliare l’utilizzo (altrimenti ristretto alla famiglia), attraverso l’istituto della benemerenza (da definirsi con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del criterio che non vi sia lucro e speculazione, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del DPR 285/90), ammesso, tuttavia, solo dal 27 settembre 1990, quando, cioè entrò il vigore l’attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, quindi non applicabile per concessioni cimiteriali pre-esistenti. A questo punto: quando risalgono queste due tumulazioni illegittime di estranei?

    Salvo il fatto che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, il sepolcro è da intendersi di tipo familiare.

    Hanno diritto di entrarvi i familiari del fondatore. Terminata la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell’intero cimitero maggiorata. Generalmente per l’accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione, tramite apposita istruttoria comunale, estensivamente ex Art. 102 DPR n. 285/1990, Invece, se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre il consenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto).

    Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

    Il diritto sul sepolcro, in quanto diritto soggettivo (reale e patrimoniale), è tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria mediante ogni azione che il particolare caso richieda, compresa la rivendicazione o l’azione di spoglio (cfr., con riguardo alla rivendicazione, T. A. R. Sicilia, Sez. III, Catania, 24 dicembre 1997, n. 2675, nonché Cass. 25 maggio 1983, n. 3607, mentre, con riguardo all’azione di reintegrazione nel possesso, si veda Pretura di Napoli, 3 aprile 1991).

    Per questo, qualora sia stato costituito un sepolcro familiare, riservato, nella volontà dei fondatori, a ricevere esclusivamente i corpi dei membri delle famiglie dei fondatori stessi, commette spoglio il compossessore di tale sepolcro che immetta la salma di persona estranea alle famiglie stesse, in quanto in tal modo viene a violare la destinazione specifica del sepolcro (Cass. 4 maggio 1982, n. 2736).

    La legittimazione ad agire con l’azione di spoglio spetta anche a coloro che abbiano usato per lungo tempo in via esclusiva, con l’inferre mortuum in sepulchro, il sepolcro abbandonato dai legittimi titolari (cfr., in tal senso, Tribunale di Velletri, 12 febbraio 1981).

    Tale diritto reale è tutelabile, poi, anche con l’azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l’introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa legitimatio ad causam trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1984, n. 3311).

    L’esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto dello ius sepulchri, concreta un possesso ai sensi dell’art. 1140 c.c. ed è, quindi, tutelabile anche con l’azione di manutenzione (Cass. 29 settembre 1991, n. 9837).

  2. Nella tomba di proprietà sono state tumulate due persone che non appartengono alla nostra famiglia.
    Interrogato l’ultimo superstite di queste persone morte (vi sono altre nipoti) ha
    risposto che non vuole estumularli dato il tempo trascorso (40 anni).
    Ha risposto inoltre che mio padre aveva concesso la tumulazione, dalle ricerche (richieste fatte) non ha dimostrato nessuna autorizzazione data; la proprietà risulta in atto pubblico di acquisto dal Comue.
    Come devo fare ?? Grazie D’Elia Antonietta

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