Medicina necroscopica e Legge 130/2001

Quali sono per un medico necroscopo le maggiori criticita’ nella legge 130 del 30 marzo 2001 in merito alla cremazione dei cadaveri umani?

Ovviamente questi problemi si riverberano su tutte quelle legislazioni regionali (Legge lombarda 18 novembre 2003 n. 22 con relativo regolamento 9 novembre 2004 n. 6 in primis) adottate proprio in attuazione dei disposti della sullodata Legge 30 marzo 2001 n. 130.

Il problema verte sostanzialmente su di una questione: la titolarita’ della funzione di accertamento per elementi di rilevanza penale (decesso avvenuto in seguito ad un crimine).

L’ art.3.1.a impone al medico necroscopo (e solo al medico necroscopo) la stesura del certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Col vecchio ordinamento di polizia mortuaria sulla cremazione questo compito sarebbe spettato (anche e soprattutto) al medico curante; si verifichi a tal proposito la formulazione dell’art. 79 comma 4 nel DPR 285/90.

Fino all’entrata in vigore delle nuove norme, cioe’, era il curante che, conoscendo tutti gli aspetti (concezione olistica) del caso clinico, l’anamnesi e le modalita’ del decesso, compilava tale documentazione.

Per enucleare in modo corretto la difficolta’ procedurale, denunciata dagli stessi dottori, bisogna assolutamente distinguere tra medico necroscopo che opera in ambiente ospedaliero ed il medico necroscopo della ASL disponibile ad attivarsi sul territorio in caso di decessi avvenuti presso un domicilio privato.

In reparto ospedaliero infatti, e’ ben raro che esistano delle ‘zone d’ombra’ perche’, di solito, al momento dell’attestazione di morte il personale sanitario ha sempre a disposizione la cartella con tutte le informazioni riguardo alla degenza, ai motivi che hanno portato al ricovero ed alla terapia somministrata; pertanto il paziente con la sua storia clinica e’ gia’ stato sottoposto ad un primo filtro conoscitivo.

Il reato, il dolo eventuale, allora, dovrebbero gia’ essere stati scartati preliminarmente; la visita necroscopica, comunque, deve sempre pur sempre essere eseguita, anche se in determinare circostanze si riduce ad una mera formalita’.

Gli altri due momenti in cui il medico necroscopo potrebbe trovarsi in difficolta’ riguardano:

L’assoluta esclusione che non vi sia stato un pregresso incidente tale da poter far risalire il decesso a quella stessa causa iniziale. Se sussiste anche solo un dubbio di tal genere la salma deve essere fermata e si deve procedere con la trasmissione del referto all’autorita’ giudiziaria.
L’ esclusione che il paziente sia portatore di apparecchiature non idonee alla cremazione, ma, di norma, anche questo aspetto puo’ essere desunto, dalla visita necrosopica direttamente sul cadavere ed anche dalla cartella clinica o da una rapida telefonata ai colleghi curanti.
Diversa, e ben piu’ complicata, invece, e’ la situazione del necroscopo territoriale che spesso non ha a disposizione tutta questo materiale ecco, dunque, come possano insorgere criticita’ a volte insanabili rapidamente, specie dal venerdi’ alla domenica.

Secondo alcuni autorevoli commentatori un’interpretazione troppo rigida dell’articolo 3.1 lettera a comporterebbe la necessita’ di effettuare l’autopsia su ogni salma da cremare, con
relativo studio clinico-anamnestico, per rimuovere definitivamente il sospetto di morte dovuta a reato (anche l’omicidio colposo da eventuale responsabilita’ professionale ovviamente).

Altra dottrina parimenti legittimata ha sviluppato unna diversa interpretazione piu’ ‘minimale’ secondo cui l’affermare un ‘non sospetto’ e il non dover necessariamente validare quanto posto agli atti dal clinico nella scheda di morte, non dovrebbero comportare l’obbligo sistematico di sottoporre ad esame autoptico tutti i deceduti in attesa di cremazione.

Ad un attento esame dell’articolato emerge un’ulteriore controversia operativa il punto ‘h’ dello stesso art.3 fa impone al il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi fisiologici e annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia’.

La domanda sorge spontanea: dove verra’ conservato tutto questo materiale biologico?

Quali saranno le tecniche per effettuare velocemente tali prelievi standard, forse quelle gia’ annoverate nella protocollo delle autopsie medico-legali?

L’autore rivolge un sentito ringraziamento al Prof.MAURIZIO SPINELLI
Specialista in Anatomia Patologica e in Oncologia
Direttore Servizio di Anatomia, Istologia Patologica, Citodiagnostica e Citogenetica.
Direttore Dipartimento di Patologia
Ospedale S.Corona- Azienda Ospedaliera di Garbagnate Mil.

Written by:

Carlo Ballotta

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