Lavori cimiteriali ed Imprese Funebri

L’effettuazione di operazioni cimiteriali , avviene a cura del gestore del camposanto, essendo la conduzione dell’attivita’ cimiteriale servizio pubblico locale.

Con D.M. Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 28/5/1993, sono stati, infatti, individuati i servizi indispensabili dei Comuni, come definiti dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504, che li definisce ‘rappresentanti delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e come diffusi nel territorio con caratteristica di uniformita”. Tra i servizi indispensabili dei Comuni vengono ricompresi pure quelli ‘necroscopici e cimiteriali’, che cosi’ possiedono inequivocabilmente il carattere di servizio pubblico.

I servizi cimiteriali (piglio la definizione ‘canonica’ dall’articolato della legge emiliano romagnola sulla materia funeraria del 29 luglio 2004 n. 19) si sviluppano in:

1. Operazioni cimiteriali e loro registrazione (ex Art. 52 DPR 285/90)
2. Concessione in uso degli spazi cimiteriali adibiti a sepoltura privata (a sistema di inumazione o tumulazione) ex Art. 59 lettera a) ed Art. 90 DPR 285/90
3. Cremazione
4. Illuminazione elettrica votiva.

Sulla base della normativa nazionale vigente i servizi cimiteriali, compresa l’illuminazione elettrica votiva e la cremazione (per la determinazione delle cui tariffe si rimanda al Decreto Ministeriale 1 luglio 2002) sono classificabili tra quelli a rilevanza economica (Art. 113 Decreto Legge 269/03 e relativa conversione in Legge).

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono definite dall’Art. 113 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000).

Le operazioni cimiteriali al pari dei trasporti funebri sono divenute prestazioni a titolo oneroso dopo l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis Legge del 28 febbraio 2001 n. 26, fatti salvi i casi di indigenza, stato di bisogno o disinteresse da parte degli aventi titolo a disporre del de cuius.

Per l’azione di polizia cimiteriale sul territorio comunale (ed, ovviamente, entro il recinto del sepolcreto) si debbono intendere necessariamente le funzioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione e collocazione stabile di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro, dell’urna o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.In esse confluisce, poi, anche la manutenzione connessa alla ordinaria conservazione del cimitero.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attivita’ inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Come rilevato prima, con la legge n. 26/2001, il cimitero, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, e’ cosi’ divenuto un complesso di servizi pubblici a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Puo’ essere anche garantito nelle altre forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Notoriamente per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorita’.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonche’ le pubbliche funzioni di polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attivita’ funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale). sono:
• indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in deposito d’osservazione;
• trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorita’ sanitaria;
• deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.
• trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;.
• camera mortuaria e ossario comune in cimitero.

Non si puo’ negare, pero’, come in alcuni comuni, relativamente alle sepolture private, chiusura e apertura dei sepolcri, tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realta’ eseguite dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode del cimitero, il quale controlla solo la conformita’ dei lavori alle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e l’impiego corretto di eventuali attrezzature comunali, messe a disposizione, affinche’ esse non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato versa, poi, quanto previsto dalle tariffe vigenti in quel determinato comune.”

In effetti la normativa nazionale vigente non puntualizza se, tumulazioni, esumazioni, inumazioni ed estumulazioni, in particolare per i sepolcri privati, siano mansioni esclusive degli addetti al servizio cimiteriale o se ad esse possano esser portate a termine a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione e’ data dall’art. 83, comma 3, ed impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia.

Possiamo quindi dedurre che questa modalita’ sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria, tra l’altro la capacita’ del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici e’ ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute (Ex Art345 del RD 1265/1934)., in quando questa procedura non e’ stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.

Il vero problema operativo nasce dall’oggettiva difficolta’ di molti comuni nel garantire la presenza di un adeguato numero di necrofori-affossatori (ai sensi del Decreto Legislativo 267/1994 in tema di sicurezza dei lavoratori) per la movimentazione del feretro quando il corteo funebre varca il cancello del cimitero; spesso, allora sono gli stessi addetti dell’impresa funebre ad aiutare o addirittura sostituire il personale del camposanto nell’issare la cassa sul montacarichi, magari arrampicandosi imprudentemente su instabili trabaldelli, o a farla scendere nella fossa con procedure non proprio ortodosse (l’uso di un calaferetri, invece delle tradizionale corde, sarebbe molto piu’ funzionale, rapido, sicuro ed anche elegante siccome la qualita’ del servizio e’ ormai percepita dall’utenza come un dato imprescindibile).

C’e’ chi si spinge ancora oltre considerando come trasporto funebre anche la lo spostamento dei feretri entro il perimetro cimiteriale (esempio: dall’autofunebre o dalla camera mortuaria verso la tomba o l’ara crematoria) in base a questa constatazione di diritto:
Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disciplina al capo IV il trasporto di cadavere, senza intervenire in ordine alle modalita’ di esecuzione di questo servizio all’interno dei cimiteri.
Se, quindi, il Comune non ha in corso un appalto dei servizi cimiteriali che attribuisca per contratto alla ditta appaltatrice la presa in consegna dei feretri all’ingresso del cimitero ed il loro trasporto fino alla sepoltura e neppure dispone di dipendenti in servizio nell’impianto cimiteriale preposti questo compito, il personale delle imprese di onoranze funebri e’ legittimato ad eseguire i trasporti interni al cimitero senza bisogno di specifiche autorizzazioni.

Ora anche per effetto della sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la Sez. I della Corte di Cassazione il trasporto funebre e’ sempre piu’ considerato come attivita’ libero imprenditoriale sottoposta alla regolazione del comune ed alla vigilanza dello stesso (secondo alcune recenti leggi regionali) o dell’ASL ai sensi dell’Art. 16 comma 2 DPR 285/90.

In effetti c’e’ una zona d’ombra che andrebbe dissipata, per definire quando nella tempistica dell’evento funerale cioe’ dalla raccolta della salma nel luogo dove si e’ consumata la morte (abitazione privata, stanza di ospedale, strada in caso di accidente) sino all’ingresso del feretro in cimitero si possa correttamente parlare di trasporto funebre. (il cosiddetto recupero salme su chiamata della Pubblica Autorita’ gia’ differisce sotto il profilo semantico e’, invece, annoverabile annoverabile tra i servizi necroscopici). La legge regionale emiliano romagnola, ad esempio, fissa l’incompatibilita’ attraverso obbligo di separazione societaria (ex Art. 8 Legge 287/1990) tra attivita’ in monopolio (cimiteriale e necroscopica) e quella in regime di libera concorrenza tra soggetti imprenditoriali.
Emilia Romagna (Art. 10 comma 12 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) e Lombardia (Art. 35 comma 2 Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6) hanno gia’ tassativamente chiarito come non costituisca trasporto funebre (effettuato da imprese di estreme onoranze) di salma il trasferimento del corpo umano privo delle funzioni vitali nell’ambito della struttura sanitaria dove e’ avvenuto il decesso. Anzi, questo trasporto dalla corsia del reparto al deposito d’osservazione ed in seguito al servizio mortuario sanitario (leggasi camere ardenti ospedaliere) deve esser assicurato unicamente da personale che a nessun titolo puo’ essere collegato ad un esercente l’attivita’ funebre.

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Carlo Ballotta

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3 thoughts on “Lavori cimiteriali ed Imprese Funebri

  1. X Alessandro,

    L’eventuale diniego di accesso agli atti verso la relativa istanza deve comunque esser MOTIVATO ex L. n.241/1990. Se il procedimento non è regolato diversamente a livello locale, con apposito regolamento comunale, riguardo la tempistica, il dies ad quem ordinario è di 30 giorni.

    Il ricorso contro eventuale rigetto verso la domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90 deve essere proposto al T.A.R. territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio rigetto (trenta giorni dall’istanza).

    Il termine di trenta giorni viene considerato dal Consiglio di Stato di natura decadenziale. L’istanza d’accesso può essere promossa anche nel contesto di un giudizio già iniziato con istanza al Presidente del Collegio. Anche se la questione è dibattuta, la mancata notificazione del ricorso o dell’istanza al Presidente del Collegio ad almeno uno dei controinteressati potrebbe determinare l’inammissibilità dell’iniziativa giudiziale.

    1. buonasera, il segretario comunale a forza di chiedere spiegazioni mi ha detto che non mi poteva dare una copia dei documenti perché non avevo inserito un motivo per il quale ho fatto la richiesta.
      in conclusione mi ha detto di scrivere sulla richiesta di accesso agli atti il seguente motivo: perché voglio denunciare il comune. Quindi posso avere una copia della documentazione. (chiedendo al vice sindaco mi ha detto che per accedere agli atti devo motivare la richiesta, anche con una scusa qualunque, generica. tipo per curiosità; il che mi sembra alquanto assurdo.)

  2. Buongiorno, vorrei fare una domanda che non è molto pertinente con i lavori cimiteriali.
    nel mio comune si è tenuto il bando per l’affido di 2 chioschi per la vendita di fiori.
    al bando hanno partecipato 3 ditte.
    la 3° ditta ha fatto ricorso in quanto non riteneva giusto il punteggio che aveva ricevuto e che era stato dato alla ditta che è arrivata prima.
    il ricorso lo ha perso e non ha fatto più storie.
    io come 2° ditta arrivata in graduatoria ho realizzato la struttura come prevedeva il bando, a distanza di 3 anni dal bando ho richiesto i documenti con delle motivazioni per la quale la ditta che è arrivata prima in graduatoria non ha completato i lavori e non ha messo a morma il chiosco.
    il comune mi ha risposto dicendo che non posso avere questi documenti in quanto già cè stato un ricorso al TAR ed è stato respinto.
    la mia domanda è questa: il ricorso al TAR cè stato tra la 1° e la 3° ditta. io che non centro niente in tutto questo mi possono impedire l’accesso agli atti?
    poi vorrei sapere se qualcuno lo sa in quanto tempo il comune è tenuto a rispondere ad un protocollo dalla data di richiesta.

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