La Validita' DPR 24/02/2004

La legge 30 marzo 2001 n. 130 e' entrata virtualmente in vigore il 4 maggio dello stesso anno,. Dire che la legge produca i suoi effetti il 4 maggio e' per altro poco, dato l'ampio ricorso a rinvii a provvedimenti attuativi mai adottati in seguito al mutamento di competenze legislative dovute alla riforma del Titolo V della Costituzione.

L'unico atto a contenuto normativo per implementare i disposti della Legge 130/2001 sin ora adottato dallo Stato e' il Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 in cui si fissano i prezzi per la cremazione di cadaveri, resti mortali, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili.

La nota vicenda della sospensiva della L. 130/01 si e' arricchita di un ulteriore capitolo. Attualmente e' consentita, secondo il DPR 24/2/04 l'affido dell'urna a familiare per la conservazione in abitazione. La motivazione del parere del Consiglio di Stato (parere 2957/3 del 29 ottobre 2003), pero', apre altri spiragli, tra cui quello della possibilita' di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e altre lo sono se la combinazione con le norme preesistenti determina la possibilita' di darvi attuazione.

Occorre, pero' una precisazione per non ingenerare nella cittadinanza inutili speranze. Il DPR 24/02/2004 e' pur sempre un ricorso, esso quindi vale per il solo caso preso in esame, nel nostro ordinamento, infatti, non e' contemplato il principio dello 'stare decisis' conosciuto piu' prosaicamente come 'regola del precedente' tanto caro al diritto anglosassone.

Il DPR 24/02/2004 e' senz'altro un pronunciamento autorevolissimo, ma non si e' ancora formata una giurisprudenza costante in tema di trattamento delle ceneri.

IN assenza, quindi, di una regolamentazione nazionale o regionale, il comune, dunque, ha solo facolta' (e non obbligo) di consentire l'affido personale o famigliare delle ceneri introducento la normativa di dettaglio sulle modalita' di conservazione attraverso il regolamento comunale di polizia mortuaria oppure lo stesso atto di affido.

La situazione, a livello nazionale, e' ancora molto instabile, ed al momeno non esiste una norma unificatrice tra le diverse legislazioni locali; proprio il 18/8/2006, l'UTG (Ufficio Territoriale di Governo) di Perugina, con nota N12410 in risposta a specifico quesito, ha confermato la impossibilita' dello Stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri. Se ne riporta il testo per estratto:

'Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – Area III Stato Civile, gia' interessato in merito ad analogo quesito formulalo, ha ribadito che, allo stato, l'Ufficiale di Stato Civile non puo' autorizzare la dispersione delle ceneri nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001'.

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Carlo Ballotta

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