La rotazione dei posti feretro

L’attuale legislazione nazionale (DPR 10.9.1990 n.. 285) contempla:

a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per se’ e/o la propria famiglia il sepolcro (Artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94);

b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione o inumazione, per collettivita’, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone indicate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1).

Il comma 3 dell’art. 92 tra gli elementi costitutivi del rapporto concessorio annovera esplicitamente la possibilita’ di imporre determinati obblighi sulla concessione, cosi’ il successivo art. 103 (con riferimento a tipologia sepolcrale del tutto diversa) limita, ma non esclude, tasse di concessione superiori a quelle previste per le sepolture private all’interno dei cimiteri, dunque anche su queste ultime ben si possono, o si potrebbero, imporre tasse di concessione, come, per altro avviene sempre, magari solo limitatamente alla concessione od al suo rinnovo (sarebbe, comunque, piu’ corretto parlare non di tasse ma di “canone di concessione” anche ai sensi del DM Interno 1/7/202, che ricorda un parametro di ordine generale in relazione a qualsiasi sepolcro privato), seppure non manchino esperienze locali in cui sono state introdotte tariffe da corrispondere al momento della singola tumulazione (trattasi dei cosiddetti “diritti fissi”).

Il diritto d’uso sui sepolcri e’ necessariamente a tempo determinato e nella sua misura massima di 99 anni dopo il 10 febbraio 1976, data in cui entro’ in vigore il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR 803/1975) poi sostituito dall’attuale DPR 285/1990.

Una volta sorta la concessione a seguito di regolare atto, la regolazione del diritto di sepoltura e’ data dall’art. 93 DPR 10 settembre 1990 e dalle clausole sottoscritte nello stesso atto di concessione. (i parimenti titolati potranno addivenire ad accordi interni tra loro, cui il comune rimane estraneo, per ripartire in diverso modo le spese di manutenzione o la reale disponibilita’ dei posti feretro).

Bisogna, poi, ricordare come non sia il concessionario a stabilire arbitrariamente ed individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, perche’ il jus sepulchri (inteso come mera aspettativa rispetto alla capacita’ ricettiva della tomba ed alla cronologia degli eventi luttuosi) dipende dall’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine e’ data dal regolamento comunale di polizia mortuaria).

Il concessionario potrebbe ampliare oppure restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo momento) ed ai sensi dell’Art. 83 il comune puo’ concedere al concessionario la facolta’ di tumulazione di persone terze, secondo criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioe’ il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per se’ e per la propria famiglia) possa “derogare” alla familiarita’ del sepolcro permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono piu’ possibilisti e tendono a mitigare la rigidita’ della norma, tuttavia, occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perche’ si addivenga ad una compressione del loro jus sepulcrhi. Centrale, per dirimere la questione e’ come il regolamento comunale di polizia mortuaria interpreti l’istituto del subentro.

Il diritto di sepolcro, pur appartenendo alla sfera dei diritti personalissimi (come, appunto il dare o ricevere sepoltura), si configura sempre quale mera aspettativa, ragion per cui l’ordine di sepoltura in posti all’interno di una tomba di cui si sia contitolari di concessione, deve sempre essere inquadrato, salvo patti contrari notificati all’Amministrazione comunale, in relazione all’ordine cronologico di morte degli aventi titolo ad esser ivi sepolti.

Per la definizione delle persone da considerare, a questo unico fine, quali familiari del concessionario, occorre, quindi, fare sempre riferimento al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Un tempo, pero’, non sempre i Regolamenti comunali specificavano la composizione della ‘famiglia’ per i loculi singoli, in quanto essi erano destinatati ad accogliere un unico feretro, con la conseguenza che il diritto andava riconosciuto solo al concessionario, al cadavere sepoltovi al momento del sorgere della concessione, o al corpo della persona espressamente indicata nell’atto di concessione.

Esempio: uso del loculo acquisito esclusivamente per tumulazione di figlio disperso in guerra i cui resti non siano ancora stati rinvenuti o identificati: la tomba rimane necessariamente vuota ed non fruibile da altri (anche se appartenenti alla stessa famiglia del defunto cui la sepoltura e’ dedicata) sino a quando non sara’ occupata dalla spoglia del soldato caduto, siccome la tumulazione di un soggetto terzo comporterebbe un mutamento dei fini nel rapporto concessorio che provocherebbe, a sua volta, l’automatica pronuncia della decadenza.

In questa ipotesi non si potrebbe nemmeno invocare il “non uso” come causa di decadenza.

Per converso anche l’estumulazione (su atto di disposizione degli aventi diritto) finalizzata a trasporto in altra sepoltura dell’unico feretro legittimato all’utilizzo della tomba implicherebbe la dichiarazione della decadenza perche’ il tumulo avrebbe esaurito la sua originaria funzione.

Non e’, invece, applicabile la decadenza della concessione del loculo motivata da trasferimento della salma ad altra sepoltura se, al momento della scelta del familiare, la traslazione era perfettamente possibile in quanto ammessa, in modo esplicito, dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’epoca e dall’atto di concessione.

Se, invece, il regolamento comunale di polizia mortuaria, prevede l’ambito (cioe’ una pluralita’) delle persone da considerare componenti della famiglia del concessionario anche per le tumulazioni individuali (loculi singoli), la concessione va trattata come una normale sepoltura privata per piu’ defunti.

Conviene, allora, eliminare ogni riferimento, nei contratti standard, e nel regolamento municipale, la riserva tumulazione a favore di una solo defunto per un determinato manufatto, perche’ in tale maniera, all’occorrenza, la famiglia, pur disponendo di un sepolcro vuoto, non lo potrebbe impiegare se non per quel morto con grave nocumento per l’efficienza del cimitero.

Diverso, invece, sarebbe il caso di esecutore testamentario titolare, in quanto tale, di concessione cimiteriale per dar corso al desiderio del de cuius di esser tumulato in un particolare cimitero, perche’ se la tumulazione e’ finalizzata ad accogliere solo il cadavere di XYZ, pur essendo sempre in presenza di un sepolcro privato (ma non famigliare ne’ ereditario), risulta inapplicabile l’art. 93 DPR 10/9/1990, n. 285 e non sorgono, cosi’, ostacoli a che l’atto di concessione sia intestato a persona terza (rispetto ai familiari del de cuius).

La grande novita’ in materia di concessioni cimiteriali della normativa regionale lombarda ed emiliano romagnola e’ proprio impostata sul concetto di sepoltura a rotazione e non ad accumulo.

L’obiettivo delle due regioni e’ come sfruttare al meglio il patrimonio cimiteriale gia’ costruito tenendo, soprattutto conto della preferenza degli italiani per la tumulazione.

I nostri cimiteri sono costituiti, infatti, per buona parte da corpi di fabbrica (claustri, loggiati, padiglioni, blocchi murari…) e non da semplici campi d’inumazione recintati, come accade, per esempio, in altri Paesi ed hanno costi di gestione ben piu’ elevati.

Lombardia (Art. 16 comma 3 regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6) ed Emilia Romagna (Art. 2 comma 14 regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4) riproducono quanto specificato dal paragrafo 13.3 della circolare Min. sanita’ n. 24 del 24/6/1993 estendendo la possibilita’ di tumulazione, sia gia’ o meno presente un feretro, non solo a cassette ossario ed urne cinerarie, ma anche ai contenitori di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi conservativo (si ritiene possa bastare anche il semplice recipiente di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004 se non si ravvisano tracce di percolazione cadaverica dovuta al sussistere ancorche’ residuo di parti molli.

Solo in tale evenienza sarebbe di rigore il rifascio (paragrafo 3 circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10).

Anche il loculo monoposto diventa, di fatto, una piccola tomba di famiglia. In altri termini ad essere in discussione e’ il principio della ‘capienza di sepolcro’ attorno a cui disciplinare l’esercizio degli Iura Sepulchri, ossia di tutte quelle situazioni giuridiche, attive e passive che ruotano attorno ad un sepolcro ed all’accesso allo stesso.

La capienza e’, ora, da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell’atto di concessione), per le diverse forme in cui degradi o si trasformi un cadavere (quindi anche resti mortali, ossa e ceneri).

Altra grande riforma, sulla scia dell’Art. 3 DPR 15 luglio 2003 n. 254, e’ l’estumulazione ordinaria (finalizzata alla raccolta delle ossa o alla cremazione del resto mortale) legata, non piu’ all’estinguersi della concessione, ma al decorso del periodo legale di sepoltura (20 anni per le tumulazioni in loculo stagno).

A rilevare non e’ piu’ la durata della concessione in se’, bensi’ quella della tumulazione, anche come somma di due o piu’ periodi passati in tombe diverse.

Bastano, dunque, 20 anni di tumulazione, in qualunque tomba siano stati trascorsi per procedere alla riduzione dei resti, liberando spazio per nuove tumulazioni.

Funzionale a questa nuova politica cimiteriale e’ il naturale prolungamento della concessione, pari almeno ad altri 20 anni (Art. 3 comma 3 regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 ed Art. 20 comma 3 regolamento regionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6).

E’ da notarsi come, invece, per il DPR 285/90 il rinnovo (e, dunque, lo spostamento in avanti dei termini temporali dello jus sepulchri, sia esso dei defunti gia’ sepolti o di persone ancora in vita) della concessione fosse solo facoltativo per il comune.

In questa logica e’ sempre da incentivare la riduzione in resti e nuovo uso del manufatto. Dal punto di vista economico, basta introdurre congrui diritti fissi di estumulazione e tumulazione tali da rendere appetibile per il cittadino il “riciclo” consapevole delle tombe, senza, pero’ privare il comune di un certo afflusso di quelle risorse che altrimenti proverrebbero dalla stipula di nuove concessioni.

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Carlo Ballotta

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