La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.

 

La rinuncia, quale atto unilaterale, irrevocabile e, secondo alcuni giuristi, pure recettizio, mentre altri studiosi si attestano su opinione contraria (il comune ha, comunque, quale parte funzionalmente sovraordinata nel rapporto concessorio instauratosi, solo facoltà e non obbligo di accoglierla) è un atto di esercizio della titolarità che il soggetto ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve essere nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest’ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi ultimi).

Si tratta, quindi, di un negozio unilaterale, irrevocabile e dismissivo che deve rivestire la solenne forma scritta, la semplice scrittura privata non autenticata non pare, allora strumento idoneo al fine prefissato, poiché tale dichiarazione incide su diritti personali o sin anche personalissimi, come appunto lo Jus Sepulchri.

La rinuncia, sotto il profilo formale, richiede – fatte salve eventuali e differenti disposizioni esplicitamente stabilite od individuate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria – un atto pubblico o, almeno, della scrittura privata autenticata da notaio (art. 2703 Cod. Civile) e previa registrazione, per la quale va corrisposta l’imposta di registro in misura fissa (D.M. (Fin.) 15 dicembre 1977, n. 13348),  come, del resto, è fisiologico quando un atto abbia a proprio oggetto la deprivazione di diritti reali, seppur sui generis. (nota a cura del Dr. Sereno Scolaro)

Inoltre, poiché spesso la titolarità pieno jure sulla concessione può sussistere in capo a più soggetti, il rinunciante non può rinunciare alla concessione se non per quanto lo riguarda, salvo non sia legittimato da tutti gli aventi titolarità sulla concessione, nei consueti modi del codice civile (*forse*), per i quali potrà agire come semplice nuncius o rappresentante.

L’inciso “forse” nasce dal rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria circa i modi della rinuncia, così che questa fonte potrebbe prevedere che la legittimazione ad agire in nome e per conto di tutti i soggetti che dispongano della titolarità sulla concessione risulti con forme anche diverse da quelle comunemente previste dal Codice Civile, cioè, in sostanza, diverse dalla scrittura privata autenticata da notaio (Legge n. 89/1913) o da altro pubblico ufficiale autorizzato di cui all’art. 2703 Cod.Civile

Non va dimenticato come, saggiamente, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano già affrontato questo aspetto, introducendo la presunzione che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto (memento Art. 76 DPR 396/2000 in caso di dichiarazione mendace!), lasciando che eventuali controversie siano risolte tra le parti, rimanendo il comune, ente concedente, del tutto estraneo alla lite da definirsi avanti il Giudice in sede civile) e, soprattutto, esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli supportate da tale presunzione, debitamente formalizzata nello stesso regolamento comunale di polizia mortuaria.

A parte l’aspetto, non proprio secondario, delle forme della legittimazione ad agire, nel caso di pluralità di soggetti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accrescimento (nel senso civilistico del diritto sucessorio) dei soggetti residuanti, dal momento che la concessione rimane sempre un “oggetto” indiviso (= comunione solidale), in cui probabilmente è anche difficile parlare di quote, se non in termini ideali ed astratti, dal momento che il suo utilizzo pro-indiviso è determinato dall’evento morte, cioè dalla cronologia degli eventi luttuosi e non da altri fattori, a meno che, in via giudiziale (se il giudice accede a questa tesi) si pervenga ad una regolazione dello Jus Sepulchri, “legalizzando”, per così dire, lo spacchettamento in frazioni del diritto di sepolcro.

Laddove si pervenisse ad una articolazione per quote, saremmo in presenza di una divisione, tale da determinare il sorgere di una pluralità di concessioni, aventi in comune l’origine e la durata, ma comunque tra loro distinte ed autonome.

Un rimborso non tanto dell’opera edilizia in sé, quanto dei materiali, anche lapidei e di arredo di cui essa consta e del canone concessorio originariamente versato al Comune può esser senza dubbio possibile purché:

a) si segua strettamente il principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile
b) tale ipotesi sia contemplata e normata, nel dettaglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti a rigor di logica non dovrebbe esser riconosciuto nulla.

Tutti gli oneri per riattare il sepolcro, prima che questi rientri nel possesso del comune, sono a carico dei concessionari rinuncianti.

L’eventuale rimborso per l’elemento fabbricato (opere murarie, arredi e suppellettili tombali) deve esser espressamente contemplato dal Regolamento Comunale, pur sempre in ossequio al principio nominalistico dettato dall’Art. 1277 Cod. Civile, altrimenti nulla è dovuto al concessionario rinunciante. Si possono, pertanto, studiare, in sede di regolamentazione comunale, meccanismi per render più appetibile l’istituto della rinuncia, su tombe, le quale, altrimenti, cadrebbero in stato di abbandono.

Come notato in dottrina la mera rinuncia ad un diritto reale (perché tale, cioè reale e di natura patrimoniale, oltrechè personale è lo jus sepulchri, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione)) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio, anche se il Comune ha solo facoltà e non obbligo di accettare, quale parte funzionalmente sovraordinata, del rapporto concessorio.

Andrebbe ricordato (anche se spesso le prassi sono decisamente molto più dilatorie), come un eventuale retrocessione (sempre che questa sia ammesso dal regolamento comunale), oppure una destinazione diversa dei feretri dovrebbero avvenire prima dell’estinguersi della concessione, mentre i concessionari o i soggetti, comunque, tenutivi, dovranno provvedere a proprie spese alle opere di pulizia, sanificazione e sostituzioni di lapidi, in modo che i posti “rinunciati”possano essere assegnati a terzi a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza (o, quando sia, esplicitamente, richiesto un rinvio nel tempo) dovrà essere corrisposto, pro-quota, quanto previsto per il periodo di ulteriore utilizzo.

Quindi sono, ed erano a titolo oneroso per il rinunciante le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione delle salme indecomposte, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.
L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu’ prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.

il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente i proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque”, secondo modalità e procedure tipiche del regolamento municipale di polizia mortuaria.

La rinuncia produce effetti, proiettati sul futuro, non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro, ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato. Mi spiego meglio: la mia rinuncia (oggi) alla mia quota di titolarità nel rapporto concessorio, depriverà (domani) i miei discendenti della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.

 

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Carlo Ballotta

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13 thoughts on “La “rinuncia” nelle concessioni cimiteriali: modi, forma e natura dell’atto.

  1. Buongiorno

    si domanda se di una concessione in essere di due colombari o loculi, di cui è accertata la scadenza della concessione, sia possibile per il Concessionario rinnovare la concessione stessa solo per uno dei due loculi con istanza formale;
    quali adempimenti amministrativi sono necessari da parte del gestore?

    Molte grazie

    Pinuccia

    1. X Pinuccia,

      la concessione è un unicum indivisibile, da cui, ad esempio, in caso di co-titolarità – poniamo per subentro – sorge una comunione forzosa e solidale: inscindibile. Se il titolo concessorio riguarda una c.d. tomba doppia (2 distinti loculi, ma affiancati, l’uno accanto all’altro) è esclusa subito e tassativamente la possibilità di procedere a rinnovo frazionato, in quota del 50%. I due colombari in oggetto, in caso di mancata novazione della concessione rientreranno nel pieno possesso del Comune, il quale, anche attraverso l’azione del gestore, provvederà a darli ancora in concessione secondo criteri di imparzialità e trasparenza amministrativa, mediante forme e limiti procedimentali dettati dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

  2. Vorrei un’informazione per quanto riguarda la irrevocabile rinuncia personale per una cappella gentilizia di 12 posti. Sono uno degli eredi abitando all’estero e non interessato ad essere sepolto in Italia ho rifiutato la mia quota come erede. Mio fratello che vive nel paese dove è la cappella prima mi aveva detto che mi avrebbe indennizzato dopo che ho rifiutato si rifiuta di pagarmi per la mia parte. Vorrei sapere secondo la sua esperienza cosa mi consiglia di fare. Ho diritto secondo lei ad un indennizzo? Grazie Felice Falzarano

    1. X Felice,

      la co-intestazione di una concessione cimiteriale produce necessariamente una comunione solidale, forzosa ed indivisibile.
      Tuttavia, la rinuncia del co-intestatario al 50% produrrà in senso civilistico un accrescimento nella titolarità di Suo fratello sui diritti di sepolcro inerenti a quella particolare e determinata edicola funeraria, compresi gli annessi oneri manutentivi, da cui Lei, spogliandosi volontariamente dello jus sepulchri sarà per sempre sollevato. La rinuncia è formalizzata al Comune, e non può costituire nessuna pretesa di tipo patrimoniale. NULLA, quindi Le è dovuto!

  3. Il Comune ha concesso a Tizio 2 loculi per la tumulazione del concessionario e del coniuge. Il coniuge, deceduto il marito concessionario, rinuncia alla sua tumulazione nel loculo a lei assegnato e chiede la modifica del contratto di concessione con la destinazione del loculo a lei assegnato alla salma del genero defunto e tumulato “provvisoriamente” nello stesso. E’ possibile ciò?

    1. X Gaetano,

      con molti “se” e moltissimi “ma” l’operazione di restyling della lex sepulchri sarebbe possibile ricorrendo (Consenziente il Comune, parte predominante del rapporto concessorio) ad una NOVAZIONE in senso civilistico della concessione ex art. 1230 Cod. Civile.
      Vale a dire: per effetto unilaterale della rinuncia si estingue il rapporto concessorio in essere e se ne costituisce uno del tutto nuovo, con diverse obbligazioni sinallagmatiche, avente, però, come oggetto fisico lo stesso sepolcro privato bi-posto.
      Così, senza ricorrere a gravose estumulazioni si potrebbe novellare la c.d. “RISERVA” ex art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ovvero il novero delle persone titolari del diritto primario alla sepoltura (jus sepeliri, jus inferendi mortuum in sepulchrum).

      Questo passaggio, invero, un po’ bizantino, deve, però, espressamente esser previsto con norma procedurale e di dettaglio dal regolamento municipale di polizia mortuaria, altrimenti la concessione retrocessa rientrerebbe semplicemente nella piena disponibilità e possesso del Comune, in quale potrebbe ri-assegnare i due loculi secondo forme, modalità e procedure contemplate nel locale regolamento.

        1. X Gaetano,

          tutti i sepolcri privati a sistema di tumulazione (o anche d’inumazione) sono attratti nella sfera del damanio comunale, non importa chi li abbia costruiti: se il Comune stesso o il concessionario di lotto cimiteriaale su cui esercitare il diritto di superficie (o secondo altri studiosi il semplice diritto d’uso)
          Ci si comporta esattamente nello stesso modo.

  4. In caso di retrocessione della concessione di una cappella privata, il concessionario ha il diritto di estumulare e traslare in altra sede i resti mortali ivi tumulati da più di 40 anni o sono necessarie autorizzazioni da parte di altri discendenti della famiglia legittimati jure sanguinis ad adottare un qualsivoglia atto di disposizione sulle spoglie mortali, ma che non sono concessionari o proprietari del manufatto?

    1. X On. Fun.

      Che bello! Finalmente un’impresa funebre s’interessa anche di problemi cimiteriali, pure piuttosto intricati di solito, rimessi, per la loro soluzione agli uffici comunali.

      L’atto unilaterale di rinuncia non può essere inibito da terzi, ed a nulla vale una loro presunta opposizione; esso presenta pesantissime ricadute “a cascata” sullo stesso jus sepulchri, di salme già tumulate o di persone ancora invita, ma aventi diritto all’uso (potenziale) del sepolcro.

      La retrocessione, in effetti, travolge lo stesso jus sepulchri anche futuro, inteso come legittima aspettativa, essendo una causa estintiva del rapporto giuridico dal quale lo stesso diritto di sepolcro discende: se non c’è concessione non sussiste nemmeno il diritto, attivo o passivo alla tumulazione: essi insieme sorgono ed insieme spirano.

      Dal punto di vista del Comune o del gestore del cimitero (meglio, comunque una norma esplicativa in tal senso contenuta nel regolamento municipale di polizia mortuaria) è il concessionario rinunciante a sostenere gli oneri di riattamento della tomba e di sistemazione dei defunti in essa contenuti, i soggetti legittimati jure sanguinis a porre in essere atti di disposizione sulle spoglie mortali da traslare, potranno certamente far valere il loro potere decisionale scegliendo al posto della destinazione d’ufficio (capo di terra per indecomposti, ossario comune o cinerario comune) una nuova sepoltura privata e dedicata, con spese a proprio carico, sollevando l’ex ( …a questo punto) concessionario da quest’obbligo.

  5. X Marco,

    Una superfetazione funeraria o forse, più semplicemente un ampliamento – impatto estetico a parte – molto più funzionale, nella capienza del sepolcro, derivante da opere, avvenute in momento successivo alla originaria costruzione, autorizzate con distinto (e seguente) progetto e sua esecuzione ex art. 94 D.P.R. n. 285/1990?

    Ipotizzando che questa sia il quadro globale da cui muoviamo per queste poche, laconiche osservazioni, astrattamente, si avrebbe una situazione in cui due o, peggio ancora, più concessionari verrebbero a trovarsi in situazione di godere di diritto di superficie (o di solo uso?) sulla medesima area, oltretutto con durate differenziate.

    Si dovrebbe, in tal caso verificare se il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda la liceità di questo (per così dire) “condominio”, in senso civilistico, nel diritto di superficie (e, presumibilmente, stante il fatto che il rapporto concessorio – probabilmente – sorge, ab origine – per una richiesta singola, potrebbe anche essere improbabile che vi sia una qualche regolazione di questi aspetti, in un senso o in altro), ragion per cui se, in tale fonte regolamentare, ne risultasse l’ammissibilità, potrebbe anche prendersi in considerazione l’accoglibilità della richiesta.

    Va, altresì, valutato anche l’ulteriore aspetto, concernente la struttura fisica del sepolcro, così come ora sussistente: esso ha un carattere unitario, oppure può, anche solo idealmente, considerarsi formato da porzioni d’edificio autonome distinte e distinguibili (la costruzione iniziale, originaria e la parte “sovrapposta”), qualora vi sia, in qualche misura, una distinguibilità, potrebbe forse anche accogliersi una tale richiesta, fermo restando che la sezione interessata alla rinuncia, sarebbe oggetto di nuova concessione a terzi secondo le comuni modalità di assegnazione.
    La distinzione/distinguibilità comporta che vi siano posti-feretro autonomamente fruibili e, preferibilmente, liberamente accessibili, ossia dotati di un proprio vestibolo per l’introduzione di feretri ex art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

    La questione delle distinte durate, potrebbe, a questo punto, rilevare poco, considerando come alla scadenza più prossima, vi sarà ulteriore concessione a terzi (sempre che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non contempli l’istituto del rinnovo), le maggiori criticità dovrebbero esser affrontate nel momento in cui venga a scadere la concessione di maggiore durata.
    Si tratta di complicazioni che, nel futuro, non saranno agevolmente gestibili e che sono, o possono essere, foriere di aspri contenziosi.

    Ciò premesso ci si può sempre spogliare del diritto di sepolcro (diritto primario e sul sepolcro in sè), anche nel frangente di spacchettamento in più quote dello jus sepulchri, configurandosi il sepolcro così come concepito, come una comunione solidale ed indivisibile, chi rinuncia retrocede la propria frazione, producendo indirettamente un accrescimento (ex art. 674 Cod. Civile) nelle rimanenti quote, ma questi aspetti così intrusivi e di dettaglio dovrebbero esser recepiti nel regolamento municipale di polizia mortuaria.

  6. Cara Redazione,

    Il mio problema “sepolcrale” verte e si sostanzia in questi termini: si tratta di cappella gentilizia (costruita entro il perimetro cimiteriale) composta da due parti edificate in momenti diversi e con scadenze di concessioni differenti.

    Negli anni, è stata man mano messa a “disposizione” di sempre più familiari ed eredi, con subentri a volte un po’… spericolati.

    Mio padre è uno degli aventi titolo, ma ad oggi avrebbe interesse ad “uscire” da questa comunione divenuta troppo promiscua e difficile da gestire. E’ possibile svincolarsi da ogni onere e onore e in quale modo?

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