Il servizio di custodia dei cimiteri

Tutti cimiteri devono essere provvisti e dotati di un servizio di custodia, siano essi eminentemente comunali (ed è la loro forma più tipica), quanto “consorziali”. Ovviamente se i campisanti sono più di uno si deve ragionare in termini di “sistema cimiteriale”.

 

La locuzione di “servizio di custodia” consente di conferire un rilievo differente rispetto alla custodia di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare richiamo espresso alla figura del custode, pressoché assente (specie nei campisanti di piccole dimensioni nel forese), salve le previsioni concernenti all’abitazione del custode rinve­nibili negli artt. 56 e 64 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ormai abitata da…fantasmi???).

 

Così, con questa innovazione concettuale, si è transitati dal custode, come figura individuale e di norma persona fisica, ad un servizio, ponendo l’accento sull’aspetto gestionale.

 

La funzione di custodia può infatti avere un significato più concreto di presidio e supervisione, ma anche un senso funzionale che diviene decisamente più ampio e che coinvolge mansioni lavorative più complesse e strutturate.

Mentre nei precedenti regolamenti statali di polizia mortuaria, ad esempio, il custode svolgeva anche compiti di ordinaria amministrazione del cimitero, come nel caso della regolazione delle esumazioni ordinarie, tale attività, con l’avvento del D.P.R. n.285/1990, è stata attribuita all’au­torità comunale dall’art. 82, comma 4, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sot­traendo al profilo professionale del custode anche questo livello di autonomia (e qui -volutamente – senza entrare nel merito di tale scelta), riducendone i margini di azione ad un campo molto più esecutivo rispetto al passato.

 

Anzi, alcune operazioni di natura più ripetitiva potrebbero anche prestarsi a venire assicurate con tecniche che prescindano per la gran parte dall’intervento di persone, come nel caso dell’apertura e chiusura degli accessi per i quali potrebbe farsi ricorso a sistemi in qualche modo automatizzati o comandati a tempo da impianti meccanici od elettromeccanici, parimenti la vigilanza, per prevenire comportamenti “contra legem” (atti vandalici, piccoli furti, introduzione di soggetti indesiderati durante gli orari di chiusura, profanazione delle tombe…) può esser assicurata con un idoneo sistema di video-sorveglianza collegato al comando della Polizia Municipale.

 

La normati­va attuale, per quando obsoleta, almeno su altri aspetti del governo cimiteriale, prende in considerazione principalmente la seconda accezione, spostando la propria attenzione sul servizio di custodia, inteso come plesso di attività e funzioni che comprendono anche quelle più squisitamente materiali, ma non solo queste.

 

Il servizio di custodia, come momento organizzativo, comporta una arti­colazione che può anche essere stratificata, complessa e non individuale, così che si determina la necessità di individuare, nell’organigramma, la figura di un responsabile del servizio anche ai sensi dell’Art. 17 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, la quale tende a porsi in termini di sovraordinazione rispetto ai dipendenti, persone fisiche, cui siano affidati gli atti effettuali propri della custodia (esempio: la portineria).

 

Il servizio di custodia viene, quindi, a costituire un insieme di attività di maggiore respiro rispetto ad una concezione materiale della custodia, interessando varie fasi, ruoli e offici.

 

Questa scelta strategica del Legislatore implica che il responsabile del servizio di custodia possa essere individuato anche in figure amministrative, magari senza che necessariamente la sede di servizio debba essere allocata nei cimiteri od in loro prossimità.

 

Ad esempio, nei comuni di minori dimensioni il responsabile del servizio di custodia potrebbe operare in modo nettamente separato rispetto ai cimi­teri, avendo sede presso gli uffici comunali, a condizione che svolga un’attività di gerenza, coordinamento e sovraintendenza sul personale necroforo asse­gnato a lavorare direttamente nel cimitero.

Written by:

Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Il servizio di custodia dei cimiteri

  1. X Paolo,

    1) tutti i cimiteri (anche quelli residualmente particolari o privati) sono sottoposti alla vigilanza comunale.
    2) le operazioni cimiteriali tutte sono eseguite, in regime di monopolio, dal gestore del servizio pubblico locale.
    3) Ogni intervento in cimitero deve esser autorizzato dal competente ufficio della polizia mortuaria.
    4) si rammenta la vigenza dell’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (la polizia mortuaria autorizza ogni singola tumulazione sulla base dei titoli di sepoltura prodotti nell’appposita istruttoria volta al rilascio del relativo provvedimento).
    5) Titolare dell’impianto cimiteriale è pur sempre il Comune che sull’attività all’interno del camposanto esercita in via esclusiva la sua pubblica funzione di supervisione e buon governo, memento semper l’art. 347 Cod. Penale.

    In buona sostanza, quindi, è la polizia mortuaria ad attivare tutta la procedura per ottenere la tumulazione dell’urna cineraria, sono vietate, pertanto, sepolture “fai da te”, anche se in sepolcro privato, come, apppunto, accade per le tumulazioni in genere.

  2. Salve, se in un piccolo cimitero senza custode e senza sistema di video-sorveglianza viene eseguita privatamente una tumulazione di un’urna cineraria (senza avvertire il comune) su chi cade la responsabilità?
    Grazie
    Paoolo

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