Divisione di Sepolcro Gentilizio?

Riporto, qui di seguito, alcuni tra i passaggi più significativi pubblicati a questo link http://foro.romoloromani.it/index.php/topic/39365-divisibilita-sepolcro-gentilizio/ in merito ad un dibattito, tutt’interno alla più autorevole dottrina, sulla presunta ammissibilità della ripartizione in quote d’uso di un manufatto sepolcrale.

Premessa: Al momento costitutivo della concessione di cui all’Art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari (…forse sarebbe preferibile pensare ad una sorta di regolamento dell’uso della cosa comune (1106 c.c.) (1), piuttosto che a una vera e proprio divisione) o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando determinarsi l’utilizzo della tomba in base alla cronologia degli eventi luttuosi. In tal caso, le persone le quali possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione.

Si mediti, a tal proposito, su quest’interessante giurisprudenza:

1) Corte d’appello di Roma, 6 febbraio 1931 Il contenuto patrimoniale del jus sepulchri ha importanza secondaria di fronte al vincolo della destinazione imposta dal fondatore, dovendo questa essere rispettata nel senso della limitazione dell’uso fra i membri della famiglia, della inalienabilità e della indivisibilità. Né, per proporre azioni giudiziarie relativamente a quella destinazione, occorre l’appartenenza al gruppo familiare in senso stretto, e la esistenza del diritto alla sepoltura, essendo sufficiente un interesse morale a che sia rispettata la tomba in cui riposano congiunti della persona che propone l’azione.

2) Cassazione civile, Sez. II, 22 maggio 1999 n. 5020 La fondazione di un sepolcro familiare, che ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della famiglia, non è incompatibile con la circostanza che i loculi di cui è costituito siano compresi in un più vasto portico-sepolcreto sito in un pubblico cimitero e realizzato dal concessionario dell’area; l’accertamento della sussistenza delle condizioni per la sussistenza di un sepolcro familiare è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

3) Cassazione civile, Sez. II, 24 gennaio 1979 n. 532 Il fondatore di un sepolcro familiare si identifica nel soggetto concessionario della relativa area cimiteriale fino a prova contraria, desumibile anche da circostanze presuntive (nella specie, la concorrente qualifica di fondatori del sepolcro è stata, pertanto, riconosciuta a tre fratelli, nonostante la concessione dell’area cimiteriale su cui era stata edificata la cappella funeraria fosse stata rilasciata al nome soltanto di uno di essi, sul rilievo che, mentre l’esclusività della destinazione a tomba di famiglia del concessionario non trovava riscontro nel procedimento e nel relativo atto di concessione, tutti e tre i fratelli avevano concorso nelle spese e nel lavoro di costruzione della cappella senza che, per anni, alcun compenso od indennizzo fosse stato offerto o richiesto, la cappella era stata intitolata al comune genitore, che vi aveva trovato sepoltura, e in essa erano stati seppelliti, senza contestazione, numerosi membri delle rispettive famiglie).

4) Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

Domanda: nel caso di tomba gentilizia costituita negli anni ’50 da due fratelli di cui uno solo attualmente in vita, ritenete sia possibile procedere a divisione (eventualmente giudiziale) delle due quote originarie dei due fratelli al fine di evitare che i famigliari del fondatore defunto occupino tutti i loculi della cappella?

 

Possibile risposta: la questione viene lambita da questa pronuncia della

Cassazione civile , sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1789 (anche se, da come mi ricordo non forma oggetto di decisum ma di semplice obiter dictum):

“Lo “ius sepulchri”, cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati “iure sanguinis” al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell’atto di concessione comunale. A tal fine l’individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logico – giuridici”.

 

Tuttavia, trattandosi di sepolcro fondato da due soggetti potrebbe essere non considerato sepolcro familiare unico ma, ci sia concesso il termine, “bifamiliare” e da qui potrebbe discendere la divisibilità della cappella. In tal senso forse potrebbe deporre questa sentenza del Tar Marche Sentenza n. 43 del 3 febbraio 2004 in cui si dice che:

“ [..omissis..] non contraddetto l’assunto della qualificazione di sepolcro gentilizio del manufatto di parte della cui destinazione ed uso si controverte, al ricorrente sfugge la circostanza che nella specie i fondatori sono due soggetti ai quali fanno capo due famiglie e non una e come entrambi abbiano a suo tempo destinato il manufatto alla sepoltura di se stessi e dei propri familiari (“sibi familiaeque suae”). A fronte della presunta destinazione ai soli membri delle due famiglie, a ciascuna delle quali spettava una quota pari al 50%, estinta la classe dei familiari e dei congiunti di una delle due quote sepolcrali lo “ius sepulchri”, con riferimento alla famiglia del sig. ***, si è trasformato da familiare in ereditario con riviviscenza dello jus successionis e la trasmissibilità del diritto per atto “inter vivos” o “mortis causa”.

Possibile soluzione: Se i due fondatori hanno stabilito come “gestire” gli spazi si potrà pretendere il rispetto delle loro volontà altrimenti tutti i discendenti potranno ugualmente essere sepolti. Nelle tombe di famiglia gli aspetti “economici” non rilevano, nel senso che non è garantito che i discendenti di un fondatore debbano avere un numero uguale di posti dei discendenti dell’altro, se i fondatori non hanno stabilito diversamente.
Se nulla è stabilito chi muore prima avrà più scelta ma non credo che nessuno voglia avere questi vantaggi… .dopo tutto chi prima muore meglio alloggia!

(1) SEcondo alcuni studiosi della materia funeraria, invece, l’art. 1106 C.C. non sarebbe applicabile, in quanto dal sepolcro familiare nasce una particolare forma di comunione dalla comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene.

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Carlo Ballotta

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6 thoughts on “Divisione di Sepolcro Gentilizio?

  1. In mancanza di regolamento comunale, quale norma permette, al concessionario di area per edificazione di cappella familiare, di richiedere al comune che la concessione sia cointestata ai parenti entro il III grado?

    1. X Jerry,

      Sono d’uopo alcune considerazioni in diritto.

      Innanzi tutto si ribadisce la centralità strategica del regolamento comunale di polizia mortuaria per un buon governo del complesso fenomeno delle concessioni cimiteriali, nel suo silenzio bisogna affidarsi alla sola normativa statale quadro rappresentata dal Capo XVIII D.P.R 10 settembre 1990 n. 285.

      1)Al momento costitutivo della concessione di cui all’Art. 90 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono ragioni ostative di sorta al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari (…forse sarebbe preferibile pensare ad una sorta di regolamento dell’uso della cosa comune (ex 1106 Cod. Civile), invece che a una vera e proprio divisione) o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando determinarsi l’utilizzo della tomba in base alla cronologia degli eventi luttuosi. In tal caso, le persone le quali possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione.

      2) L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale.

      3) Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871

      4) Il diritto di sepoltura é circoscritto e delimitato, per legge, ai sensi dell’art. 93 comma 1 D.P.R 285/90 al concessionario e alle persone facenti parte della di lui famiglia. Il punto nevralgico e dirimente è il concetto di famiglia: esso a questi fini, va precisato nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e non solo in teoria, altrimenti, per default opererebbero, pur sempre gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile, Poiché un sepolcro, ab origine familiare, si “tramuta” in ereditario quando vi sia estinzione della famiglia del concessionario, nel caso di specie, gli eredi conseguono la condizione di titolari del sepolcro, assumendo così (salva diversa specificazione nel regolamento comunale che, per altro, qui si afferma essere silente) anche la qualificazione di concessionari e, in caso di loro pluralità, di co-concessionari, in termini di indivisibilità, dato il regime di comunione solidale che si instaura nel rapporto concessorio, il quale sorge sempre “intuitu personae”, è bene non dimenticare questo dato.

  2. X Bruna,

    Spesso, se il sepolcro, per estinzione degli aventi diritto, non tramuta da famigliare in ereditario, il subentro segue non tanto lo jus successionis quanto lo jus sanguinis secondo un percorso a sé stante estraneo all’asse ereditario.
    E’ inesatto dire che la Zia “gestisse” (??? come un’impresa????) i quattro loculi perpetui, sono infatti, sui sepolcri, vietati gli atti di disposizione per acta inter vivos e pertanto è massimamente proibita la libera circolazione, magari dietro versamento di un corrispettivo suscettibile di valutazione economica, dei titoli di sepoltura, in quanto i sepolcri, sono beni extra commercium, cioè sottratti ai “capricci” del mercato; semmai essa sarà stata solo titolare del rapporto concessorio e quale concessionaria avrà, immagino, in occasione di un decesso in famiglia, acconsentito la tumulazione dei parenti defunti nel proprio sepolcro, tumulazione che, in ogni caso, è autorizzata, dopo apposita istruttoria tesa a verificare la legittimità dei titoli di accettazione, di volta in volta dal Comune.
    Dato il vincolo di destinazione di natura famigliare impresso al sepolcro stesso con l’atto di fondazione è da escludere che in quegli avelli siano stati accolti i corpi esanimi di persone estranee al nucleo famigliare della zia.

    Per autorevole letteratura di settore (Dr. Sereno Scolaro) poiché la concessione cimiteriale è un’entità giuridica dotata di propria caratterizzazione, ben individuata ed individuabile (quella determinata tomba), attorno cui gravitano diritti, il problema del subentro si pone sostanzialmente non tanto rispetto alla concessione, quanto ai diritti e doveri che da essa nascono e si connettono all’ l’esistenza stessa della concessione, riferendosi ai diritti di tipo personale (Jus Sepulchri) e di gerenza (diritto di uso).

    Nel dettaglio, per la questione della voltura nella concessione, alla morte del concessionario, l’autore prospetta due percorsi: il primo consiste nella limitazione del subentro per il solo diritto di Jus Sepulchri, fermo restando la posizione del concessionario (leggasi fondatore del sepolcro) nella persona originariamente firmataria dell’atto concessorio, il secondo, invece, comporta il subentro nello Jus Sepulchri ed anche nelle prerogative del concessionario (c.d. concessionario mobile). L’autore, per la scelta dell’una o dell’altra, massimamente “politica”, sottolinea il ruolo centrale del regolamento comunale di polizia mortuaria, il cui silenzio dovrebbe far propendere, a suo avviso, per la soluzione del fondatore quale unico concessionario (c.d. concessionario fisso).

    “Il diritto alla tumulazione di natura ereditaria può derivare fin dall’inizio dall’atto di concessione, laddove il fondatore stabilisca che il sepolcro viene realizzato per sé e per i propri eredi. Costui si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli “iure haereditatis”) è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine, entro i limiti della propria quota ereditaria e della capacità ricettiva del sepolcro…insomma se non c’è più spazio per nuove immissioni di feretri lo jus sepulchri spira da sé e si estingue, divenendo non esercitabile.

    Chi eredita, poi, sia in questa condizione sia come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del sepolcro che contiene i resti dei più stretti congiunti, risulta titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell’interesse stesso ove se ne prospetti l’illegittima lesione da parte di chiunque

    L’identificazione dei soggetti titolari dello ius sepulcri va effettuata in base alle norme che regolano la successione mortis causa o i trasferimenti in genere dall’originario titolare, trattandosi di un diritto che si trasla nei modi stessi di ogni altro bene, e può persino essere alienato in tutto o in parte e può essere lasciato, anche in legato, a persone non facenti parte dalla famiglia.

    Il diritto alla tumulazione di natura ereditaria può derivare, altresì, come detto appena sopra, dallo ius sepulcri che, trasmesso per vincolo di consanguineità all’ultimo superstite della cerchia degli aventi diritto, all’apertura della successione di tale soggetto diventa trasmissibile per via ereditaria quale parte del suo patrimonio.

    In altre parole, con l’estinzione della cerchia dei familiari, esso si trasforma da familiare in ereditario con riviviscenza dello ius successionis e della trasmissibilità per atto inter vivos o mortis causa.

    Ciò in quanto la presenza di più contitolari realizza quella particolare forma di comunione, differenziata dalla comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene, nella quale non può non riconoscersi la concentrazione dello stesso diritto nelle mani dell’ultimo superstite compreso nella riserva dei familiari, qualunque sia il suo vincolo col fondatore.
    In questo caso, pertanto, le successive vicende della proprietà dell’edificio cimiteriale nella sua materialità non diventano indifferenti per l’individuazione dei titolari del diritto, anzi, costituisce presupposto indispensabile per l’esercizio della facoltà di sepoltura proprio il fatto che il sepolcro (o parte di esso) rientri nel patrimonio del soggetto.

    Ora non è chiaro, in dottrina, se l’ereditarietà del sepolcro riguardi solo la sua componente fisica (= diritto sul sepolcro in sé, ovvero proprietà di opere murarie ed arredi mortuari con annessi oneri manutentivi) o anche il diritto personalissimo del dare o ricevere sepoltura. Alcune correnti di pensiero, infatti, ritengono ereditabile non tanto lo Jus Sepulchri, che origina jure sanguinis, quanto la mera proprietà dell’edificio sepolcrale, la quale è pur sempre intermedia e strumentale allo jus sepulchri così la successione mortis causa , in una sorta di hereditas damnosa, coinvolgerebbe solo gli aspetti patrimoniali “passivi” come l’obbligo di garantire per tutto il tempo della concessione, in questo caso sub specie aeternitatis trattandosi di concessione perpetua, per altro già occupata da feretri, la cura e la conservazione del sacello mortuario ex Art. 2053 Cod. Civile ed Art. 63 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Mi spiego meglio se, ad un certo punto, il diritto sul sepolcro in sé e lo jus sepulchri, quale diritto personalissimo, divergono cioè non sorgono in capo alla stessa persona il semplice titolare delle concessione potrebbe anche non esser legittimato a dare o ricever sepoltura in quel dato sepolcro di cui è pur sempre, nominalmente titolare: a sostenere le spese sarebbe pur sempre lui, ma il diritto d’uso dei loculi, non estensibile, sarebbe riservato ad altri, magari a lui stesso premorti.

    A questo punto l’istituto del subentro in senso pieno (chi si avvicenda, mortis causa, al concessionario primo gli subentra anche nei titoli di sepoltura) o solo limitato all’intestazione del manufatto per l’imputazione di eventuali spese di restauro o messa in sicurezza è demandato in toto, quale scelta massimamente politica che attiene al buon governo del cimitero, al regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per una corretta amministrazione del fenomeno funerario in sede locale.

  3. Ci ha lasciato la zia mai coniugata. Lei gestiva da anni ( da sempre) i 4 loculi singoli ad apertura orizzontale (bara) perpetui. Qui sono stati sepolti il concessionario il cugino e a seguito il nonno, la nonna ed altri due parenti.
    La zia defunta ha una sorella ancora viva e una sorella da molti anni defunta in altra città. La zia non avendo eredi ha lasciato (asse ereditario) da una parte la sorella, e dalla altra parte 4 figli della sorella defunta.
    Chi ha diritto al subentro e alla gestione completa dei 4 loculi orizzontali?
    Secondo il Comune il tutto va solo alla sorella della zia. Una figlia della sorella già defunta vuol chiedere alche Lei il subentro per 1/4 dei 50%.
    Che normative ci sono e quali od altro.
    Grazie per la sua risposta.

  4. X Fiorentino,

    La sepoltura di Famiglia “non cade nei beni economici ereditari”, ogni discendente “JURE SANGUINIS” del fondatore (e rispettivi coniugi), all’infinito, ne sono contitolari “PRO INDIVISO”, con diritto di eguale grado, che si attua man mano in ordine di premorienza, così salvo diversa disposizione del fondatore il quale abbia fatto preventivamente assegnazione nominativa o salvo divisione concordata fra tutti i contitolari con assegnazione di quote.

    In caso di co-intestazione (e se non vi siano, nell’atto di concessione, altre indicazioni) si ha una corta di comunione indivisa tra i co-intestatari. Una volta stipulato l’atto di concessione, di norma non e’ ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti, salvo che ciò non sia – espressamente – previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ipotesi nella quale lo stesso regolamento regola (o, dovrebbe disciplinare le forme e le modalità di “registrazione” di questa “ripartizione” da parte degli uffici comunali.

    Il diritto di sepolcro e’, pertanto, riservato ai concessionari e alle persone apaprteneti alal famiglia dei copncessionari, famiglia che, a questi fini, e’ stabilita nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.
    L’effettiva fruizione del sepolcro, va posta in relazione ai momenti di utilizzo (decesso delle persone rientranti nella riserva di cui all’Art. 93 DPR n. 285/1990), aspetto non prevedibile, con il limite (ovvio) della capienza del sepolcro). Infatti, i diversi aventi diritto alla sepoltura si trovano in condizioni di pari-ordinazione e l’uso è connesso solo al verificarsi dell’evento luttuoso (non prevedibile, come comprensibilmente noto).

    Per rispondere al quesito da Lei formulato muoverei dai puri principi logici enunciati da questi due pronunciamenti giurisprudenziali:

    1) Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985 Ai fini dell’esclusività dello “ius nominis sepulchri” ovvero dell’intestazione della tomba familiare è irrilevante il mero fatto di essere, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o solo intestatario della concessione di suolo cimiteriale, allorché risulti pacificamente da apposite convenzioni tra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e pertanto avente consequenzialmente diritto non solo a metà “quota” del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso.

    2) Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 1134 Posto che, ai fini della determinazione della cerchia dei soggetti che hanno diritto alla sepoltura in un edificio sepolcrale, la concessione amministrativa fa soltanto presumere la coincidenza della figura del fondatore con quella del titolare della concessione stessa, assume rilevanza preminente la volontà del fondatore, che può essere manifestata in qualunque forma e risultare anche da elementi indiziari e presuntivi (nella specie, è stato qualificato cofondatore di un sepolcro il soggetto che, sebbene non titolare della concessione amministrativa, aveva contribuito per metà alle spese di costruzione e di mantenimento del sepolcro e il cui nome era inciso sul frontespizio della cappella, dove era stato seppellito insieme ad altri familiari).

    La rinunzia di un solo avente diritto a favore della massa degli altri soggetti contitolari della concessione non fa che accrescere lo jus sepulchri di quest’ultimi, i quali potranno usare il sepolcro sino al raggiungimento della sua capienza massima ai sensi dell’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    La rinuncia è atto unilaterale, che il comune ha solo facoltà e non obbligo di accogliere; essa non necessita di particolari requisiti di forma, se non di quella scritta, magari con firma autenticata, in quanto una semplice scrittura privata non parrebbe strumento idoneo per incidere su una situazione giuridica (lo jus sepulchri) assimilabile ad un diritto della personalità, fors’anche personalissimo, valgono, ad ogni modo, le norme del Cod. Civile in materia di disposizione di diritti.

  5. Titolare della concessione del suolo è mio zio a cui ho versato un terzo del prezzo pagato al comune.Il progetto è intestato a tre persone della stessa famiglia (zio e 2 nipoti).Dopo l’approvazione del progetto una delle tre persone si è ritirata.Cosa fare al comune per normalzzare la situazione affinche’ la persona rinunciataria non risulti più ? Attendo una vostra cortese risposta.Grazie

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