Detrazione spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14). Indicazioni Agenzia Entrate circolare 7/E/2017 del 4/4/2017

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 7/E/2017 del 4/4/2017 pubblicata sul web al link seguente CIRCOLARE7_E4APRILE2017, con la quale vengono date indicazioni sulle voci detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le spese funebri, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute in dipendenza della morte di persone, e a prescindere dal vincolo di parentela.
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 14.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, sottolinea la circolare, ma a ciascun decesso.
Le spese devono però rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate. Pertanto, sono escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.
La circolare precisa che si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
Per usufruire della detrazione, occorre controllare e conservare alcuni documenti.
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, ai fini della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
Tra i documenti da conservare rientrano fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale come la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..

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