Una grave lacuna regolamentare rimasta ancora insoluta

Il DPR 285/90, con l’Articolo 30, fissa precisi criteri costruttivi in merito alle bare predisposte per:

” Tumulazione (Art. 77).
” Traduzione di cadaveri da e verso l’estero (eccetto i casi previsti dalla convenzione di Berlino). Ex Artt. 28 e 29
” Trasferimenti oltre i 100 Km quale che sia il tipo di sepoltura prescelta
” Trasporto e sepoltura di infetti (Artt. 18 e 25).
ovvero per tutti quei feretri confezionali con doppia cassa lignea e metallica, cui si debbono aggiungere particolari dispositivi meccanici, quali reggette, valvola depuratrice a depressione, e chimico-fisici, come strato di torba, segatura o polvere assorbente biodegradabile, da sistemare nell’intercapedine, tra cassa di legno e vasca zincata, per il contenimento di eventuali percolazioni cadaveriche gassose o liquide.

La legge fissa, poi, spessori piuttosto generosi per le tavole di legno massiccio (di un solo pezzo nel senso della lunghezza) che costituiscono la cassa e per lo stesso nastro di zinco o piombo, mentre il coperchio (1) di lamiera deve esser assicurato alla vasca metallica tramite saldatura continua, estesa lungo tutto il labbro perimetrale di contatto tra i due elementi da unire, così da garantire, nel tempo, la perfetta ermeticità della bara.

Per i cofani destinati a cremazione o inumazione (con trasporto, per entrambi, sotto i 100 KM), invece, la legge prescrive parametri costruttivi da cui derivano casse capaci di reggere solo, e limitatamente (2) al periodo in cui esse debbono esser movimentate, l’affaticamento meccanico dovuto al peso inerte del cadavere.

Non è, infatti, prevista, né tanto meno imposta dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nessuna soluzione tecnica per il trattenimento, anche solo temporaneo, dei miasmi cadaverici all’interno del feretro.

La Stessa chiusura (3) della cassa da effettuare in tempi rapidi, una volta decorso il periodo d’osservazione, per imprescindibili ragioni di igiene, di cui si parla al paragrafo 9, punto 6 della Circolare n. 24 del 24/06/93 ne feretri costituiti dalla sola cassa lignea è una misura del tutto inadeguata, perché il coperchio, ancorché apposto e vitato, non isola il cadavere dall’ambiente esterno.

Tuttavia, anche i corpi esanimi racchiusi nella semplice cassa di legno sono soggetti a perfusione di liquami, spesso accompagnati da fetide esalazioni maleodoranti.

Il DPR 285/90 sembra non considerare questa possibilità, invece così drammaticamente reale, perché nulla dispone a tale proposito.

Altissimo, allora, per i necrofori, è il rischio biologico di contaminazione, quando essi entrano, anche accidentalmente, a contatto con gli umori emessi dai cadaveri, durante il trasporto e la sepoltura dei feretri realizzati con solo legno.

Certo, l’industria funeraria, da diverso tempo, propone involucri plastici (in materia biodegradabile) ad effetto impermeabilizzante, oppure cassoni (4) esterni muniti di guarnizioni a tenuta stagna, con cui rivestire le bare lignee durante la loro movimentazione.

Ci sarebbero anche particolari materassini da collocare sotto la schiena del cadavere per impermeabilizzare almeno il fondo, siccome le esalazioni ammorbanti continuerebbero a sprigionarsi liberamente, grazie ai giochi millimetrici pur sempre presenti, tra cassa e coperchio, ma il problema reale è che l’adozione di questi accorgimenti, per altro molto utili, è demandata alla discrezionalità dei singoli operatori, quando il comune, con apposita norma regolamentare, non sia intervenuto per sanare questa lacuna del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

In un sistema legislativo, come il nostro, dove la materia sanitaria è anche di competenza regionale, con legislazione di tipo concorrente, potrebbero esser le regioni a definire misure di salvaguardia per la salute pubblica e dei necrofori, quando si debba trasportare un cadavere entro la sola cassa lignea.

Ci sarebbe, però, un rischio da valutare attentamente prima di intraprendere un’azione legislativa a livello di enti locali: 20 Leggi regionali che definisco standards e requisiti tecnici, per la produzione di casse mortuarie, profondamente difformi e contraddittori tra loro, ingenererebbero il caos più completo nel comparto funerario italiano.

Il luogo deputato a risolvere questa questione così importante, se Parlamento e Governo non decideranno di rivedere l’impianto complessivo del DPR 285/90, potrebbe, allora, esser la conferenza Stato-Regioni (5) , in modo da mantenere una certa unità d’indirizzo, almeno nei principi, tipica delle Leggi Statali, coinvolgendo, al tempo stesso le regioni, siccome la polizia mortuaria, dopo la riforma costituzionale del titolo V, attiene pienamente alla loro potestà legislativa.

 

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[1]Anche il coperchio della cassa lignea deve esser unito alla cassa con viti collocate con distanza piuttosto ravvicinata tra loro, proprio per offrire maggiore resistenza meccanica ad eventuali rigonfiamenti dell’involucro zincato, a causa della pressione originata dai gas putrefattivi.

[2] Una delle condizioni fondamentali per la mineralizzazione certa dei cadaveri è che la cassa, dopo qualche tempo dalla sepoltura, si “sfasci”, permettendo il libero passaggio di liquidi e gas negli strati di terreno circostanti.

[3] La scelta linguistica del legislatore è sintomatica: infatti nel testo della Circolare si parla di saldatura della cassa metallica: ovvero dell’unica chiusura capace di garantire davvero l’impermeabilità.

[4] Il ricorso a tali dispositivi è contemplato espressamente dalla Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93.

[5] La Regione Emilia Romagna ha operato una saggia decisione in tal senso, evitando di modificare nella propria Legge Regionale .n. 19/2004 gli articoli del DPR 285/90 in cui di definiscono le caratteristiche tecniche delle bare, in rapporto alle diverse destinazioni del cadavere (inumazione, tumulazione o cremazione).

Written by:

Carlo Ballotta

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