Trasporti funebri deregolamentati?

Il trasporto funebre e' un servizio pubblico a domanda individuale ed a titolo oneroso dopo l'Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio n. 26, sottoposto a vigilanza (Art. 16 comma 2 DPR 285/90), regolamentazione (Art. 22 DPR 286/90) ed autorizzazione (Art. 23 DPR 285/90)

Secondo la filosofia di alcune legge regionali ed una giurisprudenza ormai costante il trasporto funebre e' divenuto libera attivita' imprenditoriale pur sempre sottoposta, pero', a vigilanza, regolamentazione ed autorizzazione, l'addetto al trasporto, rimane infatti, incaricato di pubblico servizio ai sensi del paragrafo 5 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

E'bene, pero' distinguere il trasporto funebre (quello in occasione del funerale o comunque richiesto dagli aventi titolo a decidere sulla sdestinazione della spoglia del de cuius) da quello necroscopico, ossia disposto dalla Pubblica Autorita' o dall'Autorita' sanitaria anche alla luce di un recente parere espresso dal Ministero dell'interno, Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007.

Nel servizio necroscopico e' compreso anche il funerale per indigenti o verso quei soggetti per i quali si siano manifestati il disinteresse o la mancanza dei congiunti.

Il trasporto necroscopico, in effetti, e' caratterizzato intimamente dai requisiti di necessita' ed urgenza e non puo', quindi, in alcun modo esser inquadrato in uno schema rigido.

In base all art. 22 del D.P.R. 285/90 (sembrerebbe richiamabile anche l'Art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000) il sindaco stabilisce l'orario per il trasporto dei cadaveri, sia per la partenza dal suo territorio, sia per l'arrivo al cimitero, le modalita' ed i percorsi consentiti, nonche' il luogo e le modalita' di sosta dei cadaveri in transito. Cio' avviene di norma con ordinanza

In caso di trasgressione le norme violate, sono l'art. 24 del D.P.R. 285/90 e l art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934, n. 1265), poiche' esse prevedono che il trasporto funebre all'esterno del Comune sia autorizzato dal Sindaco del comune di decesso (ora dirigente competente o suo delegato ex Art 107 e seguenti Decreto Legislativo 267/2000).

Se il trasporto ha avuto inizio senza autorizzazione, si ha la violazione della norma. L'illecito e' stato commesso da chi ha svolto il trasporto funebre in assenza di autorizzazione al trasporto. Per la violazione interviene l'art. 107 del D.P.R. 285/90 e nella fattispecie, trattandosi di violazione dell'art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (il corrispondente in Euro di una contravvenzione tra le 40.000 e le 100.000 lire).

Mancando, invece, l autorizzazione al trasporto funebre entro i confini comunali o verso l'Estero ed essendo effettuato egualmente il trasporto, oppure non se non si consegna il decreto di trasporto al custode del cimitero, si incorre nella violazione degli Artt. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000, ai sensi dell'articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Da ultimo, e' stato introdotto l euro, pertanto le somme precedentemente espresse in Lire vanno convertite nella nuova moneta ai sensi del D.Lgs. 24/6/1998, n. 213

Ovviamente tutto cio' vale a livello nazionale, alcune regioni infatti come la Lombardia con la Legge 8 febbraio 2005 n. 6 (Art. 6 comma 6) l'Emilia Romagna con l'Art. 7 della Legge 29 luglio 2004 n. 19 le Marche con l'Art. 12 della Legge 1 febbraio 2005 n. 3 si sono dotate di un proprio ed autonomo sistema di diritto punitivo, verso il quale l'Art. 358 Del Regio Decreto 1265/1934 continua ad operare in modo residuale, ossia per tutte le fattispecie non espressamente contemplate.

Il regolamento di polizia mortuaria si preoccupa di evitare che il trasporto funebre venga svolto fuori in modo non disciplinato e cio' per evidenti garanzie di igiene, di ordine pubblico o di turbativa di funerale.

Alcune imprese funebri da diversi anni si battono per una deregolamentazione dei trasporti funebri, cosi' da aver maggior potere di contrattazione con la clientela e decidere assieme ai dolenti l'ora piu' comoda di partenza del funerale. Questa soluzione valida solo per piccole realta' locali con pochi funerali all'anno risulterebbe inapplicabile e dannosa gia' in un centro di medie dimensioni.

Il fenomeno funerario, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, deve esser governato: una deregulation selvaggia produrrebbe solo stridenti diseconomie.

Si pensi, infatti, se la maggior parte dei funerali arrivasse al cimitero senza una ordinata programmazione, ma in base allo spontaneismo o a scelte di chi effettua il trasporto.

Tale situazione di caos potrebbe determinare una turbativa nella conclusione del funerale con le prescritte operazioni cimiteriali, ma anche ad esempio seri problemi di archiviazione per l'obbligatorio ritiro da parte del servizio di custodia della autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione alla sepoltura.

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Carlo Ballotta

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