Necroscopia a pagamento?

I Versamenti per diritti sanitari imposti da alcune ASL per accertamenti necroscopici sono leggittimi?

E’lecito imporre diritti sanitari per l’usabilita’ dei loculi?

Il cimitero e’ demanio comunale ai sensi dell’Art. 824 del Codice Civile.

In molti comuni, assieme al canone da corrispondere per la concessione del loculo, viene applicato un cosiddetto ‘diritto di tumulazione’ soprattutto per le tombe con piu’ posti feretro, cosi’ per ogni nuova tumulazione il concessionario versa di volta in volta una cifra determinata dall’amministrazione.

I comuni, infatti, possono istituire del diritti fissi proprio come accade per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, ovviamente il piano tariffario potra’ contemplare anche determinati costi da corrispondere subito per la sanificazione dei tumuli all’atto della scadenza della concessione stessa

Risulta del tutto anomalo almeno se ci riferiamo alla normativa statale vigente, che sia l’ASL a pretendere il versamento tali diritti, tra l’altro per prestazioni inesistenti (ben diversa sarebbe la presenza del personale sanitario per estumulazione (ex Art. 88 comma 2) o esumazioni straorinarie, sempre se l’ordinanza sindacale non dispone diversamente, magari con delega operativa agli stessi necrofori del cimitero su cui si registri il parere favorevole del responsabile del servizio ASL.).

Nel complesso delle attivita’ di polizia mortuaria le ASL si configurano come interfacce strumentali rispetto alla potesta’ di regolamentazione individuata dalla Legge in capo al comune.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono opera igienico sanitarie da approvarsi anche da parte dell’autorita’ sanitaria ai sensi dell’Art. 94 comma 1 DPR 285/90 e il loro uso e’ subordinato ad un collaudo (si deve infatti verificare la tenuta antisismica o l’inclinazione del piano d’appoggio per il trattenimento di eventuali percolazioni cadaveriche o ancora la rispondenza alle misure minime se fissate nel regolamento comunale di polizia mortuaria, quelle dettate dalla Circ.Min. 24/1993 non sono tassative e vincolanti, perche’ esprimono solo un auspicio)

Nelle tumulazioni (inserimento del feretro nella cella muraria e tamponatura di quest’ultima non e’ richiesto l’intervento o la supervisione di personale sanitario.

Un diritto fisso richiesto dall’ASL in tal senso e’, pertanto illegittimo, se non e’, nel frattemp,o intervenuta una norma regionale, infatti per imporre un onere, a carico di una famiglia o di altri soggetti, occorre comunque una norma di legge …. almeno, fino a quando non sia abrogato l’art. 23 Cost.

Per l’imputazione di eventuali oneri bisognerebbe poi sempre distinguere chi tra comune e concessionario sia il proprietario del manufatto sepolcrale.

Anche in Lombardia dove alcune ASL stavano seguendo per l’onerosita’ degli accertamenti necroscopici lo stesso percorso prima dell’approvazione della LR 18/11/2003, n. 22, in tema di polizia mortuaria si e’ sviluppato un intenso dibattito sull’ illegittimita’ della la circolare regionale 32/SAN del 26/6/2000 ed, in effetti, non tutte le ASL lombarde si erano mosse richiedendo una tariffa per la visita necroscopica.).

A parziale rettifica ed integrazione della risposta fornita precedentemente dobbiamo rilevare come la visita necroscopica sia compresa nel DPCM 29/11/2001 quale prestazione a titolo gratuito in quanto rientra pienamente nel Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria assicurati dal servizio sanitario nazionale.

Written by:

Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Necroscopia a pagamento?

  1. Non entro volutamente nel merito della vicenda, soffermamdomi, però, su alcune considerazioni:

    L’ordine di servizio e’ una disposizione impartita da un dirigente sul quale ricade direttamente la responsabilità dei fatti

    ad essa conseguenti.

    La disposizione può essere impartita anche da chi non è dirigente purché sia stato delegato a farlo

    dal dirigente titolare del potere e che della delega sia stata data comunicazione in forma certa e

    incontrovertibile a chi è tenuto ad eseguirla.

    Un ordine di servizio può riguardare un solo dipendente o anche più dipendenti.

    L’ordine può comportare l’obbligo di seguire un determinato comportamento o una determinata

    procedura o può essere impartito per vietare un comportamento, l’uso di una sostanza, ecc.

    Come deve essere impartito l’ordine?

    Per scritto o anche solo verbalmente?

    Un ordine di servizio può, in caso d’ urgenza, essere impartito verbalmente e tanto più l’oggetto

    della disposizione è

    Si può disattendere un ordine di servizio?

    E’ sempre possibile disobbedire ad un ordine di servizio che comporti, per chi lo riceve,

    anche solo il rischio di commettere un reato penalmente perseguibile.

    Va infatti tenuto presente che l’art. 51 (ordine del superiore gerarchico) del codice penale stabilisce

    che, nell’ipotesi in cui chi riceve l’ordine si accorga che trattasi dell’ordine di commettere un reato

    (e non un semplice illecito civile), anche costui è responsabile penalmente unitamente a chi ha dato

    l’ordine.

    Certamente però nel caso di disobbedienza è opportuno motivare il rifiuto in fatto e in diritto

    (norme penali violate anche a grandi linee).

    Si può altresì disattendere un ordine di servizio se vi siano motivazioni di ordine personale.

    che impediscono al dipendente di ottemperarvi e sempre che sia possibile dare puntuale

    dimostrazione dell’impedimento.

    Infatti esistono nel nostro ordinamento giuridico le così dette “scriminanti”, quali sono lo stato di

    necessità (art. 54 c.p.) e la forza maggiore (art. 45 c.p.) che, se provate, consentono financo di venir

    meno ai propri doveri. Si pensi ad esempio al caso di una madre costretta a stazionare al capezzale

    del figlio gravemente ammalato o del padre che il giorno del “richiamo” abbia affidato a sé il figlio minore.

    IL DPR 285/1990 con l’Art. 45 è molto chiaro individuando nel medico settore la figura professionale abilitata ad eseguire autopsie/riscontri diagnostici

  2. Sono dipendente di un ospedale con qualifica di operatore tecnico necroforo necroscopo, posizione funzionale cat.b 4 livello.
    Avendo appena un diploma di media inferiore, la mia azzienda mi fa eseguire l’esame autoptico, collaborando in modo attivo con l’anatomo patologo, sia effetuando la dissezzione e poi la sutura.
    Essendo certo di non doverlo fare, mi sono rifiutato anche dopo aver ricevuto al riguardo un ordine di servizzio. Sono finito in disciplinare, con una condanna a sei mesi di sospensione. Vi chiedo gentilmente di chiarirmi con leggi e normative al riguardo. in modo da potermi difendere in sede legale, sempre che abbia ragione.
    Grazie

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