Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui soggetti tenuti alla comunicazione per la detrazione spese funebri

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito in data 16/2/2016, ha precisato che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia per effetto del decreto del MEF 13/1/2016 riguardi esclusivamente i dati di spesa sostenuta per le fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

Di seguito il testo della FAQ COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRI

Spese da indicare nella comunicazione
D. Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
R. Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia delle entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

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