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In Regione Friuli Venezia Giulia si possono seppellire le ceneri, ovviamente purchè in cimitero, a diretto contatto con il terreno?
No, se non è intervenuta apposita norma regionale ad hoc (e non mi risulta che Il Friuli Venezia Giulia il quale, per altro, ha già legiferato con una riforma organica in tema di polizia mortuaria, abbia trattato quest’aspetto) per implementare gli istituti più innovativi della Legge 130/2001 (tra i quali si contemplava appunto la possibilità di inumare le urne) ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 343 del Regio Decreto 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) e l’Art. 80 comma 3 DPR 285/90, in cimitero le urne contenenti gli esiti da completa cremazione dei cadaveri possono esser solo tumulate, in nicchia, cappella gentilizia, o loculo sia o meno presente un feretro secondo il dettato della stessa Circolare Ministeriali n. 24/1993 (paragrafo 13.1) emanata dal Ministero della Sanità. Ovviamente giusta il disposto di cui agli Artt. 340 e 341 Regio Decreto n. 1265/1934 l’inumazione (è quasi ultroneo ripeterlo, ma è bene ribadire il concetto) comporta sempre l’interro in cimitero, siccome l’inumazione stessa è vietata, tout curt, fuori del perimetro cimiteriale (e la norma assoluta ed inderogabile è di ordine pubblico)
Naturalmente le ceneri ex Art. 80 comma 6 DPR 285/90 possono esser disperse in cinerario comune.
La Lombardia, ad esempio, vieta l’interro delle urne perchè ai sensi dell’Art. 75 comma 1 DPR 285/90 (divieto di immettere nel ciclo cimiteriale delle quadre di terra materiali non facilmente biodegradabili) l’urna dovrebbe esser costruita con sostanze decomponibili così da permettere il naturale sversamento delle ceneri nella terra della fossa, ma lo spargimento delle ceneri nella terra (o sottoterra) si configura come una dispersione che, come tale, necessita:
Di una palese disposizione testamentaria in tal senso del de cuius
dell’autorizzazione da parte dello Stato Civile
La dispersione difforme dal volere del de cuius o non autorizzata dallo Stato Civile integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.
L’unica soluzione anche piuttosto intelligente potrebbe consistere nel ricavare un pozzetto nella profondità della lastra, solitamente marmorea, che copre la tomba.
In questo piccolo vano impermeabile (potrebbe esser sufficiente una camicia di zinco o plastica) ipogeo rispetto al piano di campagna si potrà racchiudere l’urna rispettando perfettamente il dettato dell’Art. 343 Regio Decreto 1265/1934.
Naturalmente l’imbocco del pozzetto dovrà esser sigillato, non perchè sussista il rischio di percolazioni cadaveriche, ma solamente per evitare la profanazione dell’urna o l’infiltrazione delle acque piovane.
C’è poi un dettaglio di ordine tariffario: caratteristica delle tumulazioni è la corresponsione di un canone, assente, invece, per le sepolture in campo comune, c’è solo l’uso della fossa, anche se la stessa inumazione è divenuta servizio cimiteriale a titolo oneroso.
Consentire la creazione di una celletta per tumulazione urne in campo di terra (non soggetta, quindi, a tariffazione) potrebbe causare la perdita di preziosi introiti per la macchina cimiteriale, un possibile rimedio sarebbe, allora, l’introduzione di un diritto fisso sulla tumulazione delle stesse urne, a prescindere dal luogo fisico ove quest’ultime verranno poi tumulate.
Nel comune di Bolzano già da anni si segue questa filosofia. Nel capoluogo dell’Alto Adige, infatti, sono molto diffuse le tombe familiari a sistema di inumazione, mentre alta è l’incidenza della cremazione sul numero di funerali annui.
Il pozzetto ipogeo di cui sopra permette allora di unire nello stesso campetto di terra feretri inumati assieme a cassette ossario ed urne.
Alla cortese attenzione del Sig. Federico.
Nella Regione Marche si applica il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 che integra e sostituisce le norme di cui al DPR n.285/1990, mentre per il pregresso e per le parti non novellate valgono, per sempre le disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in questo curioso intreccio tra fonti del diritto di vario ordine e grado.
Comunque cerchiamo di entrare in medias res.
Sicuramente, nel caso in esame, non può essere rilasciata nuova concessione della tomba per un numero di posti superiore a quello che la legge consente.
In tutt’Italia, sostanzialmente , anche dopo le recenti riforme, attuate su base locale, a causa della colpevole inerzia del Governo Centrale, per la disciplina generale delle concessioni si segue ancora l’articolato del DPR n. 285/1990: dopo tutto la concessione cimiteriale, per sua natura ed oggetto attiene pur sempre ad un bene demaniale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile) soggetto alla sola Legge Statale ex Art. 117 comma 2 Cost.
Bisogna innanzi tutto capire il significato dell’espressione linguistica: “tumulazione multipla” i loculi, infatti, possono esser monoposto o pluriposto, ma in tal caso debbono rispettare il dettato dell’Art. 76 comma 3 DPR n.285/1990.
Sarebbe interessante conoscere il contenuto del contratto di concessione per i sepolcri privati di cui Lei mi parla.
Un contratto di concessione non può mai contravvenire al regolamento nazionale di polizia mortuaria, poichè i privati cittadini concessionari di tombe vantano sul suolo cimiteriale (che è demanio comunale) un diritto affievolito, su quest’aspetto v’è giurisprudenza costante.
Se c’è conflitto tra regolamento di polizia mortuaria e contratto di concessione è sempre quest’ultimo a soccombere, fatte salve, per il noto principio del Tempus Regit Actum, le clausole (= diritti perfetti ed acquisiti) di maggior favore, come ad esempio la perpetuità della concessione stessa.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993 (paragrafo 14.3) in un loculo possono esser tumulati un solo feretro e più cassette ossario o urne cinerarie sino al completameto della masica capienza del sepolcro.
Il loculo, allora, diventa una sorta di piccola tomba di famiglia, dove riunire assieme ad uno ed un solo feretro diverse urne o cassette per resti ossei.
Si parla in questa situazione di un modello di sepoltura non ad accumulo, ma a rotazione, in cui al concetto in senso stretto di cadavere si sostituiscono le sua trasformazioni di stato, ossia:
1) Ossame.
2) Ceneri.
IL Regolamento Regionale delle Marche (Art. 7 comma 3) amplia questa definizione estendendola anche ai contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo.
Esistono tombe a sistema di tumulazione capaci di accogliere più feretri ma sprovviste del cosiddetto “VESTIBOLO” ossia di quello spazio necessario e sufficiente per avere diretto accesso al feretro, senza dover spostare le altre bare.
Questi sepolcri che non rispettano il requisito dell’Art. 74 DPR 285/90, sempre in regime di DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono esser riattati (aumentando, così, la disponibilità di posti salma in cimitero) attraverso la procedura di deroga dettata dall’Art. 106 DPR n. 285/1990, essa viene implementata attraverso il paragrafo 16 (con relativi allegati tecnici) della Circolare Ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993, ma in regione Marche questa complessa serie di adempimenti amministrativi è stata soppiantata da una più snella procedura di deroga di cui all’Art. 7 comma 7 del Regolamento REgionale Marchigiano.
Per intenderci: la tumulazione di due feretri in un solo loculo, senza diretto accesso ad ognuno dei due feretri, o soletta di separazione in muratura o lastra di cemento vibrato se non si è attivata la procedura di deroga ex Art. 7 comma 7 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 è impossibile e, quindi, vietata. Potranno esser ivi tumulate solo urne cinerarie, cassette ossario e casse per resti mortali.
Per quanto riguarda la competenza, per attuare la deroga, essa è senza dubbio comunale ex Art. 7 comma 5 REg. REg. 9 febbraio 2009 n. 3
In base al DPR n.285/90 il sepolcro è utilizzabile per chi vi vanta il diritto di sepoltura fino alla naturale capienza del sepolcro stesso (art. 93), tenuto conto della normativa vigente. Il sepolcro, non essendo stato costruito direttamente dal Comune si presume realizzato dal concessionario dell’area avuta dal Comune. Poiché per la costruzione del sepolcro venne presentato progetto con la individuazione del numero di posti da realizzare, questa è la capienza massima per feretri.
La situazione, sotto il profilo dell’assunzione degli oneri, è diversa in fun-zione della data nella quale è stata fatta l’originaria concessione, se cioè il Comune già doveva garantire il rispetto dell’accesso attraverso un vestibolo alla tomba (R.D. 1880/1942, ma vestibolo è cosa abbastanza o-scura), o meglio garantire il diretto accesso al feretro (D.P.R. 803/1975, in vigore dal 10/2/1976). In pratica occorre capire se il Comune ha fatto la concessione di una tomba irregolare oppure se la irregolari-tà è intervenuta successivamente alla concessione. Nel primo caso l’intervento è a carico del Comune, nel secondo a carico del concessionarioDi solito se si stipula un nuovo contratto di concessione sarà premura del Comune inserire una precisa clausola secondo cui la concessione stessa si estingue automaticamente qualora venga richiesta anzitempo (ossia prima della scadenza della concessione stessa) l’estumulazione di un feretro non direttamente raggiungibile.
Scrivo dalla Regione Marche.
Posto che l’articolo 76 del DPR n.285/1990 al comma 1 specifica che le tumulazioni debbano essere separate chiedo come ci debba comportare nel caso che cittadini che hanno avuto una concessione di tomba pluriposto, ma priva di vestibolo, facciano richiesta perchè nel loculo loro assegnato e già occupato da un feretro se ne vada ad aggiungere un altro?
Ci si può rifiutare di far eseguire una simile tumulazione o i richiedenti possono vantare ragioni tali da impedirmi di agire secondo quanto disposto dell’articolo 76 del DPR sopra richiamato? Se sono “costretto” ad eseguire tumulazioni “multiple” sono comunque responsabile o mi viene in aiuto qualche norma o circolare esplicativa che non conosco?
In attesa di risposta che sono certo sarà corroborata da riferimenti normativi, La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.