dispersione delle ceneri in natura

E’ già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dal comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del DPR 15 luglio 2003 n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto.

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

26 Responses to dispersione delle ceneri in natura

  1. Giorgia scrive:

    Di nuovo grazie mille, sei stato molto disponibile e chiaro. Credo proprio che, nell’attesa di diventare ASD di mia nonna, propenderò per il momentaneo deposito presso il cimitero (che tra l’altro, a titolo informativo per chi legge, presso il cimitero di Coviolo è attualmente gratuito)

  2. Carlo scrive:

    X Giorgia,

    1) Se la nonna, in un momento di “tragica lucidità”, fosse in grado di esprimersi, per l’impossibilità della materiale apposizione della firma varrebbe pur sempre l’Art. 4 DPR n. 445/2000, così da aggirare legalmente quest’ostacolo formale, basterebbe, infatti, la verbalizzazione di tale volontà effettuata da un pubblico ufficiale.

    2) Se la nonna non può recarsi presso un ufficio comunale per l’autenticazione della firma bisogna ricorrere ad un notaio, poichè il dipendente comunale riveste il ruolo di funzionario attestatore solo in sede, in altre parole non può distaccarsi dal proprio ufficio, come invece succede per il notaio, che, quale pubblico ufficiale non vincolato a questo limite territoriale, può, invece, accogliere una particolare dichiarazione di volontà, autenticandone la sottoscrizione anche presso un domicilio privato.

    3) di solito, così come per l’autorizzazione alla cremazione, nel silenzio del de cuius, o meglio in assenza di sue certe disposizioni testamentarie, dovrebbe valere il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con la precedenza della decisione) il quale assegna in primis al coniuge superstite il diritto a pronunciarsi, adottando, così, un atto di disposizione sulla spoglia del defunto, solo in subordine subentrerebbero i parenti di primo grado, poi quelli di secondo, di terzo e così via sino al sesto grado di parentela ex Art. 74, 75, 76 Cod. Civile, in linea ascendente o discendente (genitori del de cuius o suoi figli nel nostro caso), mi parrebbe, allora, in qualche modo ultroneo e ridondante richiedere anche la firma della nonna, che per altro versa in cattive condizioni di salute, per un semplice affido famigliare delle ceneri, tra l’altro temporaneo, in attesa di sbloccare ed incardinare il procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Questo inutile appesantimento burocratico confligge pesantemente con il dettato della Legge n. 241/1990, ma, invero, debbo ammettere come la situazione non sia affatto chiara, nemmeno a livello regionale, siccome alcuni comuni nei loro regolamenti di polizia mortuaria normano l’istituto dell’affido ceneri con una disciplina molto rigida ed a maglie strette, prevedendo una procedura aggravata pure per la consegna dell’urna presso un’abitazione benchè, con l’affido delle ceneri non si sconfini in ambito penale. La necessità della firma anche della nonna per provvedere all’affido delle ceneri rischia di precipitare tutta la situazione nelle criticità affrontate prima in merito alla dispersione, con il concreto rischio di congelare questo stato di “empasse” tecnica.

    Il regolamento comunale, ancorchè “barocco e cavilloso” quando sia debitamente omologato dal Ministero (Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) produce appieno tutti i suoi effetti giuridici e vale come legge speciale (quando, ovviamente non in contrasto con norme di rango superiore) per quel determinato comune, qundi è del tutto controproducente e diseconomico contestarlo in sede di legittimità (per adire il giudice amministrativo occorrerebbe prima un provvedimento di motivato rifiuto da parte del comune, da impugnare, poi dinnanzi al TAR Emilia-Romagna), molto meglio, invece, cercare per l’urna una soluzione provvisoria come la tumulazione delle ceneri in cimitero nell’attesa che si sblocchi l’iter per la dispersione o il loro momentaneo deposito in camera mortuaria cimiteriale, la quale ha proprio questa precipua funzione edittale: accogliere temporaneamente le spoglie mortali dei defunti alle quali, per svariate ragioni, non si sia ancora data sepoltura. L’uso della camera mortuaria è in genere a titolo oneroso per l’utenza del servizio.

  3. Giorgia scrive:

    Carlo, grazie della risposta. Quindi, se ho capito bene, o mi appello al giudice di modo da avere una sentenza in cui si attesta che mia nonna è temporaneamente inabile ad apporre la sua firma per quella questione (oltre al problema della demenza senile in sè che va ad inficiare la sua capacità cognitiva e mentale, c’è proprio anche un impedimento fisico nel firmare visto che fatica anche a tenere in mano un cucchiaio) oppure attendo di diventare amministratore di sostegno di mia nonna.

    Altra domanda però: chiedono la firma di mia nonna anche per poter portare l’urna cineraria presso la mia residenza in attesa di avere il nulla osta alla dispersione. Non capisco il perchè, visto che non si tratta di qualcosa di irreversibile come la dispersione. E’ corretto che la richiedano anche in questo caso, o non ha senso? Grazie di nuovo.

  4. Carlo scrive:

    X Giorgia,

    Regione Emilia-Romagna, ci intendiamo perfettamente perchè io sono di Modena.

    La nostra regione, in materia di dispersione delle ceneri in natura è tra le più aperturiste ed in qualche modo “progressiste” perchè adotta una disciplina di dettaglio a “maglie larghe”, considerando anche i più stretti famigliari del de cuius quali nuncius della volontà dispersionista, essi, infatti, la possono rappresentare verbalizzandola ndelle apposite modalità dettate rispettivamente dalla Delibera Giunta Regionale n. 10/2005 cui ha fatto seguito una correzione-integrazione apportata con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622.
    Altre Regioni (quasi tutte) se non si è in presenza di una volontà scritta redatta direttamente dal de cuius in questione non autorizzano la dispersione delle ceneri in natura, per timore di infrangere l’Art. 411 Cod. Penale con le ovvie conseguenze di natura penale.

    nè la normativa nazionale, nè, tanto meno quella regionale si soffermano sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi la volontà di dispersione, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”;

    Se non vi sia interdizione, la persona, ancorchè affetta da demenza senile e’ da intendersi capace … (pur con le obiettive difficolta’ di ordine personale e “materiale”).

    in italia, in effetti, non viene riconosciuta l’”incapacità naturale” ma solo quella giudiziale… ragion per cui deve essere pubblicata la sentenza (art. 421 cc)…
    La strada corretta sarebbe, semmai, altra, quella di un provvedimento ex art. 700 CPC, del giudice ordinario, che, preso atto delle condizioni “materiali” della madre del de cuius , autorizzi la dispersione delle ceneri (magari, se del caso e possibile, acquisendo indicazioni in tal senso anche da parte del coniuge superstite e della figlia ma questo e’ aspetto che deve valutare il giudice adito, ed in termini di opportunità).

    Per converso in italia non è riconosciuta la “incapacità naturale” ma solo quella giudiziale; per cui se una persona non sia realmente capace (apparentemente, senza sentenza), ma sottoscriva una dichiarazione l’autorità amministrativa non entra nel merito.

    Se proprio la persona interessata ad esprimersi non è in grado di rendere questa dichiarazione ci si deve attivare per interdizione o amministrazione di sostegno.

    Mi sentirei di suggerire una verifica di quanto disposto dall’art. 4 del DPR n. 445/2000,… non sia mai che possa rientrare in una di queste situazioni…(…non sa o non può firmare… impedimento temporaneo per ragioni di salute…)

    L’autorita’ amministrativa non puo’ sostitiorsi al giudice nel giudizio (in senso tecnico-processuale) d’interdizione.

    In linea di massima, l’autorizzazione dovrebbe spettare all’autorità amministrativa del luogo dove si svolge l’attivia’ autorizzata, salvo che non vi sia una previsione di legge con cui si deroghi a tale principio di ordine generale.

    Da quanto sembra avere capito, sia il comune di decesso sia il comune di compimento dell’azione autorizzata/autorizzanda (la dispersione) insistono nella stessa regione, la cui Legge regionale n. 19/2004 contempla (forse, dato il rinvio alla legge statale, art. 11, 2 LR 29/7/2004, n. 19, ma vedasi anche la direttiva spcifica emanata in sede regionale) questa deroga, inividuando una competenza “speciale” (cioe’ anche in eccezione a tale principio).

    La direttiva regionale in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 19/2004 dell’Emilia Romagna asserisce, infatti, che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione spetta al comune di decesso non a quello in cui avverra’ la dispersione.

    La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio della Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Alcuni giuristi, in effetti, ritengono la scelta della dispersione di sola eleggibilità da parte del de cuius, attraverso la forma scritta.

    Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta’ del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita’ presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu’ consono alla posizione sociale del defunto.

    Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo’ dar luogo a pronuncie

  5. Giorgia scrive:

    Buongiorno.
    Ho un problema di questo tipo:
    mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia – Emilia Romagna) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).
    Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).
    Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.
    Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.
    Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.
    Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre?
    Grazie in anticipo.

  6. Carlo scrive:

    X Anna,

    L’urna di solito consta di due elementi: quello interno ed invisibile di plastica, metallo, rigido o flessibile definito tecnicamente sistema di raccolta delle ceneri (esse, in effetti, non possono certo esser servite su un pezzo di carta o, peggio ancora su un posacicche king size per fumatori indomiti ed impenitenti!!!)) e quello esterno, di solito realizzato con materiali nobili (legno intagliato, cristallo, ceramica….) e spesso commercializzato dalle stesse imprese funebri quale articolo funerario al pari di bare, imbottiture ed altri accessori

    Chi sceglie la destinazione atipica della dispersione di solito è poco attento agli orpelli lussuosi (facendo non poco infuriare gli impresari, ma si sa ogni volontà è, in sè, rispettabile soprattutto se formulata ed eseguita secundum legem) e di conseguenza, normalmente, anche per conteneri i costi, predilige un’urna essenziale (con tutte le caratteristiche di Legge, s’intende, quanto a capienza e resistenza) fosse anche un semplice bussolotto.

    …Oddio, stranissimo quesito il Suo, non saprei come risponderLe, anche perchè secondo la Legge l’urna all’atto del conferimento all’avente diritto a disporne, deve esser confezionata in modo da esser sigillata ermeticamente, proprio per evitare accidentali fuoriuscite delle ceneri, ricordo, in effetti, come la dispersione non autorizzata dallo Stato Civile o, comunque, compiuta in difformità dalla volontà del de cuius integri pur sempre una fattispecie di reato.

    Il gestore dell’impianto di cremazione o la stessa impresa funebre la quale ha curato il servizio esequiale, sapendo della successiva dispersione (la relativa istanza è agli atti presso l’Ufficiale di Stato Civile e dovrebbe esser stata a sua volta comunicata anche al crematorio assieme agli altri titoli di “sepoltura” da intendersi, ovviamente in senso lato per chi opti per la cremazione) dovrebbe aver predisposto l’urna in modo tale che essa riesca sì chiusa durante il trasporto, ma anche da esser facilmente apribile, senza bisogno di sforzi sovrumani, così da facilitare il naturale sversamento delle ceneri in natura, nel luogo a ciò deputato secondo la volontà del de cuius. Solo in caso di dispersione, infatti, è ammessa l’effrazione ai sigilli, con l’asportazione definitiva del coperchio.

    Non è chiaro se dopo la dispersione l’urna, a questo punto vuota, una volta terminata la propria funzione di temporaneo contenimento delle ceneri sia riciclabile (e con quali riflessi di natura etica o morale???) o sia da ritenersi un semplice rifiuto cimiteriale da avviare a smaltimento.

    IL consiglio pertanto è questo: eviti, in un possibile accesso d’ira funesta, per altro comprensibilissima, comportamenti da matta bestialitade di dantesca memoria come cercare di rompere, forzare con violenza o fracassare l’urna cineraria (il nervoso, alle volta fa sragionare), per i motivi di cui sopra (se l’urna, per disgrazia si sfascia improvvisamente, perdendo il proprio prezioso contenuto scatta d’ufficio la denuncia penale) ed anche per ragioni di pietas verso la memoria del defunto marito, la brutalità mal si concilia con le onoranze funebri, semmai cerchi di scoperchiare, pure con qualche stratagemma poco ortodosso (un cacciavite????) l’urna solo una volta giunta nel luogo autorizzato ed idoneo per la dispersione, così da esser sicura di non commettere delitto alcuno.

    Se proprio non riesce in alcun modo a togliere il coperchio, nemmeno tagliandolo, riporti l’urna presso l’impianto di cremazione, (forse è la soluzione migliore anche se, invero un po’ macchinosa perchè occorrerebbe pur sempre un nuovo decreto di trasporto) là sarà possibile riconfezionarla in tutta sicurezza rimuovendo, se necessario, la chiusura “blindata” ed inaccessibile della stessa, basterà, quindi apporre semplicemente il coperchio e sigillarlo in un modo più soft (potrebbe esser sufficiente anche il nastro adesivo), in fondo l’urna deve esser inviolabile solo per il tempo strettamente necessario al trasporto.

  7. Anna scrive:

    Buongiorno
    vorrei effetturare la dispersione delle ceneri di mio marito, sua espressa volontà. Ma una domanda: come si apre l’urna cineraria? La mia è tipo un vaso scuro, con un coperchio grigio penso chiuso a pressione. Come devo fare per aprire?
    Resto in attesa e ringrazio
    Anna

  8. Carlo scrive:

    X Marco,
    Nella Sua Regione si potrà chiedere la cremazione del proprio corpo e le ceneri potranno essere disperse – come prevede la legge nazionale n. 130 del 2001 – nel rispetto della volontà del defunto, ma unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

    Si rappresenta che, in caso di disinteresse o anche mancanza di parenti, la produzione del testamento o della dichiarazione di volontà alla cremazione (per gli iscritti alle So.CREM.) può aversi anche a cura di qualche esecutore testamentario o del Presidente della So.Crem. di iscrizione.

    La dispersione delle ceneri potrà essere eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto, dall’esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell’associazione stessa.

    Nel Suo caso, allora, conviene, per tempo, nominare un esecutore testamentario o iscriversi ad una So.Crem.

  9. marco scrive:

    abito nel comune di abbiategrasso pr milano vorrei esere cremato e le ceneri disperse nel cimitero della mia citta sono solo al mondo a chi mi devo rivolgere perche’ le mie volonta’ siano esaudite? vorei fare un contratto con l’inpresa funebre e’ possibile grazie cordiali saluti.

  10. Carlo scrive:

    Le ossa, con il tempo, anche per il dilavamento dovuto alle acque meteoriche, tendono naturalmente a decalcificarsi, degradando in una finissima polvere bianca, in altre parole si mineralizzano, ossia si de-compongono nei loro eleminti primi, inorganici e fondamentali = i minerali.
    E’, sotto il profilo tecnico, praticamente impossibile dopo 36 anni di sepoltura nella nuda terra (con le ossa sottoposte alla percolazione delle acque piovane) rinvenire ancora qualche ossicino di un neonato, proprio perchè le ossa dei lattanti sono appena formate e, quindi, fragilissime, in quanto non ancora calcificate.

    L’ossario comune si chiama così perchè è un luogo confinato e chiuso dove riporre ed ammassare in forma anonima, promiscua ed indistinta le ossa provenienti da esumazione/estumulazione non ulteriormente richieste per una sepoltura individuale, privata e dedicata.
    L’ordinamento Giuridico accorda tutela anche alle ossa, ma è una protezione affievolita rispetto a quella riconosciuta al cadavere, in ogni caso è vietato dalla legge asportare le ossa dal cimitero per scopi non consentiti o non autorizzati (se non per fini scientifici o di indagini giudiziarie) farne mercimonio (esse in quanto res religiosa sono sottratte ad ogni commerciabilità). Le ossa, come materiale biologico appartenenute ad un corpo UMANO, ancorchè privo di vita, debbono perpetuamente esser accolte in cimitero…from here to eternity. Esse, quando siano già state sversate (= DISPERSE) nell’ossario comune possono solo esser traslate, per motivi di logistica cimiteriale) ad altro camposanto oppure cremate, così da ricavar spazio per nuove immissioni.

    L’ossario è un manufatto, un vano, anche di lieve entità, esso può essere un pozzetto, un parallelepipedo epigeo oppure una stanza ipogea, cioè costruita a mo’ di cripta, tre, almeno, sono le sue caratteristiche costruttive: deve, infatti, esser: 1) sufficientemente capiente per soddisfare il fabbisogno di spazio cimiteriale, 2) sigillato ed inaccessibile, così da evitare profanazioni o furto del suo pietoso contenuto, 3) chiuso e nascosto per celare agli ignari visitatori del camposanto l’inquietante vista di femori, tibie, costole, teschi, mandibole…
    L’apertura dell’ossario comune deve esser autorizzata dal comune cui compete, pur sempre la funzione cimiteriale. Il senso filosofico, morale, oltre che, ovviamente, tecnico dell’ossario comune è la conservazione in perpetuo, per il culto della memoria di un’intera collettività, dell’ossame di cui si sia persa ogni rintracciabilità dovuta all’individualità della sepoltura, la quale ex lege è assicurata ai cadaveri ed ai loro resti mortali (salme indecomposte) ma non alle ossa, quando sia trascorso il periodo legale di sepoltura.

    L’ossario si chiama…ossario e non PATTUMIERA proprio perchè contiene alla rinfusa le ossa e non le cartacce, le buste di plastica o i fiori secchi. Eventuali violazioni al Regolamento nazionale di Polizia mortuaria laddove non integrino qualche fattispecie di reato (omissione in atti d’ufficio???) sono sempre passibili di sanzione amministrativa pecuniaria ed i rifiuti provenienti da attività cimiteriale come potature, sfacio del verde, ceri votivi ormai spenti, carta… debbono esser smaltiti ai sensi del DPR n.254/2003 e non possono esser abbandonati all’interno del sepolcreto, men che meno nell’ossario comune, tra l’altro la scorretta gestione dei rifiuti cimiteriali è soggetta ad una disciplina molto particolareggiata, rigida ed intrusiva che contempla, addirittura, per i trasgressori, sanzioni penali.

  11. Luigi scrive:

    x Pietro Mariano
    Perché parli di resti mortali come commento alla dispersione delle ceneri in natura?
    Le ceneri derivano solo da cremazione.
    Comunque se si chiama ossario comune il motivo c’è: le ossa vanno tutte insieme e indistintamente. Solo se le ossa vanno tarsportate da un cimitero ad un altro o sepolte in tomba, ossarietto, devono essere inserite dentro una cassetta di zinco (art. 36 DPR 285/90).
    Non capisco la visibilità dei resti mortali col clima della zona da te individuata.

  12. pietro mariano scrive:

    mi piacerebbe sapere se a distanza di 36 anni a sassari (sardegna)quindi con un clima abbastanza mite e con un tasso di umidità normale i resti mortali di una bimba morta dopo un solo giorno di vita possano essere visibili, e vorrei la spiegazione di cosa sia veramente l’ossario (se le ossa devono essere etichetatte oppure mischiate tutte assieme alle altre grazie mariano

  13. Sergio scrive:

    X goldr

    Dovrai OBBLIGATORIAMENTE chiedere l’autorizzazione al comune ligure nel quale vorrai disperdere le ceneri. Di queste cose se ne occupano le pompe funebri,sconsiglio il fai da te.
    Per quanto riguarda Genova, il giorno della dispersione dovrai avvisare la Capitaneria di Porto competente con un fax nel quale indicherai l’orario e la zona nella quale disperderai le ceneri (anche questo possono farlo le pompe funebri), oppure potrai contattare direttamente la Capitaneria di Porto via radio una volta a bordo dell’imbarcazione.
    Tutte le informazioni saranno comunque riportate nell’autorizzazione che ti rilascerà il comune.
    Credo che la CP possa chiedere di partecipare all’operazione (ipotesi remota perchè credo abbiano da fare cose più importanti), mentre non mi risulta che possano esserci controlli successivi all’operazione perovvi motivi(tipo chiamarti per sapere come è avvenuta la dispersione o verificare che sia avvenuta correttamente).
    Nelle acque genovesi la dispersione deve avvenire ad almeno a 500 metri da riva.

  14. FERDINANDO scrive:

    perche’ non si cremano i morti x legge?si eviterebbero costi enormi x interrare,scavare,mettere fiori sui fossi contratti di luce,ecc ecc,e non parliamo delle nicchie,con costi proibitivi,x fam.meno abb.e si eviterebbero le estenzioni di aree da destinare ai cimiteri, E SOLO UNA SPECULAZIONE CHE’SI FA SU TUTTO CIO’BASTEREBBE CREMARE E DISPERDERE LE CENERI,DALLA TERRA SIAMO NAT I,ALLA TERRA DOBBIAMO RITORNARE. F.V da PROV. DI NAPOLI (E QUANTO E’ IL COSTO X LA CREMAZIONE ,PERCHE’NON VENGONO ISTALLATI GLI INCENERITORI IN TUTTE LE REGIONI O COMUNI?

  15. necroforo scrive:

    Sì, è possibile, si veda per maggiori dettagli l’Art. 13 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

  16. elisa Demartino scrive:

    abito a Bari , vorrei sapere se posso chiedere nel mio testamento di essere cremata e che le mie ceneri siano disperse e non conservate in cimitero

    grazie

  17. Carlo scrive:

    La scelta della dispersione è di sola eleggibilità del De Cuius e tale scelta (c.d. electio sepulchri) così estrema deve esser espressa con tutti i crismi della Legge n.130/2001 cui si ispira anche la Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18.

    Occorre, pertanto la forma scritta ed inequivocabile della volontà, un semplice riferimento verbale non sarebbe sufficiente, almeno in Regione Veneto, l’Emilia Romagna, per converso, è più possibilista ed autorizza la disperione anche su istanza dei discendenti del De Cuius i quali debbono riportare (si spera sinceramente, anche perchè la Legge punisce le dichiarazioni mandaci) il desiderio più intimo del defunto.

  18. Nicoletta scrive:

    Abito a Lido di Venezia e ho in affidamento le ceneri di mia madre che è morta nel 2008.
    Aveva espresso verbalmente il desiderio che le sue ceneri fossero disperse in mare o in un’area verde ( pineta Alberoni area protetta WWF), ma in quel momento non c’era legge che regolamentasse.
    Come posso fare?
    Devo richiedere autorizzazione Polizia Mortuaria?
    Serve un incaricato o posso farlo io?
    Grazie

  19. Carlo scrive:

    L’autorità geograficamente competente è quella territoriale, cioè la municipalità di BARCELLONA.

  20. morgan scrive:

    Al fine di trasportare in spagna le ceneri di mia madre deceduta 17 anni fa ad ibiza,
    mi sono fatto fare un autorizzazione al trasporto di ceneri.
    Ora mi chiedo quali siano le operazioni da fare per eseguire una cerimonia privata nella quale si possa dispargere le ceneri in mare.
    Dove devo rivolgermi ibiza per richiedere l’autorizzazione di dispersione delle ceneri… Al consolato Italiano di Barcellona o direttamente in comune di ibiza?

  21. Carlo scrive:

    In Lombardia il prima con la Legge REgionale n.22/2003, poi con il regolamento attuativo n.6/2004 così come modificato dal Regolamento n.1/2007 sono stati recepiti tutti le disposizioni della Legge n.130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, la quale, così, nel territorio Lombardo è pienamente operativa.

    1) occorre l’inequivocabile volontà del solo de cuius (testamento nelle sue tre forme o iscrizione a SoCrem) ed essa non è surrogabile da terzi, poichè la electio sepulcri, in caso di destinazione atipica delle ceneri, come appunto il loro sversamento nell’ambiente esterno è un diritto personalissimo di sola eleggibilità della persona, quando quest’ultima sia ancora in vita ed in pieno possesso di tutte le proprie facoltà mentali.

    2) l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, secondo la modulistica di cui all’allegato 5 della Delibera Giunta Regionale n.20278 del 21 gennaio 2005

    L’autorizzazione ha valore esclusivamente regionale, perchè di tale portta è la norma.

  22. ilenia scrive:

    lombardia
    ma anche in lombardia si possono spargere le ceneri in natura? cosa bisogna fare?

  23. Carlo scrive:

    Lombardia e Liguria sono entrambe interventute per disciplinare lo spargimento delle ceneri (istututo previsto in linea di principio dalla stessa egge Statale 30 marzo 2001 n. 130).

    Ad autorizzare materialmente la dispersione è il comune in cui essa avverrà, autorizza, quindi, il comune (ligure) sotto la cui giurisdizione si trova il luogo che sarà teatro della dispersione stessa (si veda, tra l’altro: TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009).

    Quando sussistano rapporti di extraterritorialità prevale sempre il “jolly” dei servizi funerari, ossia il DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

    Le norme di riferimento sono rispettivamente:

    1) Regione Lombardia: regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal successivo regolamento regionale n.1/2007
    2) Regione Liguria: Legge Regionale 04/07/2007, n. 24 e successive modificazioni, nonchè regolamento attuativo della stessa legge di cui sopra, 11 MARZO 2008 N. 1 (Art. 4).

    Si procede, allora, in questo modo:

    a) si presenta al comune della Regione Liguria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, producendo,in allegato, tutta la documentazione da cui possa desumersi la chiara ed univoca volontà dispersionista espressa a suo tempo dal de cuius, quando egli era ancora in vita. La dispersione, infatti, essendo atto irreversibile che confligge con il caposando del nonstro ordinamento secondo cui le sepolture debbono sempre esser rintracciabili ed individuali, è di sola eleggibilità da parte del de cuius stesso, cioè la sua intenzione non può esser surrogata da terzi.

    b) Il comune della Liguria, dopo la fase instruttoria (si valutano, tuttavia, solo i titoli formali) rilascia apposita autorizzazione che verrà trasmessa al comune della Regione LOmbardia da cui partirà il trasporto funebre.

    c) Solo dopo aver acquisito l’autorizzazione alla dispersione il comune di decesso, anche con un unico decreto ex Art. 26 DPR n.285/1990, autorizzal trasporto rima del feretro poi dell’urna.

    d) L’urna, durante il viaggio, dovrà esser sigillata ed infrangibile (Circ.Min. 24 giugno 1993 e D,M. 1 luglio 2002), nonchè sempre accompagnata dal decreto di trasporto. Lo sversamento delle ceneri in modo difforme da quanto concordato o privo di autorizzazione integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.

  24. Goldr scrive:

    Per la dispersione delle ceneri in mare in Liguria a ponente come posso procedere? Esiste una Legge regionale se abitando il Lombardia decidiamo di farlo?

  25. Carlo scrive:

    Comune di Monticelli Terme, Regione Emilia Romagna, io sono modenese quindi ci intendiamo perfettamente.

    Il paradigma di riferimento è la Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 in tema di polizia mortuaria, oltre, ovviamente, alle disposizioni generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano (non sto ad elencare pedissequamente tutte le norme perchè, altrimenti… V’annoierei a morte).

    Comunque, procediamo con ordine: l’Art. 3 della Legge Regionale Emiliano Romagnola n. 19/2004 attribuisce alle Province la funzione pianificatoria per gli impianti di cremazione, le Province, quindi, debbono definire i bacini territoriali, anche per rendere effettivo ed esercitabile il diritto del cittadino ad accedere responsabilmente alle diverse forme di destinazione delle proprie spoglie per il post mortem.
    Anche la cremazione, quindi, rientra nella sfera dello Jus Sepulchri, o per meglio dire dello Jus Eligendi Sepulchrum, ossia il diritto di scegliersi in piena libertà forma e luogo della propria sepoltura (certo, nei limiti fissati dalla Legge). Questo principio, già elaborato dai giuristi latini, è rintracciabile, nell’Art. 5 del Codice Civile (atti di disposizione su di sè proiettati nel tempo successivo alla propria morte). I diritti civile e sociali (quindi anche quelli PERSONALISSIMI come lo Jus Sepulchri) ricevono anche tutela costituzionale e debbono esser garantiti su tutto il territorio della Repubblica Italiana (Art. 117 lettera m) Cost., così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    La cremazione è servizio pubblico locale a titolo oneroso per l’utenza (Art. 1 comma 7bis Legge 28 Febbraio 2001 n. 26 così come modificato dall’Art. 5 comma 1 Legge 30 marzo 2001 n.130.

    La cremazione è a carico del comune di ultima residenza del defunto solo in caso di comprovata indigenza di costui, è stata, dunque, abrogata la Legge 29/10/1987, n. 440 con cui si dichiaravano gratuite l’inumazione in campo di terra comune e la cremazione. Le tariffe per l’incinerazione dei cadaveri umani (ma anche di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e del concepimento ed ossa) sono fissate ai sensi dell’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 con decreto Ministeriale adottato congiuntamente dal Dicastero degli Affari Interni e dal Ministero della Sanità (D.M. 1 luglio 2002) aggiornato negli importi con cadenza annua.

    I famigliari del de cuius o l’esecutore testamentario (SoCrem compresa) potranno, così, rivolgersi al crematorio più vicino. (Ai sensi dell’Art. 5 comma 4 Legge Regionale Emilia Romagna n19/2004 i comuni emiliano romagnoli debbono favorire alla popolazione residente l’accesso alle pratiche funerarie ammesse dalla Legge Italiana, fornendo adeguate informazioni su costi, tempi e logistica (anche perchè pure i trasporti funebri sono ordinariamente a titolo oneroso ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26).

    La SoCrem cui Lei è iscritto potrà dar esecuzione alla volontà del proprio iscritto anche presso l’Ara Crematoria di Parma, comune presso il quale, tra l’altro, Lei è residente.

    Il crematorio, infatti, impianto comunale (e non privato) gestito dal comune ai sensi dell’Art. 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusta l’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001 che ha implicitamente abrogato l’Art. 343 comma 1 Regio Decreto n.1265/1934.

    In Emilia Romagna la dispersione delle ceneri in natura è senz’altro legittima e possibile (Art. 11 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 che rinvia all’Art.411 Codice Penale così come modificato dall’Art. 2 comma 1 Legge n.130/2001.

    L’autorizzazione alla dispersione sconta, però, un forte limite: quello della territorialità, ossia la Regione Emilia Romagna, attraverso l’Ufficiale di Stato Civile di ogni comune emiliano-romagnolo può autorizzare solo lo sversamento in natura delle ceneri che avverrà unicamente entro i confini amministrativi della Regione Emilia Romagna (il processo di riconoscimento giuridico alle autonomie locali inizia con l’Art. 22 Cost., con la VIII e la IX Disposizione Transitoria della Costituzione, è, poi, implementato, almeno per le regioni a statuto ordinario con la Legge 16 maggio 1970 n. 281 ed è, infine, sugellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    C’è un principio implicito nel “federalismo italiano”: la validità di un provvedimento è subordinata alla competenza geografica dell’Autorità che lo ha emanato: ossia una legge regionale (con relativi atti adottati in conformità a questa) produce i suoi effetti solo entro il proprio perimetro regionale. E’ il famoso (o… famigerato?) spezzatino funerario all’italiana, per altro concettualmente sballatissimo e pernicioso, perchè non protegge i diritti, ma anzi produce diseguaglianze. Qualcuno non si è accorto di tale vincolo costituzionale (vabbè, accettiamo la buona fede) e regale performances veramente comiche, la Lombardia, ad esempio, autorizza la dispersione…in mare (Art. 13 comma 4 Reg. Reg. n. 6/2004). E perchè non nell’Oceano Indiano? Quale sia il Mar Lombardo ( o… Padano) proprio mi sfugge.

    Ad ogni modo, trascorrendo dalle facezie a cose più serie (paulo maiora canamus, direbbero i poeti latini) ad oggi almeno (del doman non v’è certezza, nemmeno nella polizia mortuaria) Liguria (LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24 e successive modificazioni) e Toscana (LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29) hanno rispettivamente disciplinato l’istituto della dispersione delle ceneri.

    Una sorta di proprietà transitiva (cioè: autorizza l’Emilia Romagna anche se la dispersione avverrà altrove siccome, comunque, anche la regione dove la dispersione materialmente avrà luogo ha recepito, facendola propria la Legge Nazionale n.130/2001) sarebbe auspicabile, anche per snellire le procedure, ma al momento, sembra poco praticabile, perchè non c’è coordinamento tra le diverse normative (insomma, vige il caos, altrimenti… mica saremmo in Italia!).

    C’è una sentenza illuminante del TAR Toscana, sez. II, il quale con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.

    Quindi si procede così: dopo la cremazione (ovunque essa avverrà: in Emilia Romagna, in altra regione, all’Estero) la competente Autorità Locale autorizza il trasporto dell’Urna cineraria presso il comune sotto la cui giurisdizione si trova il luogo dove materialmente le ceneri saranno sversate. Tale comune, nella persona dell’Ufficiale di Stato Civile acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria per portare a termine l’istruttoria (è indispensabile l’espressa volontà del de cuius la quale non è surrogabile da terzi) autorizza l’operazione, alla quale i soggetti legittimati danno corso.

    A Valera (Parma) sono in vigore sicuramente le norme regionali in materia di dispersione delle ceneri, per il principio di cedevolezza tra le fonti del diritto anche il regolamento comunale di polizia mortuaria deve adeguarsi alle disposizioni regionali, tuttavia il regolamento comunale di polizia mortuaria è un corpus di norme che “brilla di luce propria”, ovvero ha un proprio fondamento giuridico ed una propria autonomia (storicamente: Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, Art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 ed, in subordine, Art. 7 Legge Regionale Emiliano-Romagnola n.19/2004) soprattutto ai sensi dell’Art. 117, comma 6 III Periodo Cost. dopo la Riforma federalista al Titolo V Cost, ottenuta con la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. E’bene, quindi, consultare anche il regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Parma, per la normazione di dettaglio.

    La dispersione delle ceneri è soggetta a tariffa dettata dal Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.

    Ai sensi dell’Art. 5, comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006, n. 4 previsto dall’Art. 2 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 ogni comune dell’Emilia Romagna deve dotare il proprio sistema cimiteriale (ovviamente se dispone di almeno due o più cimiteri) di apposito spazio rituale, posto, però, all’interno del recinto cimiteriale, dove si possa provvedere allo sversamento delle ceneri (si tratta del cosiddetto giardino delle rimembranze).

    Altrimenti, come extrema ratio ed opzione del tutto residuale (ma GRATUITA) è sempre possibile lo sversamento delle ceneri umane provenienti da cremazione (Art. 343 comma 2 Regio Decreto n.1265/1934) nel cinerario comune (Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed Art. 5 commi 1 e 2 Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4) In relatà non si tratta di una vera e propria dispersione, ma di una conservazione perpetua entro il cimitero in modo promiscuo ed indistinto, contravvenendo, del tutto marginalmente, al caposaldo della sepoltura individuale, nominatica e sempre individuabile di cadaveri e loro resti stabilita dall’Editto Napoleonico di saint Cloud.

    Tutti questi miei discorsi seri ed inpopportuni hanno qualche fondamento giouridico sino ad ora (Modena, ore 20 e 38 di martedì 8 giugno anno domini 2010); se domani dovessi cambiare ancora una volta la legge, saremmo nuovamente in alto mare.

    “[...] Altro dirti non vo’; ma la tua festa
    C’anco tardi a venir non ti sia grave”, come direbbe il Leopardi, dunque, fuor di metafora, dato il gran casino generale che ormai impera sovrano nel diritto funerario meglio posticipare la dipartita terrena in attesa di tempi migliori e regole più certe. Speriamo nell’ALDILA’, almeno l’Oltremondo, nella versione dantesca, offe, di sicuro qualche elemento in più di sicurezza!

  26. Antonio scrive:

    Abito a Monticelli Terme (PR) e sono socio Socrem a Reggio Emilia da anni, quindi prima che venisse costruito il crematorio di Valera (Parma).
    Vorrei che cortesemente mi venisse reso noto se quando sarà il momento, potrò usufruire di quello di Valera evitando un trasporto inutile a Reggio Emilia.
    Inoltre, desidero che le ceneri siano disperse in mare o in Liguria o Toscana.
    Tutto ciò sarà possibile?
    Inoltre, se quanto richiesto non sarà possibile, chiedo se a Valera (Parma) c’è la possibilità della dispersione in natura?
    Grazie e cordiali saluti.

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