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dispersione di ceneri in cimitero

In Italia la normativa statale consente la collocazione di urne cinerarie solo dentro un colombaro o comunque una nicchia muraria.

Dopo l’entrata in vigore del DPR 285/90 ogli cimitero deve esser dotato anche di un cinerario comune per lo sversamento in forma promiscua di ceneri provenienti da estumulazioni e non richieste per nuove destinazioni. Tuttavia lo stesso de cuius potrebbe aver richesto questa modalità di trattamento delle ceneri, in vero del tutto residuale per i costumi funerari della popolazione italiana.

La norma sull’obbligo di disporre sempre di un cinerario comune, nell’ambito di una razionalizzazione del sistema cimiteriale, si ritiene osservata anche se il comune individua detto cinerario in uno solo dei suoi cimiteri.

Vi è ragionevole motivo di ritenere la dispersione nel cinerario comune una forma di sepoltura collettiva indistinta dei resti cinerei e non una mera “dispersione” correttamente intesa sul piano logico-formale e linguistico. Sotto il profilo lessicale ciò che “disperdo” non posso, poi, più raccogliere, operazione, invece, sempre possibile in modalità indistinta all’interno del cinerario, ed è per questo motivo che più correttamente si ragiona in termini di sepoltura collettiva ed anonima di spoglie rispetto alla dispersione in natura delle ceneri, poichè quando quest’ultime vengono sversate all’aperto non è più possibile procedere alla loro raccolta neanche in modalità promiscua.

Nel nostro ordinamento giuridico è radicato il culto perpetuo alla conservazione delle spoglie del defunto salvo deroga prevista dalla L. 130/01 da esercitarsi tassativamente nelle forme da essa prevista.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 al punto 14 definisce cinerario comune un manufatto nel quale vengono disperse, attraverso un apposito rito, le ceneri per volontà del de cuius, cosicché l’urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato dal cimitero per provvedere alla dispersione. 23 Questa costruzione obbligatoria in ogni camposanto in pratica dovrà avere le stesse caratteristiche dell’ossario comune di cui all’articolo 67 del D.P.R. 285/1990, salva diversa disposizione normativa regionale. L’ossario (ergo cinerario) deve, quindi, essere costruito in modo che le ossa(ceneri) siano sottratte alla vista del pubblico e le chiusure esterne devono essere concepite in maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua, aperture accidentali oppure atti vandalici di effrazione.

Da questi scarni requisiti tecnici si evince che queste strutture non richiedono normalmente particolari prescrizioni sotto il profilo costruttivo nè sotto quello igienico-sanitario.

Una soluzione terza e di un certo interesse anche simbolico potrebbe esser la dispersione in particolare area verde del cimitero definita comunemente giardino delle rimembranze. sarebbe in ogni caso necessaria una preventiva regolamentazione, altrimenti tale pratica risulterebbe contraria alla Legge.

Le ceneri del cremato, sono ossa calcinate e il contenuto inquinante non è rilevante. Per la dispersione delle ceneri, tuttavia, la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdano migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare indicativamente un carico di 0,7 Kg. per mq./anno, ma tale consiglio non ha implicazioni sanitarie, serve solo per evitare di bruciare il terreno erboso.

Sul versante igienico-sanitario la costruzione di un dispersorio, luogo cimiteriale ove disperdere al vento le ceneri, e cinerario comune richiede solamente il parere sanitario se la norma regione non prescrive diversamente.

L’autorità sanitaria dovrebbe ad esempio pronunciarsi negativamente qualora il cimitero di medio-piccole dimensioni si trovasse nel centro abitato come definito dall’art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 285/1992 “Codice della strada” in attuazione della L. 130/01 la quale, appunto, vieta la dispersione nei centri abitati. Il problema si complica perchè con la Con la nuova formulazione dell’articolo 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) ottenuta con l’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 il dimensionamento della fascia di rispetto, ossia di quell’area che separa il perimetro del camposanto da caseggiati e fabbricati urbani, può esser fortemente compresso sino al limite massimo dei 50 metri.

Altro aspetto che si ritene propizio ad un diniego dell’ASL è la collocazione del dispersorio e del cinerario comune nel medesimo appezzamento di terra, anche con accessi suddivisi, qualora il progettista del Comune non si sia soffermato su alcuni aspetti sociali e tecnici del rito funebre e del seppellimento. Non è certamente sensato permettere a terzi di sostare, quasi fosse un normale piano di calpestio, su appezzamento di terra ove si disperdono le ceneri, anche qualora il medesimo presenti barriera protettiva rimane sempre l’aspetto che in una giornata di vento le ceneri possano innalzarsi sulle persone in visita al cinerario.

Nel procedimento istruttorio tra comune ed ASL (in cui quest’ultima è solo interfaccia tecnico strumentale rispetto alla funzione cimiteriale propria del comune) va, comunque, tenuto conto dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con rinvio all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, allora, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare facoltativo.

Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.

Proprio per la grande novità, rispetto alla tradizione funeraria italiana, dell’istituto della dispersione (profetica fu la formulazione dell’Art. 80 comma 6 del DPR 285 emanato il 10 settembre del 1990, molto prima, quindi, della piccola rivoluzione cremazionista anticipata dalla Legge 130/2001 ed atuata dal basso con le leggi regionali) non è ancora ben chiaro se l’urna, quando il suo pietoso contenuto sia stato completamente sparso possa rientrare nella piena disponibilità di chi l’ha acquistata oppure se essa quale rifiuto prodotto da attività cimiteriale debba permanere nel circuito cimiteriale e venir smaltita secondo le procedure dettate dall’Art. 12 del DPR 15 luglio 2003 n. 254. In effetti, se ci limitiamo ad una lettura molto formale del suddetto DPR 15 luglio 2003 n. 254, e non ragioniamo in via analogica le urne cinerarie non compaiono nell’elenco di definizioni di cui all’Art. 2 DPR 15 luglio 2003 n. 254. Una norma risolutiva di questa ambiguità potrebbe esser proficuamente adottata nella normazione di dettaglio locale (in primis regolamento comunale di polizia mortuaria).

Fuori del cimitero la norma statale consente la collocazione di urna solo nelle cosiddette cappelle gentilizie e nelle sepolture di personalità riconosciute (dette tumulazioni privilegiate).

Alcune regioni e alcuni comuni hanno permesso la collocazione in abitazione, previo affidamento familiare.

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