urna cineraria in cimitero

Entro il recinto cimiteriale un’urna cineraria può esser:

  • tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto. Ovviamente questa sepoltura in cella muraria non sarà soggetta a tutte le precauzioni necessarie invece per la tumulazione dei cadaveri (cassa stagna, tumulo impermeabile con tamponatura ermetica. le pareti del vano e l’elemento di chiusura (lapide, lastra…) dovranno solo impedire l’infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l’urna oppure a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge.
  • tumulata in un pozzetto ipogeo magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione. tale sistema, però, dovrebbe esser contemplato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Non sembra confliggere con la legge, poichè di fatto si tratterebbe pur sempre di una tumulazione; esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista l’ introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa essi possono scegliere un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico quest’opzione deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria.
  • interrata in fossa di terra. Allo stato attuale, però, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.). L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (non è chiaro se regionale comunale o provinciale), in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. Altra soluzione “dal basso” potrebbe essere la scrittura del regolamento comunale (dove codificare tutti gli elementi accennate) da inviare per l’omologazione al Ministero della Salute, anche perchè si stanno aprendo molti spiragli sull’attuazione della Legge 130/2001, magari attraverso specifici regolamenti o la combinazione delle norme ancora “congelate” con altre preesistenti e già in vigore. L’inumazione, intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne, deve avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero. (Art. 340 Regio Decreto 1265/1934).

La Legge 130/2001 (Art. 4 comma 1) consentiva ai cimiteri di urne di protrarsi verso il centro abitato ben oltre la fascia di rispetto ordinariamente fissata in 200 metri, prendendo atto della non pericolosità delle ceneri dal punto di vista igienico sanitario.

Qualcuno vide in questa norma la volontà culturale di creare una sorta di cimitero di quartiere per le ceneri, riaffermando il diritto per le sole ceneri a rientrare nel territorio dei vivi o, comunque a riaffacciarsi sulle loro case in modo diverso rispetto all’affido ceneri.

L’Art. 4 comma 1 Legge 130/2001 è stato, però superato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, con la quale la compressione della zona di rispetto è estesa a tutti i cimiteri e non solo a quelli per urne.

La legge n. 130/2001 determina i prezzi per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.

Il Comune deve stabilire le tariffe per la conservazione dell’urna cineraria, sia per privati che per associazioni. È da osservare come laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti debbano applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.

Nella concessione a enti morali di spazi cimiteriali per costruirvi sepolture private è vietato il fine di lucro e speculazione (Art. 92 comma 4 DPR 285/90).

Fiscalmente la tariffa di cessione d’uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria. Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.

4 Responses to urna cineraria in cimitero

  1. Carlo scrive:

    X Nanni Libera

    Per approfondire l’istituto dell’affido delle ceneri con relative procedure di autorizzazione, operativo anche in Regione Campania per effetto della Legge Regionale N.20 del 9 ottobre 2006 si consiglia, preliminarmente, di consultare questo Link: http://www.funerali.org/?page_id=2137.

    Le tariffe massime per la cremazione di cadavere sono dettate dal D.M. 1 luglio 2002 e sottoposte a revisione periodica in base al tasso d’inflazione programmato dal Governo. Ad oggi la cremazione di cadavere può arrivare al limite di 578,59 IVA compresa, laddove l’IVA debba esser applicata.

  2. nanni libera scrive:

    napoli-campania-ma ho sentito che lr ceneri si possono anche portare a casa?qual’è la prassi per fare cio’??e quanto costra una cremazione??

  3. Carlo scrive:

    Laddove la legislazione lo consenta certamente sì. Per la Legge Italiana, invece, le ceneri contenute nell’urna di cui al D.M. 1 luglio 2002 sono un unicum inscindibile.

  4. Piero scrive:

    Nel caso avvenga la suddivisione delle ceneri in due urne (mi risulta che l’Italia sia tra i pochi stati che non lo permetta) queste urne possono essere tumulate in due loculi diversi situati in due stati diversi? spero tanto che possiate aiutarmi, non so a chi rivolgermi

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