urna cineraria
Ha funzione meramente di contenimento (per evitare un’involontaria dispersione viene proprio sigillata) ed identificazione del defunto, poichè deve riportare gli estremi anagrafici del defunto.
il materiale di di cui è composta l’ urna deve essere, pertanto, “resistente ed infrangibile”, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Non è necessario uno spessore minimo del legno come stabilito per i feretri, non dovendo possedere l’urna le caratteristiche di portanza di un corpo; sarà, allora, sufficiente uno spessore anche ridottissimo, così da consentirne un agevole trasporto.
Nel caso della inumazione l’urna (possibile solo in alcune regioni, ma non, ad esempio, in Lombardia), deve essere di materiale conforme alla Legge (Art. 75 comma 1 DPR 285/90).
Tale sostanza allora, dovrà essere altamente biodegradabile (in analogia con quanto previsto per la inumazione di feretri) e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone con spessori minimi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dell’urna a contatto con il terreno.







Per completezza terrei presente anche l’Art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 adottato, di concerto tra i dicasteri di Affari Interni e Salute, per implementare alcuni disposti sulla Legge n. 130/2001.
E’, certo, una norma di rango secondario, ma rappresenta pur sempre una fonte del diritto, ben più, quindi, di una semplice circolare.
Nel dettaglio misure delle urne e loro ingombri ex Art. 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono esser stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria
Per chiarezza: il nostro sito tutela solo gli interessi dei lettori. Anche se Lei non pare accettarlo, la norma che deve essere seguita è quella prevista dalla circolare n. 24 del 24 giugno 1993, del Minitero della sanità, che appunto prevede che le urne debbano essere resistenti ed infrangibili. Questo per evitare che incidentalmente, o volontariamente, l’urna cadendo si rompa e si determinino le condizioni di dispersione di ceneri non voluta dal de cuius, circostanza che è punita con l’arresto.
buongiorno,
chiara è la contraddizione tra :”resistente ed infrangibile” e……spessore del legno/cellulosa/cartone …ecc.ecc. capisco che dovete tutelare gli interessi di alcuni associati, ma…….la circolare 24 del 93 è l’unica norma che preveda la parola infrangibile, ma ,se teniamo buona questa circolare andiamo un pò a vedere se i cinerari e gli ossari che troviamo in giro seguono i dettami della stessa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! per non parlare ,poi, della schifezza del cinerario di staglieno che è stato costruito di recente con misure atte ad ospitare esclusivamente le urne fornite dal gestore del tempo crematorio………….per quanto riguarda l’inumazione,poi, se viene effettuata con urne biodegradabili allora effettueremmo una “DISPERSIONE a tempo” ILLEGALMENTE. Esistono
materiali ecocompatibili quali i lapidei,la terracotta(uno sguardo alle tombe etrusche ecc.ecc.no,vero?) il vetro………………………..cerchiamo di non creare confusione, solo ed esclusivamente per favorire un certo tipo di mercato……………….
siffredi