giardino delle rimembranze

Il giardino delle rimembranze (chiamato in Gran Bretagna ‘garden of remembrance’ e in Francia ‘jardin du souvenir’) è innovazione relativamente recente in Italia. In esso si disperdono le ceneri di chi lo vuole, all’interno del cimitero.

Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri, per inerzia (silenzio del de cuius e inazione degli aventi titolo), possono solo esser sversate nel cinerario comune.

Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un’area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati). L’accesso deve esser opportunamente regolato, magari con sentieri ed appositi camminamenti, per evitare che il visitatori, accidentalmente camminino sulle ceneri o siano da esse travolti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.


Oltre al pregevole esempio raffigurato nella foto sopra (Garden of remembrance in Dublino) un altro esempio straniero è reperibile cliccando quì.

Esempi italiani possono essere visti ai seguenti links:

Milano

Bologna

Differisce dal cinerario comune in quanto, in quest’ultimo, la dispersione delle ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto, non permettendone una reale sparpagliamento in natura (in genere coincide con l’ossario comune ed ha la forma di una cripta o un pozzo, a volte, invece, è un tubo interrato o ancora un blocco murario, anche epigeo, cioè collocato in superficie rispetto al piano di calpestio).

Al momento solo alcune regioni lo prevedono (quelle che hanno emanato legislazioni specifiche in materia di cremazione).

8 Responses to giardino delle rimembranze

  1. Carlo scrive:

    Il problema ermeneutico rilevato è reale, la norma è davvero di ambigua interpretazione

    La questione, pertanto, è effettivamente controversa., perchè la stessa Legge statale 30 marzo 2001 n. 130 ragiona genericamente di “rispetto della volontà del defunto.

    Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la modalità scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius.

    Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale, ed è per questa ragione che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, al punto da spingersi, secondo alcuni giuristi almeno, a sancire la dispersione delle ceneri in natura come di sola ed unica eleggibilità da parte del de cuius stesso, senza possibilità di surroga o rappresentazione da parte di soggetti terzi.

    Per l’affidamento, invece, non vi è il timore (almeno in genere) di violazione dell’ art. 411 Codice Penale.

    La Regione Sardegna, per rendere effettiva la Legge n. 130/2001 ni suoi istituti più innovativi come, appunto, la dispersione delle ceneri in natura, ha fatto ricorso ad una tecnica legislativa già sperimentata dall’Emilia-Romagna: in pratica si “copia” nel proprio ordinamento locale la norma statale, operando un rinvio ai soggetti istituzionali da quest’ultima individuati per tutto il procedimento autorizzatorio.

    Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna (altre Regioni, invece, cavillando su quest’aspetto, sono addivenute a conclusioni diametralmente opposte) tenendo conto che la normativa nazionale non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, ritiene valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.”

    Non ci resta che aspettare indicazioni chiarificatrici da parte della Regione Sardegna.

  2. Stefano scrive:

    Ciao, per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, la legge regionale sardegna n° 4 del 22/02/2012 all’articolo 4 comma 2 dice testualmente: “l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla legge di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”
    Questo vuol dire che in mnancanza di scritti testamentari del decuius il familiare più prossimo può manifestare la volontà di dispersione delle ceneri?

  3. angelo c.m. scrive:

    Buongiorno, nel comune di Cesano Maderno abbiamo installato nel giardino delle rimembranze una fontana dedicata alla dispersione delle ceneri, dicono molto bella, e premiata dalla sefit.
    saluti

  4. necroforo scrive:

    Si consiglia, preliminarmente la consultazione di questi 2 links:

    1) http://www.funerali.org/?p=301

    2) http://www.funerali.org/?p=1139

    Il dispersoio (diverso, concettualmente, dal cinerario comune dove le ceneri non sono disperse, ma conservate cumulativamente ed in modo promiscuo) non ha carattere di opera a rilevanza igienico-sanitaria, essendo le ceneri un materiale neutro.

    Per la dispersione delle ceneri la questione diventa significativa quando in uno stesso giardino si disperdono migliaia di ceneri di cremati, comunque esistono raccomandazioni inglesi di non superare un carico (se ricordo bene) di 0,7 Kg. per mq./anno, ma la raccomandazione è per evitare di bruciare il terreno erboso. Invece sussistono soluzioni già adottate in altri Paesi (ad es. l’Ungheria, Budapest) con alta incidenza di dispersione delle ceneri (circa 3.000 cremati/anno) dove si utilizza una sorta di dreno formato sotto il luogo dove si disperdono. È un pozzo a perdere, dove le ceneri vengono trascinate per effetto dell’acqua.

  5. LL.PP. scrive:

    Buongiorno.
    Le pongo una domanda in merito alla realizzazione del “Giardino delle rimembranze” all’interno del cimitero comunale in quanto alcuni cittadini ne hanno chiesto la creazione per spargere in futuro le proprie ceneri.
    Leggendo sia la L.R. Veneto n. 18/2010 (art. 50, comma 1, lettera a) che la Legge n. 130/2001 (art. 3, comma 1, lettera c), si riscontra che è autorizzata/consentita la dispersione delle ceneri in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri senza però specificare come e che caratteristiche devono avere le suddette aree.
    Si chiede pertanto cortesemente se ci sono precise disposizioni legislative o indirizzi operativi da attuare per la realizzazione delle suddette aree all’interno dei cimiteri.
    Ho visto nel Vs. sito le foto dei “giardini del ricordo” realizzati nei cimiteri di Arco (TN), Milano e Bologna e chiedo se ci sono Comuni in Veneto che hanno già realizzato i suddetti giardini all’interno del perimetro cimiteriale.
    Grazie mille e buona giornata.

  6. jacopo scrive:

    Grazie mille per il chiarimento!

  7. Necroforo scrive:

    La dispersione delle ceneri in natura può avvenire solo ed esclusivamente su preciso atto di disposizione post mortem formulato dal de cuius attraverso le forme giuridiche in cui si manifesta la volontà di un soggetto per il tempo successivo alla sua morte.
    La volontà di dispersione non è surrogabile da terzi ed è un potere che spetta unicamente al de cuius.

  8. jacopo scrive:

    Per la dispersione delle ceneri, serve un’ atto scritto da parte del de cuius, o è sufficiente la manifestazione di volontà da parte dei parenti più stretti?

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