giardino delle rimembranze
Il giardino delle rimembranze (chiamato in Gran Bretagna ‘garden of remembrance’ e in Francia ‘jardin du souvenir’) è innovazione relativamente recente in Italia. In esso si disperdono le ceneri di chi lo vuole, all’interno del cimitero.
Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri, per inerzia (silenzio del de cuius e inazione degli aventi titolo), possono solo esser sversate nel cinerario comune.
Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un’area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati). L’accesso deve esser opportunamente regolato, magari con sentieri ed appositi camminamenti, per evitare che il visitatori, accidentalmente camminino sulle ceneri o siano da esse travolti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.

Oltre al pregevole esempio raffigurato nella foto sopra (Garden of remembrance in Dublino) un altro esempio straniero è reperibile cliccando quì.
Esempi italiani possono essere visti ai seguenti links:
Differisce dal cinerario comune in quanto, in quest’ultimo, la dispersione delle ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto, non permettendone una reale sparpagliamento in natura (in genere coincide con l’ossario comune ed ha la forma di una cripta o un pozzo, a volte, invece, è un tubo interrato o ancora un blocco murario, anche epigeo, cioè collocato in superficie rispetto al piano di calpestio).
Al momento solo alcune regioni lo prevedono (quelle che hanno emanato legislazioni specifiche in materia di cremazione).







Grazie mille per il chiarimento!
La dispersione delle ceneri in natura può avvenire solo ed esclusivamente su preciso atto di disposizione post mortem formulato dal de cuius attraverso le forme giuridiche in cui si manifesta la volontà di un soggetto per il tempo successivo alla sua morte.
La volontà di dispersione non è surrogabile da terzi ed è un potere che spetta unicamente al de cuius.
Per la dispersione delle ceneri, serve un’ atto scritto da parte del de cuius, o è sufficiente la manifestazione di volontà da parte dei parenti più stretti?