all’affido familiare di ceneri

L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90 con la metonimia di “urne cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero.

Detto sito, però, secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione, dell’art. 105 dPR 285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.

Proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha scardinato questo principio, attuando, di conseguenza la Legge 130/2001 nella sola parte dedicata all’affido famigliare delle ceneri.

Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perchè dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:

- modalità di espressione delle volontà del defunto;

- obbligo di sigillare l’urna;

- apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;

- modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;

- garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.

Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

La motivazione del parere del Consiglio di Stato, così, apre importanti spiragli, tra cui quello della possibilità di rendere operative parti della L. 130/01 attraverso specifici regolamenti e la combinazione con le norme preesistenti.

Per non ingenerare facili entusiasmi bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.

Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art. 2909 CC).

Si possono, allora, presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto.:

a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.

E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).

b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.

Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o e.mail tra i 2 comuni).

Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.

Questa è la soluzione più semplificata.

c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.

Tale considerazione vale unicamente nell’ipotesi che si definisca possibile il solo affidamento nel luogo di residenza.

Se invece si consentisse l’affidamento per luogo diverso da quello di residenza (sedi di associazioni, clubs, partiti politici…), ma occorrerebbe una norma regionale o nazionale chiara in proposito, il meccanismo dovrebbe funzionare allo stesso modo, mettendo al posto del Comune di residenza quello di abituale deposito dell’urna cineraria.

d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).

e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un prodedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.

Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.

Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

Anche il capo al gestore dell’impianto di cremazione sorgono particolari doveri: egli, infatti,

1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili (il problema si complica qualora la destinazione dell’urna medesima sia l’inumazione perché ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 sostanze non biodegradabili non sono compatibili con la sepoluta nel terreno.);

3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all’affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;

4. Deve verbalizzare la consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 285/1990 (In Lombardia, invece, si ritiene1 sia sufficiente la compilazione della modulistica di cui agli allegati 5 e 6 alla Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. 20278.)

43 Responses to all’affido familiare di ceneri

  1. Carlo scrive:

    X Tatiana,

    i rapporti poco idilliaci tra parenti per la Legge non rilevano, anche se, quindi, c’è rancore o peggio ancora astio tra i famigliari: eventuali conflitti personali vanno, per sempre, risolti dinnanzi al Giudice

    1) gli atti di disposizione sulle spoglie mortali di un defunto (destinazione atipica delle ceneri compresa, quale, appunto l’affido famigliare delle stesse) seguono, il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con il titolo privilegiato nel decidere) elaborato da un costante orientamento, nel tempo, della giurisprudenza e formalizzato, finalmente, in norma positiva dall’Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990. Dunque prevale, sovrano, il volere del coniuge superstite anche se in stato di separazione, così si è espresso il legislatore con il paragrafo 14 della Circ. Min. n. 24/1993.
    Rispetto al rapporto di coniugio, che, nel nostro caso, almeno prevale su quello di consanguineità, si ricorda come quest’ultimo sussista fino allo scioglimento del matrimonio, ciò importa un richiamo all’art. 149 C.C. (incluso il fatto che, quando ricorra la fattispecie, lo scioglimento si ha a seguito dell’esecuzione di quanto stabilito dall’art. 10, comma 2 L. 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. modif.), E’ comunque fuori di discussione come un’eventuale separazione personale tra i coniugi non determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio, ma unicamente un allentamento del vincolo coniugale, con la conseguente legittimazione a non adempiere alcuni degli obblighi che sorgono dal matrimonio, principalmente, se non esclusivamente, quello della coabitazione.

    2) Ai sensi dell’343 Regio DEcreto n. 1265/1934, quale richiamato dal DPR 24 febbraio 2004 l’affidatario dell’urna presso la propria usuale abitazione deve predisporre un colombario, un vano, una teca (sui termini in questione possiamo sbizzarrirci!) ove riporre stabilmente l’urna, in modo tale che questa sia protetta contro urti, atti di effrazione (la violazione dei sigilli è una fattispecie di natura penale) furti o peggio ancora lo sversamento, ancorchè accidentale delle ceneri. La dispersione delle stesse non autorizzata dallo Stato Civile sulla base dell’inequivocabile volontà del defunto, costituisce un reato, punito dalla legge ex Art. 411 Cod. Penale. Quindi: attenzione CHI ROMPE (l’urna) PAGA! (ed assai amaramente, perchè le conseguenze sono PENALI!)

    L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

    deve, infatti:

    1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

    2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

    3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

    4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

    5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

    Come agevolmente dimostrato nel punto 2) Lei, nostante questa “strana” sepoltura delle ceneri extra moenia del cimitero, ovvero presso il domicilio della moglie del de cuius, mantiene pur sempre intatto ed inalterato il suo diritto secondario di sepolcro, trattsi di un potere personalissimo, imprescrittibile ed incomprimibile riconosciuto dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza. Il diritto secondario di sepolcro consiste appunto nella sacrosanta facoltà di accedere liberamente alla tomba (nel nostro caso: un’abitazione privata) per una visita alla persona defunta, proprio come se si trattasse di un piccolo cimitero uti singuli, per sua stessa definizione accessibile ai dolenti. Qualunque Tribunale Italiano confermerà, in ogni sede, queste mie affermazioni, proprio perchè, per una volta, vi è giurisprudenza univoca in materia.

  2. Tatiana scrive:

    Buonasera ho urgentemente bisogno di aiuto!
    Mio padre è morto il 31/12/2011 ed è stato cremato… Mia sorella ha pagato l’oculo e tutt’oggi si trova presso il Cimitero di Rozzano(Mi). Ho saputo proprio oggi che la moglie ha espresso di voler teneri le ceneri nella sua abitazione. La nostra è una famiglia allargata, mio padre ha avuto 3 compagne e fatto con la prima una figlia,Anna, con la seconda moglie, me e mia sorella Giulia e la terza ( questa chiede appunto il trsferimento delle ceneri) altri due figli, Rosa e Marco. Sono separati ma non divorziati e cosa importante lei ci odio( me, Anna e Giulia) se le ceneri venissero spostate presso la sua abitazione sarebbe impossibile farvi visita perche ci ha sempre trattato male tanto da non farci piu sentire nostro padre!!! Vorrei sapere se lo puó fare…. Vorrei capire ,visto che sono separati se questo ci aiuta a non farlo spostare dal sacro suolo…. Cosa importante questa persona ha 4 figli con il suo primo marito e la sua abitazione è sempre piena di nipoti che rompono tutto e di certo non starà attenta alle ceneri e non conprerà nulla per proteggere le ceneri , dato che non lavora… In tutta la sua vita è stata mantenuta da mio padre…. Vi chiedo di spiegarmi cosa puó fare… Ma in parole a me comprensibili…. Grazie per l’aiuto!!!
    Tatiana

  3. Carlo scrive:

    La volontà del de cuius, in tema di affido famigliare o personale delle ceneri, è attuabile, anche a questo riguardo per mezzo del “modus”, si presenta, allora, l’esigenza di verificare la reale possibilità, da valutarsi con criteri differenti dal consueto, data l’atipicità di questa forma di sepoltura.

    In assenza di disposizioni del de cuius la regola applicabile è quella imperniata sul rispetto sacrale per la spoglia mortale del defunto, tutela, pienamente riconosciuta dall’Ordinamento, in termini di pietas che può dirsi violata ove la collocazione, extra moenia cimiteriali, sia tale da infrangerla, cui consegue la legittimazione del famigliari del de cuius stesso a far cessare la sistemazione non decorosa

    Al fine di inquadrare l’attività alla quale è impegnato l’affidatario dell’urna cineraria si può far riferimento alla figura del depositario o del mandatario tenuto nell’esecuzione della custodia alla diligenza del buon padre di famiglia. La non conveniente conservazione dell’urna cineraria potrà esser letta in termini di responsabilità.

  4. Carlo scrive:

    X Tonia

    Ai sensi dell’Art. 343 comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ancor oggi pienamente in vigore (si veda anche il DPR 24 febbraio 2004) l’urna cineraria deve esser racchiusa in un ambiente stabile e confinato (una teca, un tumulo, una vetrina…) proprio per consentire la continuità spaziale e temporale della sepoltura (tutte le ceneri, quali unicum inscindibile, debbono trovarsi in un solo luogo nell’unità di tempo e di spazio!), evitare la profanazione delle ceneri, nonchè il loro involontario spargimento, punito, anche con la reclusione, ai sensi dell’Art. 411 codice penale.

    L’assenza, per qualche giorno dell’affidatario, non implica nessuna conseguenza, purchè siano rispettati i precetti di cui sopra, intimamente intrinsechi allo stesso atto di affido dell’urna cineraria.

    Ribadisco il concetto, l’urna non deve esser vagante o itinerante (spostarla di continuo al seguito dell’affidatario e dei suoi viaggi sarebbe una follia, in quanto occorrerebbe di volta in volta un nuovo decreto di trasporto rilasciato dal comune a quo sulla base della preventiva dimostrazione dello Jus Sepulchri); essa, infatti deve avere una destinazione individuata, continua e certa.

    Certo, una casa disabitata, soprattutto per molto tempo, non sarebbe, però, un “ricovero” idoneo per l’urna cineraria, soprattutto se quest’ultima è abbandonata a sè stessa, perchè lo stesso senso semantico dell’istituto dell’affido presuppone una costante presenza e vigilanza dell’affidatario sulle ceneri date in custodia, altrimenti, paradossalmente si avrebbe una tumulazione delle ceneri in località differente dal cimitero ex Capo XXI DPR n. 285/1990, oppure, ancora una tumulazione privilegiata ex Art. 341 Regio Decreto n.1265/1934, ma quest’ultime norme riguardano due fattispecie “sepolcrali” molto differenti dall’affido familiare o personale delle ceneri introdotto nell’Ordinamento Italiano di Polizia Mortuaria con la Legge n.130/2001 e richiederebbero diverse istruttorie finalizzate all’ottenimento di specifiche e più complesse autorizzazioni comunali, sulla base di requisiti tecnici tutti da dimostrare, trattandosi di due eccezioni al principio generale ed implicito secondo cui la sepoltura dei defunti o delle loro trasformazioni di stato, ordinariamente, debba avvenire entro il perimentro cimiteriale e non fuori da esso.

  5. tonia scrive:

    se il custode deve allontanarsi per qualche giorno cosa succede

  6. Carlo scrive:

    Si, è possibile e del tutto legittimo, poichè gli atti di disposizione sulle ceneri precedentemente tumulate non si esauriscono dopo la prima destinazione delle stesse. in Regione Lombardia ai sensi del paragrafo 3 della Circolare 21/SAN 30 maggio 2005 la richiesta di estumulazione e conseguente affidamento familiare delle ceneri è presentata al comune in cui si trova il cimitero dove l’urna è stata depositata, si veda anche l’Art. 6 del REg. REg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. REg. n.1/2007

  7. Davide scrive:

    Buongiorno.
    Mio padre è deceduto a giugno 2011, e di comune accordo con mia madre e mia sorella è stato cremato. L’urna cineraria è stata tumulata nel colombario assegnato a mia nonna, tuttora in vita.
    Il tutto è stato fatto provvisoriamente, tanto che l’addetto comunale ha lasciato i mattoni dietro la lastra di marmo a secco, senza malta e le scritte non sono state incise ma incollate.
    Il lutto è stato improvviso e non eravamo preparati per prendere tali decisioni.
    Mia mamma ora ne soffre molto per questa sistemazione provvisoria e visto che non ha potuto trasferire le ceneri nel paese amato tra i monti, vorrebbe almeno portarlo a casa.
    Pensa che per mia mamma sia possibile far riaprire la lastra del colombario e chiedere l’affidamento dell’urna a casa?
    La regione è Lombardia.
    Grazie

  8. Carlo scrive:

    X Agnese:

    Il problema, in buona sostanza, si articola su quattro distinti quesiti:

    1) La scelta sulla destinazione di salme prima, cadaveri poi e loro relative trasformazioni di stato, ossia resti mortali, ossa o ceneri, non è un diritto patrimoniale che possa ammettere l’istituto della rappresentazione (Art. 467 e seguenti codice civile), ma è un diritto personale, forse anche “personalissimo” improntato al principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere). Ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza, e sintetizzati, in norma formale dall’Art. 79 comma 2 del DPR n.285/1990, i quali assegnano, allora, il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo, con la conseguente esclusione dei livelli subordinati di parentela). Si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo dei discendenti di primo grado (ossia della figlia superstite) del defunto.

    2) Ai sensi dell’Art. 343 comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ancor oggi pienamente in vigore (si veda anche il DPR 24 febbraaio 2004) l’urna cineraria deve esser racchiusa in un ambiente stabile e confinato (una teca, un tumulo, una vetrina…) proprio per evitare la profanazione delle ceneri ed il loro involontario spargimento, punito, anche con la reclusione, ai sensi dell’Art. 411 codice penale. Un angolo a terra in una stanza non è pertanto un “ricovero” idoneo per l’urna cineraria, soprattutto se quest’ultima è abbandonata a sè stessa, perchè lo stesso senso semantico dell’istututo dell’affido presuppone una costante presenza e vigilanza dell’affidatario sulle ceneri date in custodia.

    3) Per il principio della competenza geografica se la custodia avviene in un comune dell’Emilia Romagna si segue il dettato della Legge Regionale Emiliano-Romagnola (Art. 11 commi 3 e 4) 29 luglio 2004 n. 19 con relativo atto di indirizzo di cui alla Deliberazione Giunta Regionale 10 gennaio 2005, n. 10 così come integrata ed aggiornata dalla Deliberazione Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 1622. L’affido, pertanto, in Emilia Romagna è “personale”, tuttavia La titolarità in ordine alla adozione dell’atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri. L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell’ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all’affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto,ove l’affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune. Si rammenta che spetta ai Comuni l’approvazione del regolamento con il quale definire tutte le garanzie per l’affidamento personale delle ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle procedure per l’affidamento personale è comunque dovuta, nel rispetto della volontà del defunto, attraverso l’inserimento delle prescrizioni nell’atto di affidamento. Per la definizione delle prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che andranno osservate dall’affidatario e che devono essere contenute nel regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono avvalersi della collaborazione istituzionale dell’Azienda USL referente per territorio, rispetto alla potestà regolamentare del comune stesso.

    4) Lei, gentile Agnese. anche rispetto alla sepoltura atipica delle ceneri di Sua nonna mantiene inalterato il Suo diritto secondario di sepolcro, ossia il potere di accedere alla tomba della nonna (nel nostro caso il domicilio della zia con cui non intreattiene rapporti idilliaci) per compiere atti votivi, di pietas e di ritualità funeraria, come, appunto, la visita alla tomba. In questo modo anche un’abitazione privata diventa un momento pubblico, perchè pubblico è lo spazio sepolcrale, almeno per i congiunti, jure sanguinis, del de cuius.

  9. Agnese scrive:

    Salve , avrei un quesito da porle.
    Mia nonna morta negli anni 90 e’ stata riesumata pochi anni fa e poi cremata nel comune di Prato .Qui e’ stato poi chiesto il trasferimento al comune di Camugnano ( BO).
    Tutto questo e’ avvenuto a mia insaputa che sono la nipote e nonche’ erede di mia mamma , deceduta anche lei ( figlia della defunta) .Ho avuto informazioni da altre persone che l’urna si trova presso la casa estiva( dove non risiede e ci trascorre poco tempo all’anno) che la tiene in un angolo in terra di una stanza .( sottolineo che non mi ha mai comunicato nulla ed ho scoperto questa situazione recandomi in cimitero di Prato ).
    Visto che con la sorella di mia mamma non ho rapporti da 10 anni e non avrei intenzione di riaverli…io come nipote e nonche’ erede di mia mamma ( figlia della defunta) avevo dei diritti sulla scelta dela cremazione dei resti? inoltre, ho dei diritti come parente di poterla andare a trovare senza dover subire l’incontro con mia zia visto i rapporti inesistenti tra noi?
    Ho la sensazione di aver subito una ingiustizia , ma magari sono in errore.
    Spero di essermi spiegata bene , altrimenti riformulero’ la domanda .
    Grazie per la risposta che vorra’ darmi.

  10. Carlo scrive:

    X Maria,

    dipende tutto dal regolamento comunale di polizia mortuaria, forse in fase di revisione, data la profonda novità (= l’affido delle ceneri) introdotta dalla recentissima Legge REgionale

  11. strano maria scrive:

    il comune di Catania è autorizzato all’affidamento delle ceneri a casa .Se è si cosa devo fare? perchè il mio comune non mi sa dare risposte devo. Prendere un avvocato ?Io voglio a tutti i costi mio figlio a casa con me!

  12. Carlo scrive:

    X Maria:

    Ai sensi del Paragrafo 14.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n.24, senza poi considerare la Legge 30 marzo 2001 n.130, laddove applicata con apposita Legge Regionale, è ammessa anche la cremazione di un minore, pure dopo un primo periodo di diversa sepoltura, poiché l’ordinamento italiano riconosce la legittimità della rappresentazione da parte di entrambi i genitori su dichiarazione congiunta (dopo la Legge 8 febbraio 2006 n.54) di quest’ultimi anche attraverso atti separati. Così, basterà che uno solo dei genitori si trovi nella condizione di non poter esercitare la potestà attribuitagli (eccezion fatta, beninteso, per i casi di interdizione giudiziale), oppure sia contrario, per impedire il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.

    La Regione Sicilia con l’Art. 2 della LEGGE REGIONALE 17 agosto 2010, n. 18, per le procedure di trasporto feretro, cremazione e successivo trasporto dell’urna rinvia pienamente al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285, integrato, in caso di affido famigliare delle ceneri dal DPR 24 febbraio 2004.

    In breve è il comune nella cui “giurisdizione territoriale” avverrà materialmente l’affido a perfezionare la relativa autorizzazione all’affido, una volta valutati i titoli formali e le modalità di custodia delle ceneri ex Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934.

  13. strano maria scrive:

    ABITO A CATANIA CHIEDO SE DOPO TRE ANNI DALLA MORTE DI UN FIGLIO MINORENNE POSSO FARE RICHIESTA DI CREMAZIONE CON DOMICILIO A CASA E QUALI SONO LE PROCEDURE

  14. Carlo scrive:

    X Eleonora,

    no, purtroppo la la scelta sulla destinazione prima del cadavere (da avviare a cremazione), poi delle sue ceneri, laddove sia già operativo l’istituto dell’affido familiare (o personale, come accade qui a casa mia, in Emilia Romagna), spetta, in primo luogo al coniuge superstite, anche se, eventualmente in stato di separazione ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 e relativo paragrafo 14 della Circ. MIn. esplicativa 24 giugno 1993 n. 24; ovviamente nel silenzio del de cuius, altrimenti prevarrebbe pur sempre la volontà postuma (resa, magari con disposizione testamentaria) dell’estinto.

    Nutro fortissimi dubbi e perplessità sulla collocazione delle ceneri…in un armadio!?? Nella scarpiera? Nel guardaroba tra gli abiti dismessi fra una stagione e l’altra???

    Ma siamo folli o cosa? Vabbè, alle volta la pazzia sa essere anche sublime e giocosa.

    Al di là del dubbio buon gusto e della delicatezza morale nella fattispecie in causa, la Legge (Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934) per la custodia delle urne cineraria, sia essa intra moenia cimiteriali o extra moenia, prescrive tassativamente (si veda, a tal proposito, anche il DPR 24 febbraio 2004) l’allestimento, o in cimitero o in un’abitazione di un “TUMULO” ossia di luogo stabile e confinato, ad esempio una nicchia, un tabernacolo, un incavo, purchè chiuso ricavato nello spessore di una parete, entro cui racchiudere, a vista o meno) le ceneri contenute nell’urna sigillata.

    Lei, gentile Eleonora, può, comunque, esercitare legittimamente e con tutti i crismi di Legge, il Suo sacrosanto diritto secondario di sepolcro, anche entro abitazione privata, cioè Lei ha il potere, certo e sancito dall’Ordinamento Giuridico, di accedere al luogo dove sono conservate le ceneri , nei tempi e nei modi concordati con il “padrone di casa” per compiere atti di suffragio e votivi, come, appunto, accade per la visita ai propri cari defunti.

  15. eleonora scrive:

    chiedo a voi un consiglio:
    mio fratello muore il 18dicembre09.
    mia madre mi chiede allora la fotocopia della mia carta d’identità, e stessa cosa fa con mio padre; le consegna a mia cognata (allora moglie di mio fratello), la quale procede con la cremazione.
    presa dal lutto non me ne sono preoccupata.
    ma, dopo un mese circa, quando vengono consegnate le ceneri a mia cognata questa le tiene in casa in un armadio, e nè io, nè mia madre, nè mio padre siamo mai riusciti a vederle.
    ho io come sorella qualche diritto per chiedere che le ceneri vengano depositate presso un cimitero (qualunque esso sia non mi interessa)?

  16. Carlo scrive:

    Il “prodotto” più logico di un’esumazione ordinaria dovrebbero esser le sole ossa, da avviare a dispersione nell’ ossario comune o raccogliere in apposita cassetta ossario, tuttavia all’atto del diseppellimento si potrebbe rinvenire anche un “resto mortale”, ossia un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo, ossia un cadavere incorrotto o parzialmente indecomposto.
    Ad ogni modo, sia le ossa, sia i resti mortali possono esser direttamente cremati su istanza degli aventi diritto a disporne e con oneri a loro carico.
    Per l’affido delle ceneri (= conservazione dell’urna presso un domicilio privato) la procedura da seguire, è dettata da eventuale legge regionale e, nel dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
    La questione è effettivamente controversa. Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la forma scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius. Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, per l’affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale.
    Comunque i passaggi essenziali sono i seguenti: dopo l’esumazione, l’istanza di cremazione rivolta al comune ed il rilascio del relativo decreto di trasporto (per ossa o resti mortali) alla volta dell’impianto di cremazione occorre la presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.? In realtà bisognerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.

  17. GIOVANNA scrive:

    IO SONO LA FIGLIA DI G. T. IL QUALE DOVREBBE A BREVE ESSERE TOLTO DA SOTTO TERRA ED IO AVREI IL PIACERE DI TENERE LE SUE CENERI A CASA MIA SPERO QUESTO SIA POSSIBILE IN QUANTO SONO LA FIGLIA cosa devo fare? ……IN FEDE MI FIRMO ……………GGA

  18. Redazione scrive:

    Perché x la legge italiana un convivente non e’ un familiare del defunto. Ma in alcune regioni e’ possibile l’affidamento delle ceneri anche a convivente, come in Emilia Romagna.

  19. alfreda scrive:

    dopo 22 anni di convivenza è deceduto il mio compagno divorziato con due figlio maggiorenni vorrei sapere perchè io non posso conservare in casa nostra le sue ceneri grazie

  20. Carlo scrive:

    La circolare 30 maggio 2005 n.21/SAN, della Regione LOmbardia pur essendo un semplice atto istruttivo, e, quindi, non una fonte del diritto, in senso proprio fornisce una risposta esauriente al quesito posto: difatti, il legislatore lombardo con il paragrafo 4 della suddetta circolare precisa come l’affido familiare delle ceneri (e codesto istituto maniene, ad differenza, ad esempio, della Regione Emilia Romagna l’intima caratteristica della familiarità = jure coniugii e jure sanguinis) abbia natura “PERSONALE” nel senso che l’affidatario, sottoscrivendo l’atto di affidamento e consegna dell’urna ex Art. 81 DPR 10 settembre 1990 n. 285, è personalmente e, dunque, direttamente, responsabile della corretta custodia dell’urna; così il cambiamento di residenza o lo stesso decesso dell’affidatario non comportano nessuna comunicazione al comune che ha ricevuto la dichiarazione ex Allegato 6 Delibera Giunta Regionale n.20278 del 21 gennaio 2005, per l’affidamento familiare (è bene ripetere il concesso) delle ceneri, ferma restando la possibilità, pur sempre praticabile, del conferimento delle stesse in cimitero per una nuova tumulazione (= sepoltura privata dedicata ex Capo XVIII DPR n.285/1990 ex Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934) o la dispersione in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990. La normativa regionale, in questo caso, ricalca perfettamente quella statale di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed al DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del REgolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Semmai potrebbe porsi il problema in termini di vigilanza (da parte dell’autorità comunale) sulla permanenza delle condizioni di cui all’Art. 343 comma 2 REgio DEcreto n.1265/1934, questione che potrebbe essere affronata nelle occasioni in cui l’affidatario sia, anche se temporaneamente, assente dal luogo dove le ceneri sono depositate.

    Certo: l’affidamento implicherebbe, nella sua più intima natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto che ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria, tuttavia l’Art. 14 comma 8 del REgolamento REgionale lombardo 9 novembre 2004 n. 6 precisa tassativamente che, in ossequio alla “FAMILIARITA” dell’istituto stesso, l’affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessuna evenienza implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata extra moenia rispetto al cimitero.

  21. daniela scrive:

    Buongiorno, mia madre deve riesumare la salma del nostro babbo e intendiamo fare cremazione e affidamento al domicilio di mia madre. Il comune di residenza è Milano.
    Ci hanno comunicato che, oltre alla visita di controllo da parte delle autorità preposte, l’urna non può mai essere lasciata incustodita. In particolare se mia madre si assentasse
    per alcuni mesi dal suo domicilio, deve affidare l’urna alla polizia o al cimitero, con esborso di altri soldi, perchè non può essere affidata ad altri parenti aventi diritto. E’ vero? Qual è la legge o meglio l’articolo o il regolamento che enuncia in particolare questo tipo di evento? Grazie, aspetto una gradita risposta

  22. Carlo scrive:

    Si rileva, preliminarmente una notevole lacuna normativa, in quanto il legislatore emiliano-romagnolo non sembra aver considerato questa possibilità. Si vedano a tal proposito la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 e quella 13 ottobre 2008, n. 1622 entrambe esplicative dell’Art. 11 della Legge REgionale n. 19/2004 in tema di polizia mortuaria

    Bisogna, allora, valutare attentamente il Regolamento comunale di polizia mortuaria (in relazione all’art. 7, 2, lett. c) Legge Regionale (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19.

    Per quanto riguarda il successivo Art. 11 comma 4 della stessa Legge Regionale n. 19/2004, in tema di cremazione affido e dispersione delle ceneri l’accertamento della sussistenza delle prescrizioni andrebbe allocato, “a monte” nella fase istruttora dell’autorizzazione all’affidamento (questo aspetto, per altro, dovrebbe essere di portata generale), mentre non è necessario che l’urna sia continuamente sorvegliata (dal familiare affidatario).

    Semmai potrebbe porsi la questione in termini di vigilanza (da parte dell’autorità comunale) sulla permanenza di queste condizioni, questione che potrebbe essere assicurata nelle occasioni in cui l’affidatario sia, anche se temporaneamente presente.

    Certo: l’affidamento implicherebbe, nella sua più intima natura, una sostanziale “vicinanza” fisica dell’affidatario, rispondendo a motivazioni di ordine affettivo, mentre la collocazione in abitazione che sia solamente a disposizione, si atteggerebbe quale una conservazione in sepolcro privato, fuori dai cimiteri, e non come un affidamento nel senso proprio del termine (non avendosi quegli elementi di lutto che ne sarebbero impliciti, per non dire che qualificano l’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari), e ciò riporta alle previsioni dell’art. 343 comma 2 Regio DEcreto n. 1265/1934, nonchè alla (espressa) previsione da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

  23. DANIELA BARBIERI scrive:

    Buongiorno, abito in un paese in provincia di Reggio Emilia e avrei bisogno di avere alcune informazioni. Mio marito è deceduto a febbraio 2010,è stato cremato e la custodia delle ceneri è stata affidata a me con il nulla osta dei miei suoceri.A gennaio 2011 ho cambiato la mia residenza, facendo regolare denuncia al comune di Reggio Emilia e a quello di Vezzano sul Crostolo, dove tuttora risiedo. Entro fine anno dovrò effettuare un altro cambio di residenza, in quanto ho acquistato un appartamento a Reggio Emilia, abitato da mio fratello.Io continuo ad abitare nel comune di Vezzano, chiedo se è possibile conservare le ceneri di mio marito a Vezzano, ove ho intenzione di continuare ad abitare, scrivendo una dichiarazione dove informo che nonostante la mia residenza sia variata nel comune di Reggio Emilia, le ceneri di mio marito continuano ad essere conservate e disponibili per eventuali accertamenti nel comune di Vezzano. All’epoca del decesso i miei suoceri hanno lasciato a me la custodia delle ceneri; ora che i rapporti tra me e loro sono completamente deteriorati, hanno la facoltà di revocarmi la custodia delle ceneri di mio marito?

  24. Carlo scrive:

    Ehh….già: bella domanda.

    A livello nazionale (D.M. 1 luglio 2002 adottato ex Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001) sono determinate le tariffe per:

    a) cremazione (Art. 3),

    b) dispersione delle ceneri in cimitero (Art. 4 comma 1)

    ed i canoni di concessione per la conservazione delle urne sempre in cimitero (Art. 4 comma 2).

    Il comune così come accade per le autorizzazioni al trasporto funebre, può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’affifo delle ceneri al versamento, da parte del cittadino di un diritto fisso, istituito con deliberazione del consiglio comunale e la cui entità è stabilita da ciascun comune in piena autonomia.

    IL diritto fisso in questione, di natura amministrativa, serve in parte per coprire i costri della fase istruttoria prodromica al perfezionamento dell’autorizzazione, in parte per compensare i mancati introiti cimiteriali dovuti alla “fuoriuscita” delle ceneri dal circuito cimiteriale.

  25. lucyano scrive:

    emilia romagna

    scusate, ho letto con interesse ma non ho trovato ciò che cercavo; la mia domanda consiste in: possibile che si debbano pagare 25 + 250 euro per la conservazione in propria abitazione di ceneri funerarie?, anche se in modo temporaneo…( 6 anni)…? e, se si,è un regolamento comunale che varia da comune a comune o da un decreto legge nazionale?.

  26. Carlo scrive:

    Per divenire affidatari dell’urna cineraria bisogna aver raggiunto la maggior età, perchè sottoscrivendo l’atto di affido si diviene titolare di diritti (pochi, in verità) e di molti doveri (tra i quali, principalmente si annoverano l’obbligo di sottostafre ad eventuali controlli da parte dell’Autorità Amministrativa, di comunicare variazioni di residenza e quello di permettere ai parenti, anche quando non particolarmente simpatici, l’esercizio del diritto secondario di sepolcro.

    La possibilità di espressione del tutore (o meglio di chi ha la patria potestà) è già prevista esplicitamente per la cremazione dal punto 4) del paragrafo 14.2 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993. per analogia è possibile applicare lo stesso criterio al caso in esame.
    Chi esercita, quindi, la patria potestà sul minore diventa temporaneamente custode delle ceneri sino al compimento della maggiore età del minore stesso.

  27. Stefano scrive:

    Regione Piemonte

    C’è un limite di età per ottenere l’affido delle ceneri?
    Può sembrare una domanda idiota, ma potrebbe succedere che un parente minorenne sia prescelto come affidatario, ad esempio se il Socio della Società per la Cremazione ha scritto il suo nome nel modulo per l’affido e il decesso è avvenuto in poco tempo.
    Se non è possibile, chi diviene l’affidatario? Oppure il Cimitero accoglie l’urna cineraria provvisoriamente fino a quando l’affidatario non raggiunge la maggiore età?

  28. Carlo scrive:

    Per come è posta la questione si propenderebbe per una risposta negativa.

    Occorrono alcune precisazioni, giusto per non ingenerare facili entusiasmi…o sonore “incavolature”.

    Ai sensi dell’Art. 2 comma 5 Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 la volontà di procedere all’affido delle ceneri (o alla loro dispersione) deve esser presentata alternativamente al comune di residenza o a quello di decesso. (l’uno esclude l’altro)

    Nel Nostro Ordinamento di Polizia Mortuaria vige un principio fondativo, e, quindi, implicito rispetto alle norme di diritto formale: ogni attività soggetta ad autorizzazione deve esser autorizzata dall’Autorità Territoriale del luogo ove essa avverrà o dovrà consumarsi, per questa ragione (Art. 2 comma 10 Legge REgionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20) se l’affido avverrà materialmente in un comune diverso da quello che autorizza è richiesta una comunicazione, con relativo nulla osta al comune geograficamente competente e l’affidatario dovrà rispettare il regolamento per la conservazione delle ceneri a domicilio dettate dal comune sotto la cui giurisdizione amministrativa le ceneri saranno conservate.

    I comuni possono imporre delle “tariffe” o meglio dei diritti fissi e di segreteria (= spese amministrative) per coprire ex Art. 117 DEcreto Legislativo n.267/2000 i costi relativi al procedimento istruttorio, la cui istanza di parte è sempre soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo.

    Abbiamo, quindi, queste fattispecie:

    1) Il comune di decesso o di residenza (purchè insista fisicamente entro i confini della Regione Piemonte) subordina il rilascio dell’autorizzazione all’affido al versamento di un diritto fisso all’uopo istituito dal Consiglio Comunale. In difetto valgono i cosidetti diritti di segreteria di cui:

    a) Art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché la somma di denaro da versare all’erario comunale prevista dal comma 12-ter del citato articolo 10.

    b) Art. 2 comma 15 Legge 15 maggio 1997, n. 127

    c) legge 8 giugno 1962, n° 604 (tabella d)

    2) Il comune di affido può richiedere la corresponsione di un nuovo diritto fisso per il rilascio del proprio nulla osta e per coprire le spese di vigilanza e polizia mortuaria (controlli e verifiche sulla corretta conservazione dell’urna).

    Questi diritti fissi, ovviamente, non sono sovrapponibili: solo il comune che perfeziona l’atto di affido può esigere un diritto fisso per il rilascio di detta autorizzazione, non quello di affido, il quale, invece, potrà richiedere il versamento di un “quid” per la diversa attività di verifica (nulla osta compreso).

    Non è normale pagare 2 volte lo stesso diritto fisso per la medesima prestazione amministrativa erogata.

  29. Vito scrive:

    Piemonte,
    Mio papà è deceduto presso un ospedale di Torino ed è stato cremato presso il cimetero monumentale.
    Risulta residente in un comune limitrofo ed è stata attivata la procedura per l’affido delle ceneri in casa.
    La mia domanda è la seguente è corretto che io paghi le spese amministrative per affidamento/dispersione extra cimitero sia nel comune di Torino che nel comune di Residenza?
    Grazie

  30. Carlo scrive:

    Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’affido delle ceneri è soggetto, come qualunque atto autorizzativo dell’amministrazione comunale alla corresponsione dei cosidetti “diritti fissi” (che il comune può istituire) e dei diritti di segreteria.

    Si vedano, nell’ordine:

    a) Art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché la somma di denaro da versare all’erario comunale prevista dal comma 12-ter del citato articolo 10.

    b) Art. 2 comma 15 Legge 15 maggio 1997, n. 127

    c) legge 8 giugno 1962, n° 604 (tabella d)

  31. Carlo scrive:

    La questione è stata affrontata e risolta in diversi modi. La soluzione ideale sarebbe una profonda revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria da presentare al Ministero per l’omologazione ex Art. 345 Regio DEcreto n.1265/1934, in cui inserire l’istituto dell’affido ceneri, ma nelle more di una regolamentazione organica della materia si può procedere nei seguenti modi:

    1) Ordinanza del sindaco, contingibile ed urgente, ex Art. 54 comma 2 Decreto Legislativo n.267/2000 per consentire subito l’affido famigliare delle urne, in attesa di una norma regionale (ai puristi del diritto questo stratagemma “ponte” per governare la transizione verso un nuovo assetto della polizia mortuaria comunale non piace, perchè da parte del sindaco si configurerebbe un eccesso di potere, o peggio ancora un abuso in atti d’ufficio penalmente perseguibile, con rischio di decadenza della giunta comunale. Seconso altri giuristi questo provvedimento eccezionale, per compensare l’inerzia del legislatore statale e regionale non determinerebbe particolari riflessi, in quanto l’ordinanza, per un periodo limitato di tempo, consente di operare nel Comune con una “legge speciale” per quei luoghi determinati dalla eccezionalità del momento e per garantire la sanità pubblica.
    2) Ai sensi del DPR 24 febbraio 2004 (emanato in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 2957/3 del 29 ottobre 2003) l’istituto dell’affido familiare è già pienamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/2001 ed il comune ha facoltà (e non obbligo) di autorizzare l’affido delle urne con la procedura di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR n.285/1990, adottando un atto di affido con valore normativo, in cui recepire le regole di dettaglio per la conservazione delle urne, cui l’affidatario dovrà attenersi.

    LO Stato Civile (DPR n.396/2000) è ambito di esclusiva competenza statale (Art. 117 comma 2 lettera i) Cost, così come novellato dlla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, tuttavia con il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ex Art. 48 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000 la Giunta potrebbe conferire al funzionario addetto allo Stato Civile l’incarico di perfezionare e firmare le autorizzazioni di polizia mortuaria, comprese quelle inerenti all’affido delle urne.
    Sarebbe opportuno che questi, quando appone la firma, specificasse in quale veste egli agisca (se di generico dipendente comunale o Ufficiale di Stato Civile). Si rammenta che il Sindaco è Ufficiale di Governo ed Ufficiale di Stato Civile (Art. 54 DEcreto LEgislativo n.267/2000).

    Per evitare pericolosi conflitti di attribuzione e legittimità sarebbe opportuno accorpare le autorizzazioni di polizia mortuaria, non strettamente compito dello Stato Civile (Art. 74 DPR n.396/2000) nella figura del dirigente responsabile del servizio ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000, il quale, in quanto “apicale” è preposto ad adottare tutti gli atti di gestione, polizia mortuaria compresa.

    L’autorizzazione all’affido attiene, in ogni caso alla potestà autorizzativa del comune.

  32. gioconda scrive:

    A me il caso sta capitando in questi giorni: residente nel mio Comune, deceduto e cremato nel Comune capoluogo. La famiglia chiede l’affidamento dell’urna cineraria. Presenta regolare istanza e noi rilasciamo ricevuta della avvenuta presentazione.
    La Regione Sardegna non ha legiferato espressamente in materia nè il mio Comune ha ancora adottato un regolamento di Polizia mortuaria.
    Stavo pensando, nelle more di avere tale regolamento, di predisporre un atto della Giunta di recepimento della normativa di cui alla L. 130/2001, di affidamento delle procedure all’ufficio di stato civile e di indicazione della procedura da seguire.
    E’ corretto oprrare in questo modo?
    E’ possibile prevedere dei costi per il rilascio del decreto di affidamento?

  33. Carlo scrive:

    L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

    deve, infatti:

    1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

    2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

    3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

    4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

    5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.

  34. Carlo scrive:

    Per le regioni che non abbiano ancora attuato i disposti della Legge 30 marzo 2001 n. 130 con apposita norma regionale si applica in via estensiva ed interpretativa il DPR 24 febbraio 2004, emanato su parere del Consiglio di Stato a cui si è conformato lo stesso Presidente della Repubblica, dietro un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

    Competente a regolare l’affido è, con proprio regolamento, il Consiglio Comunale, in difetto di tale atto normativo vige pur sempre l’Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 e l’eventuale addentellato all’atto di affidamento delle ceneri, cioè lo stsso atto di affidamento può dettare norme immediatamente applicabili nel caso di specie sulla conservazione a domicilio delle ceneri.

    Sulla validità erga omnes di tale pronunciamento si veda questo link: http://www.funerali.org/?p=296 anche perchè nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’Art. 2909 Codice Civile, non vale il principio dello stare decisis (et quieta non movere) e cioè del precedente che si fa regola generale, vincolante per tutti i giudizi successivi.

  35. Mimmo scrive:

    Un signore di Siderno,in Calabria,morto di recente è stato cremato. Il comune di Siderno( R.C),dove era residente e dove si è verificato il decesso, non ha il regolamento che disciplina l’affidamento delle ceneri. La moglie vorrebbe tenerli a casa.
    Cosa deve fare?
    Grazie

  36. Carlo scrive:

    Il Comune di Ferrara agisce correttamente, se il trasporto è da comune a comune o, addirittura extraregionale, prima si autorizza’affido, poi, solo quando l’urna avrà destinazione finale si consegnano le ceneri agli aventi diritto con relativa verbalizzazione ex Art. 81 DPR n.285/1990 e decreto di trasporto.

    Proprio il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri [o al loro affidamento] è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.
    Laddove questa giurisprudenza si consolidasse non resterebbe che modificare le norme di quelle Regioni che hanno, invece, stabilito la competenza del Comune di decesso.

    Quindi: autorizza l’affido il comune nella cui giurisdizione amministrativa e territoriale si trova il domicilio dove le ceneri saranno effettivamente custodite.

  37. stefano scrive:

    Pongo questo quesito. Un persona muore nel comune di Budrio (BO) e viene fatta cremare nel crematorio di ferrara (FE) . le risultanti ceneri vengono affidate alla madre della defunta nel comune di vecchiano (PI). chi deve emettere i documenti per l’affido ? secondo la legge regionale emilia romagna devrebbero essere emessi dal comune di vecchiano (PI) dove saranno affidate le stesse ceneri. secondo la legge regionale toscana dovrebbero essere emessi dal comune in cui è avvenuto il decesso (Budrio). Fatto sta che il crematorio di Ferrara non consegna le ceneri se non è il comune di vecchiano (PI) ad emettere i documenti . quindi chiedo , esiste una predominanza legislativa che consenta che un comune espleti la sua funzione e venga permesso di affidare le ceneri alla presona indicata ? Grazie .

  38. Carlo scrive:

    Quando scade il periodo di sepoltura legale, ossia il tempo fissato dalla Legge per la permanenza dei defunti nella tomba, affinchè si compiano i processi di decomposizione della materia organica sino alla raccolta delle ossa (10 anni, almeno ordinariamente, per le inumazioni e 20 anni per le tumulazioni in loculo stagno ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n.254) e paragrafo 7 Circ. Min. n.10/1998 si procede così:

    Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale (ex DEcreto Legislativo n. 267/2000, DEcreto Legislativo n.112/1998 e Legge n.833/1978) disciplina le operazioni cimiteriali di disseppellimento dei feretri con ordinanza ai sensi dell’Art. 82 comma 4 DPR n.285/1990.

    Questa ordinanza, di solito adottata di concerto con l’ASL, definisce le modalità d’intervento ed il trattamento d’ufficio per ossa, ceneri e resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) rinvenuti durante l’apertura della tomba (fossa in campo comune, tumulo, celletta ossario, sepolcro gentilizio, avello dato in concessione ex Art. 90 DPR n.285/1990).

    Decorso il periodo di sepoltura legale di cui sopra si procede d’ufficio senza il bisogno di acquisire volta per volta il consenso scritto da parte degli aventi diritto a disporre ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. L’onere di attivarsi sorge in capo agli aventi titolo, il Comune tramite l’ufficio cimiteriale o di polizia mortuaria non è tenuto a svolgere ricerche anagrafiche o nominative, tutt’al più potrebbe esser un gesto di cortesia istituzionale. Il periodo di sepoltura legale è calcolato dalla data di effettiva immissione del feretro nella tomba quale annotata negli appositi registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR n. 285/1990.

    Il comune, però, deve dare “pubblicità-notizia” sulle imminenti esumazioni/estumulazioni ordinarie attraverso apposite affissioni o messaggi alla cittadinanza, spiegando le diverse opzioni possibili; IL DISINTERESSE e l’INERZIA VALGONO COME SILENZIO ASSENSO, così come l’irreperibilità.

    Le ossa rinvenute possono esser raccolte in cassetta ex Art. 36 DPR n.285/1990, e tumulate ex Art. 85 Comma 1 DPR n.285/1990 in celletta, nicchia, ossarino, tomba di famiglia o loculo, sia o meno presente un feretro ex paragrafo 14.2 Circ.Min. n.24/1993. Lam tumulazione si configura sempre come una sepoltura privata a titolo oneroso per l’utenza ai sensi del combinanto disposto tra gli Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990. La concessione di uno spazio cimiteriale è sempre a pagamento, con le tariffe di cui all’Art. 117 Decreto Legislativo n.267/2000 calcolate secondo i criteri del D.M. 1 luglio 2002, e richiede un istanza (soggetta sin dall’origine ad Imposta di Bollo) di parte rivolta dal privato cittadino alla pubblica amministrazione.

    Le ossa non richieste sono disperse in ossario comune ex Art. 67 DPR n.285/1990 per una loro conservazione perpetua e cumulativa o cremate in modo massivo e promiscuo ex paragrafo 6 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10. Le risultanti ceneri sono sversate in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990.

    Se all’atto dell’esumazione/estumulazione ordinaria si rileva la presenza di resti mortali, ossia di cadaveri ancora intatti, indecomposti ed inconsunti questi resti mortali potranno esser:

    1) Ri-tumulati (si consulti questo link: http://www.funerali.org/?p=279)

    2) inumati in campo indecomposti (paragrafi 2 e 3 Circ.Min. n. 10/1998, Artt. 58 comma 2 ed 86 DPR n.285/1990, Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003)

    3) direttamente cremati senza attendere un ulteriore turno di rotazione in campo di terra di durata quinquennale ( ex Circ.Min. n.10/1998) ai sensi della Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 pubblicata in seguito all’emanazione del DPR n.254/2003. I famigliari possono opporsi alla cremazione,ma non all’inumazione coatta. E’, quindi, interesse del comune contattare i famigliari per acquisire il loro assenso, anche senza particolari formalizzazioni ex DPR n.445/2000, alla cremazione dei resti mortali. Sulla successiva destinazione delle ceneri si consultino i vari articoli proposti in questo sito. Gli oneri della cremazione (Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, Art. 5 Legge n.130/2001 e soprattutto D.M. 1 luglio 2002) sono a carico di chi dispone la cremazione e vanno corrisposti al gestore dell’impianto.

    Se la tomba versa in cattivo stato (abbandono, degrado, pericolo di crollo, sporcizia) si applica l’Art. 63 DPR n. 285/1990. Il comune può provvedere alla rimozioni dei materiali pericolanti imputandone i relativi oneri all’utenza.

  39. barbara scrive:

    salve,volevo sapere cosa succede quando passano piu di 10 anni
    dal sepellimento senza che nessuno si faccia sentire .
    viene aperta lostesso la bara ?
    e i resti dove vengono messi?
    questo per precisare che non per menefreghismo ma non sono
    mai riuscita ad andare al cimitero dalla mia mamma è piu forte di me
    per me è ancora con me fin chè non vedo quel 133 sulla sua foto.
    ma quando poi qualcuno mi dice che è stato al cimitero e ha visto
    come è la sua tomba mi viene un colpo al cuore perchè non riesco neanche
    a portagli un fiore e che non riesco ad accettarlo.

  40. Carlo scrive:

    Ehh, bella domanda.

    Procediamo con ordine: la fattispecie in esame è disciplinata da norme di diverso genere e grado.

    A tale soluzione si addiviene grazie al combinato disposto tra la normativa nazionale (DPR 15 luglio 2003 n.254) e quella regionale (Regione Lombardia, se non ho capito male; quindi Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, relativamente agli Artt. 1, 66 -77 e regolamento attuativo 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato ed integrato dal Regolamento 6 febbraio 2007 n.1).

    Cremazione della nonna il cui loculo è in scadenza: si applica l’Art. 3 comma 6 DPR n.254/2003 implementato dalla risoluzione ministeriale del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886, cui si conforma anche l’Art. 20 comma 11 del Reg. Reg. n.6/2004. Ovvero se sono trascorsi almeno 20 anni di tumulazione il defunto giuridicamente non è più cadavere, ma “resto mortale”, ossia esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo è può esser cremato su istanza degli aventi diritto a disporne secondo il principio di poziorità (coniuge superstite in primis, poi i congiunti sino al sesto grado di parentela individuati secondo gli Artt. 74, 75, 76, 77 Codice Civile) senza la procedura aggravata di cui all’Art. 79 commi 4 e 5 DPR n. 285/1990 (senza dimenticare l’Art. 3 comma 1 lettera a9 Legge 30 marzo 2001 n.130), volta all’esclusione di morte violenta, sospetta o, peggio ancora dovuta a reato, nel qual caso occorrerebbe il Nulla Osta della magistratura ai sensi dell’Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271.
    Serve unicamente la volontà dei soggetti legittimati, anche senza le formalizzazioni richieste dalla Circolare Ministeriale 1 settembre 2004 (atto sostitutivo di notorietà ex Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000). In caso di disaccordo è sufficiente, almeno in Lombardia, la maggioranza assoluta. Per l’affido si segue il dettato dell’Art. 14 Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n.6. L’affido è autorizzato dal comune sotto la cui giurisdizione amministrativa le ceneri saranno conservate sulla base della volontà espressa dal de cuius (con disposizione testamentaria) o, nel silenzio di quest’ultimo, dai suoi congiunti secondo il principio di poziorità prima citato: Prevale, dunque, il coniuge, poi, a scalare, tutti i parenti di pari livello sino al sesto grado di parentela. Si veda, anche, per maggiori dettagli operativi il paragrafo 3 della Circolare Regionale 30 maggio 2005 n.21/SAN. L’estumulazione con successiva cremazione del resto mortale (la spoglia della nonna, per intenderci) è autorizzata dal comune (nella persona del Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000) presso cui si trova il cimitero di prima sepoltura. Lo stesso ufficio comunale autorizza, anche con un solo decreto, il trasporto prima del feretro alla volta del crematorio, poi delle risultanti ceneri ai sensi dell’Art. 26 DPR n.285/1990 verso la loro destinazione ultima (in questo caso l’affido), non prima, però, di aver appurato il titolo d’accoglimento dell’urna cineraria; in parole più semplici io comune di x autorizzo il trasporto delle ceneri presso l’abitazione di y se e solo se tale luogo è stato preventivamente autorizzato alla custodia delle ceneri ai sensi dell’Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 (si veda anche il DPR 24 febbraio 2004 con le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nel parere n. 2957 espresso nel 2003). Per esser ancora più chiari (a costo di sembrare ossessivi!!!) le ceneri non si muovono dal crematorio se non si sa con precisione da chi saranno prese in custodia e dove andranno, poichè ogni trasporto mortuario (di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) è soggetto alla regola della tipicità. Per il trasporto delle ceneri (Art. 80 comma 5 DPR n.285/1990) non occorre l’autofunebre nè, tantomeno, il personale necroforo di un’impresa funebre, lo stesso affidatario, pertanto, può esser titolare del decreto di trasporto. Ovviamente, egli, anche se privato cittadino agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’Art. 358 Codice Penale e risponde penalmente di eventuali smarrimenti, sottrazione o sversamento accidentale delle ceneri ai termini dell’Art. 411 Codice Penale. L’affidatario deve rispettare le norme contenute nell’atto di affido (si veda, anche l’allegato 6 alla Delibera Regione Lombardia n.20278 del 21 gennaio 2005); inoltre dovrà:

    1) realizzare presso il domicilio dove verranno conservate le ceneri un colombario (teca, vano, nicchia muraria, piccolo tabernacolo…) delimitato e chiuso, capace, così di assicurare l’urna cineraria da gesti empi e di profanazione ai sensi dell’Art. 80 comma 3 DPR n.285/1990, dell’Art. 343 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, il quale, in quanto Legge è una fonte di diritto di rango primario rispetto al regolamento nazionale ed alle stesse norme regionali (le caratteristiche tecniche dell’urna sono stabilite dalla Circ.Min. 24 giugno 1993 n.24 e dall’Art. 2 comma 1 lettera e) D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi della Legge n.130/2001.

    2) Permettere l’accesso alle autorità comunali di polizia mortuaria (vigilanza sanitaria, addetti comunali inviati dall’ufficio di polizia mortuaria) per la verifica (random, a campione, periodiche…) sullo stato di conservazione dell’urna. Eventuali trasgressioni, se non si sconfina nel Penale, al regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n.285/1990) o al Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n.1265/1934) sono sanzionabili ai sensi dell’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 oppure dell’Art. 77 Legge Regionale Lombarda n. 33/2009, se la violazione interessa norme regionali. Eventuali infrazioni al regolamento comunale di polizia mortuaria (di cui ogni comune deve dotarsi giusta il combinato disposto tra il Regio Decreto n. 2322/1865, l’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934, e soprattutto l’Art. 117 comma 6, III Periodo Cost, così come riformulato dalla Legge Costituzionale n.3/2001) sono punite dall’Art. 16 Legge n.3/2003.

    3) Consentire ai parenti (anche se…serpenti) del defunto l’esercizio del diritto secondario di sepolcro, ossia il potere di render visita al defunto per il compimento di atti votivi e di suffragio. Mi spiego meglio: se io sono affidatario delle ceneri del mio defunto padre, casa mia, ancorchè domicilio privato, assurge ad una dimensione pubblica, siccome pubblica è la funzione degli spazi sepolcrali (Art. 824 Codice Civile) quindi quella balorda di mia sorella (con cui ho litigato a morte, proprio per l’eredità, è legittimata ad entrare tutte le domeniche a casa mia, magari quando c’è il GP di Formula1, anche se la prenderei a calci…nel fondoschiena, per porgere una rosa dinnanzi alle ceneri di papà. Mi verrà la gastrite…ma questa è La legge e nella polizia mortuaria l’interesse privato soccombe dinnanzi a quello pubblico, siccome la morte è pur sempre un fatto sociale e collettivo.

    Provvedere, a proprie spese, al “rimpatrio” dell’urna in cimitero in caso si voglia rinunciare all’affido.

    *********

    L’affido, ossia l’uscita dal circuito cimiteriale, vale solo per le ceneri (Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934, Art. 3, comma 1 lettera 3) Legge n.130/2001) e non per le ossa, sono, pertanto, oggetto di affido solo le urne cinerarie, e non le cassette ossario di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990. Cadaveri, ossa, ceneri, resti mortali possono certamente esser deposti fuori dei cimiteri, ma si tratterebbe della cosidetta “TUMULAZIONE PRIVILEGIATA” (di cui a: Art. 341 Regio Decreto n.1265/1934, Art. 105 DPR n.285/1990, Art. 28 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004). Illuminate ed, a dir poco profetica, fu la sentenza Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1938 n. 515 di cui si riporta la massima:

    ” La regola, stabilita dall’art. 340 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell’art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge”.

    Naturalmente le ossa possono esser cremate e, come ceneri, date in affido (in via interpretativo/estensiva Art. 14 comma 4 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. In questo caso, in effetti, non esiste una norma positiva, nemmeno a livello tariffario (D.M. 1 luglio 2002) ma si applica, per analogia, la stessa procedura per la cremazione non massiva, ma individuale dei resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo) così come, tra l’altro, enunciata dal paragrafo 6 della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n.10

    *********

    In Lombardia, l’istituto della dispersione in natura delle ceneri è regolato dall’Art. 13 del Regolamento Regionale n.6/2004, il quale, sostanzialmente, rimanda al testo della Legge n.130/2001. LO spargimento delle ceneri fuori del recinto cimiteriale, proprio perchè è una destinazione atipica (almeno nella nostra cultura) e delocalizzata, confliggente, quindi, con l’identificazione del sepolcro (Jus Eligendi Sepulchrum) ai fini della pietas (il culto dei morti) non è surrogabile da terzi proprio perchè è di sola elezione da parte del De Cuius (ovviamente quando questi sia ancora in vita). La dispersione non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà del De Cuius, costituisce pur sempre la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.
    E’indispensabile, per procedere alla dispersione, una manifestazione di volontà univoca ed assoluta del diretto interessato, tramite scheda testamentaria o iscrizione ad apposita società cremazionista.

    Le ceneri possono anche esser sparse nel cosiddetto “Giardino delle Rimembranze (è un dispersoio a cielo aperto, ma individuato, pur sempre, all’interno del perimetro cimiteriale, costituito da un area verde all’uopo attrezzata con piante, cespugli, sentieri, corsi d’acqua. Esso è previsto dall’Art. 10 del Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. Una sistemazione “residuale” per ceneri non richieste per una sepoltura dedicata (cioè in sepoltura privata data in concessione) o per la dispersione (in nautura o in giadino delle rimembranze) è la dispersione (in modo promiscuo ed indistinto) nel cinerario comune di cui all’Art. 80 comma 6 DPR n.285/1990 ed all’Art. 10 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004. La dispersione in cinerario comune è eseguita sia su manifesta volontà degli aventi diritto (il de cuius in primis, poi il coniuge, e via via tutti i congiunti sino al sesto grado di parentela) sia come trattamento inerziale (nessuno degli aventi titolo si pronuncia per tempo anche ai sensi dell’Art. 13 Comma 5 Reg. Reg. Lombardia n.6/2004 e dell’Allegato 5 Delibera Reg. Lombardia n.20278/2005, disinteresse dei soggetti legittimati, o irreperibilità degli stessi).

  41. tiziana scrive:

    Buon giorno, vorrei chiedere qualche informazione sulla seguente questione:
    Mio padre morto nel 1959 è stato sepolto in terra al cimitero monumentale.
    Quando passati gli anni c’è stata l’esumazione i suoi resti in una cassettina sono stati messi in un colombario dove c’era la bara di mia nonna.
    Ora la consessione trentennale del colombario è in scadenza e per rinnovarla hanno chiesto una cifra piuttosto alta.
    Vorrei chiedere se e quali leggi ci sono per poter disporre l’eventuale cremazione della nonna ed il trasporto delle ceneri presso l’abitazione della figlia da Milano a Cesano Maderno.
    Per quanto riguarda invece la cassettina con i resti di mio padre, si rende necessaria la cremazione o posso portarla presso la mia abitazione in Milano?
    Nel caso si volessero disperdere le ceneri privatamente che regole bisogna seguire?
    Grazie in anticipo per la vostra consulenza.

  42. Redazione scrive:

    E’ del tutto normale che vi siano elementi solidi all’interno di un’urna: ad es. l’elemento identificativo non termo deperibile (metallo particolare o refrattario), ma anche parti di ossa calcinate che si sono fuse con zinco durante la cremazione. Nel caso di cremazione di resti mortali derivanti da esumazione parti di terreno che permangono attaccate al feretro al momento dell’inserimento possono cuocersi (ad es. argilla) e si determinano elementi rigidi talvolta inclusi a ceneri.
    Raro è il caso che chiodi o protesi non siano stati totalmente asportati prima dello sversamento delle ceneri nell’urna.
    Per cui già questi sono elementi di rassicurazione per i familiari.

    Più complessa è la questione dell’apertura dell’urna.
    Se cioè i familiari hanno la netta sensazione che vi possano essere stati fatti che configurino reato non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura e a quel punto è la Magistratura che decide se e come intervenire (e quindi può essere autorizzata l’apertura dell’urna cineraria solo dalla Magistratura).

    Invece nel caso ordinario, cioè se non vi è la percezione che possa essere stato commesso un reato, la questione non è regolamentata a livello statale e nemmeno regionale, salvo il fatto che l’urna debba permanere sigillata e con la identificazione del contenuto.
    La norma prevede che l’urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo è proprio di chi ha compiuto la cremazione.
    Non è previsto il caso, possibile, ad es. di cambio dell’urna cineraria per un successivo trasporto internazionale, per rinvenimento postumo di scritto del de cuius che voleva la immersione in mare (e quindi con necessità di particolare urna), o ancora per trasferimento di urna in regione che preveda obblighi specifici per la inumazione di urna (vi sono regioni che obbligano ad avere urna biodegradabile e altre esattamente il contrario, per inumarla).
    Dal punto di vista logico quel che conta è che nella verifica del contenuto di un’urna cineraria o nello sversamento dell’intero contenuto dell’urna in un altro contenitore, siano poi realizzate le condizioni stabilite dalla legge e da un soggetto titolato. Quindi sigillatura e scritte esterne riguardanti la identificazione del defunto.
    Ma la legge tace sul caso e soprattutto sul nuovo soggetto titolato. Pertanto l’unica soluzione può essere trovata in sede locale con una norma regolamentare

  43. alina scrive:

    E’ stata fatta la richiesta di aprire un’urna cineraria che è stata affidata ai familiari per verificarne il contenuto, poichè a seguito delle vicende avvenute presso il forno crematorio di Massa, i familiari avvertono all’interno dei rumori come sassi e quindi avendo dei dubbi sul contenuto, chiedono di pter verificare.
    Si chiede se sia possibile procedere all’apertura dell’urna ed eventualmente come procedere. Grazie

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