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Wow, che bello! Anch’io sono di Modena, quindi ci intendiamo perfettamente!
vabbè, dopo questo slancio di libido funeraria entriamo in medias res.
Per la normativa di dettaglio darei uno sguardo al regolamento di polizia mortuaria del Comune di Modena, recentemente modificato per meglio coordinarsi, secondo il principio di cedevolezza, con la disciplina regionale in materia di cremazione, affido e dispersione delle ceneri.
Purtroppo on line c’è solo la vecchia versione del regolamento (quella approvata nel 2002), ora profondamente novellata in ossequio ad dettami della Legge REgionale 29 luglio 2004 n. 19 e del Regolamento REgionale 23 maggio 2006 n. 4, comunque il regolamento è un atto pubblico, liberamente consultabile presso gli uffici della polizia mortuaria e la portineria del cimitero monumentale di San Cataldo.
La cremazione con i suoi istituti corollario (inumazione, delle ceneri, tumulazione, affido o dispersione delle stesse) è disciplinata dall’Art. 11 della Legge REgionale n. 19/2004, tale disposizion, in sè piuttosto corposa e concettosa, è stata oggetto di due direttive regionali, adottate ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettera a) della suddetta Legge n.19/2004: ovvero:
1) la delibera n.10/2005
2) la delibera n.1622/2008
Ovviamente la successiva, in ordine temporale integra e modifica la precedente.
In Emilia Romagna l’autorizzazione alla cremazione, così come quella all’affido personale delle ceneri, è materia comunale (dirigente o funzionario incaricato ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n.267/2000) secondo quanto stabilito dall’Art. 79 DPR n.285/1990, mentre ai termini dell’Art. 2 Legge n.130/2001 e, soprattutto dell’Art. 411 Codice Penale l’autorizzazione alla dispersione è competenza dell’Ufficiale di Stato Civile.
L’Autorizzazione alla dispersione è un provvedimento che si compone almeno di tre elementi:
1) volontà del de cuius da cui si evinca chiaramente il desiderio di sversare in natura le proprie ceneri.
2) Luogo, tempo e modalità di dispersione (le ceneri per la legge italiana, costituiscono un unicum iscindibile e possono esser disperse solamente nell’unità di tempo e di spazio (cioè nello stesso momento e nello stesso luogo)
3) Soggetto legittimato a disperdere materialmente le ceneri (una persona cara, l’esecutore testamentario, il personale di servizio del cimitero)
La dispersione delle ceneri è regolamentata dal comma 2 dell’art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa statale, stabilisce i luoghi in cui tale operazione può avvenire, precisandone condizioni elimiti, e individua i soggetti che possono eseguirla.
Si riporta un passo assai significativo della delibera esplicativa n.10/2005
[omissis] “Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale
si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla
espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le
forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente
la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni
autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio,
di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di
fronte a pubblici ufficiali.
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle
quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a
quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte
dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione
delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata
dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata
mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti
di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente
autenticata”.
Ecco un’importante novità che differenzia l’Emilia Romagna dalle altre Regioni che abbiano attuato la Legge n.130/2001: qui da noi in Emilia Romagna la dispersione è sì di sola eleggibilità del de cuius, ma la volontà di dispersione può esser manifestata dallo stesso de cuius (testamento nelle sue tre forme, iscrizione a SoCrem), ma anche dai suoi aventi causa jure sanguinis, sino al sesto grado di parentela ex Art. 74 e segg. Codice Civile, i quali agiscono non autonomamente, per proprio conto, esercitando un diritto di disposizione, ma come un nuncius, ossia qualcuno che riporti fedelmento il dediderio del defunto.
La sottoscrizione sarà debitamente autenticata ex DPR n.445/2000 (per la dispersione non vale l’atto sostitutivo di atto di notorietà previsto per la sola cremazione dalla Circolare Ministeriale 1 settembre 2004 n. 37 e, forse, è una piccola incoerenza nel sistema regionale delle autorizzazioni di polizia mortuaria)
Salve,
sono dell’Emilia Romagna, nato a Modena.
Volevo chiedere chiarimenti sulla possibilità di cremazione e dispersione delle ceneri in luogo da me prestabilito.E’ possibile lasciando uno scritto molto dettagliato la dispersione?
Grazie mille