responsabilità penale

La dispersione delle ceneri richiede ulteriore manifestazione di volontà espressa formalmente dal defunto e trasmessa dai suoi cari poiché urta pesantemente contro l’interesse dei superstiti alla memoria del defunto ravvivata dal culto della tomba.
Possiamo ora meditare su questa norma di diritto positivo:

Art. 411 C.P. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

“Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.”

L’Antolisei nel Manuale di diritto penale, parte II – Edizioni Dott. Giuffrè, Milano; nell’esaminare la norma incriminatrice della dispersione delle ceneri è di quest’avviso: l’antigiuridicità del delitto non sia esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può disporre dell’applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge.

La giurisprudenza, però, pare meno rigida e monolitica su questo principio: il Tribunale di Roma, ad esempio, in data 28 novembre 1994 mandò esente da pena l’ex moglie che disperse in mare le ceneri del de cuius suo coniuge in attuazione della volontà dello stesso espressa nel corso di un colloquio telefonico e ribadita in una lettera inviatale poche ore prima della morte.

L’articolo 2 della legge 130 modifica, con l’aggiunta di un secondo comma, l’articolo 411 C.P. prevedendo il reato nel solo caso di dispersione contro la manifestazione di volontà del defunto e configura una nuova doppia fattispecie incriminatrice nella dispersione delle ceneri:

1) dispersione non autorizzata dall’Ufficiale di Stato civile, pur con manifestazione in tal senso del de cuius.

2) dispersione effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto (es. sversamento in luogo diverso da quello indicato) purché l’antigiuridicità del fatto sia determinata da una condotta dolosa (occorre, quindi l’elemento psicologico volto a porre consapevolmente in essere un reato), con la conseguenza della non punibilità delle condotte colpose.

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