I cadaveri durante la loro permanenza nella tomba, sia essa una fossa di terra oppure un tumulo, sono soggetti a diverse trasformazioni di stato intermedie prima di degradare a semplice ossame e, quindi, in polvere secondo il celebre monito biblico (et in pulvem reverteris!).
L’attività cimiteriale è ciclica e non ad accumulo, è, dunque, finalizzata alla scheletrizzazione dei corpi e non al loro mantenimento nella condizione di integrità immediatamente successiva al decesso, proprio per assicurare spazio alle nuove sepolture; quindi, dopo il periodo di sepoltura legale, si eseguono le operazioni di esumazione o estumulazione volte a rimuovere le vecchie tombe (con il loro contenuto), così da poterle riutilizzare.
Dal 10 febbraio 1976, da quando entrò in vigore il vecchio regolamento di polizia mortuaria per ogni cadavere, anche tumulato, deve esser fissato un tempo massimo di sepoltura (coincidente, quasi sempre, con l’esaurirsi della concessione) oltre il quale procedere con il disseppellimento proprio per verificare l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici e provvedere alla raccolta delle ossa. Sono, infatti, vietate le concessioni perpetue.
Particolari condizioni ambientali, chimiche e fisiche possono inibire, rallentare o modificare radicalmente i processi di normale decomposizione della materia organica di cui consiste il corpo umano, quindi non è sempre vero che all’atto dell’apertura della tomba si rinvengano solo ossa, spesso, in effetti, i corpi sono ancora incorrotti (per effetto dei fenomeni postmortali di corificazione, saponificazione o mummificazione) o solo parzialmente intaccati dalla putredine.
Il maggiore dei problemi gestionali per i cimiteri italiani è proprio questo: i morti non si scheletrizzano nei tempi e nei modi previsti!
Da circa 10 anni a questa parte si rileva con sempre maggior frequenza come le salme sepolte in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo usuale di sepoltura (rispettivamente 10 e 30-35 anni) abbiano elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.
Questo dato tendenziale, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questi, e nei prossimi anni, cominceranno ad entrare in rotazione i loculi o i posti salma in tomba frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta. Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione.
Ci si è quindi cominciato a chiedere quali fossero le cause di un simile trend negativo, tenuto conto che spesso i terreni di inumazione erano gli stessi (e in certi casi si era addirittura determinato un abbassamento delle falde superficiali per effetto di forti emungimenti dai pozzi) capaci, in passato, di garantire una certa efficienza “mineralizzante”.
E’ stato, inoltre, per certi versi sconvolgente constatare come nella tumulazione più si seguiva alla lettera la norma di legge e più si ottenevano risultati pessimi in termini di efficacia “mineralizzante”.
In pratica l’ impermeabilità ai liquidi e ai gas della bara e della cella muraria, unita magari alla puntura conservativa, determina condizioni di prolungamento nel tempo dei fenomeni di scheletrizzazione.
A partire dagli anni ‘90 si comincia ad avvertire l’esigenza di una norma con cui affrontare questa difficoltà strutturale, ossia lo smaltimento di cadaveri dissepolti ma ancora intatti che, non potendo esser ridotti in cassetta ossario o in ossario comune, continuerebbero ad occupare per ancora molto altro tempo posti feretro, riducendo, così, la capacità ricettiva del camposanto per i nuovi morti.
L’attuale regolamento di polizia mortuaria è varato il 10 settembre del 1990, ma, con una certa miopia, non introduce nuovi strumenti operativi, limitandosi a prescrivere per gli inconsunti estumulati un ulteriore periodo di interro, ed, ovviamente, in sede di calcolo del fabbisogno cimiteriale, ovvero del dimensionamento dei campi a sistema di inumazione, si dovrà appunto considerare questa ulteriore esigenza in termini di fosse.
Prendere coscienza di una problema significa anche dotarsi di un linguaggio tecnico-giuridico con cui, poi codificare le disposizioni normative per risolverlo o, quanto meno arginarlo: il cadavere mummificato, corificato o saponificato rappresenta un’entità medico legale di difficile interpretazione, invece il legislatore per uniformare i protocolli operativi della complessa macchina chiamata “polizia mortuaria”, decide, in diversi passaggi, ma con un obiettivo di fondo chiaro, di adottare una definizione amministrativa ed uniformante, basata su un criterio temporale, prima con la Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10, poi con la Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed infine con il DPR 15 luglio 2003 n. 254: da questo momento i cadaveri indecomposti sono detti “Resti Mortali”, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli…), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione.
Quindi i cadaveri inconsunti, se dalla prima sepoltura sono passati gli anni di sepoltura legale (10 per l’inumazione, 20 per la tumulazione), cessano di esser tali e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto al cadavere.
Prima, in mancanza di una norma positiva, anche la giurisprudenza più autorevole della Suprema Corte di Cassazione aveva oscillato non poco sul concetto di cadavere ora estendendolo sino alla completa dissoluzione dello stesso in ossa sciolte, ora limitandolo al solo corpo umano privo sì delle funzioni vitali, ma dotato di tutte le fattezze anatomiche ben riconoscibili e tali da suscitare sentimento di pietà e devozione verso i defunti.
In linea teorica anche all’interno dell’architettura normativa del DPR 285/90 è sempre consentita la cremazione dell’esito del fenomeno cadaverico trasformativo conservativo su richiesta dei familiari aventi titolo (a meno che non vi fosse un divieto espresso in vita dal de cuius). Per coloro che sono morti dopo il 1990 vale inoltre il criterio del silenzio assenso, cioè ai familiari si sostituisce il Responsabile del cimitero quando sia stata data opportuna pubblicità della destinazione finale di tali inconsunti, previa decisione del Sindaco con apposita ordinanza, ma vi sono due fortissimi limitazioni altamente paralizzanti:
* l’impossibilità di cremare cadaveri di persone decedute quando vigeva ancora il vecchio regolamento di polizia mortuaria (in regime di DPR 803/1975 si sarebbe potuto dal luogo alla cremazione solo dietro espresso volere del de cuius senza che tale volontà potesse esser surrogata o integrata dai famigliari dello stesso).
* L’obbligo di un turno supplementare di inumazione per gli indecomposti estumulati, con l’implicito divieto, quindi, di cremare l’indecomposto subito dopo l’estumulazione
In regime di DPR 285/90 solo laddove si fossero verificate condizioni oggettive di carenza di spazi cimiteriali il Sindaco avrebbe potuto emettere una ordinanza (ma sono casi estremi) con la quale cremare subito anche esiti di fenomeni cadaverici di persone morte prima del 1990, così come ricordato dallo Stesso Ministero della salute in risposta allo stesso quesito posto da due distinti comuni con p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003.
La grande rivoluzione avviene con l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254, esso, essendo una fonte di pari grado rispetto al regolamento di polizia mortuaria può intervenire sul suo testo per cambiarne l’assetto anche con potere “abrogante”, così come conferma lo stesso Ministero della Salute con risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale” .
Da questo pronunciamento della stessa autorità sanitaria statale emerge sempre come centrale l’elemento della volontà, che è una costante di tutta la legislazione in tema cremazione.
Questa volontà può risolversi in:
* atto di disposizione in termini di diritti personalissimi e di pietas (il dar sepoltura attiene alla sfera più intima delle relazioni giuridiche e parentali).
* Una decisione (cioè un potere discrezionale esercitato da un soggetto a rilevanza politica) che attiene alle funzioni del sindaco e va formalizzata con opportuna pubblicità notizia in un’apposita ordinanza.
Come manifestare allora la volontà per la cremazione dei resti mortali?
il diritto a disporre dei cadaveri non si esaurisce in seguito alla prima destinazione degli stessi, ossia dopo il periodo legale di sepoltura.
Circa all’opzione cremazionista per resti mortali ed ossame (inconsunti), si pensa debbano trovare applicazione le norme contemplate per la cremazione delle cadaveri al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità tra coniuge e parenti nei vari gradi e, nel caso di difetto del coniuge, la possibile pluralità di persone nello stesso grado (indipendentemente dalla linea di parentela o dalla sua ascendenza o discendenza). E’ sempre richiesta un’autorizzazione da cui, però, deve emergere solo la volontà di cremare il resto mortale o le ossa. Non è più necessaria, infatti, la procedura aggravata volta ad escludere la morte sospetta o dovuta a reato.
La cremazione dei resti mortali e delle ossa può esser deliberata d’ufficio da parte del comune quando vi sia disinteresse da parte dei familiari del defunto. La loro opposizione o contrarietà alla cremazione, invece, deve sempre esser rispettata.
Il disinteresse si qualifica come un atteggiamento inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali.
Secondo un certo filone del dibattito tra gli studiosi della materia funeraria l’assenso all’incinerazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie o delle semplici ossa non sembrerebbe richiedere requisiti particolari di forma, come accade, invece, per incinerare un cadavere,se non quello della sua dichiarazione resa al competente ufficio (potrebbe esser anche quello del cimitero) da parte di chi è legittimato a richiedere ed ottenere la cremazione dei resti mortali. Altri giuristi si spingono ancora oltre con una lettura più estrema del DPR 254/2003, a loro avviso addirittura gli aventi titolo non esternerebbero neppure una volontà ma un semplice assenso (cioè una non contrarietà) qualora il comune attraverso l’ordinanza che regola le estumulazioni avesse previsto in via generale la cremazione come trattamento dei resti mortali.
Tale assenso non avrebbe natura di istanza rivolta alla pubblica amministrazione, né rientrerebbe tra le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché il procedimento non avrebbe luogo ad impulso dei familiari, come avviene, invece, per la cremazione dei cadaveri.
Questo aspetto sembra un sofisma, ma è molto importante, perché rimarca la profonda differenza tra cadavere e resto mortale: Ad esempio: l’autorità comunale non può deliberare d’ufficio la cremazione di un cadavere (se non vi siano gravissimi pericoli igienico sanitari per la salute pubblica come in caso di epidemie o reali rischi di infezione endemica) perché per cremare un cadavere anche in caso di silenzio del de cuius, occorre pur sempre la volontà non sostituibile da terzi estranei, dei più stretti famigliari, e se si registra l’inerzia di quest’ultimi per la legge italiana la naturale sepoltura di un defunto è solo l’inumazione.
Se seguiamo questa logica di giusta semplificazione basterebbe, dunque un’autodichiarazione degli aventi titolo ai sensi del DPR 445/2000.
Per oppure ossa o resti mortali non richiesti si possono adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per ossa appartenute a diversi cadaveri).
La dottrina si interroga ancora su questo dilemma: “il divieto di cremazione da parte del de cuius si estende solo al suo cadavere o anche ai resti del suo cadavere?”. Cadavere e resto morali sono due fattispecie distinte e non più sovrapponibili, il divieto di cremazione, pertanto, andrebbe limitato al solo cadavere (inteso come corpo unano ancor integro subito dopo la morte) e non dovrebbe spingersi oltre.
Diversa, invece, sarebbe un’inibizione legata alla durata di una concessione. Esempio: concessione di 90 anni con assoluta proibizione di estumulare un feretro per ridurne o bruciare i resti mortali. In quest’ipotesi il resto mortale sarebbe cremabile solo al naturale estinguersi del rapporto concessorio.

Le estumulazioni “ordinarie” vanno eseguite alla scadenza della concessione, tuttavia dopo 20 anni di tumulazione (= periodo legale di sepoltura) si può già tentare una riduzione in resti (ossei), ma in genere è infruttuosa, perché la salma non è ancora scheletrizzata (tecnicamente i corpi inconsunti si chiamano resti mortali).
Nella realtà, prima di disporre “d’ufficio” l’avvolgimento della bara ormai aperta con un cassone esterno di zinco occorre valutare attentamente la presenza o meno di parti molli e di conseguenti liquidi cadaverici. Si ritiene che solo in presenza di parti molli e/o liquami postmortali occorra davvero il rifascio esterno di zinco, se, cioè, la cassa interna non è in condizioni tali da garantire la perfetta ermeticità del feretro alle percolazioni (così, per ri-tumulazioni di resti mortali, e a maggior ragione per cadaveri, come previsto dal paragrafo 3 della circolare Min. Sanità n. 10 del 31/7/1998).
Ora, nella ricognizione ex Art. 86 comma 5 DPR n. 285/1990 sull’avvenuto (…o meno) processo di completa mineralizzazione delle parti molli (rectius: scheletrizzazione del cadavere) è, naturalmente d’obbligo l’apertura della duplice cassa in cui il defunto fu racchiuso il giorno del funerale: bene: nel corpo umano vi sono più di 200 ossa, anche di piccolissime dimensioni. Tra la completa mineralizzazione di una salma e la sua evidente non riducibilità (le due condizioni più facili da valutare) ci sono condizioni intermedie, che possono lasciare spazio ad interpretazioni personali. Sarebbe comodo dire che il problema non esista, e per evitare ogni fastidio legale sia sufficiente autorizzare la riduzione solo se, all’apertura del feretro, ogni singolo osso appaia isolato, privo della minima traccia di tessuto. Considerando però che in un corpo umano ci sono moltissime ossa, l’applicazione di criteri troppo rigidi interferirebbe negativamente sulla raccolta delle ossa in cassetta ossario, con un aggravamento della già preoccupante carenza di posti salma.
Il metro da adottare è semplice: si dà il via libera a quelle riduzioni che possano essere portate a termine senza manovre brusche, senza dovere ricorrere a torsioni od a strappi violenti Poi, anche qualora le varie ossa non dovessero esser proprio tutte completamente sciolte, non ci formalizza troppo. l’importante è che i resti mortali vengano manipolati con riguardo e rispetto. Attenzione, per converso, ad esser troppo disinvolti; vale, infatti, pur sempre questo orientamento della giurisprudenza: Cassazione penale, Sez. VI, 13 giugno 1997, n. 8621 “[...] Atteso il chiaro disposto dell’art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il consenso dei parenti del defunto non giustifica la frantumazione delle ossa del cadavere.
Diversi anni fa abbiamo esumato i resti di mio nonno…dopo circa 40 anni dalla sua morte. Aperta la cassa….ci è apparso uno scheletro. Non un cadavere…non una mummia…ma uno scheletro. Non di meno il medico legale ha detto che ..:”non era mineralizzato” e ci ha costretto a comprare, per telefono, un cassone di zinco, nel quale porre la cassa, ormai aperta. Mi pare che abbiamo speso circa 400.ooo lire !!! Questo fatto non mi ha mai convinto…neanche un po’ !
il mio commento,consiste che .per primo sono di napoli,e mi spiego,a napoli non so se avete mai sentito sugli scandali cimiteriali? implicati assessori,cosiglieri ecc,ecc del comune di napoli io sono dell”avviso che i loculi di 100,anni fa a scendere degli ultimi 25 anni,togliere i resti mortali e farli cremare.per dare spazio a nuove sepolture.basterebbe,un ordinanza comunale se fossero,persone serie.ma i politici li conosciamo bene!!! figuriamoci quelli napoletani.comunque io personalmente sono per la cremazione,e più igiene e non c”è sperpero per i sciagalli.ormai siamo nel terzo millennio signori svegliamoci.ciao EDDY RE
X ETTORE,
Si tratta, nel caso di specie, di cremazione postuma di cadavere precedentemente tumulato, non so da quale Regione Lei mi scriva (potrebbe, infatti, esser intervenuta, nel frattempo, apposita riforma su base locale della polizia mortuaria, magari in attuazione del disposti della Legge Statale n. 130/2001 ancora, in parte, “congelata”), ad ogni modo si applica, pur sempre il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 con relative circolari esplicative.
Per questa ragione valgono le procedure amministrative contenute nella circolare n.10/98 del Ministero della sanità, precisamente al punto 4, che si riporta:
“[...omissis...] 4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l?entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (26/10/1990) precedentemente inumati o tumulati è consentita seguendo le procedure di cui all?art. 79 del D.P.R. 285/90.”
L?’art. 79 D.P.R. n.285/90 prevede, in particolare, quanto specificato ai commi 4 e 5, oltre che la espressione di tutti coloro che ne hanno titolo (in particolare il coniuge superstite):
Per il trasporto al crematorio è obbligatorio l?’uso dello zinco, valendo L’Art. 88 DPR n. 285/1990.
In molte regioni le funzioni dell’?ASL riguardo alla polizia cimiteriale (= supervisione e controllo sull’attività cimiteriale) sono state sospese o abrogate da diverse norme o, a volte, da semplici atti amministrativi.
Quindi se il comune non ha normato diversamente la materia con proprio regolamento o con ordinanza sindacale regolante le esumazioni ed estumulazioni, occorre la cosiddetta sistemazione del feretro, cioè il ripristino delle condizioni di perfetta ermeticità a gas e liquidi post-mortali indispensabili durante il trasporto e la sosta in camera mortuaria in attesa, appunto, di cremazione.
Se la bara presenta qualche problema, ovvero lesioni o ancora fessurazioni in particolare per la controcassa di zinco, è possibile, sempre nella camera mortuaria del cimitero di prima sepoltura e, comunque, prima che sia accordata l’autorizzazione al trasporto (sul piano autorizzatorio la verbalizzazione di rifascio del feretro è prodromica al rilascio dello stesso decreto di trasporto), provvedere alla eliminazione del vecchio zinco interno con sostituzione di quest’ultimo con cassone di zinco esterno, qualora, ovviamente, la cassa di legno sia ancora integra. Attenzione: su questo punto anche la dottrina è discorde, siccome durante il periodo di sepoltura (pari a 20 anni di tumulazione in loculo stagno) stando ad una lettura molto formale degli Art. 75 comma 2 e 86 comma 2 DPR n. 285/1990 non sarebbe ammissibile (qui il condizionale è d’obbligo!) la manomissione della bara (se non per l’interro in campo di terra riservato agli indecomposti), o, peggio ancora, la sostituzione della stessa, molti regolamenti comunali specificano questo divieto a tutela dei necrofori i quali, altrimenti, venendo a contatto con i liquami cadaverici e le loro antigieniche esalazioni, sarebbero pesantemente esposti a rischio biologico.
Di solito non succede così, ma si mette lo zinco esterno, se quello interno perde liquidi (e quindi si hanno 2 casse di zinco, una dentro e una fuori).
A questo punto diventa rilevante trovare un crematorio che accetti il feretro:
Se è stato tolto il guscio metalllico interno, giunti al crematorio si sfila quello esterno da avvolgimento, le maniglie e gli altri oggetti metallici e quindi penso sia possibile provvedere alla cremazione presso l’impiano più prossimo al luogo di estumulazione.
Se invece non si è rimosso lo zinco interno occorre trasferire il feretro in crematorio dove sia permessa la cremazione anche in presenza di feretro confezionato con la doppia cassa.
Da una indagine svolta qualche tempo addietro, risultò che i crematori i quali accoglievano feretri con zinco erano quelli di: Aosta, Verbania (solo per i residenti), Trieste, Spinea (VE), Ferrara, Faenza Siena, Roma, Viterbo, Montecorvino Pugliano, Palermo. Ma, nel frattempo, le cose possono essere cambiate date le norme sempre più stringenti e severe in merito alle emissioni gassose in atmosfera.
Una domanda agli esperti:
Chiedevo a chi mi vuol rispondere, quale procedura bisogna osservare per cremare una salma posta i un loculo, da 5 anni. Sarà cremata con tutta la cassa, zinco compreso… Ma servirà un forno crematorio speciale? Se si, dove sono ubicati questi fornì speciali?
Grazie per la risposta.
X Dante,
ipotesi suggestiva la Sua, e non priva di qualche logica, ma allo stato attuale della Legislazione statale (Artt. 76 e 77 DPR n. 285/1990) del tutto impraticabile proprio perchè contra legem, infatti il DPR n. 285/1990 per la tumulazione stagna (l’unica forma di sepoltura in tumulo ammessa dalla normativa nazionale, mentre alcune regioni stanno già sperimentando la tumulazione areata) prevede un doppio livello di ermeticità: a carico del feretro (Art. 30) e del manufatto (Art. 76) in cui quest’ultimo dovrà esser racchiuso e murato.
Il cosiddetto fenomeno percolativo nelle tumulazioni (= perdita all’esterno della cella muraria di liquidi cadaverici e gas maleodoranti) è originato appunto dallo scoppio del feretro per cedimento o fessurazione della vasca di zinco, immaginiamo allora quale sarebbe il pernicioso risultato dovuto alla mancata saldatura del nastro metallico prima della tumulazione, ben sapendo che, da sola la tamponatura del loculo con mattoni o lastra cementizia non è strumento idoneo a preservare la salubrità dell’ambiente dai miasmi post mortali. Avremmo interi padiglioni dei nostri cimiteri interessati da fenomeni percolativi, in spregio alle più elementari norme di sicurezza ed igiene pubblica.
Il problema della cremazione dei resti mortali non esisterebbe se, nelle tumulazioni non venisse saldata la cassa di zinco. Operazione fattibile perchè le tumulazioni fatte a regola d’arte non creano problemi sanitari. Decorsi 10 anni, i 99% dei cadaveri si scheletrizzano e facilmente si depongono negli ossari. Questa soluzione rende la turnazione più snella e non crea problemi ai comuni-
Una civiltà che non rispetta i morti o i loro resti mortali siano essi decomposti, o meno non è una società sana !!!!
Chi viene al mondo ( e non per propria scelta), vi lavora, vi soffre e vi sopravvive ha diritto a un buco di terra ove essere deposto alla fine della propria esistenza e non più sballottato e profanato !!!
E’ una vergogna questo continuo disseppellire i morti…lo specchio di una falsa civiltà che punta solo al commercio di tutto…anche di cose che TOCCHERANNO a tutti prima o poi
Nel procedimento autorizzatorio per cremazione delle cosidette “salme inconsunte” provenienti da estumulazione, per superare l’impasse operativo originato dalla previsione dell’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 (obbligo di un turno supplementare di rotazione in campo di terra prima di provvedere alla cremazione degli indecomposti) Legge 30 marzo 2001 n. 130 e DPR 15 luglio 2003 n. 254 s’intersecano pericolosamente creando una curiosa assimmetria normativa legata soprattutto al nomen juris di quell’entità medico-legale oggi conosciuta come “resto mortale”, per la cui definizione canonica si rinvia all’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR n.254/2003, dopo che a più riprese, con semplici atti istruttivi come le due Circolari Esplicative n. 24/1993 e n.10/1998 il Ministero della Sanità aveva cercato di porre rimedio alla confusione linguistica del DPR n.285/1990, il quale spesso sovrappone confusamente i termini di “resti ossei” e “resti mortali”.
Per fortuna, a far chiarezza in questa congerie semantica è intervenuto, conla sua emanazione, il DPR n.254/2003, di pari grado nella gerarchia dellefonti e, soprattutto successivo al regolamento nazionale, il quale con
l’Art. 3 comma 1 lettera b) fornisce con un doppio criterio
temporale-amministrativo e medico legale la definizione di “resti mortali”.
Sono, quindi, “resti mortali” nella nuova accezione, solo e solamente gli
esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo dovuti
all’incompleta scheletrizzazione dei corpi umani sepolti in fossa di terra o
cella muraria, per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione una volta decorso completamente il periodo di sepoltura legale,quantificato, in via ordinaria, in 10 anni per le inumazioni ed in 20 anniper le tumulazioni in loculo stagno (quelle areate sono contemplate solo da alcune legislazioni regionali).
Come evidenziato in dottrina andrebbe, poi, considerato come le estumulazioni, finalizzate alla ricognizione sullo stato di avvenuta decomposizione del defunto, si possano legittimamente eseguire alla scadenza della concessione (art. 86, 1 DPR 10/9/1990, n. 285) …. ed solo in questo momento, con l’apertura del cofano attriverso la rimozione dei coperchi, con relativo taglio dello zinco si può realmente valutare se si sia in presenza o meno di resti mortali (art. 3, 1, lett. b) dPR 15/7/2003, n. 254).
Anzi ogni “tentativo forzato e cruento” di cosiddetta raccolta ossa, con relativo smembramento del cadavere (siamo nell’Horror) effettuato prima, esporrebbe alla fattispecie dell’art. 87 DPR n.285/1990 citato, con conseguente rilevanza penale (art. 410 CP).
Va considerato, inoltre, come l’art. 3, 1, lett. g) L. 30/3/2011, n. 130 ammetta, la possibilità di cremazione di quanto risulti dopo oltre 20 anni dalla tumulazione, anche se non si tratti di resti mortali, detta Legge n.130/2001 ragiona, infatti, solo in base ad un discrimen di ordine temporale ed in termini di “salme inumate da almeno 10 anni” o “tumulate da almeno 20 anni”, quando notorialmente a livello statale non esiste distinzione funzionale tra i concetti di “salma” e cadavere”, spesso usati come sinonimi, mentre per diverse Leggi Regionali “salma” è il corpo umano inanime prima e durante il periodo d’osservazione, mentre “cadavere” è la salma di cui sia stata dichiarata l’incontrovertibilità del decesso e, pertanto, sottoponibile a tutti quegli interventi irreversibili enumerati, in via negativa, dall’Art. 8 DPR n.285/1990.
Ciò, allora significherebbe che la cremazione per i feretri provenienti da estumulazione, dopo un periodo di sepoltura ultraventennale, dovrebbe avvenire anche con la doppia cassa lignea e metallica, senza bisogno di apertura dell’originario cofano, operazione per cui pochi impianti di cremazione presentano le necessarie caratteristiche tecniche).
Il combinato disposto tra gli Art. 340 e 341 del Testo Unico Leggi Sanitarie è norma di ordine pubblico, tassativa, categorica ed inderogabile, in quanto valida erga omnes.
La questione è, dunque, complessa: l’Art. 340 del Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265, infatti, vieta di seppellire i cadaveri al di fuori dei cimiteri: due sono le eccezioni: la tumulazione privilegiata e la cappella gentilizia posta all’esterno del perimetro cimiteriale. Questi due istituti sono regolati dagli Art. 101, 102, 103, 104 e 105 del DPR 10 settembre 1990 n, 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
Ovviamente i cadaveri fuori dei cimiteri possono solo esser tumulati entro nicchia muraria e duplice cassa di legno e metallica e non inumati nella nuda terra.
La costruzione di una cappella gentilizia è senz’altro possibile, ma molto onerosa, infatti essa deve esser circondata per non meno di 200 metri dai fondi di proprietà della famiglia richiedente con l’ulteriore vincolo dell’inalienabilità e dell’inedificabilità.
Occorrono poi diverse autorizzazioni e pareri igienico sanitari nonchè la piena rispondenza del fabbricato funebre ai dettami del DPR 10 settembre 1990 n. 285 in materia di tumulazione.
Una cappella privata e gentilizia di cui all’Art. 340 del Regio Decreto n.1265/1934 per esser tale deve: deve: a) essere ?privata e gentilizia? (art. 340 del T.U.LL.SS.). Con il termine gentilizia si intende ?di famiglia?;
b) essere ?non aperta al pubblico? (quindi aperta alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione). In caso contrario, se una cappella gentilizia fosse aperta a persone di distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, essendo estranee a quelle dell?altra famiglia, costituiscono il ?pubblico? per quest?ultima;
c) essere ?posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati? (a nulla vale l?art. 28 della L.166/2001, che riguarda la possibilità di deroga unicamente per i cimiteri);
d) essere in un luogo che consenta alla cappella di essere ?attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità?. Tali vincoli devono essere costituiti mediante atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.
La proprietà dei terreni deve essere del fondatore il sepolcro, il quale è l?unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia;
e) ?rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri? (e tra questi anche quelli di cui all?art. 92 e 93 del DPR 285/90),
La norma si riferisce esplicitamente ad una concessione da parte del Comune (che segue un iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90), in quanto la possibilità di erigere una cappella gentilizia all?esterno di un cimitero sul terreno comunale è una eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero e quindi del diritto che ha il Comune sulla edificabilità di un qualunque sepolcro sull?intero suo territorio. La circostanza è ben chiarita dall?uso del termine ?concessione? da parte del Comune sia al comma 2 che al comma 3 dell?’art. 104 DPR 285/90, sia ancora all?art. 103. È questo, a ben vedere, è del tutto logico, poiché se la costruzione delle cappelle gentilizie fosse libera, la loro reiterata costruzione vanificherebbe la riserva posta dalla legge sulla demanialità del cimitero. La circostanza che l?Art. 103 DPR 285/90 consenta di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia avvalora la eccezionalità rispetto alla possibilità di erigere la sepoltura privata all?interno del cimitero, e consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all?’interno del cimitero.