architettura e crematori

Alcune fotografie di crematori possono vedersi nell’apposita sezione dedicata alle Immagini

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Articolo Autore Luogo pubblicazione Link
Il crematorio di Dresda (1907-1912) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2006/1 pag. 67 clicca qui
L’architettura dei crematori (parte I) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2004/4 pag. 63 clicca qui
L’architettura dei crematori (parte II) Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2005/1 pag. 84 clicca qui
Il bosco dei silenziosi: cimitero e crematorio a Baden Arch. Laura Bertolaccini I Servizi Funerari 2005/2 pag. 67 clicca qui
Il crematorio a Berlino-Treptow degli architetti Axel Schultes e Charlotte Frank Arch. Maurizio Nieri I Servizi Funerari 2005/3 pag. 47 clicca qui
Il nuovo cimitero comunale di Bolzano con annesso crematorio Carsaniga Giovanni, Marra Armando I Servizi Funerari 2000/3 pag. 46 clicca qui
I templi della cremazione nei Paesi del Nord Europa Arch. Carlo Bassi Nuova Antigone 1997/2 pag. 24 clicca qui
Il nuovo crematorio di Reggio Emilia Pigozzi Enzo Antigone 1989/1 pag. 28 clicca qui

7 Responses to architettura e crematori

  1. sereno scrive:

    Sulla “localizzazione” degli impianti di cremazione all’interno dei cimiteri va fatto riferimento sia all’art. 343, comma 1 T.U.LL.SS. (del quale non e’ piu’ applicabile la previsione della concessione a titolo gratuito, per norme successive), sia all’art. 19, comma 3 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, tanto piu’ che la cremazione costituisce un servizio pubblico espressamente dichiarato tale dall’art. 12, comma 7 D.-L. 31 agosto 1987, n. 440 e succ. modif., tanto che l’art. 6, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 ne regola le forme e modalita’ di gestione.
    Lo stesso art. 19 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6 rinvia ad atti di pianificazione regionale come pre-condizione per nuove realizzazioni, pianificazione sulla quale la regione e’ intervenuta con la D.G.R. n. 8/4642 del 4 maggio 2007, poi modificata dalla D.G.R. n. 8/9052 del 4 marzo 2009, con cui si prevedono, tra gli altri, un sistema integrato, nonche’ criteri di verifica preventiva che considerano piu’ parametri (inclusa una certa distanza, un bacino di riferimento ed altri).
    Mancando elementi analitici, in relazione a situazioni specifiche, se valga il principio affermato dall’art. 3, comma 1 D.-L. 13 agosto 2011, n. 138 (ed art. 34 L.-L. 6 dicembre 2011, n. 201) e loro succ. modif., cio’ non di meno questo impianto interpretativo non puo’ non tenere conto di quanto preveda anche l’art. 1, comma 2 D.-L. 24 gennaio 2012, n. 1 e succ. modif., richiedendosi, almeno, una modifica, di norme di rango primario, che superino la qualificazione di servizio pubblico locale.

  2. Roberto scrive:

    x Mario
    Il Celeste ha ben altro a cui pensare di questi giorni.
    Ma è vero, a suo tempo, si spese non poco oltre che per la sanità pure per il comparto delle imprese funebri lombarde. E forse proprio per favorire il passaggio dei crematori alle imprese funebri, mai sazie!

  3. Mario Gianella scrive:

    Grazie Carlo per la sua l’articolata e puntuale risposta necessaria a fugare ogni dubbio: nessuno, ora, oserà mettere in discussione la parola dell’Altissimo (ma quella del Celeste ?).
    Ringraziando, ossequio cordialmente

  4. Carlo scrive:

    X Mario Gianella,

    giuro per me stesso oracolo del Signore, come direbbe uno dei profeti dell’Antico Testamento (ma con ciò non voglio certo esser blasfemo, per carità, solo più categorico e tassativo): i crematori, per effetto della normativa esistente (art. 343, comma 1 del TU. Leggi Sanitarie, poi modificato con art. 6 comma 2 della legge 30 marzo 2001, n, 130; art. 78 D.P.R. 285/90) sono solo realizzabili all’interno dei cimiteri e costituiscono servizio pubblico locale di carattere economico, in quanto la cremazione è ordinariamente a titolo oneroso per l’utenza, almeno siano a quando lo Stato Italiano (v’è a tal proposito riserva di legge statale ai sensi dell’Art. 117 lettere L) ed M) Cost.) vorrà mantenere il carattere pubblico e demaniale dei nostri cimiteri. In buona sostanza per realizzare un crematorio privato su suolo privato bisognerebbe abrogare l’Art. 824 comma 2 Cod. Civile, l’Art. 343 comma 1 Testo Unico Leggi SAnitarie e la stessa Legge Statale n. 130/2001 che, ribadisco il concetto è Legge di principi, come ha rilevato lo stesso Consiglio di Stato nell’elaborazione del parere cui conformandosi, il Presidente della REpubblica, su un ricorso straordinario emanò il DPR 24 febbraio 2004

    In Regione Lombardia, vale non solo l’obbligo di costruire il crematorio dentro il cimitero (art. 19 del regolamento regionale 6/2004), ma anche che l’impianto di incinerazione per spoglie umane sia tra quelli individuati dalla Regione stessa, attraverso un apposito piano regionale. Tra l’altro l’Art. 19 comma 6 del REgolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 impone tra l’attività libero imprenditoriale di pompe funebri (tra cui si annovera anche la conduzione della casa funeraria) e la gestione o manutenzione del crematorio la separazione societaria.

    In forza della demanialità comunale del cimitero (art. 824 comma 2 del Codice civile) entro il recinto cimiteriale è possibile effettuare solo attività secondo quanto stabilito dalle leggi speciali che riguardano i cimiteri. Unico sistema di coinvolgimento di privati, alla luce dell’attuale legislazione, è la realizzazione dell?impianto attraverso gli usuali criteri per opere pubbliche (legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni). Se un Comune ha già realizzato un crematorio, la gestione dello stesso, oltre alla economia diretta, è consentita con una delle forme previste dall?art. 113 del decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni (in sostanza o con società in house o con società scelta a mezzo gara o con società mista in cui il socio privato sia scelto a mezzo gara). È, inoltre consentito realizzare e gestire l’opera pubblica con il sistema del project financing (sempre regolato dalla legge Merloni), ma pur sempre all’interno del perimetro cimiteriale.

  5. Mario Gianella scrive:

    Sig. Carlo, è proprio sicuro ? Mi risulta che nel Comune di Chiari (BS) un’impresa di pompe funebri stia già costruendo un forno crematorio all’interno della propria Casa Funeraria, quindi fuori dal Cimietro, e autorizzato dal Comune.

  6. Carlo scrive:

    Un soggetto di diritto privato (non siamo mica in America, eh!) non può realizzare e gestire in piena autonomia un impianto di cremaazione perchè:

    1) il crematorio ex Art. 78 DPR 10 settembre 1990 n. 285 deve obbligatoriamente insistere su suolo cimiteriale ed entro il recinto del camposanto ed il cimitero ex Art. 824 comma 2 codice civile appartiene al demanio comunale, siccome comunale, e, quindi, pubblica, è la funzione cimiteriale ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 337, 343 e 394 del Testo Unico Leggi Sanitarie senza, poi, considerare il CAPO IX del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria aprovato con DPR n.285/1990.

    2) ai sensi dell’Art. 6 della Legge n.130/2001 in materia di cremazione la costruzione e la gestione, nelle forme previste dall’Art. 113 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (D.LGS n.267/2000) spetta ai comuni, anche in associazione tra essi.

  7. damiano scrive:

    vorrei aprire un impianto di forno crematorio ma non riesco a trovare nessuna informazione sulle normative e la prassi di apertura.
    la mia città e Barletta prov.Bt regione Puglia.
    Restando in attesa Vi ringrazio anticipatamente.

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