Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

Le disposizioni di legge vigenti, quali gli Artt 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gliAartt. Carrello243 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice civile, sanciscono inequivocabilmente la demanialità dei cimiteri.
I comuni hanno facoltà (ex Art. 90 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) di concedere a persone fisiche private e ad enti l’uso di aree per impiantarvi campi di inumazione e costruirvi sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Si tratta di un utilizzo particolare del camposanto posto in essere attraverso un atto di concessione amministrativa. Dall quale sorge lo jus sepulchri. Dallo jus sepulchri inteso quale diritto reale finalizzato a collocare i defunti in un determinato sepolcro vanno distinte le attività materiali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni) connesse con il godimento del bene cimiteriale.
Nell’ambito cimiteriale ci sono prestazioni non obbligatorie come muratura, smuratura, manutenzione di tombe (ex Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285) per le quali il privato concessionario si può rivolgere a specifiche ditte autorizzate ad operarvi (è, ad esempio, il caso del marmista).

L’esecuzione di operazioni cimiteriali, pertanto spetta esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

Per consuetudine (o…abuso???) o finanche per necessità, considerata la scarsa disponibilità del personale dipendente, spesso si consente ai parenti del defunto di provvedere alle operazioni cimiteriali evitando al contempo la riscossione delle relative tariffe. Tale comportamento seppur di estrema attenzione nei confronti dei cittadini dovrebbe quanto prima essere superato anche per evitare gravi responsabilità da parte del Comune o meglio del Sindaco, si pensi ad esempio alle conseguenze penali previste dal D.L.gs. n. 626/1994 e s.m. e i. in caso di incidente all’interno del cimitero.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per tumulazione2garantire l’igiene e la salute pubblica.
Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504.

Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.
Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio (trasporto necroscopico);

2) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Corc. Min. n. 24/1993 ;

3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.

4) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;

“5) camera mortuaria (Art. 64 comma 1 DPR 285/1990)[4], ossario comune (Art. 67 DPR 285/1990) e cinerario comune in cimitero (Art. 80 comma 6 DPR 285/1990).

Lart. 83 del DPR citato prescrive che le esumazioni (ed implicitamente le estumulazioni) debbano avvenire alla presenza del responsabile dell’ASL e dell’incaricato del servizio di custodia,
.Non si può negare, quindi, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, smurature tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per DSCF0001i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia. Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria con norma positiva, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.
I lavori cimiteriali non attengono alle imprese funebri: Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

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[1] La pubblica funzione è di competenza del comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del Titolo II del T.U. 267/2000

[2] Ai sensi degli Artt. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 sono compito della dirigenza questi atti di gestione: Comunicazioni a terzi, all’Autorità Giudiziaria di Pubblica Sicurezza e all’USL competente per territorio (art. 1/2, 1/7, 3 e 5 del DPR 285/90), Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti ossei, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, purché svolgentisi interamente sul territorio nazionale (art. 23 e 24 del DPR 285/90), Autorizzazioni ad operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione) sia di cadaveri che di ceneri o resti ossei, Concessione cimiteriale, diffide attinenti, decadenza, accettazione di rinuncia, revoca, Approvazione di progetti di costruzione di sepolture private (art. 94 del DPR 285/90). Attengono, invece, alla sfere dello stato civile: Ricezione dichiarazioni e avvisi di morte (art. 1 del DPR 285/90), Accertamento della morte a mezzo del medico necroscopo. Autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90), nonché delle parti di cadavere ed ossa umane di cui all’art. 5 del DPR 285/90, autorizzazione a cremazione, dispersione o affido delle ceneri laddove come in Lombardia sia intervenuta apposita riforma regionale sulla polizia mortuaria.

[3] Gli atti d’indirizzo del sindaco sono: Riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dall’art. 22 del DPR 285/90, Autorizzazione al trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, Regolazione dei criteri generali per la fissazione degli orari di trasporto funebre e circa il loro svolgimento (dall’art. 22 del DPR 285/90), Provvedimento di individuazione delle località per le quali possono essere ubicate rimesse di carri funebri (art. 21 del DPR 285/90). Regolazione delle esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali.

[4] E’gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

[5] Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell’ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata “all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di “semplici mansioni di ordine” e di “prestazione di opera meramente materiale” ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio.

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41 Responses to Imprese funebri e lavori cimiteriali (Parte II)

  1. Carlo scrive:

    X Alessandro,

    Diamine! Quali assimmetrie normative si riscontrano in giro per l’Italia! Mah…la polizia mortuaria sembra davvero il paradigma esistenziale del malcostume che regna indisturbato nell’italica nazione!

    Il problema di fondo è semplice ed al tempo stesso molto complesso: nella caotica ritirata dell’AASSLL dai servizi funerari si è creato un vuoto di potere, così qualche furbastro ne approfitta, nel solito giuochino dello scarica barile per evadere e svincolarsi dalle proprie responsabilità lavorative.

    Qui c’è qualcuno che ha sbagliato mestiere o meglio: rettifico…nella confusione generale e nella più dissoluta anarchia in cui è precipitata la polizia mortuaria dopo la sciagurata stagione dellla riforma su base regionale ogni tanto si sveglia qualcuno con smanie napoleoniche di comando e con la presunzione LETALE per tutto il sistema funerario italiano di non rispettare neppure le più basilari norme del Regolamento Nazionale ancora, per altro, in vigore il quale prescrive tassativamente per ogni trasporto funebre una specifica autorizzazione comunale. Anzi il trasporto da comune a comune di cui all’Art. 30 DPR n. 285/1990 privo del relativo decreto di trasporto è fattispecie sanzionata (anni fa costituiva addirittura reato ed in epoca immediatamente post-unitaria richiedeva addirittura un provvedimento ministeriale in ossequio al principio secondo cui la sepoltura, a sistema di inumazione, dovrebbe naturalmente avvenire nel comune di decesso!) giusta l’Art. 339 del Regio Decreto n. 1265/1934 recante l’approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

    Il dirigente o chi, nella complessa macchina comunale, ne svolga i compiti apicali, non può esimersi dal firmare i decreti di trasporto se non vuole incorrere in una denuncia per omissione/rifiuto in atti d’ufficio e non può rimettere ad altri mansioni sue proprie, se non per deroga legislativa, ovviamente, quale titolare della funzione dispositiva ex Art. 2104 Cod. Civile, nel confronti degli altri dipendenti comunali a lui subordinati, può nominare un responsabile del procedimento ai sensi dell’Art. 5 Legge n.241/1990 il quale curerà tutta la fase istruttoria, ma ripeto il concetto, Il dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, funzioni proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C., l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all’art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato. Il personale dipendente incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro e non può rifiutare tale incarico. Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa attribuire, ove lo ritenga, tale incarico, occorre precisare che l’individuazione del personale dipendente rientra nei poteri del dirigente che li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. In tali casi, il personale dipendente firmerà con la nota formula del “d’ordine del dirigente, il ……….” (c.d. “delega interna”).

    Le autorizzazioni al singolo trasporto funebre sono materia comunale, per individuare il soggetto materialmente preposto alla formazione di tali atti (potrebbe esser fisicamente lo stesso dipendente con l’incarico di ufficiale dello stato civile) bisogna, pertanto, consultare attentamente il regolamento interno per l’organizzazione di uffici e servizi ai sensi dell’Art. 48 comma 3 D.LGS n. 267/2000.

    le famose e famigerate “carte” (= pratiche amministrative) per il cui perfezionamento e rilascio l’impresa funebre, quale agenzia d’affari, chiede mandato al cliente ex Art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza sono:

    1) dichiarazione di morte ex Art. 72 DPR n. 396/2000 da rendere all’Ufficiale dello Stato Civile (L’impresa funebre è a ciò legittimata anche ai sensi della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24)
    2) Autorizzazione alla sepoltura ex Art. 74 DPR n. 396/2000
    3) Ritiro e consegna ai competenti uffici di Stato Civile di certificato necroscopico e della denuncia sulla causa di morte (in busta chiusa, mi raccomando, per questioni di privacy)
    4) Decreto di trasporto ai sensi degli Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990 (spettano, oggi, non più al sindaco, come nominalisticamente recita lo stesso DPR n. 285/1990, ma al dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n. 267/2000).
    5) Verbale sul corretto confezionamento del feretro in rapporto alla lunghezza del strasporto ed alla sua stessa destinazione ai termini del paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993 oggi l’obbligo di questa cirtificazione igienico-sanitaria ex Art. 49 DPR n. 445/2000, in Regione Lazio sorge in capo all’addetto al trasporto e non più ai servizi ispettivi dell’ASL la quale è stata, così, sollevata da tale onere con una sorta di “de-medicalizzazione” della polizia mortuaria.

    L’ormai autocertificazione sulla corrispondenza del feretro al dettato tecnico dell’Art. 30 DPR n. 285/1990 non può sovrapporsi indebitamente con il decreto di trasporto, essendone un titolo integrativo e non sostitutivo, in quanto ha un ruolo del tutto diverso, sotto al profilo funzionale. L’autorizzazione al trasporto individua principalmente l’incaricato del trasporto stesso ex Art. 358 Cod. Penale, l’oggetto del trasporto, cioè il feretro, il veicolo impiegato ed il tragitto con eventuali soste tecniche per l’officio delle esequie siano esse civili o religiose.

  2. alessandro scrive:

    X Carlo.

    Scusa ma adesso mi si pone un problema piuttosto grave.
    Una società di roma mi ha fatto i documenti per portare una salma dall’ospedale del sant eugenio a paliano. Qui a paliano mi hanno contestato i documenti dicendomi che non sono a norma visto che manca il permesso al trasporto. L’agenzia che mi ha fatto il decreto non nega che manca il permesso al trasporto ma che per quanto riquarda il comune di roma non si sa chi deve fare questo permesso visto che da quanto le usl non hanno piu il compito di mandare il vigile sanitario per porre i sigilli non si debbano neanche occupare dei permessi al trasporto. E che la regione ha negato al comune nella figura del sindaco a dare questi permessi e che tutt’oggi non si sa chi li debba rilasciate. Sai dove posso informarmi??? Grazie mille…..

  3. Carlo scrive:

    La situazione da Lei segnalata è del tutto anomala, per non dire addirittura patologica. Si tratta, infatti, del vecchio istituto della cosiddetta privativa sui trasporti funebri, ormai decaduto per giurisprudenza costante e pure per norma positiva.

    Sulla questione della privativa, vi è chi ritiene che essa sia venuta meno dal 1/1/2002 (per effetto dell’art. 35, 12, lett. g) L. 448/2001, chi, d’altra parte, propende per far risalire l’abrogazione (dell’art. 1, n. 8 TU di cui al RD 15/10/1925, n. 2578) all’entrata in vigore della L. 142/1990. Per la seconda tesi propende anche la recente sentenza Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7899 del 9/12/2004.
    Comunque, a prescindere dalla data, si deve dare atto che siano cessati i presupposti i quali, una volta, ne erano a fondamento.

    Sulla determinazione delle tariffe, nella misura massima, si deve ritenere che esse debbano ancora essere determinate dall’autorita’ comunale ex art. 16, 1, lett. a) dPR 285/1990 (la lett. b) deve considerarsi implicitamente abrogata dall’art. 1, 7.bis DL 27/12/2000, n. 392, conv. L. 28/2/2001, n. 26, ultimo periodo), con la considerazione (per altro di merito) che la relativa misura debba essere remunerativa dal punto di vista del mercato e non inferiore a quella determinabile (per i comuni) secondo i criteri ex art. 117 D. Lgs. 267/2000, tanto piu’ che i trasporti funebri sono inclusi nell’elencazione del DM 31/12/1983 (‘ripristinato’ nella sua forma originaria dal TAR Lazio, sez. 1.ter, sent. 7570/2003).

    Le previsioni dell’art. 19 comma 3 dPR 285/1990 devono, invece, ritenersi, pacificamente, tuttora vigenti.

    Direi che il procedimento puo (= deve?) avvenire senz’altro ad iniziativa del comune, con la sola avvertenza che se vi siano in atto rapporti di diritto privato o para-privato (contratti, concessioni, …) questi non potrebbero essere risolti se non consensualmente, e quindi gli effetti della “dismissione” si determinerebbero con la cessazione, a termine, dei rapporti contrattuali che non possono essere riproposti o rinnovati.
    Il mutamento del fondamento legislativo, produce anche la non rinnovabilita’, anche se prevista “ab origine”.

    Con la recente sentenza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1/8/2003 n. 10768, viene ulteriormente ribadito che Il servizio pubblico di trasporto funebre non rientra tra quelli riservati in via esclusiva agli enti locali. Di seguito si riporta la massima della sentenza.
    Dalla lettura degli articoli 22 e 62 della legge 142 del 1990 sulle autonomie locali, non può più ammettersi il potere comunale di riservarsi in privativa (per la successiva concessione a un’impresa privata da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, in quanto la vecchia normativa (R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10.9.1990 n. 285) non è capace di integrare la riserva di legge, stabilita dall’articolo 22 della L. 142/1990, per la individuazione dei servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province.
    In tal senso si è pronunciata anche l’Autorità Garante del mercato e della concorrenza (pronuncia del 14 luglio 1998), che afferma il contrasto del R.d. 2578 del 1925 con l’art. 22 L. 142/90 nella parte in cui la norma del 1925 rimette alla fonte regolamentare comunale la scelta istitutiva della privativa.
    La tesi risulta condivisa dalla giurisprudenza sia del TAR Campania (sentenza n. 7807/2003) che di altri tribunali (T.A.R. Piemonte, sez. II, 8.2.2001, n. 253 e sez. I, 26.7.2001, n. 1599, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20.3.2000, n. 1056, che ha affermato la illegittimità della delibera con la quale il comune, sul presupposto che spetta ad esso l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre, lo assegna in concessione esclusiva ad un privato, posto che l’art. 1 n. 8 t.u. 15 ottobre 1925 n. 2578, che rimetteva all’autorità amministrativa la decisione di assumere o no la detta privativa, deve intendersi tacitamente abrogato per difetto della nuova disciplina dettata in materia di servizi pubblici dagli artt. 22, 2° comma e 64, 2° comma L. 142/1990).
    Ne consegue che il servizio di trasporto funebre dovrà essere disciplinato nell’ambito del sistema autorizzatorio previsto per i servizi funebri in genere, in base alle prescritte autorizzazioni e licenze.

  4. Antonello scrive:

    Salve volevo sapere se un comune può imporre il trasporto funebre a una ditta del posto. Ovvero capita che una ditta esterna a quel comune viene contattata per fare un funerale. Questa ditta quando si presenta al comune x avviare le pratiche questi gli impongono che il trasporto lo deve fare esclusivamente una ditta di quel comune…. Non sembra tanto normale …. Grazie in anticipo

  5. Carlo scrive:

    La giurisprudenza afferma che si determina in capo all’amministrazione cui il bene demaniale appartiene (nel nostro caso il cimitero ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) la titolarità di disciplinare il servizio al pari di tutte le attività le quali si svolgono nel suo ambito. (Cass. Civ., Sez. II, 3257/1977). Né vale a mettere in dubbio siffatta qualificazione, la circostanza che, nella fattispecie, sia stata prevista anche l’esecuzione di lavori di implementazione degli impianti esistenti. In primo luogo, si tratta di lavori strumentali all’esecuzione del servizio. (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795). Spetta, allora, al Comune disciplinare tale servizio. Tale facoltà discende dal fatto che si tratta di un bene demaniale.

    La giurisprudenza ha, invece, affermato che i beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, non sono inseribili nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale; L’amministrazione comunale deve provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento. (Cons. St., sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6620, in Foro amm. CDS, 2002, 3200).
    L’apposizione di arredi votivi diversi da quelli indicati all’art. 70, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale il cippo con targhetta, e all’art. 76, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale la muratura di mattoni pieni, non è riservata in via esclusiva al Comune e per converso non può costituire oggetto di trasferimento a terzi.
    La giurisprudenza ha ritenuto che il Comune non può affidare il servizio allestimento sepolture a seguito di pubblica gara.
    Conseguentemente è stato dichiarato illegittimo l’atto con il quale il Comune ha avvertito la cittadinanza che chiunque volesse usufruire delle prestazioni per arredi votivi, come ad esempio i copritomba, doveva rivolgersi esclusivamente alla medesima ditta affidataria dell’appalto.
    Tale determinazione è, infatti, contra legem ed è idonea ad arrecare sviamento della clientela, essendo quest’ultima indotta a ritenere l’esistenza di privativa in favore della ditta aggiudicataria.
    Nel caso di specie è stato ordinato al Comune, quale forma di risarcimento in forma specifica richiesta da parte ricorrente, di fornire idonea pubblicità mediante affissione di manifesti di dimensioni pari a quelli contestati che riportino la decisione del T.A.R. con la quali si dia atto che non esiste alcuna privativa per il servizio degli arredi votivi(T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 29 giugno 2001, n. 3041).

  6. Carlo scrive:

    X Giorgio,

    1) non sussiste in nessuna legge regionale attualmente in vigore nessun obbligo di separazione societaria/proprietaria tra l’attività di impresa funebre e quella di marmista in quanto trattasi, in ambedue i casi, di soggetti imprenditoriali privati che forniscono beni e servizi in regime di libero mercato. La separazione societaria/proprietaria di cui sopra, è invece prevista per il gestore di servizi istituzionali come quello necroscopico e cimiteriale, il quale deve operare in modo disgiunto rispetto alle attività di tipo commerciale. Anche un’agenzia di onoranze funebri, pertanto, se in possesso delle necessarie autorizzazioni, può far concorrenza ai più tradizionali marmisti, fornendo alla propria clientela pure gli accessori cimiteriali e materiali lapidei (bronzi, lastre tombali, porta fiori, foto-ricordo….). Per converso, allora, anche un marmista può diventare impresario funebre qualora disponga dei necessari titoli, più o meno selettivi (iscrizione alla camera di commercio, assolvimento di eventuali obblighi formativi…) in base sempre alla Legge Regionale del territorio in cui ha sede legale l’impresa.

    2) In linea generale, cioe’ sia nel caso di trasporto funebre che coinvolga, supponiamo due o più comuni puo’ prevedersi senz’altro una somma per l’attività istruttoria delle autorizzazioni, in altre parole, per uno strano fenomeno di reviviscenza l’art. 19 comma 3 dPR n. 285/1990 continua ad essere vigente (anche in regioni che si siano date specifica regolamentazione), in quanto non caducato dall’Art. 1 comma 7bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26, il quale, invece, ha soppresso i precedenti commi dell’Art. 19 DPR n. 285/1990.

    Tendenzialmente, eviterei di parlare di diritto fisso (l’istituto della privativa, infatti, è ormai decaduto e superato per giurisprudenza costante ed anche con norma positiva), preferendo forme piu’ neutre come ‘somma per l’attività istruttoria al rilascio dell’autorizzazione o simili, collocando cio’ in un contesto piu’ coerente, cioè un servizio, neppure a domanda individuale (la formazione degli atti autorizzativi, mentre lo e’ il trasporto), richiesto da chi ne ha interesse, o semplicemente voglia disporre un trasporto funebre in modo derogatorio al principio per cui i cadaveri vanno sepolti nel luogo di decesso (e, prima, portati, se ve ne siano le condizioni, al deposito di osservazione del luogo di decesso).

    Un’ eventuale sosta in un comune intermedio importa sempre l’impiego di locali ed attrezzature (esempio: i parcheggi per autofunebri), e quest’ultimo è sempre prestazione a pagamento, la cui misura non dovrebbe essere inferiore a quella determinabile ex art. 117 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, non senza considerare il fatto che anche l’autorizzazione ad utilizzarle costituisce una pubblica attività.

    IN estrema sintesi: è il procedimento autorizzatorio ad esser soggetto alla corresponsione di un diritto fisso, stabilito con statuizione dal consiglio comunale.

  7. Giorgio scrive:

    Vorrei sapere solo due cose se possibibile.
    Perche una ditta di servizi funebri, fornisce ai familiare del defunto gli
    articoli della piastra di marmo del colombario, immagine fotografica con
    gli annessi, nome cognome, portalumino e portafiori e vendono articoli di
    uso cimiteriale anche nei loro uffici/negozi?
    La seconda domanda è che ci sono imprese che nel caso di trasporto di
    transito di più comuni, fanno pagare un importo oltre all’effettivo costo del
    trasporto perchè secondo loro, hanno dovuto pagare una tassa di trasporto
    ad ogni comune di passaggio con l’autofunebre.
    In attesa di vostra risposta porgo distinti saluti.

  8. Carlo scrive:

    X Novella,

    Regione Lombardia, vero? L’Art. 76 comma 3 lettera b) del testo unico leggi sanitarie regionali 30 dicembre 2009 n. 33 varato appunto dalla Regione Lombardia, in cui è confluita l’ormai storica Legge Regionale n. 22/2003 in materia di polizia mortuaria attribuisce alla regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non si parla di possibili modelli uniformi, cosa che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle modalità di tenuta, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (e che non sembra riconducibile al contesto dell’art. 4 o dell’art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non amministrativa). Ad, oggi, però, il decreto non è stato ancora emanato, quindi per uno strano giuoco di rimandi ed implicite simmeterie anche in Lombardia continua ad applicarsi il dettato del DPR n. 285/1990 (Art. 52) con relativa circolare ministeriale interpretativa 24 giugno 1993 n. 24 (Paragrafo 12).

    L’?obbligo di registrazione di ogni operazione cimiteriale è, infatti, previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90. La norma originaria prevede il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la tenuta informatica in forza di un chiarimento con circolare ministeriale. Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso: ?12. Indicazioni relative al servizio di custodia. Registrazioni con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all?art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all?art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. In tal caso i registri di cui all?art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all?archivio comunale con l?indicazione del tracciato dei records.?

    In linea di massima, la tenuta dei registri cimiteriali non potrebbe essere oggetto di affidamento a terzi.
    Tuttavia, molto dipende dal contratto di servizio, nel senso che in esso potrebbe anche essere “materialmente” rientrare tra le attivita’ oggetto di affidamento, a condizione che vi siano sistemi di verifica e di controllo (e sanzioni) idonei ad assicurarne un’adeguata natura pubblica.

    I registri di cui all’art. 52 DPR 285/1990 hanno natura di pubblico registro.

    L’esecuzione di operazioni cimiteriali è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000

    Di regola, raramente vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (prassi che sarebbe oltremodo opportuna, ma non è – formalmente – prescritta da norma, fatto salvo, a volte, quanto rpevisto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono obbligatorie le registrazioni di tali operazioni nei registri cimiteriali (art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285).

    Tuttavia per la redazione del verbale di chiusura operazioni cimiteriali non c’e’ (fortunatamente) un modello ufficiale od ufficioso, per cui vi è la massima libertà di forme
    La disciplina di dettaglio delle esumazioni/estumulazioni non sopetterebbe al dirigente (art. 107 comma 3 TUEL) o comunque, in ultima istanza tale responsabilità non dovrebbe sorgere in capo al sindaco ai sensi del combinato disposto Tra gli Art. 82 e 86 DPR n. 285/1990?

    Il dovere giuridico della registrazione sussiste (Art. 52 dPR 10/9/1990, n. 285) sulla figura del responsabile del servizio di custodia occorre, necessariamente, rinviare al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune. Non sembrano esservi elementi ostativi a che la figura del responsabile del servizio di custodia si sovrapponga a quella di custode (sempre tenendo conto del Regolamento anzidetto e del CCNL).

    Diviene, quindi, fondamentale la individuazione da parte della Giunta comunale dell’ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici ex Art. 48 comma 3 D.LGS n. 267/2000.

    Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell’art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/2003.

  9. Novella scrive:

    Vi ringrazio tantissimo per le cortesi risposte, su altri post.
    In merito invece all’argomento qui trattato, vorrei un chiarimento/consiglio.
    Nel nostro Comune le operazioni cimiteriali vengono esguite da una ditta esterna che si occupa di tumulare, inumare, estumulare, etc.
    Non è però conferita loro la gestione dell’intero cimitero, in pratica loro eseguono quello che noi gli diciamo di fare.
    Per quanto riguarda l’esito delle singole operazioni, in un primo tempo ho “preteso” che loro mi verbalizzassero l’operazione (es. “In data x abbiamo eseguito l’estumulazione di Y dal loculo Z e raccolto i resti in cassettina che abbiamo tumulato nel loculo W) su un verbale “a parte” e sulla scorta di questo verbale io poi inserivo le operazioni nel registro cimiteriale.
    Adesso però vorremmo se possibile cambiare questo metodo perchè risulta molto macchinoso dovendo verbalizzare alla fine il tutto 2 volte (sia il registro che il separato verbale lo predisponevo io, lasciando solo la firma al materiale esecutore).
    E alcuni comuni mi dicevano che non hanno mai fatto VERBALI delle eseguite operazioni… solo registrato sul registro!!!!
    Pensavo quindi di acquisire una semplice dichiarazione della ditta dove si certificava che le operazioni eseguite sul registro cimiteriale (eventualmente da farsi ogni anno) sono conformi a quanto realmente avvenuto. Oppure fare una stampa del registro (ad esempio annualmente) e farlo poi firmare dal Responsabile di questa cooperativa il quale affermerebbe che le operazioni sono state registrate in base a quanto veramente da loro attestato…
    Oppure potrebbe bastare la sottoscrizione delle stampe del registro a firma del Responsabile del Servizio, il quale anche se non ha eseguito materialmente l’operazione, risponde dell’autenticità del contenuto del registro stesso?
    La firma del solo responsabile basta anche se le operazioni le ha fatte una ditta esterna?
    Non saprei come meglio regolarmi per trovare un procedimento che sia allo stesso tempo snello ma sicuro in caso di controlli etc.
    Come si è capito noi registriamo le operazioni con sistema informatico, poi periodicamente il registro viene stampato.
    Ne approfitto per augurare buon Natale alla Redazione e a tutti i lettori!

  10. Redazione scrive:

    X Roberto
    La fornitura di arredi cimiteriali lapidi e iscrizioni prevede la iscrizione in Camera di commercio per la categoria merceologica corrispondente (marmista) e nella vendita la applicazione della IVA alla aliquota corrispondente.

  11. ROBERTO scrive:

    buongiono, sono volevo sapere se è regolare che le imprese funebri possano fornire gli arredi funebri nei cimiteri (vasi, lumini, epigrafi, monumentini) e se possono se hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni (quindi altra partita iva) oltre a quella di impresa funebre

  12. Carlo scrive:

    X Lisa

    La gestione cimiteriale fa riferimento all’attività che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza e ad altre facoltative in relazione alla qualità e quantità di servizi che si intendono erogare.

    Cronologicamente è utile distinguere in:

    servizi che sono forniti in dipendenza del decesso, pur non rientrando fra i servizi di pompa funebre e di trasporto (che si esauriscono nel momento del funerale o in un arco di tempo oltremodo circoscritto);

    servizi collegati alla custodia ed alla movimentazione delle salme (che si prolungano nel tempo);

    opere per la realizzazione, costruzione, ampliamento e manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei cimiteri.

    Gestionalmente è invece utile distinguere la struttura economica del servizio cimiteriale nella parte ordinaria e nella parte straordinaria.

    Nella prima sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni cimiteriali ordinarie che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza.

    Nella seconda sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni che facoltativamente il Comune può erogare, che principalmente si configurano nell’ attività di concessione di sepolture private (di solito a sistema di tumulazione)

    Operazioni cimiteriali

    Nella gestione ordinaria le funzioni sono quelle tipiche cimiteriali:

    inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, cremazione, nonché ogni movimentazione di salma, resti e ceneri con trasferimento interno all’area cimiteriale (traslazione). Talvolta fra cimitero e cimitero di uno stesso Comune.

    Inoltre vi rientrano tutte le operazioni connesse alla ordinaria conservazione del cimitero.

    Fino alla entrata in vigore della nuova normativa, un cittadino che sceglieva per il decesso di un familiare la sepoltura a sistema di inumazione o la cremazione, ne aveva diritto gratuitamente indipendentemente dal proprio reddito e i costi relativi erano coperti con trasferimenti statali al Comune, in forma indistinta, con tassazione della collettività locale o con altre risorse.

    Con il comma 7-bis dell’art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 la fornitura di queste prestazioni di servizio è ora a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, salvo i casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, o ancora per disinteresse della famiglia.

    Oggi, pertanto, la scelta di una qualunque forma di sepoltura o pratica funebre, come la inumazione, la tumulazione o la cremazione, dà luogo a costi parzialmente o interamente recuperabili circa la gestione, secondo l’autonoma scelta tariffaria di ogni Comune.

    Continua ad essere gratuito l’uso del cinerario comune e dell’ossario comune, intesi come luoghi di raccolta di ceneri o ossa, in forma indistinta, se vi è disinteresse da parte dei familiari.

    Resta, secondo alcuni commentatori, parimenti gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

    Per altra parte della dottrina, ed in Lombadia, in forza di norma positiva (Art. 9 comma 5 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6) L’uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

    Per dirimere la questione della gratuità o meno dell’uso della camera mortuaria è, quindi, di rigore, il rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria. Il critero per la determinazione di eventuali tariffe sarà quello dettato dall’Art. 117 del D.LGS n.267/2000 Testo Unico Ordinamento Enti Locali

    Dopo questa lunga premessa rispondo ai restanti singoli quesiti:

    1) Il controllo effettuato al fine di accertare dati tecnici, legali della tomba (la cosidetta “visura”) ovviamente a titolo oneroso per il richiedente, è necessario in primis per l’istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione in base allo jus sepulchri vantato in vita dal defunto (= il titolo di sepoltura in sepolcro privato deve pre-esistere rispetto all’uso stesso della tomba), in secondo luogo detta ispezione è, parimenti indispensabile per valutare se materialmente sia possibile l’immissione del tumulo di un nuovo feretro (o, in questo caso di un’urna cineraria) e se il manufatto sepolcrale rispetti le caratteristiche di cui all’Art. 76 DPR n.285/1990 ossia diretto accesso al feretro senza bisogno di movimentarne altri per raggiungere il vano sepolcrale e perfetta impermeabilità delle pareti a gas e liquidi)

    2) tutte le opere di sanificazione, bonifica, ristrutturazione e riattamento di un sepolcro privato così come ogni intervento sullo stesso (rimozioni lapidi, muratura dell’imbocco, smurature varie, calata in verticale del feretro) compreso, quindi l’eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche o del sottosuolo, nell’evenienza di sepolcri ipogei, sono sempre e solo a carico del concessionario che commissiona questi lavori i quali, trattandosi di sepolcro privato, se il regolamento municipale ammette questa possibilità, potrebbero anche esser svolti da un’impresa edile di sua fiducia, senza dover, per forza, ricorrere al personale necroforo in servizio presso il camposanto. Dirò di più: il comune potrebbe, con apposita delibera, finanziare la conduzione del camposanto attraverso l’istituzione di un diritto fisso di tumulazione ex Art. 103 DPR n.285/1990, in pratica si paga un quid determinato dal comune ogni qual volta si deponga un nuovo defunto della tomba, oppure per l’apposizione della lastra sepolcrale con i dati anagrafici del de cuius.

    3) Quanto, poi, legittimità di subappaltare l’esecuzione delle operazioni cimiteriali ad una cooperativa sociale, non è questa la sede per questo genere di discettazioni (io, personalmente, mi occupo solo di polizia mortuaria ed altri, qui in redazione ben più bravi di me sapranno, certo fornirLe risposte più esaurienti) molto dipende dal contratto di servizio che intercorre tra il comune quale ente pubblico titolare della funzione cimiteriale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile, Art. 51 DPR n.285/1990 ed Artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie) e la società vincitrice della gara d’appalto.

  13. Lisa scrive:

    Salve, dopo il funerale la nonna è rimasta in attesa di cremazione una settimana e poi è stata cremata e le ceneri tumulate nella tomba di famiglia. A parte il fatto che la società che ha vinto la gara di appalto dal comune ha subappaltato a una cooperativa sociale tutti i servizi cimiteriali (cooperativa sociale che si avvale di personale naturalmente non qualificato, per esempio la cella mortuaria è tenuta sporca e piena di cianfrusaglie…), è arrivata alla nostra famiglia una fattura molto esosa con dei costi che secondo noi sono contestabili: oltre all’unica voce legittima che è quella della tumulazione, ci sono costi per la giacenza in cella mortuaria, costi per la visura della tomba (sembra siano state perse le plannimetrie), costi per la presenza del personale in cimitero (scontata visto che la cassetta non scende da sola nella tomba), costi per l’estrazione dell’acqua dalla tomba con una pompa che hanno dovuto noleggiare (a quanto pare quindi la cooperativa non dispone neanche dell’attrezzatura necessaria per svolgere tutti i servizi). E’ corretto tutto questo? Abbiamo chiesto chiarimenti ma e tariffe sono vaghe e aleatorie,cambiano e i costi vengono decisi in modo arbitrario e poco chiaro. La società che dovrebbe svolgere il servizio può legittimamente subappaltarlo a una cooperativa impreparata?
    Grazie

  14. Carlo scrive:

    Un creditore può pignorare una cappella gentilizia funeraria o, anche solo, più semplicemente, un arredo tombale?
    Teoricamente si, se il comune abbia concesso l’area ed il manufatto sia stato costruito dal concessionario (al contrario, la risposta e’ negativa se la costruzione sia stata realizzata dal comune ed “oggetto” della concessione sia il “solo” diritto di sepoltura).
    Ma, in tale ipotesi, il pignoramento riguarderebbe, unicamente, il manufatto, non certamente il diritto di utilizzo del sepolcro, che rimarrebbe sempre e comunque riservato alle persone appartenenti alla famiglia.
    In tale ipotesi, astratta, il creditore che effettui, e perfezioni, il pignoramento si troverebbe nella condizione di avere la titolarità del manufatto, con gli obblighi che ne conseguano, anche per la sua manutenzione e quanto altro, ma senza poterlo utilizzare, non appartenendo alla famiglia del concessionario.
    Infatti, in materia di sepolcri i diritti personali (prevalenti) in cui si concretizza il diritto d’uso, non sempre corrispondono con i diritti reali e, in certe condizioni, possono divergere.

  15. paolo scrive:

    salve , la contatto in merito ad un fatto spiacevole che mi e capitato in questi giorni , come di consuetudine mi sono recato al cimitero x trovare i miei cari . al mia arrivo incredulo non trovavo la lapide di uno dei miei cari . deludo dell’accaduto mi rivolgevo all’ufficio competente x l’accaduto e questi increduli facevano un ricerca tra i vari marmisti convezionati . al che scopro era stata rimossa x un insoluto tra l’altro pagato gia due anni fà. contattavo il marmista e mi confermava che aveva disposto la rimozione . io mi chiedo non esiste un vizio di procedura sbagliata ? cosa devo fare x il danno subito ? dopo 3 anni senza nessun avviso e senza una sentenza di un giudice e possibile questo intervento? poi un debito che io ho pagato .

  16. Carlo scrive:

    Diamine…quale orrore!

    Il fine della permanenza dei cadaveri in cimitero, durante tutto il periodo legale di sepoltura è proprio la loro scheletrizzazione = distruzione delle parti molli nelle loro componenti più semplici, cioè i minerali, sino alla raccolta delle ossa.
    Questo è un principio fondativo in tutto il nostro ordinamento nazionale e regionale di polizia mortuaria, l’attività cimiteriale è infatti (o…dovrebbe essere???) a ROTAZIONE e non ad accumulo, proprio per liberare spazio (effettivamente non illimitato) al fine di accogliere, nel tempo, nuove sepolture.
    Il regolamento regionale emiliano romagnolo 23 maggio 2006 n. 4 integra il DPR n. 285/1990 con importanti, nuovi strumenti operativi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dei cadaveri inumati in fossa di terra.

    Per una perfetta inumazione, infatti occorrono:

    1)cassa mortuaria di solo legno, realizzata con essenze lignee tenere e facilmente decomponibili
    2) neutralizzazione dell’eventuale cassa di zinco, meglio, addirittura, se sostituita da un lenzuolino sì impermeabile (per il tempo strettamente necessario al trasporto funebre), ma parimenti biodegradabile e decomponibile
    3) addizione del terreno ormai saturo nei campi di terra con enzimi biodegradanti o suo “taglio” con riporti di altro terreno più “fresco” e ricco di batteri capaci di aggredire la materia organica ormai morta
    4) enzimi biodegradanti ed assorbenti riposti all’interno della cassa di solo legno, magari sotto la schiena del cadavere, tra l’imbottitura ed il fondo della bara
    5) adozione, durante lo scavo della fossa delle cosidette “sbadacchiature” cioè di elementi scatolare a perdere capaci di creare tra il piano di campagna ed il coperchio della bara una sorta di camera d’aria funzionale all’ossigenazione dei tessuti organici
    6) realizzazione dei campi di terra su terreni scolti, porosi e facilmente permeabili alle acque meteoriche, così da favorire la lisciviazione (= percolazione dei liquidi e loro dispersione dal feretro nelle zolle di terra circostanti e sottostanti)
    7) posizione, intorno al feretro, durante il riempimento della buca, del terreno proveniente dalla superficie del piano di campagna, in quanto più ricco di agenti bio-chimici favorenti la naturale putrefazione dela cadavere lì interrato.

    C’è abbastanza “roba” per far venire i brividi…eh???

    Comunque, in seguito al compattamento del terreno, ed al peso dello stesso, il coperchio della bara, per forza di cose deve cedere e rompersi, schiantarlo con la benna dell’escavatore non mi par proprio la ssoluzione ottimale

  17. Patrizia scrive:

    Buongiorno a tutti scrivo da Emilia Romagna, sono sconvolta ed incredula per quello che ho assistito. Funerale recentissimo. Durante l’inumazione della salma, avvenuta tutta con mezzo meccanico quando ormai la ricopertura era arrivata al livello del terreno circostante, l’operatore a benna vuota ha calato la stessa verticalmente dentro il terreno appena posato fino a raggiungere la bara e e ha mosso il joistick avanti ed indietro fino che si è sentito lo schianto del legno poi ha fatto risalire la benna ha preso altra terra fino a completare il cumulo finale di terra sopra. Perchè viene fatto? per evitare indecomposti quando avverrà l’esumazione? chi lo prescrive? non trovo riferimenti neppure dentro il Vs sito. Ho sentito altri a cui è capitato di assistere a questa barbaria vorrei capire
    grazie

  18. Carlo scrive:

    x Martina

    Molto dipende dall’inquadramento e dal contratto di lavoro.

    Le operazioni di pulizia dei servizi igienici non rientrano, strettamente nell’azione di polizia cimiteriale (esumazione, traslazione, sepoltura, estumulazione, sanificazione dei loculi.

    Di solito i servizi affidati ai necrofori consistono nella gestione delle sepolture e dei relativi servizi a domanda individuale, la manutenzione delle aree cimiteriali, degli impianti e delle strutture, del verde e delle aree comuni, escluse le manutenzioni delle sepolture private, la manutenzione degli impianti elettrici, idrici e fognari e l’illuminazione votiva.

  19. martina scrive:

    BUON giorno sono una dipendente di Genova e vorrei sapere se nelle attività dei seppellitpori è èossibile ricomprendere anche quella di pulizia dei servizi igienici utilizzati dal pubblico

  20. Carlo scrive:

    Ohhh… valium!!! Calma, calma e rispondo subito a tutti.

    L’impresa funebre titolare delle due sole autorizzazioni di commercio non alimentare in sede fissa e di pubblica sicurezza ex Art. 115 TULPS non è legittimata a svolgere le operazioni cimiteriali e, qualora lo fosse, ai sensi della Legge 287/1990 dovrebbe attuare la separazione societaria tra attività gestite in regime di monopolio e quelle e quelle esercitate in concorrenza sul libero mercato.

  21. Marius scrive:

    Scusate per la mia insistenza…ma perchè nessuno risponde alla mia domanda del 26 aprile….! Spero di ottenerla almeno questa volta….
    Grazie in anticipo

  22. Carlo scrive:

    In Regione Lazio così come nell?impianto nazionale di polizia mortuaria l’attività funebre (disbrigo pratiche amministrative, fornitura di articoli funerari, vestizione salma e trasporto del feretro), non è definita in modo univoco, in quanto per esercitarla occorrono solo due licenze: l’una di commercio non alimentare, l?altra, invece, è prevista dall?art. 115 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

    L’unico riferimento allo status giuridico dell?impresa funebre è fornito dal paragrafo 5 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dal quale si evince che l?addetto al trasporto funebre, titolare dell?autorizzazione ex art. 23 e seguenti D.P.R. 285/1990 è da ritenersi ex art. 358 Codice Penale incaricato di pubblico servizio.

    Il D.U.R.C. deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all?art. 347 Codice Penale e Titolo V D.LGS n.267/2000).

    Il Comune quale titolare, in ultima analisi, delle funzioni di polizia mortuaria (almeno di quelle istituzionali) e del cimitero (art. 824 Codice Civile) con proprio personale, o avvalendosi dell?ASL, può e deve vigilare sulla regolarità delle operazioni cimiteriali.

    Quindi l’impresa funebre, di norma, è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d?affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l?impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi cimiteriali.

    La Legge n.287/1990 impone, tra le attività esercitate in regime di monopolio (come i servizi cimiteriali) e quelle soggette alla libera concorrenza, quanto meno la separazione societaria.

    Si ritiene, pertanto, necessaria, una segnalazione all’Autority ANTITRUST.

  23. Carlo scrive:

    Sarebbe meglio che la ditta appaltatrice avesse maturato i legittimi titoli (leggasi esperienza nel settore cimiteriale) prima di partecipare e vincere la gara di appalto per le operazioni di traslazione feretri, tuttavia un’impresa edile è senz’altro in possesso del know how per smuratura e nuova tamponatura dei loculi.

    Quindi sì, è possibile e conforme alla legge affidare ad un’impresa edile l’esecuzione delle estumulazioni, detta impresa, però, deve saper gestire anche le “emergenze” come, ad esempio, la sanificazione dei loculi ed il “rifascio del feretro ex Art. 88 DPR n.285/1990, in caso di rottura, durante il trasferimento, della cassa di zinco, con conseguente fuoriuscita di miasmi e liquidi cadaverici.

    Il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) deve essere richiesto a quelle imprese che si candidino a gestire i servizi pubblici locali in tema di polizia mortuaria (escluse, ovviamente le pubbliche funzioni di cui all?art. 347 Codice Penale)

  24. adriano scrive:

    Carlo ti ringrazio per la tua disponobbilità ma cio che non riesco a capire, una semplice ditta edile puo efeetuare transazioni di salma?
    nel mio comune, 1700 abitanti, la famiglia ha contatto con il comune, e il comune ha dato in appalto a una ditta edile la chiusura e apertura di loculi ed la transazione di salma
    grazie

  25. Marius scrive:

    Salve. Forse questa domanda è stata già formulata comunque volevo sapere cortesemente, in merito alla regione Lazio, se un’ agenzia funebre può aggiudicarsi un appalto dal comune per effettuare le riesumazioni ordinarie ma essere pagata direttamente dai famigliari escludendo così le altre agenzie per eventuali funerali futuri, spostamenti, lapidi e qualsiasi tipo di lavoro cimiteriale, assicurandosi un vero e proprio monopolio su tutto il settore funebre. Spero che questa realtà non sia regolare e che possiate aiutarmi a venirne a capo su chi sta sbagliando…! e quali leggi sta infrangendo….! Spero che questa situazione non sia la stessa per qualche altro comune d’Italia…..!
    Grazie in anticipo….

  26. Carlo scrive:

    Il complesso cimiteriale (si ragiona in termini globali o, se si preferisce di “sistema”, perchè un comune può disporre anche di diversi campisanti) di ogni comune deve dotarsi di un responsabile del servizio di custodia ex Art. 52 DPR n.285/1990 ed Art. 17 DPR n.254/2003. La figura del custode inteso come singola persona fisica materialmente presente in ogni cimitero è stata superata già con l’entrata in vigore del DPR n. 803/1975 avvenuta il 10 febbraio 1976, si veda anche il paragrafo 12 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Il servizio di custodia del cimitero è da considerarsi quale pubblica funzione comunale, perchè comunale è l’impianto cimiteriale ex Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Codice Civile, Il servizio di custodia del cimitero è quindi compito istituzionale e dovrebbe, a regola, esser assicurato dal comune tramite proprio personale, molto, però, dipende dal contratto di servizio tra l’Ente Locale e la ditta appaltatrice, siccome i comuni, specie se di piccole dimensioni tendono ad esternalizzare anche loro funzioni proprie, nell’ottica dei tagli alle spese indiscriminati a cui questa stagione politica, sia di Destra sia di Sinistra (ovviamente passando per il Centro), ci ha, purtroppo abituato.

    È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).
    Si ritiene più importante che il bando richieda specifica esperienza nel settore cimiteriale, piuttosto che in quello della semplice edilizia, ancorchè importante, essendo ben più complesso garantire i primi servizi che non i secondi.

    Di conseguenza sarebbe opportuno richiedere come obbligatoria tale esperienza (provandola con la effettiva esecuzione di servizi analoghi in altre amministrazioni in un certo arco di tempo).

    La separazione tra attività cimiteriale e attività funebre è ormai obbligatoria in alcune regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna, ad esempio) per effetto di leggi regionali.
    Non vi è una analoga norma nazionale, se non la legge statale in materia di garanzia della concorrenza e del mercato (la separazione societaria è stabilita dall’art. 8 della L. 10/10/1990, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni).

    In base a questa legge è chi ha titolo (ad es. altra impresa funebre concorrente) che può segnalare all’Antitrust la presunta violazione della norma, quando si rilevi che si sia in presenza di una posizione dominante per effetto dell’affidamento in monopolio di servizi in un mercato protetto – es. cimitero – allo stesso soggetto che fa anche attività concorrenziale in mercato contiguo (ad es. lapideo, marmoreo, funebre).

  27. adriano scrive:

    preciso che mi trovo in un comune del lazio, e che il regolamento comunale non prevede niente al riguardo.
    scusami un altra domanda il comune puo far svolgere il lavoro ad un lsu?

  28. adriano scrive:

    salve.
    Carlo ti ringrazio delle rispote, ma vorrei chiederti se il comune essendo sprovvisto di custode, avendo solo un responsabile del cimitero che sarebbe il geometra comunale…. puo affidare il servizio di spostamento di bare ad una ditta edile e se questa puo farlo? essendo registrata solo come ditta edile

  29. Carlo scrive:

    Si rammenta che all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 6), del D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010 tra le funzioni fondamentali dei Comuni, per le quali, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta’ metropolitane e Province, sono comprese in via provvisoria anche le funzioni del settore sociale. In base alla classificazione di bilancio:

    X. Funzioni nel settore sociale

    Si tratta di funzioni che comprendono i servizi:

    1) Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
    2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
    3) Strutture residenziali e di ricovero per anziani
    4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
    5) Servizio necroscopico e cimiteriale

    Non dobbiamo poi dimenticare il Decreto MInisteriale 28 maggio 1993 che affida al comune i servizi necroscopici e cimiteriali in quanto servizi istutuzionali per la popolazione ed il territorio anche ai sensi dell’Art. 13 D.LGS n.267/2000.

    Il servizio necroscopico è cimiteriale è, quindi, erogato in regime di monopolio, mentre i servizi funebri sono prestati secondo le regole del libero mercato dalle onoranze funebri, ossia da soggetti imprenditoriali.

    Molto importante sarebbe sapere se il contratto tra il comune e la ditta che effettua i lavori cimiteriali sia un’affidamento di pubblico servizio oppure un appalto vero e proprio.

    Nell’appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale.

    La gestione di un pubblico servizio è svolta nei modi stabiliti dal D.Lgs. n267/2000.

    Se però nella realtà il comportamento del soggetto appaltatore si configura come vero e proprio gestore, si potrà ricorrere al giudice ordinario perché valuti se si sia o meno violata la norma regionale oppure segnalata la circostanza all?Antitrust perché svolga le opportune indagini, per valutare se sussistano elementi distorsivi del mercato locale.

    È poi da valutare da parte della stazione appaltante, in sede di verifica della presenza o meno di requisiti, se la impresa funebre abbia i requisiti per poter partecipare alla gara (se cioè sia almeno scritta alla Camera di Commercio con anche quella specifica attività o più, in relazione a quanto chiesto nel bando).

  30. Flavio scrive:

    Salve sono il titolare di un’agenzia funebre che opera nel Lazio, vorrei sapere se il comune può dare ad un agenzia di onoranze funebri l’appalto per le esumazioni le estumulazioni e gli spostamenti dei feretri dal un loculo provvisorio ad uno di propietà, o se tutto ciò costituisce un mancato rispetto delle leggi a riguardo o un conflitto d’interessi vero e proprio. Grazie.

  31. Carlo scrive:

    1) il sistema cimiteriale di ogni comune (in quanto ogni singolo comune può disporre di più cimiteri e, così, si ragiona, ormai, in termini globali) deve assicurare la funzione pubblica, e, come tale, non surrogabile da terzi, specie se privati, dell’addetto al servizio di custodia per la tenuta dei registri cimiteriali ed il buon governo della macchina cimiteriale di cui riferire al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale ex Legge n.833/1975, D.LGS n.112/1998 e D.LGS n.267/2000

    2) È importante conoscere se si tratta di appalto di servizio o di affidamento di pubblico servizio. La differenza sostanziale sta nel fatto che nell?appalto di servizio vi è svolgimento di operazioni cimiteriali pagate dal Comune, dove i rapporti con la famiglia sono tenuti dal Comune stesso e gli operai effettuano le sole operazioni materiali, sotto la direzione ed il controllo del personale comunale.

    Rispondiamo al Suo quesito ringraziandoLa per l’interesse dimostrato.

    Non vogliamo certo imporre la nostra “dottrina” in merito ad un argomento su cui sarebbe opportuno un chiarimento motivato da parte dell’autorità amministrativa in questione , cerchiamo, in modo molto più semplice, di offrire una risposta ragionevole alla domanda sulla base di un pensiero coerente con le norme dell’ordinamento italiano.

    L’esecuzione di operazioni cimiteriali è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale. Trattandosi di servizio pubblico locale, questo può essere svolto in una delle forme consentite dall’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000.

    Non è quindi materia di impresa funebre, la quale normalmente oltre ad effettuare il trasporto funebre e la fornitura della bara, nonché di altri articoli funebri e di votivi, assume mandato dalla famiglia al fine di svolgere in nome e per conto della clientela le pratiche che altrimenti sarebbero incombenza dei congiunti del de cuius.

    La presunta “pretesa” del comune di imporre il proprio personale necroforo (o della ditta appaltatrice per la gestione del camposanto), a nostro avviso, almeno, trova il proprio fondamento anche in una consolidata giurisprudenza, ovvero nel comune orientamento dei tribunali italiani nel dirimere problemi di tale genere.

    La suprema corte di Cassazione civile, con sentenza del 7 aprile 1999 n. 443 ha chiarito che Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e segg.; D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.).

    I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.

    Essi vengono, in genere, garantiti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.

    I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 come definiti, tra l’altro dall’art. 37, lett. h, del D. LGS. 30/12/1992 n. 504

    Per attività inerenti alla gestione cimiteriale si debbono intendere necessariamente tutte le operazioni di mera competenza dei necrofori-affosatori come la movimentazione di cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri o, ancora come lo scavo e copertura della fossa, tumulazione del feretro o della cassetta ossario in nicchia muraria, traslazione di feretri, esumazioni ed estumulazioni.

    Con la legge n. 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche[1] funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.

    Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle prestazioni erogate dall’ente in economia diretta, non costituenti pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

    Notoriamente il concetto di pubblica funzione si identifica nell’ azione amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità.

    i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di la polizia mortuaria[2] (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l’adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali[3]) e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono:

    indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio;
    trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria;
    deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90.
    trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;
    camera mortuaria[4] e ossario comune in cimitero.
    .Non si può negare, però, come in alcuni comuni relativamente alle sepolture private i lavori di chiusura e apertura dei sepolcri, tumulazione o estumulazione, inumazione e esumazione dei feretri, siano in realtà no eseguiti dal concessionario: in forma diretta, dalla ditta di onoranze funebri o da altra ditta di sua fiducia, alla presenza del custode[5] del cimitero, il quale vigila che i lavori siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali, messe a disposizione, non risultino danneggiate Per l’uso di attrezzature comunali l’interessato verserà quanto previsto dalle tariffe vigenti.”

    In effetti la normativa vigente non puntualizza se le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazione ed estumulazioni, in particolare per i sepolcri privati, debbano essere eseguite esclusivamente dagli addetti al servizio cimiteriale o se possano essere eseguite a cura degli interessati aventi titolo, anche tramite ditte di fiducia; l’unica indicazione è data dall’art. 83, comma 3, impone la presenza dell’incaricato del servizio di custodia

    Possiamo quindi dedurre che questa modalità sia corretta in quando consentita ed espressamente contemplata dal regolamento comunale di polizia mortuaria, tra l’altro la capacità del regolamento comunale di produrre tutti i suoi effetti giuridici è ancora subordinata all’omologazione da parte del Ministero della salute, in quando questa procedura non è stata trasferita alle regioni con DPCM 26 maggio 2000.

  32. adriano scrive:

    salve avrei una domanda se potete aiutarmi….
    in un comune del lazio dve non ce il custode cimiteriale,
    il servizio di apertura e chiusura loculi è affidato a una ditta edile,
    può la ditta edile effettuare spostamenti di salma dal loculo di tumulazione a un nuovo loculo?
    il regolamento comunale non dice nulla al riguardo, e quello nazionale neanche,

  33. Carlo scrive:

    Dimenticavo alcune considerazioni:

    1) Il regime delle concessioni cimiteriali, in linea generale, è normato dal Capo XVIII DPR n.285/1990, tuttavia il regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n.2322, diventa centrale nella gestione del cimitero, siccome per le materie di propria competenza esclusiva (come appunto il governo del fenomeno funerario, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., esso opera in un livello di pari legittimità rispetto al DPR n.285/1990. Il regolamento comunale di polizia mortuaria, dunque, potrà esperire soluzioni molto più particolareggiate, intrusive ed attente alla sensibilità di usi e tradizioni locali, rispetto al dettato, invero piuttosto scarno, del Capo XVIII DPR n.285/1990.

    2) L’istruttoria che condurrà all’assegnazione delle tombe si basa sulla valutazione dei titoli formali, il comune ai sensi del combinato disposto tra gli Art. 1 commi 1 e 2 della Legge n.241/1990, così come modificata dalla Legge n.15/2005, deve osservare i principi di non eccedenza (è vietata l’inutile burocrazia) ed economia nel procedimento amministrativo. Non si possono spendere soldi e tempo alla ricerca di recondite motivazioni personali, se esse non confliggono con la Legge (esempio: lucro e speculazione). Eventuale materiale integrativo, solamente se richiesto, sarà allegato alla domanda, altrimenti si produrrà tale documentazione solo successivamente.

    3)Tutti i partecipanti hanno diritto ad una risposta in tempi certi (Art. 2 commi 1 e 2 Legge 241/1990. Gli esclusi o dalla formazione della graduatoria, o dalla successiva assegnazione delle tombe, ai sensi dell’Art. 3 comma 2 Legge n.241/1990 hanno il diritto di conoscere, con atto scritto, la motivazione del provvedimento, l’Autorità cui presentare eventuale ricorso ed il termine massimo entro cui attivarsi presso detta Autorità. La Legge individua anche il responsabile del procedimento stesso.

    4) Per i vizi di illegittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), tali da comportare annullabilità o annullamento d’ufficio si applica l’Art. 21-octies e 21-nonies Legge n. 241/1990.

    5) L’articolato dell’atto di concessione dovrà anche specificare:
    modalità di rinuncia o retrocessione (è, certamente, possibile un rimborso, ma seguendo il principio nominalistico enunciato dall’Art. 1277 Codice Civile), ripartizione in quote dello Jus Sepulchi se due o più soggetti saranno contitolari della concessione (altrimenti la concessione cimiteriale si configurerebbe come una comunione solidale ed indivisibile, almeno secondo la Suprema Corte di Cassazione), cause estintive della concessione (naturale scadenza della stessa, esaurimento dei fini nel rapporto concessorio, soppressione del camposanto) atti ablativi sul sepolcro da parte del comune per ragioni d’interesse pubblico prevalente (istituto della revoca o della requisizione), assunzione degli oneri per ripristino del sepolcro o sanificazione dello stesso, presuposti per il rinnovo ai sensi dell’Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990.

    Il rapporto concessorio non è propriamente un contratto di diritto privato (elementi patrimonialistici sono sì presenti, ,a strumentali all’esercizio di un diritto personalissimo: lo Jus Sepulchri), data la sua forte asimmetria tra la parti, il privato, infatti, soggiace alla potestà del Comune (ente di diritto pubblico) e così il suo diritto affievolisce, degradando ad interesse legittimo, dinnazi ai poteri che la Legge (Artt. 337, 343 e 394 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Artt. 43 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e l’Art. 824 del codice Civile) affida ai comuni in materia di polizia mortuaria.

    L’atto di concessione (per il caso specifico) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria.
    Sarebbe allora assai opportuno definire la la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale di polizia mortuaria, in base ad un criterio cronologico. Eventuali riforme o novelle del regolamento municipale di polizia mortuaria si applicano ex nunc (cioè da adesso in poi) solo ai nuovi rapporti di concessione, al momento del loro perfezionarsi (tempus regit actum) oppure hanno valore ex tunc (già da allora) con riflessi, al passato, sulle concessioni già poste in essere (jus superveniens) quando vigeva una diversa disciplina?
    “Lex posterior derogat priori”, dicevano i giuristi romani, tale brocardo è stato, poi, codificato nel nostro ordinamento moderno dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” del Codice Civile, siccome “la Legge non dispone se non per l’avvenire”, anche se l’assoluta irretroattività della norma è tassativamente sancita solo per la Legge Penale (Art. 25 comma 2 Cost.)

    Le misure interne della tomba saranno quelle indicate da piano regolatore cimiteriale e regolamento comunale di polizia mortuaria, in assenza di tali disposizioni, si potrebbe attingere proficuamente dal paragrafo 13.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 (è solo un suggerimento, perchè le circolari non hanno contenuto normativo), così da riservare spazio per la collocazione, insieme ad uno ed un solo feretro di più cassette ossario oppure urne cinerarie, massimizzando la capacità ricettiva del sepolcro.

    L’impresa edile incaricata di costruire la tomba dovrà ricevere l’autorizzazione del comune per entrare all’interno del cimitero con ponteggi, escavatori, automezzi…).

  34. Carlo scrive:

    La tomba “a lettino”, conosciuta in altre realtà locali come “tomba a cassone”, “tomba a sterro”, “Tomba parzialmente ipogea” è, di solito, una cella, quindi un tumulo solitamente biposto, la quale si eleva per una distanza variabile, rispetto al piano di campagna. Può, infatti esser completamente sotterranea (il visitatore vede solo la lastra tombale appoggiata) o sollevarsi con l’effetto visivo di un parallelepipedo (da ciò deriva la dicitura “sepolcro a cassone”), non completamente affondato nel terreno. L’accesso al sepolcro per introdurre i feretri può esser, ai sensi dell’Art. 76 comma 3 DPR n.285/1990, a calata verticale (tomba a pozzo) oppure ricavato sul lato minore rivolto verso l’interno del cimitero. Più problematico sarebbe un ingresso laterale.

    L’imbocco della tomba deve sempre esser entro il perimetro del camposanto (Art. 94 comma 3 DPR n.285/1990). Queste precisazioni sono importanti, siccome, ogni posto feretro (distinto e separato dagli altri, per il principio dell’individualità della sepoltura) deve esser raggiungibile senza il bisogno di movimentare altre bare. Per le nuove costruzioni (successive, quindi all’emanazione del DPR n.10 settembre 1990 n. 285, entrato in vigore il 27 ottobre 1990) non è consentita la procedura di deroga di cui all’Art. 106 DPR n.285/1990, implementata dal paragrafo 16 Circ. Min. n.24/1993e relativo allegato tecnico.

    La tomba ” a lettino”, almeno secondo la mia modesta esperienza, si configura come un SEPOLCRO PRIVATO a sistema di tumulazione (nicchia muraria stagna, tamponatura impermeabile a gas e liquidi e feretro, ex Art. 77 DPR 285/1990, confezionato con la doppia cassa di legno e metallo ai sensi dell’Art. 30 DPR n.285/1990.
    Anche se, per avventura, si trattasse di un campetto d’inumazione sul versante giuridico non cambierebbe pressochè nulla, in quanto saremmo, comunque, dinnanzi ad una sepoltura privata, soggetta al regime della concessione amministrativa di cui al Capo XVIII DPR n.285/1990.

    Il comune ha solo facoltà (E MAI l’OBBLIGO!!!) di concedere aree o manufatti direttamente da lui costruiti da adibirsi a sepolture private, sempre che queste non intacchino il fabbisogno di spazi cimiteriali (campi comuni d’inumazione) di cui agli Artt. 58 e 59 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    Le superfici che saranno oggetto di concessione ex Art. 91 DPR 285/1990 debbono necessariamente esser previste nel piano regolatore cimiteriale (giusto per evitare speculazioni o politiche demagogiche volte solo a far cassa, senza un’adeguata programmazione dell’attività cimiteriale).

    La procedura, dovrebbe svilupparsi in questi passaggi logico-formali, salvo, ovviamente, diverse norme locali di cui non si è a conoscenza. Naturalmente tutto questo procedimento avviene in conformità al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il quale, per avere efficacia, deve esser omologato dal Ministero ai sensi dell’Art. 345 Regio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265.
    Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è indispensabile per governare davvero il fenomeno funerario, soprattutto ai sensi dell’Art. 117, comma 6 III Periodo Cost, così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.

    1) Con Atto della Giunta il Comune individua, nella planimetria del cimitero, la zona da destinare a sepolture private da dare in concessione.
    2) Della delibera è data opportuna pubblicità-notizia attraverso o pubbliche affissioni o qualunque altro mezzo, affinchè la cittadinanza sia debitamente informata.
    3) Sono parimenti fissati con il bando modalità, requisiti, tempi, e termine massimo per la presentazione delle candidature volte all’ottenimento della concessione. Il bando conterrà anche alcune indicazioni di massima (importo del canone di concessione, durata della concessione stessa, obblighi in capo al concessionario) che saranno meglio esplicitati nell’Atto di concessione il quale ex Art. 98 DPR n.285/1990 è condicio sine qua non e momento costitutivo del rapporto concessorio.
    4) Si forma una graduatoria (esempio su 100 domande si sorteggiano la prime 10). Può esser adottato qualunque altro criterio, purchè logico e ragionevole, perchè si rispettino i principi di buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.)
    5) Il comune provvede all’assegnazione
    6) Il comune, nella persona del Dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) sottoscrive l’atto di concessione con il quale prima si pone in essere il rapporto giuridico, poi lo si disciplina attraverso un preciso addentellato con cui definire le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, quindo persone che, potenzialmente, potranno esercitare lo jus sepulchri (Art. 93 DPR 285/1990), cause di decadenza, oneri manutentivi, termine massimo entro il quale dar inizio ai lavori di costruzione del sepolcro, subentro nella titolarità della concessione (solo mortis causa e non più per acta inter vivos, almeno dopo avvento del DPR n.803/1975). Il canone di concessione, nelle sue varie voci è calcolato in base all’Art. 117 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed al D.M. 1 luglio 2002.
    7) Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione. In relazione a queste possibili discrasie il concessionario, quando si perfeziona l’atto di concessione deve dimostrare la corresponsione all’erario comunale del canone di concessione, siccome la concessione cimiteriale è sempre a titolo oneroso (Art. 95 ed Art. 103 DPR 285/1990 e di eventuali diritti, fissi o diritti di segreteria ( tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n. 604, Art.149 comma 3 lettera c) Decreto Legislativo n.267/2000.

    (8) Il cittadino, una volta ottenuta la concessione dell’area, presenta ai sensi dell’Art. 94 DPR 285/1990 il progetto (se la costruzione della tomba comporta un intervento edilizio). Ingombri massimi, caratteristiche tecniche, materiali del paramento lapideo, e monumenti quali lapidi e cippi sepolcrali dovranno corrispondere alle indicazioni del piano regolatore cimiteriale di cui all’Art. 54 e segg. DPR 285/1990 e del regolamento comunale di polizia mortuaria, così come richiamato dall’Art. 63 DPR 285/1990. Se non si riscontrano ragioni ostative il progetto è approvato e diventa esecutivo.
    9) A lavori ultimati e prima che tali edicole o manufatti, comunque denominati, possano essere posti in uso, dovrà esserne accertata l’agibilità od usabilità, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive previste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti. Le tumulazioni in dette edicole, nicchie, colombari possono avvenire una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di agibilità.

    Non ci si pronuncia, volutamente, sui costi, perchè l’impatto economico è troppo suscettibile di variazioni difficilmente apprezzabili se non si esamina in profondità lo specifico caso concreto.

  35. luciano barduco scrive:

    vorrei sapere la prassi e le spese necessarie prima di costruire una tomba lettino

  36. Carlo scrive:

    Per la Regione lazio si veda anche la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 così come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11

  37. Carlo scrive:

    Dopo il DPCM 26 maggio 2000 in vigore per le regionali a statuto ordinario 1.1.2001 (decentramento di compiti e funzioni alle regioni) le competenze riguardo alla tumulazione privilegiata sono demandate alla regione.

    TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME AUTENTICATA E DEVONO ESSERE TRASMESSI A QUESTO MINISTERO TRAMITE LA PREFETTURA COMPETENTE E CON IL PARERE DEL PREFETTO.

    DOMANDA IN CARTA LEGALE – Indirizzata all’Assessorato della Sanità

    CERTIFICATI DI MORTE E DELLA CAUSA DI MORTE, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione – sempre a firma della suddetta Autorità – nella quale sono specificati i motivi di detta impossibilità).

    PARERE DEL SINDACO del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Occorre qui rilevare che il parere si riferisce ai meriti del de cuius e non deve limitarsi (come di solito accade) ad una semplice ed evasiva formula di “Parere favorevole”, ma deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla.

    PARERE DEL PREFETTO, sempre sul merito dell’istanza. Si insiste, come sopra, sempre sul fatto che tale parere deve essere motivato e dettagliato.

    DOCUMENTAZIONE relativa alla costruzione della tomba (Vedi allegato).

    NULLA OSTA della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto.

    BIOGRAFIA dell’estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie).

    NULLA OSTA dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto.

    MARCA DA BOLLO

    Allegato

    1. A – Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

    Planimetria in scala 1:100 dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa;

    Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

    Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

    Lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm.10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70.

    B – Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

    Rilievo in scala 1:100 (planimetria dell’edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l’indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

    2. PARERE DELLA USL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

    3. Destinazione di Piano regolatore della zona interessata, nonché concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili.

    NOTA BENE: Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere della Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali.

    Quindi, in nuce, occorrono:

    certificato di morte e di causa di morte;

    parere del sindaco del comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Tale parere deve dettagliatamente esporre i motivi per i quali si appoggia la richiesta oppure i motivi per cui si ritiene di respingerla;

    parere motivato e dettagliato dell’ASL competente sul merito dell’istanza;

    parere motivato e dettagliato dell’ASL competente sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria; progetto della tomba e relazione tecnica illustrativa (misure del loculo e descrizione dei materiali utilizzati sulla base di quanto previsto dall’art.76 del regolamento di polizia mortuaria);

    ove la tomba fosse in luogo di culto, nulla-osta della competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del Codice di Diritto Canonico;

    biografia dell’estinto corredata da eventuale materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornale e altr testimonianze);

    qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto occorre un nulla osta dei familiari;

    marca da bollo.

  38. vittoria scrive:

    Vorrei sapere qualcosa di più sulla tumulazione privilegiata nel comune di Roma e a chi dovrei rivolgermi per informazioni. Grazie

  39. Carlo scrive:

    Tra le mansioni dell’addetto al servizio di custodia rientra anche la segnalazione in via gerarchica (All’ASL o al Comune) di eventuali irregolarità riscontrate durante le operazioni cimiteriali e la verifica dei titoli formali (sigilli, verbalizzazioni, documenti di attestazione) che accompagnano il feretro, ove comportino sanzioni.

  40. Carlo scrive:

    Oggi le AASSLL tendono a ritrarsi dalla polizia mortuaria vuoi per mancanza di personale, vuoi per carenze organizzative. Ancor più dopo questa demedicalizzazione della polizia mortuaria è l’addetto al servizio di custodia il soggetto istituzionale attorno a cui ruotano tutte le operazioni cimiteriali:

    accoglimento feretri
    tenuta dei registri
    custodia della camera mortuaria, di ossari e cinerari
    vigilanza sui lavori svolti all’interno dei cimitero
    verbalizzazione (anche ex Art. 88 DPR 285/1990) sulle operazioni cimiteriali
    Manutenzione del cimitero

  41. Adalberto scrive:

    salve vorrei avere chiarimenti per quanto riguarda la qualifica di custode, il custode gestisce il cimitero, dalla ricezione delle salme a regolamentare i lavori, controlla i permessi, anche delle ditte ecc. poi dal 2007 nella Regione Lazio e in altre regioni con un decreto è stato tolto alle unita sanitarie il compito di controllo, che parte viene dato alle imprese, e tutto ciò che riguarda lavori all’interno del cimitero ricadono sopra il custode, ora elabora verbali di esumazioni, traslazioni ecc. che deve firmare, prima era il vigile sanitario che lo faceva, mi sembra che la qualifica sia del tutto inadeguata.
    grazie

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