L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

Questa voce è stata pubblicata in Cimiteri e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.

103 Responses to L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. Alessandro scrive:

    Volevo un parere in merito alle estumulazioni e cioè quanto un utente deve eseguire una estumulazione nei moduli di richiesta chiedono che la salma venga tolta dalla tomba ridotta in cassetta (qualora sia possibile) e ritumulata nei loculini, fino a qui, l’estumulazioni è corretta nella sua prassi, ma contestualmente c’è la Circ. Ministeriale 24/1993 che consente che le cassette possono essere lasciate nella stessa tomba (da quanto ho capito) ma allora posso fare una estumulazione senza portare la cassetta altrove, ma lasciarla nella stessa tomba di appartenenza..senza dover ad esempio comprare un loulino ecc.?

  2. Carlo scrive:

    L’art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285 prevede che le estumulazioni avvengano alla scadenza della concessione, ad esclusione dei casi di concessioni perpetue, per le quali, a rigore, l’estumulazione non sarebbe ammissibile (non avendo queste ultime scadenza).

    Tuttavia, talora vi sono Regolamenti comunali e Regionali i quali – espressamente – ammettono che possa provvedersi ad estumulazioni prima della scadenza, ma decorso un certo periodo di tempo, pari ad almeno 20 anni tale da lasciare presumere (salva verifica a posteriori) che via avvenuto il completamento del processo di mineralizzazione (rectius: scheletrizzazione), considerato dall’art. 86, 5 dPR 10/9/1990, n. 285.

    L’estumulazione può esser volta a:

    1) traslazione del feretro verso una nuova forma di sepoltura o destinazione
    2) riduzione dei resti ossei in cassetta ossario o avvio di quest’ultimi, quando non richiesti, all’ossario comune.

    Se l’Autorità Regionale con apposito provvedimento ha sospeso o superato l’obbligo della presenza di personale dell’ASL durante le operazioni cimiteriali, sarà, nel dettaglio, l’ordinanza del sindaco a dettare i criteri con i quali i necrofori (nella fattispecie: il caposquadra) dovranno valutare lo stato di scheletrizzazione

  3. Necroforo scrive:

    Art. 88 DPR n. 285/1990: le esumulazioni possono esser autorizzate ed eseguite in qualsiasi periodo dell’anno.

    E’sempre meglio esumulare i feretri nelle ore più fresche della giornata e durante i momenti di minor afflusso dei visitatori in cimitero, perchè eventuali rotture della cassa di zinco, con inevitabile perfusione di miasmi cadaverici ingenererebbero turbamento e disgusto nelle persone più facilmente impressionabili.

    In caso di fenomeni percolativi dovuti alla fessurazione del nastro metallico si provvederà al cosiddetto “rifascio” ex Circ. Min. n. 10/1998

    Se si deve procedere all’apertura della cassa metallica è meglio trasferire il feretro all’interno della camera mortuaria, per lavorare in maggior sicurezza. Meglio usare sali o sostanze enzimatiche per asciugare il percolato cadaverico.

  4. Alessandro scrive:

    Volevo sapere in quali periodo dell’anno non si eseguono le estumulazioni straordinarie, considerando che il mio cimitero sta sul mare.Grazie

  5. Carlo scrive:

    L’estumulazione deve esser accordata ed autorizzata quando:

    1) vi sia il consenso di tutti gli aventi titolo
    2) non vi siano disposizioni testamentarie in senso contrario del de cuius (nel testamento o nello stesso atto di concesssione
    3) il feretro sia direttamente accessibile ex Art. 76 DPR 285/1990 (altrimenti scatta la procedura di deroga ex 106 DPR 10 settembre 1990 n. 285
    4) il feretro sia in perfetta tenuta (altrimenti si ricorre alla tecnica del rifascio ex Art. 88 DPR 285/1990 e Circ. MIn. 31luglio 1998 n. 10.

    La tempistica con cui eseguire l’operazione è un fatto interno all’organizzazione del servizio, certo il regolamento comunale di polizia mortuaria può stabilire un tempo massimo entro cui provvededere anche per non lasciare troppe estumulazioni in sospeso, altrimenti l’autorizzazione decade e deve esser nuovamente istruita tutta la pratica.

  6. cesira scrive:

    Vorrei sapere se il nulla osta all’estumulazione rilasciato dalla confraternita che gestisce la cappella dove è sepolto mio padre ha una scadenza e, se si, quanto dura la sua validità dal rilascio.
    Grazie per il tempo che mi dedicherete per la risposta.

  7. Carlo scrive:

    Tribunale di Catania, 12 dicembre 1982: “L’esercizio dello ius eligendi sepulcrum da parte del figlio minore di una persona deceduta non è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione e, pertanto, l’azione giudiziaria rivolta alla tutela di tale diritto può essere proposta dall’esercente la potestà sul minore senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza ed in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, l’electio sepulcri spetta in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi. Il titolare dello ius eligendi sepulcrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma nonostante la opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e da adeguata motivazione”.

  8. Carlo scrive:

    Purtoppo nello Jus Sepulchri, proprio perchè diritto personalissimo e non patrimoniale, non vige l’stituto della rappresentazione (Art. 467 e seg. Codice Civile), quindi secondo il principio di poziorità, il congiunto di grado più prossimo escude automaticamente tutti i parenti più lontani nel livello di relazioni jure sanguinis con il de cuius.
    Il defunto padre ha esercitato in pieno il proprio diritto di disposizione rifiutando la traslazione del genitore (sarebbe occorso il consenso di ambegue i figli) ora, però, il fratello superstite è l’unico titolare di questo potere.
    L’unica soluzione possibile (ancorchè molto utopistica) sarebbe il rinvenimento di una volontà testamentaria in tal senso oppure una clausola nell’atto di concessione volta ad inibire l’apertura del tumulo per tutto il periodo della concessione stessa.

    In secondo luogo, poi, si deve fare rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo).
    Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione discrezionale, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. In ogni caso, restano salve differenti previsioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.
    Attenzione la dichiarazione mendace in ambito cimiteriale configura diverse fattispecie di reato tar le quali la violazione di sepolcro.

  9. pasquale mannino scrive:

    LA RINRAZIO ALLA RISPOSTA AL QUESITO POSTOLE IN DATA 08 GIUGNO 2009, VOLEVO SOLO PUNTUALIZZARE UNA COSA CHE IO NON HO CITATO PRIMA, CHE ALLA BUON ANIMA DI MIO PADRE, MIO ZI POSE QUESTO QUESTITO, DI RIMUOVERE LA SALMA DEL PADRE, MA RICORDO CHE LUI SI OPPOSE CATEGORICAMENTE, COME POSSO FARE RISPETARE LE VOLONTA’ DEL MIO DEFUNTO PADRE?
    ASPETTO SUA PRONTA RISPOSTA, RINGRAZIANDOLO ANTICIPATAMENTE
    PASQUALE MANNINO

  10. Necroforo scrive:

    L’unica vera soluzione per inibire la traslazione del feretro sarebbe il rinvenimento in tal senso di una volontà contraria al trasferimento del defunto espressa:
    a) dallo stesso de cuius (con disposizone testamentaria)
    2 dal fondatore del sepolcro (attraverso apposita clausola nell’atto di concessione).
    Si consiglia di consultare l’articolo intitolato “Estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?”reperibile nella sezione: “Cimiteri” o attraverso la funzione “Cerca”.

  11. Carlo scrive:

    Le misure minime dei loculi sono suggerite dalla Circ. Min. n.24/1993, senza che questo consiglio abbia forza vincolante (le Circolari, infatti, sono soloatti istruttivi e non fonti del diritto). Ovviamente queste misure valgono solo per i loculi costruiti dopo l’emanazione della suddetta circolate 24 giugno 1993 n. 24.
    Il Regolamento Nazionale di polizia mortuaria (Art. 80 comma 4) dedica un fugace accenno al dimensionamento delle nicchie sepolcrali solo limitatamente alla fattispecie dei tumuli per urne cinerarie e, di fatto, opera un rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria che ogni comune è tenuto ad adottare sin dai tempi del Regio Decreto8 giugno 1865 n. 2322.
    Se si trattasse di novare la concessione (facendo, così sorgere un nuovo rapporto giuridico tra concessionario e comune attraverso obbligazioni sinallagmatiche) bisognerebbe specificare l’angusto dimensionamento dei loculi, spiegando come essi non possano esser impiegati per tumulazione di feretri, rimanendo, così come ipotesi residuale la tumulazione di
    1) cassette ossario (Art. 36 DPR 285/1990
    2) contenitori per resti mortali (Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004,
    3) urne cinerarie (Art. 80 DPR 285/1990 e soprattutto Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934)
    Se, invece, l’originaria concessione contunua a produrre nel tempo i propri effetti il problema non si pone.
    Come extrema ratio per usare i posti feretro ancora liberi si potrebbe ricorrere alla procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 implementata poi dal paragrafo 16 della Circ. Min. n. 24/1993, tuttavia se non c’è posto per inserire una cassa con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 non ci sono molte alternative anche perchè ex Art. 87 DPR 285/1990 e soprattutto ex Art. 410 Codice Penale è vietato costringere i cadaveri o le loro trasformazioni di stato (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo così come definiti in via amministrativa Ai sensi dell’Art. 3 comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254) entro contenitori più piccoli così da guadagnare spazio per nuove sepolture.
    Il nipote ex Art. 79 DPR 285/1990 non può opporsi ad un atto di disposizione assunto da chi jure sanguinis sia un più diretto congiunto del de cuius, nella fattispecie il figlio ha tutto il diritto a tarslare le spoglie del padre anche senza il consenso dei nipoti.

  12. mannino pasquale scrive:

    volevo se era possibile avere chiarimenti in merito a un problema sorto da pochi giorni qualunque sarà l’esito grazie anticipatamente. Abbiamo una tomba di famiglia detta tomba e stata realizata dai bisdonni in data anteriore al 1930 date le vecchie misure che c’erano prima dei loculi oggi non e possibbile utilizzare i detti loculi in quanto le casse oggi sono piu grandi, all’interno di questi loculi giacciono i resti di mio nonno paterno la tomba in tutto a 3 posti due sono vuoti inutilizabili,gli eredi in particolare un figlio soltanto l’unico erede diretto vuole ttrasportare le sfoglie in un altro posto posso io da nipote oppormi dato che io sono figlio del fratello e quindi le spoglie del nonno paterno,preciso che la tomba e perpetua e quindi mio nonno non sarebbe disturbato per leternità lo so l’unico che potrebbe opporsi e la buonanima di mio padre cmq volevo gentilmente sapere posso oppormi io come nipote diretto?sicuro di un vostro cordiale riscontro distinti saluti pasquale mannino grz

  13. Necroforo scrive:

    La normativa di riferimento è rappresentata dall’Art. 14 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 adottata a parziale integrazione ed implicita abrogazione del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Secondo detta disposizione le estumulazioni possono esser eseguite anche in assenza del personale sanitario, è quindi facoltà dell’ASL presenziarvi o meno, meglio comunque disciplinare l’intera materia attraverso ordinanza sindacale con la quale è possibile delegare determinati compiti in origine competenza dell’ASL al personale necroforo in servizio presso il cimitero, questa, almeno è la filosofia di alcune regioni, tra cui Lombardia ed Emilia Romagna con cui si “demedicalizza” la polizia mortuaria.

    La tumulazione può, invece, tranquillamente avvenire anche senza il controllo dell’autorità sanitaria, in quanto loculi, nicchie murarie e cappelle gentilizie sono soggetti, in quanto opera a rilevanza igienico-sanitaria ad un preventivo collaudo dell’ASL ai sensi dell’Art. 94 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Le esumulazioni, così come, per analogia, le esumazioni, vanno eseguite secondo lo spirito dell’Art. 87 DPR 285/1990, in altre parole è vietatissimo, salvo non incorrere in una fattispecie di natura penale, fracassare eventuali carcasse umane ancora, o, parzialmente, indecomposte, così da ridurle forzatamente in cassetta ossario. Ai fini della sanzione penale, così almeno si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nel 1999, bisogna, comunque, distinguere tra il cadavere (corpo umano privo di vita dopo l’accertamento necroscopico dell’avvenuto decesso) ed il resto mortale (= salma inconsunta disseppellita dopo il periodo di sepoltura legale fissato rispettivamente in dieci anni per l’inumazione ed in venti anni per l’estumulazione anche ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.

    Invero il perido d’inumazione può esser abbreviato sino ad un minimo di 5 anni (Art. 14 comma 3 della Legge Regionale pugliese di cui sopra), mentre per le estumulazioni vale il criterio dei 20 anni.

    Tale gesto empio è, comunque sanzionabile ai sensi dell’Art. 107 DPR 285/1990 il quale, in sostanza, rimanda all’Art. 358 Regio Decreto 1265/1934. I soggetti passibili di questa sanzione sono il comune nella persona di dirigente o funzionario che autorizza, il responsabile del servizio di custodia (Art. 17 DPR 254/2003) ed i necrofori i quali, materialmente eseguono le operazioni cimiteriali, qualora non sia dimostrabile che essi eseguano un ordine impartito dal superiore gerarchico il quale, dopo tutto, detiene pur sempre la funzione dispositiva verso il propri subordinati.

    I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni/esumulazioni, quali rifiuti urbani ai sensi del Decreto Ronchi 5 febbraio 1997 n. 22, vanno smaltiti nel rispetto e secondo le procedure del DPR n. 254/2003, è pertanto illegale procedere alla loro termodistruzione sul luogo di produzione.

    Questi rifiuti, invece, debbono esser stoccati in apposito luogo confinato ex Art. 12 DPR 254/2003 ed avviati, quando possibile, a raccolta differenziata, soprattutto riguardo ad avanzi metallici di casse di zinco usate nelle tumulazioni.

    Ai sensi dell’Art. 17 DPR 254/2003 è il responsabile del servizio di custodia a dover vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni dettate dallo stesso DPR 254/2003.

    Nel caso da Lei esposto sussistono tutti gli estremi per una denuncia! Dinnanzi a tanto scempio magio chiamare i carabinieri…poi in consiglio comunale cadrà qualche testa!

  14. Paolo scrive:

    Salve mi chiamo Paolo ho 33 anni,
    spero tanto che possiate dedicarmi qualche minuto.
    Vorrei sapere se è normale che nel comune in cui abito(2500 ab piccolo paese della provincia di Foggia) la tumulazione e l’estumulazione avviene senza nessun controllo da parte del sindaco o degli organi competenti.
    Questo tipo di servizio è gestito da una persona amica del sindaco ( che gestisce il servizio di estumulazione e tumulazione dietro il pagamento di un somma da parte dei familiari delle salme senza nessuna ricevuta o fattura). Tutto questo va avanti da 20 anni cioè da che il sindaco attuale amministrail paese. Preciso che il sindaco è anche unico medico di base del paese e responsabile di igiene pubblica della asl di competenza. Non sto a raccontarvi l’orrore di come vengono estumulate le salme, le bare bruciate all’interno stesso del cimitero ecc ecc senza che nessuno faccia una minima osservazione. Vorrei vederci più chiaro e capire se posso e come oppormi a questo scempio.Come la pensate. Grazie .Paolo

  15. Carlo scrive:

    Si rilevano alcune irregolarità procedurali.

    Le ossa vanno sì raccolte nella cassetta di zinco ex Art. 36 DPR 285/1990 ma questa deve esser chiusa (bastano anche solo alcuni punti di saldatura.
    Questa omissione configura una violazione al regolamento nazionale di polizia mortuaria sanzionata dall’Art. 358 del Regio Decreto 1265/1934 così come modificato dall’Art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.

    E’normale anche per favorire eventuali atti di disposizione che le ossa sostino per qualche tempo in camera mortuaria, meno logico, invece, è accatastare casse sfasciate nella camera mortuaria perchè per i rifiuti cimiteriali (assi lignee, rottami metallici) il DPR 254/2003 prevede sia creato un apposito spazio recintato ed interno al cimitero.

    Di solito l’estumulazione si esegue allo scadere della concessione ed è onere del concessionario interessarsi della successiva destinazione dei resti mortali senza essun obbligo da parte del comune, una comunicazione, però, attraverso cartelli, pubbliche affissioni sembrerebbe quanto meno opportuna.

    Se il comune ha provveduto alla manutenzione straordinaria dei loculi di sua proprietà gli onere sono a completo suo carico senza nessun aggravio per il cittadino. Se è stata pronunciata la decadenza per stato d’abbandono della tomba i concessionari avrebbero dovuto esser avvertiti.

  16. Berto Muroni scrive:

    Una mia zia morta nel 1963 era deposta in un loculo presso il cimiotero comunale. Oggi, vengo a sapere che è stata estumulata dal comune e le ossa riposte in cassetta (tuttora aperta, ne ho visto una foto) in una camera non idonea assieme ad altre bare estumulate per il rifacimento dei loculi. Dalla stanza in questione fuoriesce un odore terribile. E’ possibile che il comune abbia il potere di fare queste cose,senza neppure avvertire i consanguinei?

  17. Carlo scrive:

    Di solito l’estumulazione ex Art. 86 comma 1 DPR 285/1990 si eseguono allo scadere della concessione, altrimenti su disposizione ex Art. 88 DPR 285/1990 degli aventi diritto jure sanguinis e non jure successionis anche tenendo conto dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sull’onerosità delle operazioni cimiteriali.
    Quindi per spostare la bara del nonno occorre il consenso di tutti i suoi aventi causa. Si ritiene, pertanto, illegittima una disposizione unilaterale della Zia in qualità di sola concessionaria
    Per la ripartizione degli oneri a causa di una sanificazione del loculo si rimanda all’ordinanza sindacale con cui ex Art. 86 comma 1 DPR 285/1990 si regolano le estumulazioni. Potrebbero provvedervi il concessionario o gli aventi titolo di cui sopra.
    Il rifascio del feretro guasto entro nuova cassa di zinco per ripristinarne l’impermeabilità è previsto dall’Art. 88 comma 2 DPR 285/1990 e dal paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10.

    L’Art. 63 del DPR 285/1990 si riferisce allo stato di conservazione dei manufatti sepolcrali.
    La titolare della concessione potrebbe rinunciare alla concessione stessa, provocando, di fatto, l’estumulazione forzata anzitempo.

  18. Lillo scrive:

    Quattro anni fa è morto mio nonno ed è stato seppellito nella cappella gentilizia di mia zia, la quale questa dopo tale periodo non vuole più la bara del padre è ha invitato gli altri eredi di prodigarsi al fare il tutto.
    Durante dette operazioni è emerso che, la bara posta all’ultimo piano, si è putrafatta il zino anche e sono usciti dei liquidi.
    Pertanto chi ha assistito a queste operazioni, (A.U.S.L.) ha intimato di fermare le operazioni e provvedere ha porre la cassa in un ulteriore cassa di zingo.
    Vorrei sapere, in considerazioneall’art. 63 del DPR 285/90 queste spese a chi spettano?
    Grazie

  19. Carlo scrive:

    Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
    Si tratta dell’istituto della cosidetta benemerenza per ovviare alla specifica familiarità del sepolcro privato (Art. 93 comma 1 DPR 285/1990).
    Se i famigliari sono d’accordo, vista anche la convivenza more uxorio non si rilevano ragioni ostative a che le ceneri siano tumulate nella tomba del compagno ex paragrafo 13.2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24. L’istituto della benemerenza a maglie più o meno larghe deve esser definito in dettaglio dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Di solito è richiesto un nulla osta degli aventi titolo alla sepoltura nel sacello famigliare perchè essi assistono ad un oggettiva compressione del loro jus sepulcrhi (l’urna tumulata sottrae effettivamente spazio alla tumulazione di nuove urne o cassette ossario).

  20. Fabrizio scrive:

    Mia sorella è appena morta. Ha espresso il desiderio di essere cremata. Le ceneri avrebbe desiderato fossero introdotte nella tomba del compagno morto sei anni fa.I familiari sarebbero d’accordo.Cosa prevede la legge a questo proposito a livello di richieste e tempi da rispettare?

  21. Carlo scrive:

    la normativa di riferimento è il combinato disposto tra l’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR n.254/2003 e l’Art. 86 comma 5 DPR n.285/1990.
    Ai sensi del sullodato DPR 254/2003 il periodo legale di sepoltura (anche per le tumulazioni perpetue) oltre il quale è possibile eseguire operazione di ricognizione sull’avvenuta o meno mineralizzazione del cadavere per le tumulazioni in loculo stagno è fissato in 20 anni. Dopo 20 anni, quindi, l’estumulazione diventa ordinaria.
    La riduzione dei resti ossei ex Art. 86 comma 5, e retroattivamente, ex Art. 87 DPR 285/1990 è senz’altro possibile perchè risponde ad una logica di ri-uso del patrimonio cimiteriale.
    La Legge (Art. 87 DPR 285/1990) pone un unico limite: è vietato fracassare le ossa ed i tessuti cutanei dei cadaveri indecomposti al fine di ridurre il corpo in contenitori più piccoli dell’originaria bara, il cadavere se indecomposto (come avviene quasi sempre per i defunti racchiusi nella cassa di zinco) può essere alternativamente:

    1) interrato previa apertura della cassa metallica (Art. 86 comma 2 DPR 285/1990)
    2) ri-tumulato (paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10)
    3) direttamente cremato (Art. 3 commi 5 e 6 del DPR 254/2003 e Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003)

    Nel Suo caso è senz’altro possibile provvedere all’estumulazione dei tre feretri in questione, occorre presentare domanda al comune di sepoltura con il consenso di tutti gli aventi titolo previo il pagamento delle tariffe vigenti comprensive anche dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti (assi lignee, stracci di imbottiture, rottami metallici…).
    La capacità del sepolcro ex Art. 93 comma 1 DPR 285/1990 è data dalla capienza della tomba stessa, sino al suo naturale completamento, mentre in un singolo loculo ex paragrafo 13 comma 2 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 è possibile la collocazione di più urne cinerarie o cassette ossario sia o meno presente un feretro.

    L’unico vincolo contrario all’estumulazione è la volontà del fondatore del sepolcro, il quale, per particolari sepolture, nell’atto di concessione potrebbe aver statuito questo impedimento: è il classico caso della cosidetta “tomba chiusa”.

    Ovviamente i resti ossei ridotti in cassetta ossario dovranno permanere il loco se questa era l’espressa volontà del de cuius.

  22. daniela scrive:

    Abbiamo una cappella di famiglia perpetua e dovremmo riesumare le salme del nonno (morto da 40 anni), della nonna (morta da 21 anni), del papà (morto da 22 anni) per riporli in cassetta ossario. Mio padre e la nonna sono custoditi in una cassa di zinco oltre la classica di legno. E’ possibile farlo? Quale è la prassi? se si trovano resti umani come si deve fare?
    grazie

  23. Carlo scrive:

    Trattandosi il cimitero di bene demaniale (art. 823 e art. 824 c.c.) gli eventuali diritti sono regolati dalle norme speciali su questi beni ed in particolare, se vi sono, da quelle del regolamento di polizia mortuaria del Comune e dal contratto di concessione.

    Di norma occorrerebbe una sentenza del giudice, quindi, non vi sono dubbi che laddove si voglia far valere il diritto trovi applicazione l’articolo 2697 C.C.

    Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto.

    Altra possibilità, potrebbe esser il ricorso all’immemoriale, esso è l’istituto che svolge la funzione di reintegrazione, di surrogazione di un titolo che non sussiste al momento attuale in cui il giudice dichiara l’accertamento della sussistenza del diritto, ma che si presume sussistesse, o comunque fornisce un diritto sussistente di un titolo idoneo. Nel caso in specie, provando l’uso continuativo del sepolcro o ricercando altri elementi che possano avvalorare nel tempo il concreto utilizzo dello stesso, pur non sussistendo atti formali, e se il Comune aderisce a tale impostazione, si può avviare la procedura dell’immemoriale. Resta ora la questione della procedura per potervi pervenire. Tale procedura è quella generale, cioè la sentenza del giudice che affermi la sussistenza del diritto, essendo la via amministrativa percorribile solo ove sia operante una normativa regolamentare (e in base a quanto da lei comunicatoci ciò non è presente nel suo Comune) che ne regoli la procedura e l’organo competente.

    Per completezza, però, bisogna aggiungere che “l’immemoriale” e’ stato espressamente superato con l’Unita’ d’Italia (L. 20/3/1865, n. 2248, allegato A) per i rapporti di diritto privato, potendo persistere, a certe limitate condizioni, in rapporti di diritto pubblico.
    Spetta/spetterebbe al giudice dichiarare la sussistenza del diritto esercitato in mancanza del titolo.
    Mi pare di ricordare che l’ultima sentenza in materia di immemoriale risalga al 1963 (quindi, recentissima …).

  24. edoardo scrive:

    Come bisogna comportarsi se non si trova nesuun riferimento sul titolo di prorpietà di una sepoltura, ma in questa risultano tutmuale salme risalenti aql’anni quaranta e addirittura anche prima. E’ giusto che il comune ne richieda la regolarizzazione amministrativa, dunque un nuovo contratto, della sepoltura richiedendo agl’erede di ripagare l’acquisto del terreno su cui insite la sepoltura?

  25. Carlo scrive:

    Le ossa dei cadaveri sono soggette ad un processo di progressiva decalcificazione che le degrada ad una polvere finissima. Dopo tutto “et in pulvem reverteris” come recita il tragico monito biblico. Il fine della permanenza dei cadaveri nella fossa è proprio la loro “mineralizzazione” ossia la completa distruzione di tutti i tessuti organici, compresi quelli ossei, anche se quest’ultimi resistono molto di più all’azione disgregatrice del tempo e dei microrganismi presenti nel terreno.
    Gli avanzi ossei ai sensi dell’Art. 85 DPR 285/1990 debbono esser raccolte in apposita cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR 285/1990 o sversate nell’ossario comune per la loro conservazione perpetua in forma promiscua ed indistinta. Come ricordato dalla Circ. Min. n.10/1990 periodicamente per lasciar spazio a nuove immissioni l’ossame contenuto nell’ossario comune viene calcinato in forno crematorio con conseguente dispersione in cinerario comune ex Art. 80 comma 6 DPR 285/1990.

  26. Nel 1967 proveniente da Bologna in una cassa con cassa di zinco, viene tumulata a Venezia mia madre. Nel 1997 viene esumata e trovata intatta. Rinnovato lo spazio per altri 10 anni. Oggi 13 dicembre 2008 è stata riesumata, ma sono stati trovati pochi resti ossei. E’ possibile una cosa del genere? Le ossa
    si possono romprere e ad esempio non trovae più il teschio?
    Vi ringrazio e vi prego di darmi una risposta via e-mal. Questo pensiero mi assilla. Le ossa si possono decomporre sotto terra?
    Gianni da Venezia

  27. Carlo scrive:

    La domanda di estumulazione va rivolta strettamente al comune, il quale è titolare dell’artea cimiteriale (Art. 49 DPR 285/1990).
    Laddove viga ancora pienamente l’Art. 88 del DPR 285/1990 dove si prevede la presenza di personale sanitario all’atto dell’estumulazione sarà il comune a prendere accordi con la locale ASL.

  28. sereno scrive:

    Silvi: A stretto rigore, nel momento originario, dovrebbe anche essere stato stipulato un atto di concessione, costituente il “titolo” di uso dell’area.

  29. ETTORE ZACCONE scrive:

    devo fare domanda per cambiare di loculo/posto mia madre, mio padre e mia sorella. Ho fatto domanda al comune per tale operazioni e il comune mi ha risposto che devo produrre tre domande al comune e tre alla azienda asnirtaria locale. come mi devo comportare? posso fare un unica domanda al comune?

  30. Cesare Silvi scrive:

    Ho una cappella di famiglia in un piccolo centro della Regione Lazio, nella quale sono sepolti nonni , genitori, zie e zii. La Cappella e’ stata costruita intorno al 1932. Due settimane fa ho comunicato al Comune di dover eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al tetto della cappella, in quanto ci sono delle forti infiltrazioni di acqua. Il Comune mi ha risposto che prima dell’inizio dei lavori devo dimostrare che e’ stato effettuato il pagamento relativo alla regolarizzazione dell’area cimiteriale. In caso contrario i lavori di manutenzione potrebbero configurarsi come abusi edilizi. Sono sorpreso che il Comune mi chieda una regolarizzazione per un’area del cimitero che la Cappella occupa sin dal 1932 e che a suo tempo mi risulta fu acquisita regolarmente. Sono obbligato a esibire la documentazione del 1932?

  31. Carlo scrive:

    L’Art. 92 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285, replicando di fatto l’Art. 93 del precedente regolamento nazionale di polizia mortuaria (DPR n.803/1975) fissa solo un tetto massimo di 99 anni salvo rinnovo.
    Spetta al regolamento comunale di polizia mortuaria definire nel dettaglio la questione sulla durata delle concessioni, modulandola anche in base alla tipologia del sepolcro (loculo singooo, tomba doppia, cappella gentilizia…).

    Per effetto del DPR 254/2003 una tumulazione in loculo stagno deve esser pari ad almeno 20 anni, intuitivamente, quindi possiamo evidenziare un lasso temporale che spazia da un minimo di 20 anni ad un massimo di 99 anni.

  32. antonio scrive:

    quanto dura mediamente una concessione su di una cappella privata? grazie.

  33. Carlo scrive:

    Per giurisprudenza consolidata (tale orientamento è stato poi convertito in norma giuridica con l’Art. 79 comma 1 DPR 10 settembre 1990 n. 285) si segue il criterio di poziorità, prevale, quindi la volontà del coniuge anche quando vi sia la sola separazione, senza sentenza di divorzio (paragrafo 14.2 Circ. Min. n.24/1993) quando essa non sia in contrasto con la volontà del de cuius, il quale può manifestarla nelle tre forme del testamento o tramite iscrizione a SoCrem in caso di cremazione.

    Nella fattispecie per inibire la traslazione la volontà della defunta deve (o dovrebbe) risultare da un documento scritto (se è testamento olografo occorre la previa pubblicazione), altrimenti unico soggetto titolato a dirimere la controversia è, in ultima istanza, il giudice.

  34. ADRIANO scrive:

    Mia madre, in vita aveva espresso a voce a noi figli che non voleva essere sepolta nella tomba della famiglia del marito e che voleva restare invece nella tomba della sua famiglia assieme ai suoi genitori. Quando é deceduta noi figli abbiamo mantenuto fede alla sua volonta’.
    Ora nostro padre vuole trasferire la salma nella sua tomba di famiglia a tutti i costi. Ha diritto a farlo oppure vale la volonta’ di nostra madre anche se espressa solo a voce? Quale legge regola questo caso?

  35. Carlo scrive:

    Per la Signora Diana.

    Consiglio la lettura dell’articolo intitolato “Tumulazione illegittima” liberamente reperibile su questo sito al seguente link: http://www.funerali.org/blog/?p=373

    l’errore o, meglio, la leggerezza è stato commesso ab origine da Suo nonno. Il sorgere di una concessione cimiteriale implica anche una riserva, il sepolcro infatti nasce sibi familiaeque suae, ossia per accogliere le spoglie del concessionario e dei suoi famigliari.
    Questo principio è inderogabile anche per evitare una compravendita mascherata di posti feretro, poichè dall’attività cimiteriale è escluso il fine di lucro.

    L’unica deroga ammessa potrebbe esser il criterio della benemerenza da specificare nel dettaglio nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nello stesso atto di concessione.

    La benemerenza, tra l’altro implicherebbe anche il consenso di quanti aventi titolo jure sanguinis alla sepoltura in quel determinato sepolcro vedrebbero compresso il loro diritto il quale si ridurrebbe a mera aspettativa.

    Il problema è in sè piuttosto semplice: il morto estraneo al nucleo famigliare nella vostra tomba di famiglia proprio non dovrebbe stare!!!

  36. Carlo scrive:

    Dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis legge 28 febbraio 2001 n. 26 le operazioni cimiteriali sono servizi pubblici a domanda individuale a titolo oneroso per l’utenza. Detti servizi sono erogati in regime di monopolio dal gestore del camposanto.

    Chi effettua lavori all’interno del cimitero (ad esempio il marmista), soprattutto se non appartiene al personale che lavora in cimitero, deve esser preventivamente autorizzato dal comune.

    Nelle sepolture private (esempio per muratura/smuratura loculi, apposizione lapidi) è ammissibile che la prestazione sia garantita da una ditta privata, sempre, però, dietro la supervisione degli addetti al servizio di custodia, ma tale previsione deve esser contemplata nel regolamento comunale di polizia mortuaria

    Le autorizzazioni a traslazione o tumulazione sono rilasciate d’ufficio, dietro istanza di parte dopo una semplice istruttoria (nemmeno troppo strutturata) volta a stabilire se che domanda la traslazione o la tumulazione abbia titolo jure sanguinis per farlo.

    Si è pertanto di questo parere:

    1) il Suo comune deve regolarizzare la situazione in essere attraverso una revisione delle norme locali di polizia mortuaria, anche in ordine alla corresponsione delle tariffe.
    2) Solitamente le imprese funebri non sono abilitate ad eseguire lavori cimiteriali, quindi è del tutto indifferente stabilire a priori se debba esser il singolo cittadino o l’impresa di fiducia a presentare la domanda, tra l’altro si suppone che l’impresa funebre, come per il disbrigo delle pratiche amministrative in occasione del funerale, agisca su mandato dei famigliari del de cuius.
    3) I servizi cimiteriali ex D.M. 28 maggio 1993 sono considerati attività indispensabile per i comuni, i quali, dunque, debbono garantirli nei modi e nelle forme previsti dall’Art. 113 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000).
    4) Si ribadisce l’indispensabilità del responsabile del servizio di custodia ex Art. 52 DPR 285/1990 il quale deve vigilare sull’attività cimiteriale ed attendere alla tenuta dei relativi registri (paragrafo 12 Circ. MIn. n.24/1993), egli qundi deve presenziare all’operazione, assieme al personale sanitario di cui all’Art. 88 DPR 285/1990 se, nel frattempo una norma di rango regionale non ha abrogato questo obbligo.
    5) Non sempre chi produce la documentazione (famigliari, impresa di pompe funebri, esecutore testamentario) coincide con chi materialmente darà luogo all’operazione cimiteriale. Conviene, pertanto, mantenere una certa elasticità nella modulistica.
    6) Se ci si avvale di soggetti terzi il loro nominativo dovrà esser comunicato all’autorità comunale per eventuali controlli.

  37. anagrafe.sambuca scrive:

    Ho un problema le domande per traslazione o tumulazione salme nel mio comune vengono fatte dal cittadino, da premettere che nel mio comune non esiste polizia mortuaria, all’apertura della tomba il cittadino chiama un’altra persona per fare questo lavoro, io invece ho cambiato il modello della domanda cioè invece di farlo al cittadino la domanda la fa l’agenzia pompe funebri che nel mio paese ce ne sono tre, questo secondo me perchè per l’eumazione o tum. dovrebbe farlo lo stesso che ha fatto richiesta e non chiamare altre persone per fare questo lavoro, nel caso contrario l’agenzia espleta il lavoro con gli operai che ha che ne pensate.

  38. Diana scrive:

    Ho un problema da risolvere che riguarda la mia famiglia: mio nonno nel 1965 fece costruire una sepoltura familiare di 14 posti (oggi ne sono stati occupati 8).Nel 1968 un parente chiese a mio nonno di poter seppellire un uomo “solo temporaneamente”, facendogli firmare un foglio per autorizzarlo alla sepoltura.Nel 1977 mio nonno morì, lasciando in sospeso la questione, ma soprattutto lasciando dentro la sepoltura “l’estraneo” . Chiedendo la possibilità di occuparsene all’unico parente del “defunto estraneo” di poterlo togliere, ci continua a rispondere di non averne l’obbligo.Cosa si può fare per risolvere il problema?ma soprattutto c’è un modo per evitare che le spese ricadino sulla nostra famiglia?
    Diana

  39. Redazione scrive:

    Il comune ha operato su richiesta di un familiare avente titolo a disporre delle spoglie mortali, per raccogliere le ossa e porle all’interno di un tumulo. La norma prevede che le ossa siano contenute in una cassetta di lamiera di zinco, pagata dall’allora persona che ha richiesto la esumazione e raccolta resti ossei con successiva tumulazione. Lascia perplessi che ciò non sia avvenuto. Comunque per segnalare una violazione del regolamento (in questo caso dell’art. 36 del DPR 10/9/1990 n. 285 basta fare un esposto al sindaco del luogo del comune dove si trova il cimitero. La sanzione amministrativa per la violazione della norma è contemplata all’art. 107 dello stesso regolamento.

  40. ALBERTO scrive:

    Il Comune ha riesumato nel 1995 i resti di mio nonno che era sepolto per terra,per porli in un loculo dove stavano già quelli della moglie.
    Le ossa del mio congiunto le hanno messe in un sacco di plastica per immondizia e non nella rgolamentare urna.
    Ho protestato col comune che non mi ha affatto considerato.
    A chi devo rivolgermi per denuniare la situazione ?

  41. Carlo scrive:

    La defunta sorella rischia di finire in campo di terra solo alla scadenza della concessione (se non rinnovata o rinnovabile) o comunque all’estinzione della stessa.
    Per interrompere anzitempo il rapporto concessorio (retrocessione della concessione, richiesta di traslazione) occorre sempre una manifestazione di volontà da parte degli aventi diritto a disporre del corpo del de cuius.

  42. Redazione scrive:

    Ha diritto di disporre delle spoglie mortali, indipendentemente dalla titolarità della concessione (una volta dato l’assenso del concessionario alla sepoltura), il coniuge. Questo per giurisprudenza consolidata. L’Amministrazione comunale non può che comportarsi in tale maniera, al momento in cui autorizza la estumulazione, con successiva tumulazione in altro luogo.

  43. Barbara scrive:

    Il 03/12/2007 ho perso mia sorella di anni 45, poche ore dopo la sua morte mio padre assieme a mia madre presenti nell’attimo che si è spenta hanno chiesto a mio cognato se era d’accordo di tumularla nella tomba di famiglia di cui io sono la concessionaria. La riposta è stata positiva anche perchè sarebbe stato per lui un pensiero in più. Non ha mai espresso l’intenzione ti tumularla in via temporanea quindi si presupponeva che mia sorella sarebbe rimasta nella tomba di famiglia per sempre. Ora mio cognato. ha l’intenzione di chiederne l’estumulazione in un loculo. Vorrei sapere se ne ha diritto, se essendo io la concessionaria ne debbo dare l’autorizzazione e se il Sindaco ha diritto a firmare l’autorizzazione all’estumulazione straordinaria senza interpellarmi. Tengo a dire che mia sorella in vita non ha mai espresso volontà. Mi chiedo anche che, se mio cognato non ha eredi ma solo fratelli e nipoti con i quali non ha rapporti, alla sua morte, chi si occuperà della concessione? In un futuro rischio che mia sorella vada a finire in campo comune senza nemmeno esserne a conoscenza.
    Vi prego datemi una risposta, perchè io e i miei genitori siamo veramente afflitti.

  44. Carlo scrive:

    IL comune ha torto.

    Sull’effettiva ereditarietà dello jus sepulchri, in dottrina, ci sono pareri contrstanti; comunque, una concessione prpetua non può subire limitazioni o compressioni temporali ex post; può solo esser retrocessa o decadere, in questi casi si parla di ultrattività delle norme fissate alla stipula dell’atto di concessione tra cui vi è anche il regime di perpetuità della stessa.

  45. sERGIO scrive:

    Salve.
    Ho un problema. Ho richiesto la voltura di una concessione perpetua ad un erede dell’intestatario ( trasformazione in ereditario del diritto a succedere nella concessione per trasmissione ereditaria ved cass. Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990). Il Comune mi ha concesso la voltura trasformano la concessiona da perpetua ( originaria) a scadenza di 49 anni ( 99-50 trascorsi).
    Mi oppongo in quanto il contratto stipulato con mio zio era perpetuo, la tomba è stata da me ereditata nelle condizioni iniziali e pertanto perpetua.
    Ho ragio, non essendo intervenute delle modificazioni al contratto originario perpetuo?
    Grazie, Sergio

  46. Carlo scrive:

    Assolutamene sì.

    Esponga pure tutte le Sue domande, la Redazione sarà ben felice di aiutarLa.

    Nella polizia mortuaria convergono elementi di diritto amministrativo, sanitario e privato.

    Rediga pure Lei il piano di “battaglia” delineando la traccia da seguire, magari dopo un incontro, in Università, con chi La dovrà affiancare nella stesura delle tesi.

    Rimango in stand by

    Saluti

    Carlo

  47. raffaele scrive:

    egregio sig. Carlo
    sono uno studente di quinto anno di giurisprudenza e volendo redigere una tesi sperimentale in diritto funerario mi chiedevo se fosse possibile ottenere la Sua collaborazione, premesso che trovo ineccepibile il Suo stile, chiaro,rigoroso e formalmente ammirevole.
    volglia gradire i sensi della mia piu’ alta considerazione

    n.o.s
    R..M

  48. Carlo scrive:

    Spesso l’estumulazione dalle sepolture perpetue incontra l’ulteriore vincolo della cosidetta “tomba chiusa”. Esso si configura come una statuizione volta ad impedire anche la semplice estrazione del feretro per la riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 5 DPR 285/1990. Questo divieto, nel tempo, inibisce fortemente il riuso del manufatto sepolcrale, perchè non permette ai posti feretro di entrare in rotazione, cristallizzando, di fatto, sine die, lo status quo.

    In alternativa, poiche’ dalle concessioni perpetue non puo’ provvedersi ad estumulare la salme (se non per il trasferimento in altra tumulazione, art. 88 dPR 285/1990, ma cio’ fa estinguere la concessione per esaurimento della funzione per cui e’ sorta), giusta l’art. 86, comma 1 dPR 285/1990, si puo’ pensare in prospettiva a consentire che i concessionari aventi causa dell’originario fondatore del sepolcro (se è previsto l’istituto del subentro) rinuncino alla concessione per riottenerla ex novo, e di durata limitata, consentendo eccezionalmente la conservazione dei resti mortali nel medesimo luogo fisico, ma magari in un diverso stato (ossa o ceneri invece di un feretro intero) Cio’ è solo facoltà e non obbligo del comune e richiede, comunque, una espressa previsione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, ovviamente efficiace (art. 345 TULLSS).

    In occasione della rinuncia, al concessionario “rinunciante” non potrebbero essere riconosciuti se non i valori dell’opera costruita, provata con fatture o titoli formali e documentali idonei, per il valore a suo tempo corrisposto (principio nominalistico, art. 1277 CC).

  49. Carlo scrive:

    La tumulazione ossia la sepoltura di cadavere riacchiusi in cassa ermetica (legno + metallo) ed in cella impermeabile, nei vari regolamenti della legislazione postunitaria sino ad oggi:

    1. Regio Decreto N. 42 del 1889
    2. Regio Decreto N. 891 del 1942
    3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 (entrò in vigore il 10 febbraio 1976) abrogando tutto il vecchio ordinamento di polizia mortuaria costituito dai due Regi Decreti di cui sopra.
    4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

    Si configura sempre come una sepoltura d’èlite che il Comune ha solo facoltà e non obbligo di dare in concessione, in cui prevale l’elemento di conservazione del cadavere “sub specie aeternitatis”.

    Solo il DPR 803/1975, entrato in vigore il 10 febbraio 1976 (2 giorni dopo la nascita del sottoscritto) limita la portata temporale dello jus sepulchri, circoscrivendola a 99 anni.

    Il DPR 15 luglio 2003 n. 254 opera un’ulteriore evoluzione legando il periodo legale di sepoltura, quello per cui il cadavere se indecomposto diventa “resto mortale” e gode di tutela affievolita da parte dell’ordinamento giuridico non alla durata della concessione, ma al periodo di rimamenza del cadavere nella bara e nella tomba. (così almeno si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione nel 1999).

    Chi scelga il tumulo e non voglia veder disturbata la propria spoglia per tutto il tempo di durata del raporto concessorio può ricorrere a questi istituti:

    1) “Tomba chiusa”: divieto di immettere nel tumulo altre spoglie mortali (intese come resti mortali, ossa o ceneri), poichè ex Art. 76 DPR 285/1990) in una cella sepolcrale può esser tumulato un solo feretro.

    2) Divieto di riduzione: se la concessione supera i 20 anni (dopo 20 anni, ormai si può procedere alla riduzione dei resti mortali in cassetta ossario o alla loro diretta cremazione ex DPR 15 luglio 2003 n. 254)

    3) Proibizione di traslazione: per tutto il tempo della durata della concessione, il tumulo non può esser smurato o manomesso per trasferire il feretro ad altra sepoltura (o a cremazione), non trava, quindi applicazione l’art. 88 DPR 285/1990.

    SE queste clausole sono scritte espressamente nell’atto di concessione esse hanno valore di Legge!

    Addirittura un loculo monoposto può derogare alla regola della familiarità: esempio: l’esecutore testamentario intesta a se’ una cella sepolcrale destinata dall’atto di stipula sino alla naturale scadenza ad accogliere la spoglia di una determinata persona.

  50. adler scrive:

    Mi sembra ci sia una certa confusione interpretativa del diritto di proprietà e di scelta tumulativa. Il soggetto sceglie non a caso il loculo anzichè la terra o viceversa (ragioni religiose-psicologiche dell’essere intoccato ecc.). Per tale scelta ha optato per un diritto perpetuo (oggi non più possibile). Tale diritto impedisce, a mio giudizio, non solo ispezioni ma forzatamente la rimozione se non per mandato ereditario o testamentario.In sostanza ritengo che il diritto perpetuo sia inviolabile se non per rinuncia da parte degli aventi causa con esclusione del concessionario o suo madatario.
    Gradirei una sua interpretazione sulla mia e-mail in indirizzo. Grazie
    (NdR NON si danno risposte private a quesiti. Ove ve ne fosse necessità si usi il sito http://www.euroact.net che ha un servizio di risposta a quesiti a pagamento). Maggiori informazioni le può trovare al seguente link http://www.euroact.net/home/Servizi.cfm

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>