Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:
1)
Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)
2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.
L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.
Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).
L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.
Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della
possibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.
Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).
Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.
L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.







Gentile Rossella,
Da quale regione ci scrive? Sembra un dettaglio frivolo da sondaggista, ma invece è fondamentale, siccome dopo il DPCM 20 maggio 2000 adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.112/1998 e soprattutto in seguito alla Legge Costituzionale n.3/2001 (la cosiddetta “riforma federalista” del Titolo V Cost.) la polizia mortuaria attenendo anche alla tutela della salute umana è strutturata su base regionale.
Il DPR n.285/1990 menziona il regolamento comunale solo in quattro occasioni con gli Artt. 16 comma 1, 62, 80 comma 4 ed 84 comma 1 lettera a) ma, in materia di gestione cimiteriale il vero dominus è proprio il regolamento comunale di polizia mortuaria (sempre da omologare preventivamente presso il Ministero della salute ex Art. 345 Regio DEcreto n.1265/1934 a pena di inefficacia in caso contrario), almeno dall’entrata in vigore del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322. Oggi dopo la riforma del Titolo V Cost, senza dimenticare mai l’importantissimo Art. 824 comma 2 Codice Civile con cui si stabilisce l’appartenenza del cimitero al demanio comunale e di conseguenza la “giurisdizione” del comune sul cimitero stesso. Poi, deduttivamente, se ai sensi dell’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934 il regolamento comunale di polizia mortuaria deve esser omologato prima di produrre i propri effetti giuridici significa che il comune deve dotarsi di un proprio regolamento di polizia mortuaria.
La potestà regolamentativa del comune in materia di polizia cimiteriale è sancita non tanto da norma ordinaria (Artt. 7 e 13 Decreto Legislativo n.267/2000) ma da disposizione di rango costituzionale ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.
Nell’organizzazione dei servizi cimiteriali (ex D.M. 28 maggio 1993, Art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall’Art 26-bis Decreto Legge n.445/1989 convertito nella Legge 28 febbraio 1990 n.39) il comune esercita pienamente le sue prerogative costituzionali ed è autonomo, sempre nel rispetto della Legge, ben inteso, altrimenti scatterebbe d’ufficio lo scioglimento del consiglio comunale ex Art. 141 Decreto Legislativo n.267/2000.
Se il regolamento comunale di polizia o l’ordinanza sindacale con cui si regolano le operazioni cimiteriali ai sensi degli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990 vietano l’estumulazione volta all’apertura del feretro con conseguente raccolta dei resti in cassetta ossario questa è la legge e va rispettata (dura Lex, sed Lex, come dicevano gli antichi giuristi romani).
Tra l’altro giusta l’Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990 le estumulazioni vanno eseguite alla scadenza della concessione (a tempo determinato per un tempo massimo di anni 99 salvo eventuale rinnoco ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 a far data dal 10 febbraio 1976, quando cioè entrò in vigore il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 21 ottobre 1975 n. 803).
Con ogni probabilità il comune di cui Lei ci parla non ha recepito la norma di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n.254 nel proprio regolamento locale e sconta, pertanto, quest’antinomia temporale. Tempu regit actum, direbbero i latini.
Se, invece, la regione è intervenuta con propria Legge o Regolamento in tema di polizia mortuaria, per il principio di cedevolezza e gerarchia tra le fonti del diritto (ubi maior minor cessat) si applica la norma regionale, superando così quella comunale invero piuttosto arcaica.
Per aggirare il divieto la soluzione è facile: gli aventi diritto, individuati dall’ Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, richiedono l’estumulazione del resto mortale finalizzata non alla riduzione delle ossa in cassetta ossario, ma alla diretta cremazione dello stesso, in quest’ipotesi si dovrebbe seguire tassativamente l’Art. 3 commi 5 e 6 DPR n.254/2003, così come confermato dalla Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003.
Gli oneri della cremazione sono a carico dei richiedenti.
Le ceneri, ex paragrafo 13.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 potranno esser tumulate in altro cimitero accando ad un altro feretro, sempre che ciò sia permesso dal locale regolamento di polizia mortuaria del comune presso cui avverrà la nuova sepoltura delle ceneri.
Per ulteriori approfondimenti suggerisco la consultazione del seguente link: Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale? (http://www.funerali.org/?p=858).
Buon pomeriggio.
Mio Padre è deceduto nel mese di luglio del 1986, quindi sono già passati gli anni di sepoltura legale (almeno 20) per effetto dei quali il cadavere diviene resto mortale ed è quindi riducibile in cassetta ossario.
Ho provato ad avanzare richiesta al Comune del Cimitero dove è sepolto mio Padre ma mi è stato risposto che purtroppo, per ora, non è possibile in quanto devono essere trascorsi non meno di 30 anni dal decesso.
Il desiderio mio e dei miei fratelli, è quello di poter ricongiungere nostro Padre con nostra Madre deceduta l’anno scorso e tumulata invece in un altro Cimitero (sempre nella stessa provincia).
Che cosa posso fare perchè ciò avvenga?
RingraziandoVi anticipatamente, porgo distinti saluti.
R. de Stefano
Le operazioni cimiteriali sono servizio pubblico locale ex Art. 113 Decreto Legislativo n.267/2000, e come tali sono erogate; esse sono ordinariamente a titolo oneroso per l’utenza ai sensi dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.
Le operazioni cimiteriali sono, quindi, a carico di chi, avendone diritto, le richieda.
Lei, Gentile Davide, ha pagato una volta come concessionario della tomba da liberare, così da esser nuovamente assegnata con nuovo atto di concessione, ed un’altra in qualità di congiunto del de cuius temporaneamente “parcheggiato” in camera mortuaria, nell’attesa di un posto. Normalmente queste spese attengono a soggetti diversi, ma nel Suo caso concessionario ed avente titolo a disporre sulle esequie del de cuius (assumendosene i relativi costi per funerale e sepoltura) coincidono nella stessa persona fisica.
L’interpretazione del Suo comune mi pare sostanzialmente corretta. Si consulti anche questo link in merito alla traslazione di feretri in altro luogo rispetto all’originario sepolcro: http://www.funerali.org/?p=648, mentre per chiarire l’onerosità delle estumulazioni è opportuno riferirsi a questo link: http://www.funerali.org/?p=329.
Ciao Carlo,
Grazie ancora per i tuoi chiarimenti, devo precisare meglio un punto, entrambi i sepolcri in questione fanno capo allo stessa persona (cioe io) quindi nel caso in cui i costi siano a mio carico sarei io a doverli pagare (e li ho gia pagati), fin qui non ci piove. Il mio dubbio era nel fatto che sia giusto o meno che dopo aver pagato caro il funerale e tutto il resto mi debba anche accollare le spese di spostamento del sepolcro, cio non mi sembra giusto in quanto io non ho colpa se al momento della sepoltura non era libero il posto definitivo, diciamo che io dovrei pagare una sola volta la sepoltura e non anche il successivo spostamento (avvenuto dopo diversi mesi), quindi secondo le disposizioni di legge chi deve pagare?
Grazie
Smuratura, sanificazione del loculo, trattamento resti mortali indecomposti, smaltimento rifiuti provenienti da attività cimiteriale su sepolcro privato (tale, sempre si configura la tumulazione) sono a carico del concessionario, dei suoi aventi causa o dei famigliari del defunto estumulato, mai questi oneri, salvo patti contrari notificati alla Pubblica Amministrazione, sono imputabili ai congiunti del nuovo morto da tumulare.
In ogni caso, spetta ai titolari della concessione l’obbligo di mettere il sepolcro in condizioni di poter essere utilizzato ai fini sepolcrali.
Questo obbligo se inadempiuto, può essere fatto valere tanto con le ordinarie azioni previste dal codice civile, quanto con la riscossione coattiva (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 per quanto riguarda in particolare i termini per l’iscrizione a ruolo), alla luce di quanto disposto dall’Art. 823, comma 2 codice civile.
Dirò di più: se il feretro ha atteso molto tempo in camera mortuaria affinchè si liberasse il loculo dato regolarmente in concessione (Art. 98 comma1 DPR n.285/1990) significa che detto loculo è stato abusivamente occupato “dall’inquilino ormai sfrattato” per tutti quei mesi.
Si configurerebbe, dunque, la fattispecie di tumulazione sine titulo, ovvero illegittima ( si consulti questo link http://www.funerali.org/?p=373) in quaqnto essa materialmente si protrae oltre il “tempo determinato” stabilito chiaramente dall’Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990,mentre la Legge (Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 si debbono eseguire tassativamente alo scadere della concessione.
Grazie Carlo!
Allora, il feretro ha dovuto aspettare diversi mesi prima di essere stato messo nel suo posto definitivo. Tutte le spese di smuramento e trasporto sono risultate a carico dei parenti del defunto, è corretto ??
Grazie ancora..
Davide
Se i congiunti jure sanguinis del de cuius vogliono traslare il feretro ad una nuova sepoltura (o cremazione) ex Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003 si assumeranno i relativi oneri (eventuale nuova concessione, trasporto, rifascio della bara ex Art. 88 DPR n.285/1990).
Altrimenti, le spese per smuratute, rimozione lapide, estrazione del feretro, risanamento del loculo da reimpiegare per una nuova tumulazione, smaltimento dei rifiuti cimiteriali ex DPR n.254/2003) e trattamento dell’eventuale resto mortale indecomposto (cremazione o inumazione) spettano al concessionario.
Si dovrebbe anche considerare che se la salma non abbia già, al momento del decesso, titolo ad essere accolta in un sepolcro privato la cui concessione sia gia’ in essere, dovrebbe essere stata inumata in campo comune ex Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934 ed Art. 49 DPR n.285/1990, ovviamente previa corrisponsione delle tariffe (Art. comma 7 bis Legge n.26/2001) per questa, la quale rimane la sola forma di sepoltura cui il comune ha obbligo di assicurare la disponibilità.
In ogni caso il nuovo feretro potrà sostare il camera mortuaria (ex Art. 64 DPR n.285/1990) per un congruo tempo, affinchè si liberi il loculo per la tumulazione. Di solito l’uso della camera mortuaria è gratuito (se per tempi brevi e dettati da cause di forza maggiore) altrimenti potrebbe esseer servizio a titolo oneroso per l’utenza; molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Salve!
A chi spettano le spese di estumulazione nel caso in cui il posto definitivo non sia disponibile al momento della sepoltura, in quanto occupato da altro feretro che deve essere rimosso per naturale scadenza della concessione ?
Grazie.
Tutte le operazioni cimiteriali soggiacciono a regime autorizzativo, perchè, alla luce del regolamento comunale di polizia mortuaria l’autorità amministrativa deve verificare se chi le chiede, con istanza di parte, abbia titolo per farlo.
La legittimità non è l’unico aspetto: in tema di servizi cimiteriali il comune ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. ha potestà di regolamentazione esclusiva, quindi potrebbe anche emanare
norme giuridiche diverse, secondo i contesti locali, ad integrazione del DPR 10 settembre 1990 n. 285.
La circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 non è una fonte del diritto, ma solo un atto istruttivo trasmesso dal Misistero ai propri plessi (sostanzialmente le AASSLL) dislocati negli enti territoriali.
Il regolamento comunale di polizia mortuaria, infatti, potrebbe vietare, per ragioni di logistica o spazio) la traslazione da un sepolcro ad un altro, oppure ammetterlaq solo entro precisi confini temporali.
E’quindi, importante controllare preventivamente se il dettato della irc. Min. n. 24/1993 sia stata o meno recepita nel regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale è pur sempre soggetto ad omologazione ai sensi dell’Art. 1265/1934.
Gentile Lucia,
Perchè sia possibile l’operazione cimiteriale da Lei adombrata debbono ricorrere queste condizioni:
Il papà morto nel 2008, quando era ancora in vita, deve essr stato titolare almeno dello jus sepulchri passivo (diritto ad esser sepolti in una determinata tomba). A questo proposito a chi è intestata la concessione, ancora al nonno oppure essa è statab volturata in favore dei discendenti dell’originario fondatore?
Il nonno è deceduto nel 1974, sono quindi passati gli anni di sepoltura legale (almeno 20) per effetto dei quali un cadavere diviene resto mortale ed è riducibile in cassetta ossario o direttamente cremabile (DPR 15 luglio 2003 n. 254). Attenzione, però, questa fattispecie deve esser espressamente statuita dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti ex Art. 86 DPR 285/1990, l’estumulazione sarebbe possibile solo alla naturale scadenza della concessione, inibendo, così, la possibilità di ampliare la capacità ricettiva del sepolcro estendendola non solo ai cadaveri, ma anche allo loro trasformazioni di stato (resti mortali, ossa, ceneri).
La spoglia del nonno è riducibile in cassetta ossario, al fine di liberare spazio se e solo se:
1) il cadavere è davvero scheletrizzato, ovvero tutti itessuti molli si sono decomposti, rendendo possibile la raccolta delle ossa, altrimenti o si procede a cremazione o si ritumula il feretro, occupando il posto che sarebbe stato assegnato al papà.
2) l’atto di concessione ammette l’estumulazione. Mi spego meglio: potrebbe, infatti, sussistere agli atti una precisa volontà del fondatore del sepolcro affinchè non sia simbolicamente profanato il sonno dei morti. E’ la tipologia della cosiddetta “tomba chiusa”, con questa clausola il concessionario “blinda” giuridicamente il sepolcro impedendone la manomissione o l’apertura anche nei confronti dei propri successori.
Se da disposizione testamentaria o dallo stesso atto di concessione si dimostra che il nonno, per ragioni affettive o ideali, scelse la sepoltura proprio in quella tomba (JUS ELIGENDI SEPULCHRUM), le ossa verranno obbligatoriamente ivi tumulate, e non potranno esser traslate o sversate nell’ossario comune, altrimenti la concessione potrebbe anche estinguersi per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio.
Per provvedere ad estumulazione e raccolta ossa occorre il consenso di tutti i più diretti consanguinei del nonno, manifestato nelle forme del DPR 445/2000 siccome, con l’estumulazione si pone in essere un atto di disposizione secondo il criterio di poziorità (potere + priorità esclusiva) enunciato dall’Art. 79 DPR 285/1990
BUONGIORNO,
SECONDO LA CIRCOLARE MINISTERIALE N.24/1993 PARAGRAFO 13.1 POSSO TUMULARE MIO NONNO MORTO NEL 1974 IN UNA CASSETTA E RENDERE IL POSTO LIBERO A MIO PADRE SUO FIGLIO MORTO NEL 2008?
Esasperando, in modo intelligente, il concetto espresso dal paragrafo 13.1 della Circ.Min. n. 24/1993 anche il singolo loculo può divenire una piccola tomba di famiglia in cui tumulare:
Uno ed un solo feretro (Art. 76 DPR 285/1990)
ma anche più urne cinerarie o cassette ossario sino al raggiungimento della massima capienza fisica del sepolcro ex Art. 93 DPR 285/1990.
L’escamotage è molto semplice: si considerano titolari dello jus sepulchri non solo i cadaveri in quanto tali ma anche le loro trasformazioni di stato come parti anatomiche riconoscibili, ossa, ceneri e resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo ai sensi del DPR n. 254/2003.
Anzi la RI-TUMULAZIONE delle spoglie cremate o ridotte in cassetta ossario nella stessa nicchia muraria dove il defunto fu sepolto al momento del funerale diventa obbligatoria nel caso il de cuius abbia disposto di esser sepolto proprio in quella determinata tomba (electio sepulchri), senza ovviamente specificare sotto quale forma (feretro intero, urna, cassetta, contenitore per indecomposti…) almeno per tutta la durata della concessione (se questa è perpetua il problema non si pone)
Il verbo “estumulare” di per sè stesso significa semplicemente smurare la tamponatura dell’avello così da estrarne il contenuto (di solito una cassa, ma anche un’urna o una semplice cassetta di zinco di cui all’Art. 36 DPR 285/1990.
Meglio operare questa distinzione sul piano linguistico:
1) estumulazione finalizzata al trasporto verso altra sepoltura (la cosiddetta “traslazione” ex Art. 88 DPR 285/1990
2) estumulazione volta alla ricognizione sullo stato di avvenuta mineralizzazione dei tessuti molli, con conseguente raccolta delle ossa (Art. 86 commi 2 e 5 DPR 285/1990).
La regione Emilia Romagna, con il proprio regolamento regionale n.4/2006 si spinge oltre e e prevede quando si estumuli, così da ricavare spazio per un nuovo feretro, il rinnovo automatico della concessione per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni, ossia al periodo legale di sepoltura in loculo stagno (Art. 86 comma 3 DPR 285/1990 e soprattutto DPR n. 254/2003.
La filosofia di questa norma è chiara: introdurre il concetto di cimitero a rotazione con cui favorire un ri-uso responsabile del patrimonio cimiteriale.
Meglio prevedere questi istituti nel regolamento comunale di polizia mortuaria (da omologare ai sensi dell’Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) perchè la Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 è solo un atto istruttivo e non una fonte del diritto, mentre il comune, ex Art. 117 comma 6 III periodo Cost., gode di potestà regolamentativa in materia di polizia mortuaria.