L’estumulazione nelle sepolture perpetue

Il fine ultimo di un estumulazione (rimozione della lapide e smuratura della tamponatura sino ad aver diretto accesso al feretro) ha due principali fini:

1)cassa rotta2Traslazione del feretro (ossia trasferimento dello stesso ad altra sepoltura neutralizzando la cassa di zinco se la bara verrà inumata ex Art. 75 DPR 285/1990 oppure ripristinandone le condizioni di impermeabilità ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 attraverso il cosidetto rifascio.)

2) Apertura della cassa per l’eventuale raccolta dei resti ossei e loro riduzione in cassetta ossario di cui all’Art. 86 comma 5 DPR 285/1990.

L’estumulazione, allora, è ordinaria quando si esegue alla naturale scadenza della concessione, se non contemplata dal regolamento comunale o dalla “convenzione” dello stesso atto di concessione (oggi dopo l’entrata in vigore del DPR 15 Luglio 2003 n. 254 molti regolamenti comunali cominciano a considerare quale ordinaria l’estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in loculo, anche intesi come la somma di più momenti trascorsi in diversi sepolcri.

Se accettiamo un’interptetazione massimamente ristrittiva del disposto dell’Art. 86 DPR 285/1990 l’estumulazione straordinaria può esser negata ovviamente in forma scritta e motivata, indicando altresì il termine temporale l’autorità cui sia possibile ricorrere ai sensi dell’Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif (Sereno Scolaro).

L’art. 86, comma1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, infatti,, nel definire la regola generale, presenta anche la nidificazione di un’eccezione, con quell’inciso: “ quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua”, precisazione che altera, e non di poco, il quadro di riferimento antecedentemente delineato, in sostanza inibendo le ipotesi dell’estumulazione per tali salme e in tali condizioni,comportando la non estumulabilità delle salme tumulate in concessioni aventi il carattere della perpetuità.

Tale formulazione, però, pare contraddetta dal seguente comma, quando il legislatore prescrive anche per i feretri provenienti da tumuli di durata indeterminata un turno di rotazione supplementare in campo di terra, proprio per permettere la ripresa dei processi di dissoluzione della materia organica, il fine ultimo della presenza dei cadaveri in cimitero per il DPR 10 settembre 1990 n. 285, secondo il combinato disposto tra gli Artt. 57 comma 5, 60 comma 2, 67, 68, 85,86 comma 2, 89 è la completa mineralizzazione dei cadaveri sino alla raccolta delle ossa in cassetta ossario (Art. 36) o alla loro dispersione inossario comune di cui all’Art.67)

Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della cassa estumalatapossibilità di estumulazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è, anzi, auspicabile per far posto a nuove sepolture, ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra quest’evenienza (99 anni, salvo rinnovo ex 92 comma 1 DPR 285/1990) e il regime di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/1990.

Nel caso di estumulazione con riduzione dei resti ossei, e’ competenza del Sindaco con ordinanza ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990 (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire, di concerto con il responsabile del Servizio ASL, a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno).

Generalmente in Italia tale compito e’ affidato con ordine di servizio all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni.

L’Autorità Sanitaria, attraverso delega (il testo letterale del DPR 10settembre 1990 imporrebbe invece la presenza fisica di un operatore sanitario) determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.

Interessante un’ultima osservazione: se il feretro tumulato in sepoltura perpetua da quest’ultima è trasferito in campo indecomposti potrebbe anche verificarsi un mutamento dei fini del rapporto concessorio (quella concessione, infatti, era sorta proprio per ospitare quel particolare defunto) con conseguente estinzione della stessa per esaurimento della propria funzione, in caso contrario, compiuta la scheletrizzazione del defunto le ossa se avevano titolo a d esser deposte nel sepolcro privato di cui sopra dovranno senz’altro esser nuovamente nella tomba originaria, non più come cadavere, ma quali semplici resti ossei.

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103 Responses to L’estumulazione nelle sepolture perpetue

  1. Carlo scrive:

    X Riccardo,

    Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall’inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno) ?

    Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioe’ decorso il turno decennale di inumazione (e che avebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi e’ alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto suficiente il solo porvvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni.
    Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del comune) dal punto di vista del recupero spese in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l’onere dell’operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso).
    In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

  2. riccardo scrive:

    come e’ possibile andare al cimitero di Siracusa e non trovare piu’ la tomba a terra dove e’ sepolta mia madre?!
    ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent’anni, quindi pensavo che a qualche anno prima della scadenza ci fosse stata la possibilita’
    di sistemare i resti in qualche loculo.
    quello che mi chiedo: il comune puo’ fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti piu’ prossimi??

  3. Carlo scrive:

    X Stefano,

    La legge n. 440/1987 definiva i servizi cimiteriali come servizi pubblici locali, ammettendone, almeno per inumazione e cremazione, la gratuità.

    Dopo l’avvento della Legge n.26/2001 e della stessa Legge n. 130/2001 in materia di cremazione, tutto è cambiato

    Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

    Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta.

    la norma che stabilisce l’obbligo di provvedere, con il pagamento dei relativi oneri, all’estumulazione, in caso di estinzione, anche per causa patologica, del rapporto concessorio è, di solito rinvenibile:

    1) in un articolo ad hoc del regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale per produrre appieno i propri effetti è pur sempre soggetto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie.

    2) nello stesso atto di concessione o nella convenzione che sovente lo accompagna, in cui le parti contraenti, all’atto della stipula fissano i reciproci diritti e doveri

    3) in difetto delle due ultime previsioni a livello locale, varrebbe pur sempre l’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 con il quale tutti i servizi cimiteriali sono divenuti prestazioni a titolo oneroso per l’utenza, fatti salvi i casi di indigenza, disinteresse, vita sola.

    Con la piccola rivoluzione introdotta dall’Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 si è instaurato questo principio: in merito alla sistemazione delle spoglie mortali in un dato sepolcro privato: “paga chi dedice” o, secondo altri, “decide chi paga” (limitatamente all’evenienza di disinteresse/irreperibilità degli aventi diritto a pronunciarsi tradotto: ogni atto di disposizione su salme cadaveri e loro trasformazioni di stato comporta l’assunzione del costo di queste operazioni cimiteriali

    Mi spiego meglio: l’onere di riattare il sepolcro su cui spesso il concessionario vanta solo un diritto d’uso (se proprietario del manufatto è, infatti, il comune) sorge in capo al concessionario stesso, ma hanno titolo privilegiato per disporre dei resti mortali in via di estumulazione coloro i quali siano legati ai suddetti defunti da vincoli di consanguineità.

    Prescinderei anche dall’art. 1, 7-bis D.-L. 392/2000 (L. 26/2001), siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma positiva e formale

    Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni oenere non può non essere a carico dei familiari, in quanto che tale tipologia di sepoltura nè può nè, tanto meno DEVE comportare oneri a carico del bilancio comunale. In nessun caso, altrimenti sorgerebbe la responsabilità patrimoniale ex Art. 93 D.LGS n. 267/2000 per danno all’erario pubblico.

    Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l’onere dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell’ossario comunale, quando possano eseguirsi.

    L’onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.
    Gli affini sono … estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità.

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