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DSCF0836L’art. 83 DPR 10 settembre 1990, n. 285 annovera tra le proprie fattispecie la possibilità di esumazione prima del prescritto turno di rotazione, normalmente di durata decennale.

In effetti anche se con il D.P.C.M 26 maggio 2000 le autorizzazioni per abbreviare o dilatare la durata del turno di rotazione sono state trasferite in capo alle regioni ed in molte realtà locali ai comuni, per effetto di un ulteriore processo di decentramento amministrativo all’interno del sistema normativo (1) del DPR 285/1990 il periodo minimo di sepoltura legale nelle quadre d’inumazione è sempre e solo di 5 anni (Art. 82 comma 3).

Oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 l’autorizzazione a ridurre il turno di rotazione in campo comune è stato trasferito alle regioni e molte di questehanno conferito tale potere al sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale (ex Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998 e Decreto Legislativo 267/2000). lo stesso Ministero della Sanità ha riconosciuto che data la natura del fenomeno conservativo-trasormativo a carico dei cadaveri spesso il prolungamento del tempo di inumazione non servirebbe ad altro che a rendere indisponibili ulteriormente fosse per successive inumazioni”.Si rimanda alla relazione svolta dal Dr. Leonardo Toti. Direttore dei servizi di igiene pubblica del Ministero della Sanità (ANTIGONE 3/91 pag. 12 e segg.) ed agli articoli di Massimo Massellani e Giovanni Pierucci (ANTIGONE 4/91).

Laddove il periodo legale di sepoltura in fossa comune sia stato compresso a 5 anni ( 5 anni sono il minimo consentito dallo stesso DPR 285/1990) le esumazioni dopo 5 o più anni di permanenza del cadavere nella fossa sono da considerarsi ordinarie.

Esse, allora, ai sensi dell’Art. 82 DPR 285/1990 sono regolate con ordinanza del sindaco.

E’ questa ordinanza, sentito anche il parere dell’autorità sanitaria, a definire un protocollo operativo per valutare lo stato di mineralizzazione
dei resti disseppelliti per la loro riduzione in cassetta ossario ex Art. 85 comma 1 DPR 285/1990.

Di solito, con ordine di servizio, si individua nel necroforo caposquadra il soggetto titolato a decidere nei casi dubbi di incompleta sheletrizzazione, e gli eventuali avanzi umani rinvenuti non sono cadaveri (o parti di essi) ma solo resti mortali (ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254) oppure semplice ossame.

Per gli indecomposti dopo l’emanazione circolare del Min. Sanità n. 10/1998, ordinariamente i tempi di reinumazione sono “stabiliti” in 5 anni se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se se ne fa uso. Detti limiti minimi sono derogabili in caso di comprovata capacità scheletrizzante accelerata in analogia con l’Art. 82 comma 3 DPR 285/1990 Cosicché se regolamento comunale od ordinanza non dispongono diversamente, ora basta la circolare 10/98 a stabilire questi parametri cronologici. In caso contrario gli strumenti normativi debbono esser adeguati, senza dimenticare l’omologazione del regolamento comunale ex Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265 (almeno per le parti dello stesso di pertinenza statuale).

Spesso in occasione delle esumazioni ordinarie, sotto il primo strato di sepolture, si rinvengono altre casse più antiche. In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità.

In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione, sia perché tali operazioni venivano eseguite con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore), sia perché era invalso l’uso di risolvere il problema degli inconsunti lasciandoli semplicemente sotto, sperando che la permanenza sottoterra determinasse una trasformazione in ossa.

Di tale situazione deve essere fatta segnalazione all’A.S.L., essa, infatti ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90, controlla il funzionamento dei cimiteri, o comunque mantiene un funzione di supervisione e consulenza sull’attività cimiteriale anche laddove, in forzaa di un provvedimento regionale, il comune le sia subentrato in questo compito perché questo fatto così scabroso, forse, non è un segno di un modo di lavorare passato non corretto, bensì un sintomo di una incapacità del terreno cimiteriale a mineralizzare.

Per i cadaveri inumati in campetti dati in concessione (ex Art. 90 commi 2 e 3), trattandosi di una sepoltura privata al pari della tumulazione, esumazione ordinaria al pari dell’estumulazione ordinaria dovrebbe collocarsi temporalmente alla fine del lasso temporale considerato nell’atto di concessione, ossia quando la concessione stessa si estingua per effetto di scadenza.

Tuttavia, sempre ragionando in via analogica dopo l’emanazione del DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono ordinarie anche le esumazioni cui si dia luogo dopo il periodo di sepoltura legale (10 anni se non diversamente prolungato o abbreviato ex Art. 82 commi 2 e 3 DPR 285/1990). La grande novità del DPR n. 254/2003 è proprio l’introduzione di un criterio standardizzato e basato su di una definizione amministrativa per la distinzione tra cadaveri e resti mortali con relativa metodologia di smaltimento.

A rilevare, quindi è il periodo legale di sepoltura (anche se come somma di più momenti trascorsi in due o più tombe ad interro) e non la durata della concessione, questo discrimen è fondamentale per le tumulazioni (le quali traggono la loro ragion d’essere solo ed esclusivamente da un rapporto concessorio tra il comune, quale ente concedente ed il fondatore del sepolcro), mentre riesce quasi residuale per le inumazioni, siccome nell’ordinamento italiano l’inumazione è quasi sempre sinonimo di interro in campo comune (ex Art. 49 DPR 285/1990) dove il titolo di accoglimento a contenuto privatistico è incardinato non sullo Jus Sepulchri sibi familiaeque suae statuito dall’Art. 91 comma 1 DPR 285/1990, ma sul ricorrere delle circostanze effettuali di cui alle lettere a), b), d) e) dell’Art. 50 DPR 285/1990.

C’è un caso invero particolare sul quale la dottrina ancora si arrovella: è possibile inumare un feretro in una tomba ad inumazione oggetto di concessione cimiteriale la cui durata residua non riesca a coprire il periodo legale di sepoltura?

Se è consentito il rinnovo “in itinere” ex Art. 92 comma 1 DPR 285/1990 il problema non si porrebbe perché i 10 anni di permanenza nella fossa sarebbero comunque garantiti, altrimenti dovremmo ipotizzare un’esumazione straordinaria per trasferire il feretro in campo di terra o in altra sepoltura dedicata (compresa l’eventualità di cremazione con il pieno rispetto della procedura aggravata ai sensi dell’Art. 79 DPR 285/1990, o dell’Art. 3 Legge 130/2001… laddove applicabile).

Molto dipende dalle clausole contenute nell’atto di concessione con le quali si disciplina nel dettaglio l’accesso al sepolcro, anche con soluzioni migliorative rispetto allo scarno disposto dell’Art. 93 comma che sembra porre solo un limite di ordine fisico (la naturale capienza della tomba) e non cronologico. Si è tuttavia di questa opinione: come nelle tumulazioni il diritto d’uso si esercita attraverso lo jure sanguinis sino all’ultimo istante utile, se ovviamente il regolamento comunale di polizia mortuaria non stabilisce diversamente introducendo, in qualche modo, una irreggimentazione dello Jus sepulcrhi legata all’economia di gestione nell’attività cimiteriale.

26forenL’operazione cimiteriale volta all’apertura della tomba per dissotterrare il feretro è definita comunemente anche come esumazione straordinaria ed è prevista in due casi: l’uno è quello della disposizione dell’Autorità Giudiziaria per fini di giustizia, ai sensi dell’ Art. 116, comma 2 decreto legislativo n,271 del 28 luglio 1989; l’altro, demandato alla potestà dell’autorità comunale, si verifica quando sia richiesto il trasporto in altra sepoltura (fuori o all’interno del recinto cimiteriale di prima sepoltura a sistema di tumulazione oppure inumazione) o con la finalità della cremazione. L’esumazione non è consentita per altri scopi (indagini private, desideerio di rivedere il cadavere, curiosità morbosa…)

Detta separazione di ruoli assieme alla piena titolarità del comune sulle funzioni di polizia cimiteriale è stata ribadita anche dalla giurisprudenza: T.A.R. Emilia Romagna, 10 febbraio 1985 n. 317: “Il potere dell’Autorità giudiziaria di esumare o estumulare salme al fine di reperimento prove o tracce di reato, non esclude il potere del Sindaco di ordinare, nell’esercizio dell’attività di polizia mortuaria e di autotutela dei diritti dell’Ente che rappresenta, l’esumazione e l’estumulazione di salme, nonché di applicare le sanzioni previste dal D.P.R. 803/1975 e dal T.U. 27.7.1934, n. 1265. La durata posta in 10 anni per il periodo ordinario delle esumazioni non può vincolare i poteri di polizia mortuaria soprattutto se si tratta di salme inumate abusivamente”.

Per dar luogo al disseppellimento del feretro devono presentarsi queste condizioni strutturali:

Consenso degli aventi diritto a disporre del cadavere del de cuius, o in alternativa Provvedimento della magistratura

  • Assenza di volontà de de cuius contraria all’esumazione (Potrebbe esser il caso di una sepoltura privata, data in concessione, costituita non da un colombario, ma da un semplice quadra di inumazione riservata ai membri di una particolare famiglia).
  • Titolo di trasferimento del cadavere verso una nuovo sepolcro o l’ara crematoria (Occorrono quindi le autorizzazioni al seppellimento in altra tomba, o alla cremazione ed il decreto di trasporto se la nuova sepoltura è collocata fuori del cimitero, altrimenti basta l’annotazione sui registri cimiteriali).
  • Esclusione di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva se l’esumazione avviene prima dei due anni dalla morte e non è ordinata dall’autorità giudiziaria. (Occorre, ai sensi dell’Art. 84 lettera b) una dichiarazione ufficiale dell’autorità sanitaria che attesti la non pericolosità dell’operazione cimiteriale per la salute pubblica. Invero alcune regioni disapplicano questo divieto (esempio: Emilia Romagna Art 12 L.R. 29 luglio 2004 n. 19)

A bordo fossa durante lo scavo dovrà esser presente anche l’addetto al servizio di custodia per redigere apposito verbale con conseguente annotazione nei registri cimiteriali e verificare la collocazione della tomba, nonché l’identità del cadavere anche attraverso il cippo di cui all’Art. 70 DPR 285/1990

La partecipazione al pietoso intervento da parte dei famigliari del de cuius, i quali assisterebbero quali attoniti spettatori deve esser attentamente valutata sotto il profilo della sicurezza ed anche dell’emotività (scene piuttosto crude possono ingenerare nelle persone più sensibili stati di alterazione psicologica)

C’è poi un ulteriore vincolo da rispettare: fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie nei mesi compresi tra maggio è settembre

La domanda di esumazione straordinaria dovrà esser corredata con atti e documenti che consentano di valutare la sussistenza dei presupposti positivi di cui sopra.

L’autorità comunale, se l’istanza rispetta tutti i requisiti formali e sostanziali non può arbitrariamente denegare l’autorizzazione all’esumazione straordinaria (È comunque possibile e opportuno che vengano regolate le esumazioni e le estumulazioni (tutte) con ordinanza del sindaco. Con tale ordinanza si possono determinare, in funzione dei luoghi (ad es. in montagna il problema non si pone) sia gli orari che i giorni di intervento, ma anche inibire le operazioni in determinati periodi caldi.

Com’è ovvio l’ordine di eseguire l’esumazione straordinaria impartito dall’autorità giudiziaria si colloca, gerarchicamente, in posizione prodromica, rispetto alla formale autorizzazione rilasciata dal comune che, tuttavia, è pur sempre necessaria per perfezionare tutto l’iter procedurale.

Il DPR 285/1990 delinea nel proprio articolato attribuzioni ad organi dei comuni pensate secondo le logiche presenti nel TULCP, solo che (perfino prima della sua emanazione, oltre che dell’entrata in vigore) era entrata in vigore la L. 142/1990 (oggi, TU di cui al D. Lgs. 267/2000) che ha modificato, e profondamente, le attribuzioni degli organi (oltretutto qualificando organi soggetti che prima non lo erano (dirigenti, segretario comunali (in riferimento all’art. 52 L. 142/1990; oggi vi è stato qualche mutamento anche sotto questo versante), organi di revisione contabile)).

Da questa discrasia deriva l’esigenza (purtroppo) di valutare le norme del DPR 285/1990 che individuano funzioni di questo o quell’organo comunale (si pensi all’art. 78, u.c. che fa riferimento al cons.comunale per una competenza che non rientra certo nell’art. 32 L. 142, oggi art. 42 SD.Lgs. 267/2000) tenendo conto della gerarchia delle fonti, dove il D. Lgs. 267/2000 (oggi) prevale nettamente, in quanto norma di rango primario, sulle norme del DPR 285/1990, norme di rango secondario.

Le disposizioni dell’art. 82 DPR 285/1990 rientrano chiaramente tra le attribuzioni ed i compiti di cui all’art. 107, 3 D. Lgs. 267/2000 (ricordando anche l’art. 107, 4 D. Lgs. medesimo).

Oggetto dell’ esumazione straordinaria, naturalmente, è sempre e solo il cadavere e non il resto mortale, proprio perché non è ancora completamente trascorso il periodo legale di sepoltura, quindi per il trasporto si dovranno osservare tutte le prescrizioni dettate in materia di trasporto cadaveri (autofunebre in regola con i requisiti dell’Art. 20, cofano in grado si assicurare il trattenimento del percolato cadaverico almeno per il tempo necessario trasporto stesso grazie all’adozione di un dispositivo impermeabilizzante…)

Anche se il DPR 10 settembre 1990, n. 285 rimanda testualmente alla figura del sindaco, per individuare l’autorità amministrativa preposta al rilascio di molti provvedimenti annoverati dal DPR 285/90, occorre ricordare che le autorizzazioni previste dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 rientrano nelle responsabilità e nei compiti attribuiti in via esclusiva al dirigente (o chi ne assolva le funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) a termini dell’art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e, prima, dell’art. 51 legge 8 giugno 1990, n. 142, in vigore dal 13 giugno 1990).

È per altro opportuno segnalare l’autorizzazione concessa alla locale AUSL, affinché, se necessario, possa fornire indicazioni operative da osservare per il trasporto, ad integrazione di quanto già stabilito in via generale dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 per il trasporto di cadaveri interno al territorio italiano (Artt. 18, 23, 24, 25, 26, 30) o diretto all’estero (Artt. 27 e 29).

L’autorizzazione è soggetta al previo pagamento della tariffa stabilita dal comune e l’istanza deve esser redatta nel rispetto delle norme fiscali, come infatti ha rilevato la Cassazione penale, Sez. II, 20 ottobre 1978 “L’esumazione dei cadaveri per la collocazione in altra sepoltura, a richiesta dei privati, deve avvenire a spese degli stessi richiedenti, se non diversamente disposto dai regolamenti di polizia mortuaria comunali”.

Oggi, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 26 del 28 febbraio 2001, è scomparsa anche quest’ultima eventualità poiché i servizi cimiteriali sono divenuti, salvo particolari frangenti, prestazioni a titolo oneroso per l’utenza.

Prima la disciplina di riferimento per il regime tariffario delle esumazioni sarebbe stata individuabile nell’Art.106 del RD 23 dicembre 1865, n. 2701, “Approvazione della tariffa penale”,in quanto non abrogato.

XXX Tale articolo recitava testualmente: “Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate secondo la tassa fissa per gli incaricati delle inumazioni dei comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osservano gli usi locali. Lo stesso si farà quando occorresse trasportare qualche cadavere da una località all’altra per eseguire la sezione o ad altra operazione relativa alla istruzione del processo”. Inoltre, ai sensi dell’art.124 del RD citato, nel caso accennato al capoverso dell’art.106, anche le spese di trasporto dei cadaveri avrebbero dovuto essere anticipate dal pubblico erario.

Bisogna comunque ricordare come il RDL 23/12/1865, n. 2701 fosse già stato abolito (dal 1/7/2002) per effetto del DPR 30/5/2002, n. 115 il quale sopprimeva la previsione secondo cui tali spese rientrassero in quelle di giustizia, l’onere dell’esumazione, ordinaria o straordinaria che sia, disposta dall’autorità giudiziaria non può, quindi, più essere imputato tra le spese di giustiziza, ripetibili tramite la cancelleria.

La conseguenza è immediatamente intuibile: l’onere grava sulla parte processuale che ha richiesto al giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione e’ stata emessa.

E’ suggeribile che i comuni siano particolarmente attenti sul punto, meglio se richiedendone il pagamento preventivo, in quanto l’omesso introito delle somme stabilite dalle tariffe comunali per tali operazioni potrebbe comportare responsabilita’ patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

L’atto di autorizzazione risulta autonomamente soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e successive motivazioni.

Fermo restando il ragionevolissimo criterio di una ridotta mobilità dei cadaveri interrati affinché si compiano i processi di mineralizzazione alcuni regolamenti comunali permettono interventi di spostamento verso altra destinazione con precise restrizioni di natura soprattutto temporale, ad esempio esclusivamente in momenti molto ravvicinati al giorno del funerale (quindi il cadavere dovrebbe esser ancora abbastanza integro) oppure) oppure, per converso, quando si stia per compiere il turno di rotazione e s’avvicini la scadenza dell’esumazione ordinaria perché molto elevata dovrebbe esser la probabilità di rinvenire solo ossa da avviare a cremazione (ex. Circ. Min. n.10 del 31 luglio 1998) tumulazione in celletta ossario conservazione in forma promiscua ed indistinta nell’ossario comune ai sensi dell’Art. 85 commi 1 e 2.

La permanenza stabile (2) dei cadaveri nel luogo originario in cui furono deposti (3) nel giorno delle esequie, affinché si compia la scheletrizzazione è un principio implicito del nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria che risponde non solo a questioni igieniche (4), ma anche a problemi di natura morale, così come rilevato dalla Cassazione civile, 16 dicembre 1974 n. 4288 “Nel giudicare dell’opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro”.

Tuttavia la stessa Cassazione civile, diversi anni dopo, l’ 11 dicembre 1987 con sentenza n. 9168 ribadì come Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non fosse in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto.

Diversi comuni hanno introdotto nei loro regolamenti restrizioni e soglie temporali piuttosto rigide per “comprimere” il pur legittimo esercizio del diritto di dis-sepoltura straordinaria, questi limiti se dotati di una loro logica e, dunque, motivati, costituiscono uno strumento di attuazione rispetto al testo del DPR 285/1990 (o dei regolamenti regionali se la regione è intervenuta con una propria legislazione parallela) perché è funzionale ad un contenimento di pratiche funebri che comportano interventi particolarmente onerosi e disagevoli per l’organizzazione cimiteriale (Un altro metodo molto efficace per arginare certe istanze piuttosto pretenziose è un’accorta politica tariffaria che spesso consente una modulazione più elastica e flessibile).

Spesso, però, gli aventi titolo secondo jure sanguinis inoltrano richiesta di trasportare gli esiti dei fenomeni cadaverici (indecomposti) in un altro comune per la sepoltura in una tomba di famiglia.

La Circolare 31 luglio 1998 n. 10 contempla in questo caso, l’inumazione in campo indecomposti o la cremazione e sembrerebbe, quindi, escludere la tumulazione in altra tomba.

In subordine si porrebbe anche la questione del trasporto, soprattutto se fuori del cimitero di prima sepoltura. Con quale veicolo provvedere?

Le esumazioni ordinarie (cioè dopo il turno ordinario di rotazione (e si dovrebbe provvedervi 10 anni + 1 giorno dopo la sepoltura), infatti, secondo logica, comporterebbero il deposito delle ossa nell’ossario comune, salvo che i familiari non facciano domanda di conservale altrimenti (Art. 85 DPR 285/1990).

La disposizione richiamata pare, invece, ipotizzare una diversa sistemazione nel medesimo cimitero, non sussistono ostacoli a tenere presente anche l’art. 88 DPR 285/1990, ossia il rifascio della bara con il nastro metallico o nei casi più estremi (cassa originaria completamente distrutta il trasferimento della spoglia in un cofano con le caratteristiche di cui all’Art. 30 e, di riflesso 77 DPR 285/1990.

Siccome, però, si tratta di resti mortali (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 15/7/2003, n. 254), per le autorizzazioni al trasporto si veda l’art. 3, 5 DPR 254/2003.

Se i resti mortali siano destinati a tumulazione, devono comunque essere confezionati in modo idoneo alla tumulazione. Tra l’altro, se si tiene conto dell’art. 88 DPR 285/1990, va anche verificata la perfetta tenuta del feretro (legno + zinco) o, in difetto, disposto il c.d. rifascio, superfluo solo se non si rileva la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquami (paragrafo 3 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10).

Non essendo i resti mortali sempre e comunque equiparabili a cadaveri potrebbero anche non essere necessari i mezzi speciali di cui all’Art. 20 DPR 285/1990.

Si tratta, tuttavia, di aspetti tecnici che chi esercita l’attività onoranze funebri ben sa e, nelle regioni in cui sussista norma che preveda un’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, ciò dovrebbe valere a maggior ragione.

Articoli correlati e rinvenibili con la funzione “CERCA”:

  • La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria
  • La ri-tumulazione
  • La rotazione dei posti feretro
  • L’iter delle estumulazioni
  • La traslazione dei resti ossei

 

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(1) Nell’Art. 20 comma 1 del regolamento regionale approvato dalla Lombardia sembra scomparire anche il limite dei 5 anni.

(2) Si veda in particolare: Corte d’appello di Palermo, 7 febbraio 1930 n. 442, “Il permesso di immettere un cadavere in una sepoltura particolare, dato da chi è il proprietario, non è revocabile dopo che l’inumazione abbia avuto luogo. E’ ammissibile la prova testimoniale per accertare il consenso dato dal proprietario alla sepoltura per tale ammissione”.

(3) Corte d’appello di Torino, 13 novembre 1931 n. 267, “È valida la trasmissione per atto tra vivi o di ultima volontà, del diritto di sepolcro su tomba particolare, con rispetto all’intangibilità dei cadaveri già tumulati e con osservanza dei regolamenti locali. Il diritto di sepolcro, spettante al privato su un’area del cimitero comunale non ha natura dominicale, ma deve considerarsi quale concessione amministrativa passibile di trasferimento ai terzi e provvista di tutela giurisdizionale”.

(4) Durante il pietoso trasferimento le “carcasse”umane con presenza di parti molli, ancorché residue, percolano ed esalano odori fetidi, di conseguenza i necrofori debbono lavorare con determinati dispositivi di sicurezza piuttosto ingombranti come stivali con suola antichiodo e puntale per prevenire schiacciamenti, guanti in maglia metallica, tute monouso, occhiali e visiere se si ravvisa il pericolo di schizzi.

33 Risposte a “Le esumazioni straordinarie”
  1. Carlo scrive:

    Il DPR 285/90 stabilisce: a) le caratteristiche dei loculi (art. 76 commi 6, 7, 8 e 9); b) l’onere per la conservazione dei manufatti (art. 63/1); c) le caratteristiche dei feretri all’atto della tumulazione (art. 77); d) il tipo di sistemazione del feretro (perfetta tenuta) quando si provvede ad un suo trasferimento in altra sede (art. 88).

    Alcuni commentatori, forse in un modo un po’ estremo, arrivano ad ipotizzare l’applicazione dell’Art. 674 Codice Penale.

    In ogni caso l’imputazione degli oneri per il ripristino dell’impermeabilità nel tumulo è decisa dall’ordinanza del sindaco con cui si regolano le estumulazioni (Art. 86 comma 1 DPR n.285/1990).

    Il rifascio del feretro, cioè l’avvolgimento della bara lesionata in un nuovo nastro di zinco, spetta sempre al concessionario, così come i costi per l’estumulazione staordinaria (rimozione lapide, smuratura, estrazione della cassa danneggiata)

    Le spese per il risanamento del loculo (lavaggio, disinfezione) potrebbero anche esser sostenute dal comune in quanto proprietario della tomba data in concessione, a meno che il comun e stesso non le addebiti al concessionario, il quale ha pur sempre in uso il loculo in virtù di un regolare atto di concessione (Art. 98 comma 1 DPR n.285/1990)

    Tale perplessità origina da questa considerazione: un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento a regola da parte di una impresa funebre. Inoltre paga la concessione di un loculo che deve essere stato realizzato a regola d’arte, infine, paga una tumulazione con relativo tamponamento a regola d’arte.
    Egli è il concessionario dell’uso di un manufatto e lo sversamento esterno (di liquidi e gas) è immediatamente a lui imputabile, salvo rivalsa di quest’ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a dargli le forniture sopra menzionate.
    Se il comune provvede anche al tamponamento del loculo il mio consiglio è di fornire il servizio di bonifica senza oneri per il cittadino, in quanto sarebbe agevole il ricorso all’Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese avute, con in più quelle legali.
    Difatti in base all’articolo 76, comma 3 del D.P.R. 285/90, il loculo stagno (visto che è permesso anche quello aerato), deve essere realizzato in modo da essere impermeabile ai liquidi e ai gas

    L’onere del mantenimento nel tempo è del concessionario, quando il manufatto è di sua proprietà, in base all’art. 63 comma1 del DPR 285/90 (è il caso, ad es., di edicola funeraria costruita da privato su un’area avuta in concessione dal Comune). Se il proprietario è il Comune, che ha concesso l’uso del loculo, l’onere è del Comune.

  2. Carlo scrive:

    Alla cortese attenzione di Barbara,

    consiglio preliminarmente di consultare quiesti links, così da formare, ad personam, una piccola antologia sulla letteratura di settore:

    1) Consenso ed assenso in ambito cimiteriale (http://www.funerali.org/?p=656)

    2) La “Traslazione” nell’ordinamento italiano di polizia mortuaria (http://www.funerali.org/?p=648)

    3) Trasporti fuori e dentro il perimetro cimiteriale (http://www.funerali.org/?p=1081)

    4) Il trattamento dei “Resti Mortali” (http://www.funerali.org/?p=642)

    5) L’onerosità delle estumulazioni (http://www.funerali.org/?p=329)

    6) La Ri-tumulazione ( http://www.funerali.org/?p=279)

    L’ultimo, pezzo, quello intitolato: “La Ri-tumulazione” è semanticamente l’articolo più importante, mentre di qualche interesse potrebbe anche esser il saggio reperibile a quest’indirizzo web: http://www.funerali.org/?p=327

    Adesso cercherò di spiegarne il motivo.

    Procediamo con ordine: la Regione Marche interviene nella polizia mortuaria con la LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3 ed il conseguente regolamento regionale 9 febbraio 2009 n.3 adotato ai sensi dell’Art. 11 della sullodata legge n.3/2005

    Nè la legge, nè il regolamento regionale delle Marche trattano il tema della ri-tumulazione, quindi il rinvio è all’Art. 86 comma 2 DPR n.285/1990 che sembra proibirla, mentre il paragrafo 6 Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 pare, invece, legittimarla.

    Il regolamento regionale, però, ad un’attenta lettura, con l’Art. 7 comma 3 accoglie quest’ipotesi, consentendo la tumulazione, anche cumulativa di resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazione o estumulazione), ragion per cui i resti mortali possono esser ri-tumulati laddove ciò sia permesso dal regolamento comunale, che in tema di gestione cimiteriale ha potestà normativa pressochè assoluta a pena di inapplicabilità di disposizioni concorrenti per incompetenza. Tale fonte del diritto è più volte richiamata anche dal Reg. REg. 9 febbraio 2009 n.3 (Artt. 9 comma 2; 10 commi 1 e 2; 14 comma 5

    Il problema va risolto a livello di regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente disporre ex Regio DEcreto n.2322/1865 ed Artt. 344 e 354 REgio DEcreto n.1265/1934 e soprattutto Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.), senza dimanticare il piano regolatore (Capo X ed Art. 91 DPR n.285/1990, Art. 9 comma 2 Legge Regioanle 1 febbraio 2005 n.3 ed Art. 2 Reg. Reg. 9 febbraio 2009 n.3 siccome la Ri-tumulazione, se attuata in forma massiva, rischia seriamente di sottrarre spazio alle nuove sepolture.

    Un altro strumento con cui prevenire richieste pretestuose da parte della cittadinanza è l’ordinanza sindacale, con cui si disciplinano le operazioni cimiteriali (Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990) magari da adottare di concerto con l’Autorità Sanitaria (ASUR??? Da voi si dice così???) per gli aspetti di sua competenza (Art. 14 comma 3 Reg. REg. 9 febbraio 2009 n. 3, il quale, estensivamente, si applica anche ad esumazioni ed estumulazioni).

    La ratio della norma nel DPR n.285/1990 è chiara: i cadaveri inconsunti debbono mineralizzarsi, in quanto il cimitero, per il possibile, deve esser a rotazione e non solo ad accumulo sino alla raccolta delle ossa in ossario comune (Art. 67 DPR n.285/1990)

    Sulla base di questo principio l’ufficio di polizia mortuaria nella persona del dirigente potrebbe rigettare la richiesta di esumazione finalizzata alla ritumulazione del resto mortale, ovviamente in forma scritta e motivata, indicando anche l’autorità di garanzia cui ricorrere ai sensi della Legge n.241/1990.

    Più accoglibile sarebbe l’istanza di esumazione volta a cremare il resto mortale, così da riunire più defunti (cadaveri e loro trasformazioni di stato) nello stesso loculo per risparmiare posti feretro (in loculo o in campo di terra per indecomposti ex Art. 58 comma 2 DPR n.285/1990.

    Di solito è il regolamento comunale, di cui si evidenzia ancora una volta la centralità operativa, a dettare precisi limiti alle esumazioni straordinarie, non tanto per ragioni igienico-sanitarie, ma per evitare problemi organizzativi con vorticosi giri di walzer (esempio: non si effettuano esumazioni prima di xyz anni dal primo interro)

    Comunque, l’eventuale esumazione del resto mortale sarà soggetta alle tariffe fissate dal comune.

  3. Salvatore scrive:

    Sono stato chiamato dal mio comune, in sardegna, perchè dal loculo di un mio caro, sepolto il 21/02/2009, ci sono delle fuoriuscite di liquidi di decomposizione. Vi chiedo se il ripristino delle condizioni normali deve essere a mio carico o se il comune si deve far carico delle spese, visto che i loculi, secondo il DPR 285 del 10/09/90 dice che devono essere stagni e con una pendenza verso l’interno? Grazie.

  4. Barbara scrive:

    Marche
    Buongiorno! Vorrei chiedere delle informazioni in merito ad una situazione un pò particolare che si è venuta a creare nel nostro Comune, E’ stata chiesta da un familiare una estumulazione di una salma tumulata da quasi 50 anni, per potervi tumulare un erede appena deceduto, al momemeto dell’estumulazione, il processo di mineralizzazione era incompiuto e la salma è stata deposta a terra per completare tale processo, ora, i familiari, pentiti dell’esumazione, vorrebbero ricollocare la salma in un altro loculo in concessione. E’ possibile effettuare nuovamente l’esumazione? O è necessario che trascorrano i 5 anni previsti da D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990?

  5. Carlo scrive:

    Sì, in effetti, il divieto sussiste ai sensi dell’Art. 84 DPR n.285/1990, solo la Magistratura può derogare a questo limite, per ovvi interessi di giustizia (Art. 116 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271).

    Il regolamento comunale, nell’esercizio della propria autonomia potestativa (Art. 117, comma 6 III Periodo Cost.) potrebbe introdurre criteri ancor più rigidi e selettivi, non solo per identificare con certezza chi davvero abbia diritto a richiedere l’operazione cimiteriale (Art. 79 comma 2 DPR 285/1990), e la sua reale volontà, ma soprattutto per questioni meramente organizzative e di logistica.

    Soprattutto nei grandi cimiteri si pone il problema di pianificare gli interventi per evitare vorticosi ed inutili giri di walzer, con i necrofori costretti ad inseguire i capricci dei parenti del defunti in una danza surreale tra un cimitero ed un altro (esempio paradossale e sciocco: il morto è mio e, quindi decido io…dunque: lo tumulo, no, anzi, prima lo inumo, poi lo esumo, per ri-tumularlo quindi lo cremo, però, forse…ho cambiato idea, brucio tutto e disperdo le ceneri, ma non sono convinto, poi mancherebbe anche la volontà del de cuius, siccome la dispersione è di sua unica eleggibilità, e se mi viene la nostalgia del sepolcro gentilizio o del loculo marmoreo??? Allora traslo solo il feretro, però potrei anche trasferirlo all’Estero…).

    Insomma: la polizia mortuaria (quella vera) non è propriamente un giocattolo per bambini dispettosi e pieni di pretese; la “ratio” dell’Art. 84 DPR n.285/1990 invero è un’altra, ossia evitare soprattutto nei mesi caldi la perfusione, all’esterno delle fosse in campo di terra, di quei miasmi cadaverici (liquidi postmortali e soprattutto gas maleodoranti) che si sprigionano durante la putrefazione. Certo, saremmo dinnanzi ad una criticità igienico-sanitaria, siccome un cimitero sottoposto ad esumazioni straordinarie massive nei mesi da maggio a settembre compresi, sembrerebbe una sorta di campo di battaglia devastato dai cannoneggiamenti dell’artiglieria pesante, quindi con buche, crateri e pezzi di cadaveri indecomposti dappertutto, nonché infestato da “profumi” nauseabondi. Bisognerebbe chiudere al pubblico tutto il cimitero o la porzione di esso interessata dalle esumazioni.

    Sembra una scenario apocalittico (volutamente esagerato, così ci capiamo meglio), ma questo è il senso più profondo della norma in questione.

    Santo Cielo, “sniffare” i fragranti effluvi dei morti non sarà certo una pratica salutista, ma non è, di sicuro, mortale al pari di esporti a contaminazione radioattiva, molte regioni, tra cui la mia Emilia Romagna (Art. 12 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) hanno eliminato questo vincolo stagionale.

    Il DPR n.285/1990 è il prodotto culturale di un’elaborazione ottocentesca sul fenomeno funerario, quando dall’Editto napoleonico di Saint Cloud (emanato il 12 giugno 1804) i morti, in forza del pensiero illuminista della Francia rivoluzionaria, cominciarono a far paura, li si riteneva responsabili di pestilenze endemiche, esalazioni ammorbanti, vapori venefici, morti improvvise e violente dei frequentatori dei cimiteri, in stile “Untori” di manzoniana memoria. (nota da illetterato quale sono: gli Untori ne i “Promessi Sposi” erano delinquenti accusati di diffondere VOLUTAMENTE il bacillo della peste, per poi, magari, lucrare sui funerali in statto d’emergenza a causa dell’epidemia).

    Certo abrogare l’Editto di Saint Cloud, ancor oggi pilastro dell’ordinamento nazionale di polizia mortuaria (Regio Decreto n.1265/1934 e DPR n.285/1990), sarebbe improponibile, anacronistico e, perciò, fuori da ogni logica, ma nel Medioevo, quando, per intenderci, non vigeva ancora il DPR 10 settembre 1990 n. 285, il rapporto tra vivi e morti era più tranquillo o, se preferite, meno ossessivo. Vivi e Morti condividevano promiscuamente gli stessi spazi, come accade, ad esempio, per le navate delle cattedrali romaniche (Duomo di Modena, i love You!!!) dove i vivi partecipavano alla Santa Messa ed i cadaveri erano tumulati (senza cassa di zinco) sotto il pavimento o in nicchie di fortuna ricavate lungo le pareti laterali. Nessuno si lamentava, al massimo sarebbero bastati un poco di calce per assorbire i liquami ed un turibolo, così da deodorare con l’incenso l’aria fetida.

  6. Salvatore Pascale scrive:

    x SIG.CARLO-
    GENTILE SIG.CARLO,CORTESEMENTE VORREI SAPERE SE ,RISULTA VERO, CHE VI SONO ALCUNI PERIODI DELL’ANNO CHE NON SONO AMMESSE ESUMAZIONI STRAORDINARIE.
    LE HO POSTO TALE QUESITO PERCHE’ NEL CONTATTARE UN’AGENZIA PER ESEGUIRE UN’ESUMAZIONE STRAORDINARIA A MAMMA ,CHE E’ INUMATA A TERRA DAL 20-10-2009,PER TUMULARLA IN CIMITERI ADIBITI A TUMULAZIONE ,QUEST’ULTIMA MI HA RIFERITO CHE LE ESUMAZIONI NON SONO POSSIBILI PRIMA DEL MESE DI OTTOBRE.
    GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
    POZZUOLI ,30-06-2010

  7. Carlo scrive:

    Sì, a livello nazionale valgono le disposizioni del capo XVII DPR 10 settembre 1990 n.285.

    Ovviamente, per la normazione di dettaglio bisogna attenersi al dettato del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria obbligatorio per ogni comune anche ai sensi dell’Art. 9 Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12.

    Le istruzioni operative cui attenersi saranno quelle dell’ordinanza sindacale con cui si disciplinano esumazioni ed estumulazioni.

    Occorrono:

    1) Istanza in bollo da parte degli interessati a richiedere l’operazione.
    2) Acquisizione agli atti di eventuale nulla osta da parte dell’autorità sanitaria.
    3) Preventiva verifica dello Jus Sepulchri (perchè il cadavere viene esumato? Chi richiede ciò ne ha davvero diritto in base al principio di poziorità ex Art. 79 comma 2 DPR n.10 settembre 1990 n.285? C’è contrasto con la volontà del De Cuius? Dove sarà trasportato? Quale sarà la sua destinazione finale?)
    4) Rilascio dell’autorizzazione al disseppellimento ed al trasporto (se la traslazione comporta l’uscida del feretro dal perimetro del cimitero di prima sepoltura). Autorizzazione all’estumulazione ed al trasporto possono esser contestuali, ossia sussistere sullo stesso supporto cartaceo (se esse sono formate e perfezionate dallo stesso ufficio comunale, magari da quello della polizia mortuaria.
    5) Versamento all’erario comunale della corrispondente tariffa (Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n.26 ed Art. 117 decreto Legislativo n.267/2000 (essa comprende apertura della fossa, estrazione dalla stessa del cadavere, messa in sicurezza della zona interessata dallo scavo, copertura della buca, smaltimento di eventuali rifiuti ai sensi del DPR n.254/2003, eventuale presenza di personale dell’ASL).
    6) Corresponsione di eventuali diritti fissi o diritti di segreteria per l’istruzione della pratica (Legge 8.6.1962 n. 604).
    7) Fornitura ( con costo ovviamente a carico dell’utenza) di nuovo cofano idoneo, per carattersistiche costruttive, a trasporto e nuova sepoltura (o cremazione) del cadavere. 8) L’esumazione viene calendarizzata (con avviso agli interessati ed all’impresa funebre che assicura la somministrazione del nuovo cofano ed il trasporto) ed eseguita.
    9) In base a lunghezza del trasporto ed al nuovo tipo di sepoltura prescelto il feretro viene confezionato ai sensi dell’Art. 88 DPR n.285/1990. Se il cadavere sarà tumulato occorre il doppio freretro di legno e metallo di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, altrimenti bastano soluzioni “tampone” (dispositivi plastici in sostituzione dello zinco ex Art. 31 DPR n.285/1990, rifascio della bara con cassone impermeabile esterno e rimovibile), capaci, cioè di garantire l’ermeticità della cassa per il tempo strettamente necessario alla sua movimentazione.

  8. Salvatore Pascale scrive:

    ALL’ATTENZIONE DELLA REDAZIONE
    -SIG.CARLO-
    VORREI SAPERE SE IN UN CIMITERO DI POZZUOLI O NAPOLI SI RICHIEDERE UN’ESUMAZIONE STRAORDINARIA.

  9. Carlo scrive:

    L’ordinario turno di rotazione in campo di terra (cioè il periodo legale di
    sepoltura) è solitamente decennale (può esser esteso o compresso, con autorizzazione regionale (almeno dopo il DPCM 26 maggio 2000) ma non
    scende mai sotto i 5 anni (Art. 82 comma 3 DPR 285/1990) proprio perchè un
    cadavere per degradare a semplice ossame del tutto privo di qualunque
    rischio igienico-sanitario, impiega circa 5 o 6 anni…se tutto va bene

    Le variabili, tuttavia, sono moltissime: temperatura, umidità, porosità del terreno, acque meteoriche, consistenza della cassa (eventuale presenza della vasca metallica da “neutralizzare” ai sensi dell’Art. 75 comma 2 DPR 285/1990) effettiva biodegradabilità del cofano, eventuali trattamenti antiputrefattivi cui il cadavere sia stato sottoposto, svuotamento delle cavità corporee a seguito di autopsia, procedura di profilassi ai sensi degli Artt. 18 e 25 DPR 285/1990 a seguito di morte dovuta a morbo infettivo-diffusivo, possono incidere negativamente sui tempi della lisciviazione cadaverica, rallentano a ddirittura inibendo i processi della normale decomposizione (è il famigerato “effetto inconsunti” che porta vicino al collasso il sistema cimiteriale italiano perchè i morti, di fatto, non si scheletrizzano nell’arco del periodo legale di sepoltura richiedendo uno smaltimento ulteriore (reinumazione in campo indecomposti o diretta cremazione (Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10 e, soprattutto Art. 3 Commi 5 e 6 DPR 15 luglio 2003 n. 254).

    L’esumazione strapordinaria, proprio perchè evento del tutto eccezionale ed,
    in qualche misura anomalo (pur sempre possibile con le dovute cautele, come
    recita l’Art. 116 comma 2 Decreto Legislativo 27 luglio 1989 n. 271) è
    sempre sottoposta a preventiva autorizzazione comunale ed è disciplinata in
    primis dal regolamento comunale di polizia mortuaria e poi per i dettagli
    operativi dall’ordinanza del sindaco ex Art. 82 comma 4 DPR 285/1990, di
    solito emanata di concerto con la locale ASL, molte volte anche, per
    economicità gestionale, così evitare ogni volta la presenza la presenza di
    operatori sanitaria pur sempre richiesta dalla Legge (Art. 83 comma 3 DPR
    285/1990.

    In particolari contesti di gravità e pericolo il Sindaco in qualità di
    Autorità Sanitaria Locale (Legge 833/1978, Decreto Legislativo 112/1998,
    Decreto Legislativo 267/2000) ai sensi dell’Art. 54 comma 2 Decreto
    Legislativo n. 267/2000 può adottare ordinanze contingibili ed urgenti anche
    in deroga alle disposizioni generali contenute nella normativa di polizia
    mortuaria (DPR 285/1990 e Regolamento Comunale di cui sin dal Regio Decreto
    8 giugno 1865 n. 2322 ogni comune deve necessariamente dotarsi, soprattutto
    dopo la nuova formulazione dell’Art. 117 comma 6 III periodo Cost, stabilita
    dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. La polizia mortuaria è di
    competenza comunale perchè del comune è la funzione cimiteriale ed il
    servizio cimiteriale è pubblico, seppur a titolo oneroso ex Art. comma 7 bis
    Legge 28 febbraio 2001 n. 26, non tanto per previsione di legge ordinaria
    (senza dimenticare, tra l’altro Artt 7 e 13 Decreto Legislativo 267/2000,
    Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n.1265/1934, Art. 824 Codice Civile, Art.
    49 e seg. DPR 285/1990, D.M. 28 maggio 1993…) ma per norma di rango
    costituzionale: Art. 117 comma 6 III periodo Cost.

    L’esumazione straordinaria proprio perchè “viola” il diritto dei morti a
    riposare in pace (principio quasi metagiuridico della stabilità delle
    sepolture) non può esser arbitraria, dettata dal capriccio
    (l’autorizzazione, in questo senso, assieme ad un’accorta politica
    tariffaria, è anche una sorta di filtro, per disincentivare pretese assurde
    della cittadinanza). Per dissotterrare un feretro occorre dimostrare prima
    quale sarà la sua nuova destinazione ovviamente legale, in quanto autorizzata dalla Legge, Artt. 340, 342 e 343 Regio Decreto n. 1265/1934), deve esser quindi provato lo Jus Sepulchri che si sostanzia come un atto di disposizione sul cadavere, in termini di pratica funebre e di pietas, ovviamente da parte di chi ne sia legittimato, secondo principio di poziorità, ex Art. 79 comma 2 DPR 285/1990).

    Un cadavere può, dunque, esser esumato per indagini della Magistratura, ai sensi dell’ Art. 116 comma 2 Decreto Legislativo 27 luglio 1989 n. 271, per il trasferimento ad altra sistemazione (tomba privata data in concessione, trasporto in altro cimitero o in altro comune, trasporto verso L’Estero) o per esser cremato ex Art. 83 comma 1 DPR 285/1990.

    Non sono ammesse esumazioni per altri motivi (desiderio di vedere il defunto, morbosa curiosità, indagini private…atti di necrofilia. Qui addirittura si sconfinerebbe nel Penale!!!!!).

    In rapporto a nuova modalità di sepoltura (o cremazione) durata e tipo di trasporto, il feretro dovrà esser confezionato in modo da risultare impermeabile ai miasmi postmortali (gas o percolazioni cadaveriche) anche ricorrendo al cosiddetto “rifascio” con nastro metallico di cui all’Art. 88 DPR 285/1990. In alternativa (per esempio se il feretro sarà reinumato o cremato) è sempre possibile abbinare alla cassa di solo legno di cui all’Art. 75 DPR 285/1990 (o, come extrema ratio anche di cellulosa ex D.M. 12 aprile 2007) un dispositivo plastico sostitutivo della cassa di zinco ex Art. 31 DPR 285/1990, implementato poi da D.M. 9 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007, altrimente, negli altri casi (trasporto internazionale, tumulazione, infetti da reinumare è d’obbligo il doppio feretro di legno e lamiera a tenuta stagna di cui all’Art. 30 DPR 285/1990.).

    In Italia, almeno per adesso, la tanatoprassi è vietata, perchè essa configurerebbe la fattispecie di reato di cui all’Art. 410 Codice Penale e la Legge Penale è solo Statale (e non anche regionale) ai sensi dell’Art. 117 lettera l9 Cost.) Il problema, quindi, non si pone.

    Ragionando per assurdo un intervento di tanatoprassi ha senso solo se effettuato nell’immediato post mortem, proprio per arrestare, magari solo temporaneamente, la decomposizione del cadavere.

    Dopo 6 mesi dal decesso, (se non ricadono le condizioni estreme che conducono a mummificazione o adipocera) i tessuti (le famose “parti molli” di cui alla Circ.Min. n.10/1998) ossia pelle, tegumenti, organi interni sono senz’altro presenti, ma subiscono pesantemente l’aggressione della putredine (fase enfisematosa, fase colliquativa) e cominciano a disfarsi, producendo liquami fetidi e gas…non è proprio un bello spettacolo.

  10. Salvatore Pascale scrive:

    GENTILE SIG.CARLO NEL RINGRAZIARLA DELLE SUE RISPOSTE CHE MI SONO STATE DI VALIDISSIMO AIUTO PER RISOLVERE ALCUNI MIEI DUBBI,LE VORREI CHIEDERE SE TRASCORSI 6 MESI DALL’INUMAZIONE A TERRA ,QUALORA RICHIEDO UNA ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER POI TUMULARE IL CADAVERE DI MAMMA LO TROVO ANCORA RICOPERTO DI TESSUTI,CIOE’SE NON E’ INIZIATA ANCORA LA FASE DI RIDUZIONE SCHELETRICA.
    INOLTRE DESIDERO SAPERE SE LA TANATOPRASSI DOPO 6 MESI E’ ANCORA PRATICABILE.
    GRAZIE E MI SCUSO SE LE HO CHIESTO ANCORA SPIEGAZIONI IN MERITO,MA TROVO LE SUE RISPOSTE MOLTO MITICOLOSE E QUINDI MI FIDO DAVVERO.
    SALUTI

  11. Carlo scrive:

    X Carlo (mio ononimo; dopo tutto, come dicevano i Latini, “In nomen omen”, oosia nel nome si riconosce un destino, nel caso mio, almeno, trattasi della professione necroforica.)

    La materia cimiteriale (gestione del servizio, assicurazione istituzionale dello stesso, disciplina dell’accesso ai servizi cimiteriali, tariffazione ex Art. 1 comma 7bis legge 28 febbraio 2001 n. 26, fissazione dei canoni di concessione e dei costi per la cremazione ex D.M 1 luglio 2002….) attiene alla potestà regolamentativa del comune non tanto ex Artt. 7 e 13 Decreto Legislativo n. 267/2000 (il quale è, pur sempre Legge ordinaria) quanto per previsione dell’Art. 117 comma 6 III periodo Cost., ossia della più alta e suprema fonte del diritto nell’Ordinamento Italiano, così come riformulata dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001.

    A livello nazionale, in modo piuttosto scarno e lacunoso, quale norma formale e positiva, opera il solo Art. 63 DPR 10 settembre 1990 n. 285, ed esso rinvia direttamente al regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui ogni comune deve necessariamente disporre ai sensi del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, di un proprio regolamento municipale di polizia mortuaria (dapprima anche accorpato con il regolamento di igiene e poi del tutto autonomo, almeno a far data dal 1874.

    Il Regolamento comunale di polizia mortuaria opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117, 6, III periodo Cost.) rispetto al DPR 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo.
    O, meglio, i due livelli regolamentari operano in ambiti differenti e non sovrapponibili.

    Un’altra fonte tecnico-normativa di paritaria importanza nel governo del sistema cimiteriale e nella programmazione degli spazi sepolcrali è il piano regolatore cimiteriale (anche se in modo non esaustivo si veda l’Art. 54 e l’Art. 91 DPR 285/1990).

    Se ed in quanto contemplate da regolamento comunale di polizia mortuaria e piano regolatore cimiteriale altre norme, di carattere amministrativo e gestionale, possono esser adottate con atti di vario tipo (ordinanza sindacale, o meglio ancora dirigenziale Ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n. 267/2000, disposizione del Sindaco in quanto Autorità Locale che sovrintende, nel Comune, al sistema cimiteriale (Art. 51 DPR 285/1990), in quanto (sembra una tautologia…ma è proprio così) la polizia mortuaria è strutturata su base comunale (Artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/1990), già dai primi atti dello Stato Italiano (postunitario). Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, mentre il primo regolamento nazionale di polizia mortuaria risale al 1892, poi novellato dal Regio Decreto 1880/1942, a sua volta abrogato dal successivo DPR n. 803/1975 riformato con il definitivo (almeno per ora) DPR n. 285/1990.

    Nel frattempo sull’onda dell’agognato federalismo è stata approvata la modifica al Titolo V Cost, attraverso la Legge Costituzionale n. 3/2001 ed essa, dopo altri interventi legislativi (esempio Decreto Legioslativo n.112/1998 con relativi provvedimenti attuativi, come DPCM 26 maggio 2000) ha inciso profondamente sull’assetto della polizia mortuaria, individuando una competenza anche a livello regionale., la quale, seppur con il concreto rischio di frammentazione normativa, ha permesso una disciplina molto più puntuale, meticolosa ed intrusiva sull’erogazione dei servizi funerari.

    Invero ci sono alcune sentenze del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, TAR L’Aquila, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia) è stata sancita l’assoluta illegittimità degli interventi diretti o indiretti dei Comuni o di altri organismi pubblici o privati per la standardizzazione dei monumenti e delle lapidi cimiteriali, nonché l’assegnazione di appalti con il medesimo intendimento. Nel nostro Ordinamento Giuridico, però, vige questo principio di civil law: una sentenza fa stato solo tra le parte (Art. 2909 Codice Civile) diversamente da quanto accade nel diritto anglosassone.

  12. Cagliostro scrive:

    x Salvatore Pascale
    Una bara ha un costo molto variabile.
    La meno costosa, di legno regolamentare, può costare circa 200 euro + IVA a chi la compra (impresario funebre). Poi l’impresario funebre la rivende con un ricarico variabile, ma ordinariamente mai menop del 100%.

  13. Carlo scrive:

    Oddio, di solito, questa almeno è la linea editoriale della redazione sino ad oggi ,non si forniscono volutamente informazioni di carattere commerciale, anche per non incorrere negli strali delle imprese e dei costruttori, in quanto il mercato dei servizi funerari è molto articolato, nella sua complessità territoriale (usi, costumi, tradizioni locali, potere d’acquisto delle famiglie…).

    Tra l’altro parlare di soli costi, in modo avulso da tutto il contesto rischia persino di esser fuorviante.

    La cassa deve garantire, per Legge, determinate caratteristiche tecniche ben precise (resistenza meccanica, impermeabilità se richiesta, biodegradabilità…). A livello nazionale (Lombardia esclusa) i requisiti sono dettati da: Artt. 30, 31, 75 DPR 10 settembre 1990 n. 285, gli Artt. 31 e 75 comma 3 sono poi implementati dai relativi decreti ministeriali di autorizzazione (D.M. 9 febbraio 2007, D.M. 12 aprile 2007, D.M. 28 giugno 2007).

    Di solito, almeno nella percezione del cittadino/consumatore la bara di solo legno (tutti i feretri debbono esser composti da almeno una cassa di legno, eccetto i casi disciplinati dal D.M. 21 aprile 2007 e dalla risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004) ha un prezzo inferiore perchè, innanzi tutto, priva del nastro metallico interno o esterno (controcassa di zinco).

    Il cofano funebre assolve diverse funzioni, anche rituali, il trasporto del cadavere in primis, ma poi anche il contenimento dello stesso per il periodo successivo al funerale (esempio: traslazione o raccolta dei resti ossei), l’occultamento del defunto e delle sue orrende trasformazioni postmortali allo sguardo sgomento di dolenti e visitatori del cimitero, la neutralizzazione del percolato cadaverico e dei suoi miasmi (come avviene nella tumulazione grazie a cassa metallica, strato assorbente posto nell’intercapedine tra i due cofani, valvola depuratrice…).

    Una bara di solo legno, è indicata per inumazione e cremazione, anche se, ad onor del vero, il confezionamento del feretro dipende anche da 1) lunghezza e tempi del trasporto, 2) causa del decesso (esempio. morte per malattia infettivo-diffusiva) essa, allora, deve esser facilmente biodegradabile e combustibile (Art. 75 comma 1 DPR 285/1990, e soprattutto, paragrafo 9.2 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 proprio perchè esso, pur non essendo fonte del diritto, in senso stretto, è esplicativo dello spirito, della “ratio”, ossia del senso più profondo della norma formale enunciata dal DPR 285/1990.

    La cassa di solo legno proprio perchè deve decomporsi in tempi tutto sommato ravvicinati (pari almeno al turno di rotazione in campo di terra, solitamente di durata decennale) o bruciare nel ciclo di cremazione (circa 90 minuti di esposizione ad una temperatura di 850 gradi centigradi) è realizzata con tavole dagli spessori più sottili e con essenze lignee dolci, tenere, quasi…friabili.

    Di sicuro si tratta di legni meno pregiati, quindi anche più economici.

    Qui si ferma il ragionamento arido e spietato del semplice necroforo (che poi sarei io) e parallelamente si apre la riflessione sull’aspetto antropologico e “liturgico” della cassa funebre.

    La scelta della bara rappresenta pur sempre un atto di consumo, la cassa è un articolo, un oggetto funerario di rilevanza economica, proprio perchè lo si paga, in quanto ha un prezzo (anche se sembra un’ovvia tautologia).

    Sulla formazione del prezzo finale concorrono anche alcune voci secondarie, come, ad esempio, gli accessori: maniglie (meglio se “portanti” come specificato dalla Regione Lombardia con l’allegato 3 Reg. Reg. n.6/2004), simboli religiosi, fodera interna con cuscino (di solito in raso, ma a volte anche in tessuto più prezioso e riccamente lavorato), velo funebre (è l’equivalente del sudario, anche se nasce con un fine molto più pratico, ossia impedire agli insetti il diretto contatto con la salma durante la veglia e l’esposizione del defunto a “cassa aperta”), viteria, eventuali dispositivi igienico sanitari come: polvere enzimatica per asciugare le eventuali percolazioni cadaveriche e filtrarne gli odori sgradevoli, dispositivi a tenuta stagna sostitutivi della lamiera di zinco per feretri da destinare a inumazione o cremazione (Art. 31 DPR 285/1990), ovviamente per funerali e sepolture (cremazione compresa) svolgentisi entro i confini nazionali, altrimenti prevarrebbero pur sempre le norme speciali di diritto internazionale in materia funeraria (una su tutte, senza la pretesa di esser esaustivi: Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937).

    Ora, dopo questa lunga e verbosa prolusione giungiamo al paradosso: se la bara da strumento operativo, in termini di polizia mortuaria, per “Noi Beccamorti Sporchi e Cattivi, nonchè… Perversi” indispensabile per movimentazione e sepoltura, o ignizione dei morti diventa una sorta di “arca esequiale”, con cui celebrare le virtù civili e religiose del de cuius, tutto cambia, radicalmente!

    Anche la cassa costruttivamente più semplice e sobria può diventare un’opera d’arte. immaginiamo, ad esempio, una cassa mortuaria realizzata nemmeno in legno, ma con pannelli in cellulosa (D.M. 12 aprile 2007) o addirittura in vimini (in alcune Regioni potrebbe anche esser possibile), ma istoriata da un valente pittore con le scene fedelmente tratte dal Nuovo Testamento: Il Calvario del Venerdì Santo, La Santa Pasqua di Resurrezione, L’Ascesa al Cielo, L’assunzione…

    Il valore risiede nel legno, nel corpus mecanicum, o nella creatività dell’artista?

  14. Carlo scrive:

    con rif. a: <>

    Esiste un regolamento di polizia mortuaria che permette ai comuni di imporre una standardizzaizone delle tombe e/o dei loculi, o più in generale degli addobbi cimiteriali ?
    Nella mia zona diversi cimiteri hanno sia loculi che monumenti decennali in colore e forma identica.
    Nella mia città, 1 cimiterò ha monumenti standardizzati, l’altro monumenti liberi.
    Il comune può dedicere a sua discreazione la standardizzazione degli addobbi ?

    mi spieghereste come funziona questa modalità/decisione/imposizione?

    Grazie

  15. Salvatore Pascale scrive:

    E’ POSSIBILE CONOSCERE I COSTI DELLE BARE DI LEGNO.

  16. Carlo scrive:

    Il primo regolamento di polizia mortuaria, nell’evo moderno, è rappresentato dall’Editto Napoleonico di Saint Cloud (12 giugno 1804), con cui, in buona sostanza si stabiliva:

    1): sepolture individuali (abolite, quindi, furono le immonde fosse carnaie, fonte di miasmi e nauseabondi effluvi cadaverici)

    2): costruzione del cimiteri al di fuori del centro abitato. Anche oggi i campisanti sono soggetti al mantenimento di una fascia di rispetto (da ultimo Art. 28 Legge n. 166/2002), capace di separarli dal caseggiato suburbano con funzione di isolamento, proprio per ragioni igienico-sanitarie. E’quindi vietata la sepoltura dei cadaveri fuori del cimitero o, peggio ancora nelle Chiese (Art. 341 Regio Decreto n. 1265/1934) eccetto la remota, acorchè suggestiva ipotesi di tumulazione privilegiata (Art. 105 DPR 285/1990).

    3) standardizzazione delle tombe, anche in omaggio ad un certo egualitarismo giacobino, tanto caro alla Rivoluzione Francese.

    In epoca postunitaria, la legislazione italiana in tema di polizia mortuaria si articola su:

    Regio Decreto n. 448/1892, Regio Decreto n. 1265/1934, Regio Decreto 1880/1942, DPR n. 803/1975, DPR 10 settembre 1990 n. 285, il quale, poi, è il regolamento nazionale di polizia mortuaria tutt’ora vigente ed, infine, Legge n. 130/2001 recante disposizioni in tema di cremazione.

    Dobbiamo, poi, considerare come i comuni siano tenuti, già in forza del Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, ad adottare un proprio regolamento di polizia mortuaria (si veda anche l’Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934), in quanto i servizi funebri, necroscopici e cimiteriali sono funzione propria dei comuni, non tanto in virtù di legge ordinaria (, DPR 285/1990, D.M. 28 maggio 1993, Artt. 7 e 13 Decreto Legislativo n. 267/2000, senza, per altro mai dimenticare l’Art. 824 Codice Civile e gli Artt. 337, 343 3394 egio Decreto n. 1265/1934), ma soprattutto ai sensi dell’Art. 117 comma 6 III periodo Cost., così come novellato dallla Legge Costituzionale n. 3/2001, con cui si è addivenuti alla riforma del Titolo V Cost, in modo da introdurre in Italia una nuova forma di governo (ordinamento plurilegislativo) basata su diversi livelli decisionali, tra di loro in rapporto paratattico, (ossia di coordinazione) rispetto alle corrispettive competenze, ovvero alle potestà normative e regolamentari (ora di legislazione concorrente, ora di legislazione esclusiva, ora di regolamentazione) tra i diversi plessi ed articolazioni territoriali dello Stato Italiano dotati della capacità di emanare norme giuridiche secondo la gerarchia rigida tra le fonti del diritto configurata dal nostro ordinamento.

    Nel nostro sistema funerario (ordinamento italiano di polizia mortuaria) il fine della permanenza dei cadaveri in cimitero, sino a quando non si siano perfettamente compiuti tutti i processi della decomposizione, è proprio la mineralizzazione dei corpi ormai privi di vita, ossia la loro progressiva degradazione in ambiente controllato ed asettico, prima in resti mortali (Art. 3 comma 1 lettera b) DPR n. 254/2003), poi in ossa o ceneri, ed, in ultimo, negli elementi primi, inerti ed innocui, di cui si compone la materia biologica umana: i minerali. ” (proprio come accade nella cremazione)…”Ed in polvere ritornerai!”, così, almeno, recita il terribile monito biblico.

    A questa conclusione si giunge giusta il combinato disposto tra gli: Art. 57 commi 5 e 6, Art. 60 comma 2; Art. 67; Art. 68; Art. 71, Art. 72 comma 2; Art. 75 commi 1, 2, 9; Art. 82, Art. 85, Art. 86; Art. 87 (…seppur a contrariis), Art. 89, Art. 90 coma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    I cadaveri debbono, allora, consumarsi e decomporsi quando aggrediti dalla putredine, così da render possibile, dopo il periodo legale di sepoltura, ai sensi degli Artt. 82, 85, 86, 87 [seppur... a contrariis], 89 ed 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 la raccolta delle loro ossa o ceneri (se si è provveduto a cremazione, la quale, rappresenta sempre una forma di sepoltura, anche se atipica), in maniera, prima individuale, poi promiscua ed indistinta, anche per liberare spazio al fine di accogliere in cimitero nuovi defunti (è il cosiddetto principio del cimitero “a rotazione”, anche per comprimere, o, quanto meno arginare, la dilatazione incotrollata degli spazi sepolcrali).

    La Legge Italiana, ad oggi, in vigore (Regio Decreto 27 luglio 1994 n. 1265 e DPR 10 settembre 1990 n. 285 con relative circolari esplicative n. 24/1993 e n. 10/1998) prevede 4 modalità di trattamento per i cadaveri.

    1) Inumazione, anche ai sensi del’Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934.
    2) Tumulazione (Capo XV DPR 285/1990)
    3) Cremazione (Capo XVI DPR 25/1990 ed Art. 343 Regio Decreto n. 1265/1934)
    4) Imbalsamazione (pratica, in vero, del tutto minoritaria, sin, quando, forse, anche residuale ed èlitaria nel nostro ordinamento; i sensi degli Artt. 46 e 47 DPR n. 285/1990).

    L’inumazione in campo comune di terra (e non in area data in concessione, perchè altrimenti saremmo di fronte ad una sepoltura privata come accade per la tumulazione) per un turno di rotazione (solitamente 10 anni) è il trattamento istituzionale previsto dalla legge per i cadaveri

    Ovviamente l’imbalsamazione, è una fase intermedia e si colloca a monte rispetto alla sepoltura (o alla cremazione), perchè un cadavere è imbalsamato proprio per preservarlo dalla putredine e rendero più visibile all’esposizione rituale (la cosiddetta vegli funebre a “cassa aperta”) soprattutto se questa si protrarrà per lunghi periodi.

    I defunti imbalsamati, di solito, sono racchiusi entro teche trasparenti, reliquiari, o sarcofagi di cristallo (come accade per i Santi) proprio per esser visibili alla venerazione dei fedeli o dei visitatori.

    L’occultamento del cadavere che si ottiene con la sepoltura, siccome il defunto è murato entro una cella protetta da lastra marmorea o interrato in una buca, mal si concilia con lo scopo ultimo dell’imbalsamazione.

    In realtà, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria prevede anche un’ulteriore trattamento conservativo, dettato non tanto da ragioni estetiche ed ideali, ma da più concrete esigenze igienico-sanitarie: la siringazione cavitaria (Artt. 32 e 48 DPR 10 settembre 1990 n. 285).

    La siringazione cavitaria è praticata iniettando nella cavità addominale del cadavere 500 CC di formalina, così da inibire l’insorgere dei fenomeni putrefattivi (emissione di gas maleodoranti, perdita di liquidi biologici dagli orifizi, sanguinamenti, pigmentazione verdastra dei tessuti, rigonfiamento della salma…), almeno nel tempo necessario alle esequie e soprattutto al trasporto.

    La pratica, onestamente, è brutale e grossolana, soprattutto perchè non è una libera scelta, ma si tratta di un’imposizione “ope legis”, tuttavia bisogna inquadrare questo istituto nella sua autentica cornice storica.

    La polizia mortuaria (prima appannaggio quasi esclusivo della Chiesa) nasce come disciplina giuridica e scientifica ad opera dei medici igienisti molto attivi tra il ’700 e l’800 Europeo, in particolar modo nelle zone del vecchio continente “contaminate” dall’ideologia rivoluzionaria francese, ispirata a sua volta dall’Illuminismo. Nel XIX Secolo, poi, si affermarono le correnti di pensiero laicista, razionalista ed anticlericale del Positivismo.

    Trafiggere un cadavere con una siringa caricata di formaldeide oggi rappresenta un’inutile violenza, 200 anni fa, invece, questa operazione, invero piuttosto cruda, sarebbe stata vista come un’utile e doverosa precauzione contro il rischio di contagio, perchè spesso i trasporti funebri richiedevano molto tempo, avvenivano, infatti, su carri o carrozze, su strade dissestate e con bare di fortuna molto fragili, confezionate in maniera raffazzonata. Spesso, sino a tutto il ’700, si usava una cassa apribile su di un lato (poco più di quattro assi ed uno sportello), essa serviva solo per la Messa Funebre e per il tragitto dalla chiesa al cimitero, una volta arrivati in prossimità della fossa si estraeva il cadavere racchiuso nel solo sudario (spesso un semplice sacco cucito) e lo si lasciava cadere nello scavo, per poi cospargerlo di calce, con finalità disinfettante.

    Oggi le bare offrono garanzia di tenuta stagna impensabili per quell’epoca, grazie alla controcassa metallica saldata a fuoco (Art. 30 DPR 285/1990) e ad altri dispositivi di sicurezza come traverse, strati assorbenti, valvole depuratrici polveri enzimatiche…)

    Le esequie di Giovanni Paolo II sono state disciplinate, in modo molto dettagliato, da un protocollo denominato Costituzione Apostolica promulgato nel 1996 dallo stesso Karol Wojitila.

    Storicamente, i Papi sono sempre sottoposti prima ad autopsia, ovviamente previo esame necroscopico, (per accertare le reali cause del decesso e fugare ogni sospetto di morte violenta o, peggio ancora dovuta a delitto) poi ad eviscerazione, la quale è prodromica all’imbalsamazione, gli organi interni del Romano Pontefice denominati “precordi” venivano conservati entro preziosi contenitori (simili ai vasi canopi dell’Antico Egitto) custoditi poi nelle basiliche dell’Urbe.

    Questa consuetudine, almeno per la nostra sensibilità, così truculenta, efferata e necrofila fu, progressivamente rigettata. Già Paolo VI richiese funerali umili, quasi dimessi e… “sotto tono” rispetto al cerimoniale sfarzoso e tardo-barocco allora in auge presso la Santa Sede e gli altri successori di San Pietro sul soglio pontificio si sono progressivamente adeguati a questo clima di austerity postconciliare.

    Di solito per l’imbalsamazione, prima si asporta il sangue, poi si inocula nel comparto artero-venoso una soluzione diluita di formaldeide. Per un risultato duraturo, però, bisogna asportare anche i tessuti molli di cui si compongono le interiora (budella, fegato, cuore…)

    Se applichiamo, estensivamente, la lettera della Legge (Art. 116, comma 2 Decreto Legislativo n. 271/1989), anche quando non si ravvisino i termini per aprire un azione penale, per altro obbligaroria (Art. 3 C. P. e, a maggior ragione, Art. 112 Cost.) da parte dell’Autorità Giudiziaria, il disseppellimento del cadavere, prima che si compia il periodo legale di sepoltura (all fine del quale si dovrebbero reperire solo ossa o resti mortali, così come definiti dall’Art. 3 comma 1, lettera b) DPR 15 luglio 2003, n. 254), con le dovute cautele, e sempie in ossequio al principio, quasi metagiuridico, della stabilità delle sepoltura (“Requiescant in pace!”. recita, in latino, la celebre formula liturgica dell’Eterno Riposo) è, comunque, possibile ai sensi dell’Art. 83 DPR 285/1990 se ricorrano presupposti quali:

    1) Interessi di giustizia ( è proprio il caso dell’Art. 116 Decreto Legislativo n. 271/1989)
    2) traslazione ad altra sepoltura (inumazione in altra fossa o tumulazione in sepolcro privato entro oppure fuori il cimitero di prima sepoltura.
    3) trasporto all’Estero
    4) cremazione

    Per tutte le destinazioni, se il feretro deve uscire dal perimetro del cimitero di prima sepoltura occorreranno: a) annotazione dello spostamento nei registri cimiteriali di cui all’Art. 52 DPR 285/1990; b) autorizzazione al trasporto di cui agli Artt. 23 e seguenti DPR 285/1990, Titolo di accoglimento nella nuova sepoltura (Art. 50 DPR 285/1990), sistemazione “stagna” del feretro di cui all’Art. 88 DPR 285/1990; in caso contrario basterà registrare lo spostamento nell’archivio di cui all’Art. 52 DPR 285/1990 e provvedere alla traslazione con strumenti idonei a neutralizzare le eventuali minacce alla Salute Pubblica, dovute alle percolazioni cadaveriche.

    Prodromico e propedeutico a tutto ciò è sempre un atto di disposizione, in termini affettivi e di pietas, da parte di chi possa decidere del cadavere, jure sanguinis, ovviamente nel silenzio del de cuius, ovvero secondo i legami di consanguineità dettati dall’Art. 79 comma 2 DPR 285/1990.

    Se ci atteniamo, quindi, ad un’interpretazione molto formale del DPR 285/1990 l’istanza rivolta al Comune, nella persona del Dirigente Ex Art. 107 comma 3 lettera f) Decreto Legislativo n. 267/2000) dissotterrare (o, anche, estumulare) un feretro, così da sottoporre il cadavere ad imbalsamazione potrebbe esser respinta, per iscritto, con motivazione e con le garanzie per l’impugnazione dell’atto dinnanzi al giudice amministrativo, ex Legge n. 241/1990, proprio perchè essa confliggerebbe con i postulati generali dello stesso Ordinamento Giuridico (stabilità delle sepolture, mineralizzazione, in tempi certi, dei cadaveri, preservazione delle spoglie da gesti cruenti quando non strettamente necessari).

    Tali considerazioni valgono solo ove viga la Legge Italiana, cioè entro i partii confini, laddove intervenissero norme speciali o di diritto Internazionale (esempio: estradizione salme verso l’Estero) si dovranno seguire le disposizioni impartite dal diritto Internazionale.

    Chiedo scusa se sono stato verboso e sin anche prolisso, con i miei soliti discorsi seri ed inopportuni, ma questa, almeno per adesso, è la Legge, alla quale siamo tenuti ad obbedire.

    Post Scriptum: Già almeno tre regioni (Lombardia, Marche e Veneto) nella loro legislazione locale di polizia mortuaria hanno esplicitamente recepito la tanatoprassi, ossia una sorta di momentanea imbalsamazione, svolta non più da personale medico, ma dalla stessa impresa funebre, attraverso propri tecnici adeguatamente formati, per assicurare una temporanea conservazione delle spoglie mortali ed una decorosa presentazione estetica dei defunti, con interventi di cosmesi funeraria (tolettatura, make-up, tamponatura degli orifizi…).

    Per “sbloccare” questa “rivoluzione funeraria” occorre però una Legge Statale, siccome il Codice Penale (Art. 410 C.P.) vieta la manipolazione invasiva dei cadaveri (quando non strettamente richiesta per esigenze sanitarie o di giustizia. esempio: autopsia o riscontro diagnostico) e la Legge Penale è solamente emendabile e novellabile dalla Legge Statale (Art. 117, I Periodo, lettera i) Cost.), e non da quella Regionale.

  17. Salvatore Pascale scrive:

    ALL’ATTENZIONE DELLA REDAZIONE
    , -SIG.CARLO-
    GENTILISSIMO SIG.CARLO LA RINGRAZIO PER LA RISPOSTA,CHE E’ STATA PRECISA E DETTAGLIATA.
    A RIGUARDO LE VORREI CHIEDERE DELLE PRECISAZIONI IN MERITO:SE LA GIURISDIZIONE PREVEDE CHE IL CADAVERE DEBBA SUBIRE IL PROCESSO DI DECOMPOSIZIONE,COME VENGONO GIUSTIFICATE LE TECNICHE DELLA CHIESA DI CONSERVAZIONE DEI CADAVERI,COME NEL CASO DI PAPA
    GIOVANNI XXIII, CHE IL PROF.GENNARO DOGLIE INTRODUSSE UNO SPECIALE LIQUIDO PER LA CONSERVAZIONE DEL CORPO.
    DESIDERO SAPERE INOLTRE,SE DOPO TEMPO POSSONO ESSERE SEMPRE APPLICATE QUESTE SOLUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE,E SE PER ATTUARE TALI MISURE E’ AMMESSA L’ESUMAZIONE STRAORDINARIA.
    GRAZIE PASCALE SALVATORE

  18. Carlo scrive:

    X Salvatore.

    La domanda di esumazione straordinaria, ovviamente in marca da bollo, da inoltrare all’ufficio di polizia mortuaria territorialmente competente (ossia a quello sotto la cui giurisdizione è collocato il cimitero dove dovrebbe avvenire il disseppellimento) è senz’altro possibile, ai sensi della norma quadro nazionale (Artt. 83 ed 84 DPR 285/1990) se quest’ultimi non sono ulteriormente specificati, nella normazione di dettaglio, dettata dal regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni municipalità, ex Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, deve per forza dotarsi.

    Il regolamento comunale di polizia mortuaria per le materie di propria competenza, opera su un piano di pari ordinazione rispetto al DPR 10 settembre 1990 n. 285; esso ricopre un ruolo di primaria importanza “strategica”, soprattutto dopo la Riforma del Titolo V Cost, attuata con la Legge Costituzionale n. 3/2001, siccome la potestà normativa in materia di polizia mortuaria e cimiteriale (ai termini di: Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto 1265/1937, Art. 824 Codice Civile, Artt. 49 e seg. DPR 285/1990) afferisce ai comuni.

    I servizi cimiteriali (con relativa disciplina), infatti, rientrano nella regolamentazione esclusiva comunale per previsione non tanto di Legge ordinaria (Art. 13 Decreto Legislativo n. 267/2000), quanto di norma sovraordinata, poichè di rango costituzionale (Art. 117, comma 6, III periodo Cost.).

    Quindi, il regolamento comunale di polizia mortuaria (sempre efficace solo dopo l’omologazione ex Art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265), potrebbe stabilire criteri più stringenti ed intrusivi (esempio: l’esumazione straordinaria è ammissibile solo dopo un determinato periodo dall’inumazione del feretro), o addirittura a “maglie più larghe” e, così, più elastici, anche rispetto al DPR 285/1990.

    L’esumazione straordinaria è autorizzata dal comune (nella persona del Dirigente ex Art. 107, comma 3 Lettera f) Decreto Legislativo n. 267/2000).

    Debbono ricadere le seguenti condizioni:

    1) Domanda rivolta all’autorità comunale dagli aventi diritto a disporre della spoglia mortale in questione (gli aventi titolo, secondo principio di poziorità, sono individuati dall’Art. 79 DPR 285/1990, e, per estensione dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile). Secondo l’Art. 79 sopraccitato, ha titolo privilegiato il coniuge, se vivente, quand’anche separato, sempre che non sia stata pronunciata la sentenza di divorzio, altrimenti il diritto sorge in capo a tutti i famigliari di pari grado (è d’obbligo l’unanimità), sino al sesto grado di parentela.

    2) Assenza di disposizioni contrarie dettate dal de cuius, in merito alla sua sepoltura (se il defunto, quando era ancora in vita, richiese, per le proprie spoglie una particolare destinazione, questo desiderio va rispettato, in quanto lo Jus Eligendi Sepulchrum è un diritto personalissimo che spetta, innanzi tutto, al singolo individuo.

    3) Eventuale nulla osta da parte di Autorità Giudiziaria ed ASL

    4) Titolo di trasferimento/accoglimento verso una nuova destinazione del feretro (ulteriore sepoltura, ma in diverso loco, trasferimento all’Estero, oppure cremazione) Occorreranno, pertanto le rispettive autorizzazioni (al trasporto, ex Art. 23 DPR 285/1990 alla sepoltura, ex Art. 50 DPr 285/1990 o alla cremazione) rilasciate dal comune presso cui si trova il cimitero di prima sepoltura, anche ai sensi della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    La sostituzione dell’originaria cassa con un nuovo cofano di legno e zinco (per la Legge Italiana non è ammesso, ex Art. 30 DPR 285/1990, il solo uso della cassa realizzata in lamiera) è necessaraia se:

    1) Il cadavere verrà tumulato (per la tumulazione ex rt. 77 DPR 285/1990, il cadavere deve esser racchiuso in duplice cassa, una di legno, l’altra di metallo.

    2) Il cadavere verrà trasportato all’esterno del cimitero, così, ex Art. 88 DPR 285/1990, l’autorizzazione al trasporto potrà esser accordata solo quando ASL, o personale in servizio presso il cimitero, in base alle norme regionali vigenti, abbiano constatato la perfetta tenuta del feretro, così da scongiurare la percolazione di miasmi e liquami cadaverici, durante la movimentazione della cassa.

    Se il cadavere verrà reinumato o cremato, siccome, ex Art. 75 Comma 2 DPR 285/1990 è vietato immettere nelle quadre di inumazione materiali non biodegradabili, come accade, appunto, per il metallo, mentre, parimenti, molti impianti di cremazione si rifiutano di bruciare feretri confezionati con la lamiera di zinco, si potrà ricorrere o ad un cassone esterno ed impermeabile rispetto alla cassa lignea, oppure ad un involucro di materiale plastico ad effetto “barriera” (cioè a tenuta stagna) da applicare internamente alla cassa di legno.

    Se, invece, il cadavere sarà tumulato servirà la doppia cassa di cui all’Art. 30 DPR 285/1990, con relativi dispositivi di sicurezza (valvola depuratrice, materassino assorbente, reggette….).

  19. Salvatore Pascale scrive:

    ALL’ATTENZIONE DELLA REDAZIONE
    CORTESEMENTE VORREI SAPERE SE POSSO CHIEDERE UN’ESUMAZIONE STRAORDINARIA DI MAMMA PER SOSTITUIRE LA CASSA ATTUALE DI LEGNO,CON UNA CASSA DI ZINCO.
    DA QUANTO SONO POTIUTO VENIRE A CONOSCENZA ,IN QUALITA’ DI FIGLIO QUESTO DOVREBBE ESSERE UN MIO DIRITTO.CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 11 DICEMBRE 1987 N. 6198.
    VORREI SAPERE SE HO INTERPRETATO BENE LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA.GRAZIE
    NAPOLI,29-03-2010 PASCALE SALVATORE

  20. Carlo scrive:

    Dipende dalle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, lo stessso Art. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 28 LUGLIO 1989, n. 271 raccomanda particolari cautele in questo tipo di operazioni.

  21. Arrigo scrive:

    C’è qualcuno che può darmi un’idea di quante sono le riesumazioni ordinate dall’autorità giudiziaria (per es. in una città o in un cimitero?)
    Grazie.
    Arrigo

  22. Carlo scrive:

    Spesso si discute su quale fine facciano “resti nobili” come monili e gioielli indossati dalla salma al momento della sepoltura all’atto dell’esumazione. Ovviamente questi oggetti per la loro preziosità non possono essere assimilati ai “rottami metallici” di cui all’Art. 2 lettera e) punti 2 e 5 del DPR n. 254/2003, detto DPR infatti parla in termini di resti metallici di casse nonchè di simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio
    maniglie). Nel silenzio della normativa statale è il regolamento comunale di polizia mortuaria a dover disciplinare la materia, anche per evitare spiacevoli furti o appropriazione indebita di materiali di valore appartenuti al de cuius. La norma potrebbe prevedere il deposito di questi reperti non tanto in discarica di cui ogni cimitero deve dotarsi ex Art. 12 comma 3 DPR 15 luglio 2003 n. 254, quanto presso l’ufficio del camposanto sede del servizio di custodia in apposita cassaforte in attesa di restituirli ai congiunti del defunto o di acquisirli al patrimonio del comune in caso di disinteresse di quest’ultimi.

  23. Carlo scrive:

    Una concessione già assegnata, in forma perpetua o di durata eccedente i 99 anni, mantiene tale durata: vi è giurisprudenza costante in materia. Una concessione può essere fatta decadere ad esempio per stato di abbandono, ma non è possibile ridurre la durata delle concessioni. Può anche essere revocata, ma nei soli casi previsti dalla norma locale Può infine essere rinunciata.

  24. Angelo scrive:

    E’ possibile avendo un contratto di perpetualità di 2 loculi regolarmente pagati e registrati ( quindi garantito un minimo di 99 anni ) che il consiglio comunale possa decidere di annullare codesto contratto e ordinare lo spostamento dei defunti in un ossaio comune ed inoltre provvedere a tutte le spese annesse.

  25. Carlo scrive:

    Ex Art 82 comma 4 è il sindaco a regolare le esumazioni ammettendo o meno la presenza dei famigliari durante le operazioni di scavo e recupero della cassa.
    Di solito si recinta la zona per non turbare eventuali visitatori, ma i congiunti, se vogliono, possono assistere.

    Per il trasferimento da cimitero a cimitero ex Art. 88 DPR 285/1990 quale che sia la destinazione del cadavere (tumulazione o nuova inumazione) occorre la doppia cassa stagna di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 assieme ad un apposita certificazione, prodromica al decreto di trasporto, in cui si attesti l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 30 citato.
    E’necessaria quandi la doppia cassa di legno e metallo, una volta arrivati nel nuovo cimitero ex Art. 75 comm2 DPR 285/1990 prima di reinumare il cadavere si provvedere al taglio della lamiera zincata, aprendo squarci di opportune dimensioni sul coperchio.
    In questo caso può esser utile confezionare il cofano non con la cassa metallica ma con un dispositivo ad effetto impermeabilizzante sostitutivo dello zinco stesso ed autorizzato ai sensi dei D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007.
    Tecnicamente per rimuovere il cadavere dal fondo della fossa è sufficiente far passare un telo con maniglie oppure un body bag (sacco per recupero salme incidentate) sotto la sua schiena poi si chiude la cerniera e lo si depone nella nuova cassa. Ovviamente trattandosi di nuova inumazione ex Art. 75 comma 1 DPR 285/1990 bisogna ricorrere solo a materiali facilmente biodegradabili.

  26. Fabrizio scrive:

    Dunque, nel caso di trasferimento per reinumazione, se la bara esumata presentasse danni (dunque non fosse più conforme al art. 75 DPR 285/1990), il cadavere dovrebbe essere trasferito in una bara nuova? E’ prevista la presenza dei congiunti in tal caso, che dunque potrebbero vedere il cadavere?

  27. Carlo scrive:

    Un cadavere deve sempre esser sepolto in una bara avente le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 (cassa da tumulazione) o 75 (bara da inumazione). Solo per i resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo di cui all’Art. 3 comma 1 lettera b DPR 15 luglio 2003 n. 254 è consentito l’impiego di una cassa leggera in cellulosa di cui alla risoluzione ministeriale p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004.

    In ogni caso vale l’Art. 88 DPR 285/1990, ossia il trasferimento deve avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, quindi deve esser evitatata in tutti i modi la perfusione all’esterno dei miasmi cadaverici.

    Se il feretro ex Art. 30 DPR 285/1990 era già originariamente a tenuta stagna e lo zinco non presenta fessurazioni o rotture nulla osta (dopo appropriata verifica tecnica da parte del personale sanitario) e si procede alla traslazione, altrimenti occorre provvedere al cosidetto rifascio ex paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, ossia si infila la bara danneggiata in un n uovo cassone di lamiera metallica da saldare a tenuta stagna.

    La ricognizione sullo stto di mineralizzazione del cadavere ha senso solo se essendo trascorsi gli anni di sepoltura legale si passasse dalla tipologia di cadavere alla fattispecie in via amministrativa di “resto mortale” così come definita dal citato DPR n. 254/2003, allora sarebbe utile valutare se sia possibile la raccolta dei resti ossei in cassetta ossario (CApo XVII DPR 285/1990), altrimenti assieme al reinterro ex Art. 86 comma 2 DPR 285/1990 in forza del DPR 15 luglio 2003 n. 254 sarebbe consentita la cremazione senza la procedura aggravata di cui all’Art. 79 DPR 285/1990. E’comunque l’ordinanza sindacale concordata con l’ASL a definire i criteri operativi per stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato.

  28. Fabrizio scrive:

    Nel caso di esumazione straordinaria per trasferimento ad altro cimitero (riinumazione in tomba di famiglia), in che condizioni viene aperta la bara ed “esaminato” il cadavere?

  29. Carlo scrive:

    Ad esser intaccato è il diritto secondario di sepolcro, ossia il potere accordato dall’Ordinamento Giuridico ai dolenti di porre in essere atti di pietà e venerazione verso i propri defunti in piena autonomia.
    Per procedere alla traslazione ex Art. 88 DPR 285/1990 occorrono:
    1) domanda degli aventi titolo a disporre del de cuius
    2) nuovo titolo di sepoltura (bisogna, cioè, dimostrare la disponibilità di una diversa tomba
    3) verifica sulla tenuta ermetica del feretro (altrimenti occorre il “rifascio”.

    Forse si tratta di riattare il sepolcro ricavando il diretto accesso al feretro di cui all’Art. 76 comma 3 DPR 285/1990.

    In questo caso si attiva la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990 implementata dall’allegato tecnico di cui al paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    La procedura di deroga serve, appunto, per legittimare una situazione preesistente o per poter effettivamente utilizzare spazi sepolcrali altrimenti non a norma, in quanto difficilmente accessibili.

    Dopo il DPCM 26 maggio 2000, qualora non vi sia stata subdelega al comune, questo provvedimento autorizzativo è proprio della regione.

    Ci si attiva su istanza di parte e del servizio di custodia cimiteriale

  30. Giuseppe scrive:

    Un mio caro parente è stato interrato nella propia cappella (in concessione per anni 99). Poiché l’accesso alla zona dove è stato interrato è molto difficoltoso, già per il sottoscritto (ho 30 anni e sono un atleta), figuriamoci per i miei parenti più anziani, vogliamo spostare la salma nella parte superiore della cappella, di facile accesso, trasformando 6 dei loculi liberi (tutto un lato della cappella) in tumuli.
    Vorremmo sapere cosa è necessario fare per procedere (premesso che la salma è già in doppia cassa zincata e quindi pronta per la tumulazione).La salma è stata seppellita il 15 Dic corrente mese nel Nuovo cimitero di Napoli.
    Grazie per una sollecita risposta

  31. Carlo scrive:

    No, riporto testualmente la disposizione di cui all’Art. 83 comma 1 DPR 285/1990: “omissis….LE SALME POSSONO ESSER ESUMATE PRIMA DEL PRESCRITTO TURNO DI ROTAZIONE PER ORDINE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, PER INDAGINI NELL’ INTERESSE DELLA GIUSTIZIA…omissis”.

    Occorre, comunque una formale autorizzazione del comune nella persona del dirigente e non del Sindaco.

  32. sandro scrive:

    A fronte di disposizione del giudice civile per esumazione di cadavere, i congiunti possono opporre validamente il diniego che vincoli il sindaco a negare l’esumazione?

  33. Carlo scrive:

    Sono d’obbligo alcune precisazione in quest’articolo “in fieri”, perchè esso evolve e muta assieme atutta la legislazione funeraria:

    1) terminate le operazioni si deve regigere apposito verbale (sullo statto in cui il feretro è stto rinvenuto) da allegare ai registri cimiteriali, non sussiste modello ufficiale od ufficioso, per cui vi è massima liberta’ di forme. Anche l’attestazione di cui all’Art. 88 DPR 285/1990 sulla perfetta tenuta del feretro (anche a costo di cambiare la cassa con un cofano rispondente ai requisiti di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 in caso di traslazione è piuttosto destutturata e può esser compilata con maggior scioltezza.

    2) Alla scadenza del turno ordinario di esumazione il campo andrebbe rapidamente liberaro anche per non ingenerarre nella cittadinanza strane aspettative su presunti diritti di sepolcro sordi da un rapporto concessorio, per altro inesistente.

    3)Il calendario delle esumazioni ordinariee straordinarie deve essere definito all’interno di una ordinanza del sindaco? Si propende, invece, per atto di regolazione (art. 82, 4 dPR 285/1990) di spettanza dirigenziale (art. 107, 3, D. Lgs. 267/2000).

    4) la norma di cui alI’art 82 del DPR 285/90 e cioè che la durata dell’inumazione ordinaria in campo comune minima è di 10 anni. Per motivi organizzativi il Sindaco con ordinanza ai sensi deII’art. 82/4, può stabilire i periodi nei quali svolgere in forma massiva le operazioni di esumazione ordinaria, e quindi svolgerle non esattamente alla scadenza decennale.

    5) l’istanza di esumazione straordinaria da un campetto dato in concessione può esser rigettata (con atto motivato ex Legge 241/1990) se la permanenza nel sepolcro sino al, scadenza della concessione corrisponde ad una statuizione del concessionario formalizzata nello stesso atto di concessione.

    6) Il turno di rotazione in campo di terra è ordinariamente di 10 anni (salvo prolungamenti o abbreviazioni ex Art. 82 commi 2 e 3 DPR 285/1990), è allora possibile l’inumazione in campetto dato in concessione la cui durata residua non permetta di coprire tutto il periodo legale di sepoltura, obbligando di fatto ad un’esumazione straordinaria d’ufficio dovuta all’estinguersi del rapporto concessorio?

    7) Gli articoli 83 ed 88 (laddove in forza di disposizioni regionali non siano stati sospesi o abrogati) richiedono la presenza del coordinatore sanitario quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie Tuttavia, l’art.83, nel dettare la disciplina per l’esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l’articolo 88 che regola l’altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. A giudizio della dottrina (1), l’articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l’inammissibilità della delega. (1) Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.

    8) Le estumulazioni ordinarie ex Art. 1 sette bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono sempre a titolo oneroso.

    9) Se all’atto dell’esumazione straordinaria per le peculiari capacità nineralizzanti del terreno si rinvengono solo ossa, e quindi non si è più in presenza di un cadavere si applica l’Art. 85 (raccolta inn cassetta zincata ex Art. 36 DPR 285/1990), cremazione delle stesse ex D.M. 1 luglio 2002 o dispersione in forma promiscua nell’ossario comune di cui all’Art. 67 DPR 285/1990.

    10) La esumazione è considerata ordinaria se svolta dopo 10 anni dalla prima inumazione, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in una concessione o in un campo comune. È straordinaria se è svolta prima dei 10 anni dalla prima inumazione. Mentre però nei campi comuni è il gestore del cimitero ad attivarsi passati 10 anni, secondo le procedure stabilite con apposita ordinanza locale, in una concessione di area destinata ad inumazione di un feretro, la inumazione del feretro resta finché l’avente diritto (in base allo jus sanguinis) non chiede una esumazione, oppure è attivata d’ufficio allo scadere della concessione per liberare la fossa in vista di nuova concessione. Prima della scadenza della concessione o prima della materiale operazione cimiteriale l’avente diritto può chiedere la esumazione con successiva traslazione delle ossa in altra sepoltura, oppure può essere rinnovata la originaria concessione (consenziente il Comune). In conclusione, nella definizione di esumazione ordinaria conta il numero di anni di inumazione.

    11) Qualora il Comune non fosse in grado di eseguire alcune operazioni cimiteriali (ad esempio estumulazioni da tomba di famiglia interrata oppure esumazioni straordinarie) proprio perchè la particolarità della situazione e la mancanza di strumentazione rende molto difficoltoso il lavoro in sicurezza degli addetti cimiteriali ed il decoro dell’operazione stessa ……. è possibile negare l’esecuzione delle operazioni richieste? La risposta è categorica: No, Ma non va dimenticato che il comune potrebbe ricorrere a ditte che dispongano di attrezzature idonee (anche, e sopratutto, per quanto riguarda il rispetto delle misure di sicurezza), onere la cui copertura dovrebbe derivare dalle tariffe (sono tutte operazioni sempre e comunque a titolo oneroso … solo che, spesso, le tariffe sono determinate in misura largamente sotto-costo …).

    12) Limiti ”stagionali” sussistono solo per le esumazioni straordinarie (art. 84 dPR 10/9/1990, n. 285).
    Le esumazioni ordinarie, cioe’ decorso il periodo di inumazione di cui al turno ordinario di rotazione, non sono interessate da restizioni di tipo cronologico.

  34.  
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