Premessa: quando vi sia extraterritorialita' nei trasporti funebri la normativa nazionale ed internazionale (Convenzione di Berlino del 10(02/1937) prevalgono sempre su quella regionale.
In Lombardia l’autorizzazione al trasporto (Si veda anche, a tal proposito, il paragrafo 7 della Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005, soprattutto dopo il DPCM 26 maggio 2000) e' rilasciata dal preposto ufficio del Comune di decesso.
L’autorizzazione al trasporto funebre, allora, e' materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali.
In tale maniera viene chiarito che non e' piu' competente il Sindaco del Comune di decesso (mentre in materia era prima vigente la previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c) legge regionale Lombardia 6 marzo 2002, n. 4), ma e' ogni comune a stabilire come organizzarsi al proprio interno con regolamento approvato dalla iunta ai sensi del Testo Unico Ordinamento Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000.
La verifica, sempre obbligatoria, ex paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, per i trasporti verso l’estero e', invece, effettuata da personale ASL che puo' dettare specifiche misure igienico sanitarie come, ad esempio, la siringazione cavitaria ex Art. 31 DPR 285/90 cosi' come specificato dal paragrafo 7 della circolare regionale 30 maggio 2005 n. 21. n Lombardia gia' dall’emanazione della circolare 26 giugno 2000 n. 32 si disapplica l’Art. 32 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria che continua a valere solo per i trasporti all'Estero o fuori regione.
L’ASL redige relativa certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, non surrogabile da soggetti terzi ex Art. 49 DPR 445/2000, solo per i trasporti internazionali ai sensi del paragrafo 3 Circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7 il necroscopo e' tenuto a produrre apposita certificazione attestante l’assenza di malattie infettive, come, d’altra parte richiesto, dallo stesso paragrafo 8.2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.
