L’avvolgimento del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990 e Circ.Min. n.10/1998

Cara Redazione,

qualche settimana fa ho provveduto ad una tumulazione in sepolcro gentilizio.

Dopo pochi giorni si è cominciato ad avvertire un lezzo sgradevole e persistente che sembra proprio povenire dalla tomba di cui sto parlando.

Il colombario ipogeo, che si sviluppa anche in senso orizzontale, su posti feretro giustapposti, è stato chiuso da lastroni di cemento.

Ora se io riuscissi a togliere le estremità di codesti lastroni e ci applicassi delle valvole depuratrici, (la parte grande va all’interno) ovviamente prolungando il beccuccio della valvola per l’intero spessore della lastra fino a farlo uscire fuori, potrei migliorare la depurazione del loculo?

RISPOSTA:

Premessa: Il DPR 285/90 stabilisce: a) le caratteristiche dei loculi (art. 76 commi 6, 7, 8 e 9); b) l’onere per la conservazione dei manufatti (art. FENOMENI PERCOLATIVI63/1); c) le caratteristiche dei feretri all’atto della tumulazione (art. 77); d) il tipo di sistemazione del feretro (perfetta tenuta) quando si provvede ad un suo trasferimento in altra sede (art. 88).

Secondo la legge la circostanza della mancata tenuta del loculo non è prevista, quando invece è notorio che il cosiddetto “scoppio di bara” avviene in periodi estivi caratterizzati da alte temperature o forti escursioni termiche, con possibili fuoriuscite di miasmi e/o liquidi. Il DPR 285/90 richiede infatti che l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas debba essere mantenuta nel tempo.

Il loculo areato cioè con una presa d’aria verso l’esterno o una canalina di scolo per lo stoccaggio dei liquami attualmente è previsto solo dalla legislazione funeraria di Emilia Romagna (Art. 2 comma 17 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4) e Lombardia (Allegato 2 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n.6)

In tutte le altre regioni italiane, salvo specifica normativa di cui non si ha ancora notizia, i loculi debbono rispettare i requisiti di cui all’Art. 76 DPR 285/90 ovvero debbono esser stagni. Se alcune AASSLL italiane richiedono lo scarico dei liquami in apposito pozzetto, ciò è possibile, ma esso è da considerare, allo stato della attuale legislazione italiana, un eccesso di precauzione, siccome i cadaveri debbono esser racchiusi sempre nella dippia cassa di legno e zinco di cui all’Art. 30 DPR 285/1990.

In dottrina, laddove viga ancora pienamente il DPR 285/1990 si riterrebbe legittimo introdurre il loculo areato attraverso la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/1990, implementata, poi, dal paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, tra l’altro senza grandi formalizzazioni dopo l’avvento del DPCM 26 maggio 2000 con cui molte funzioni di polizia mortuaria in capo al Ministero della Salute sono state attribuite alle regioni.

La procedura di deroga di cui sopra, però, sconta un grosso limite, è, infatti, applicabile solo a strutture cimiteriali presistenti rispetto all’entrata in vigore dello stesso DPR 10 settembre 1990 n. 285, avvenuta il 27 ottobre 1990.

I loculi debbono, quindi, risultare in ogni loro lato (bocca d’entrata compresa) impermeabili a gas e liquidi.

La soluzione da Lei prospettata si configurerebbe come una sorta di loculo areato, in quanto capace di evacuare all’esterno i gas putrefattivi e non è regolare.

L’unico rimedio, se persiste l’odore sgradevole nei dintorni della tomba, è il rifascio ex paragrafo 3 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.

Per effettuare l’avvolgimento con cassone esterno il feretro va estumulato e portato in camera mortuaria, così da poter lavorare tranquillamente ed in tutta sicurezza.

Chi movimenta la cassa deve dotarsi di mascherina (magari con filtro) e guantoni di gomma (potrebbero, infatti, verificarsi improvvisi schizzi di liquido dovuti alla rottura della cassa sul fondo).

dir5L’uso del saldatore non comporta problemi di sorta anche perchè la fiamma non è a diretto contatto con lo sfiato della valvola o comunque con la fessura da cui fuoriescono i gas, c’è quindi abbastanza spazio perchè i composti aeriformi si disperdano nell’atmosfera senza innescare improbabili incendi.. Se però si avverte una perdita di gas putrefattivo, meglio spegnere o allontanare il saldatore.

Dovrei fermarmi qui per ottemparare alla Legge, tuttavia in modo del tutto informale aggiungo qualche consiglio.

In molti cimiteri, prima di ricorrere al rifascio, si rimuove il coperchio di legno per valutare la condizione della saldatura. Se si evidenziano subito fessurazioni o crepe lungo il labbro perimetrale della cassa si provvede ad otturarle con una nuova colata di stagno e il problema è risolto senza bisogno del cassone di zinco supplementare.

Conviene anche controllare il beccuccio della valvola che sporge dal coperchio della cassa metallica. Potrebbe essersi allentata la guarnizione della giuntura tra valvola e coperchio (ecco il motivo del cattivi odori).

In passato, quando non si era diffuso l’impiego della valvola si risolveva la questione in maniera più brutale praticando un foro su coperchio così da far sfogare naturalmente la sovrappressione dei gas, anche in rapporto al pericolo dovuto all’infiammabilità di quest’ultimi (così, almeno consiglia la dottrina, si consulti, a tal proposito, la relazione di Corrado Cipolla d’Abruzzo intitolata “la mineralizzazione dei cadaveri” reperibile sul sito www.euroact.net). In seguito il buco veniva chiuso con una nuova piccola saldatura.

Sconsiglio vivamente questo metodo perchè non è sicuro sul piano igienico-sanitario e soprattutto scatena un olezzo terrificante che infesta per molte ore il cimitero.

Post scriptum: Lei mi parla di un sepolcro a calata verticale, con alcuni loculi (quelli più in basso, ad li sotto del piano di campagna) forse non a norma con l’Art. 76 comma 3 DPR 285/1990, ossia privi di diretto accesso al feretro, il protocollo operativo per la tumulazione in deroga ex modulo 4 del paragrafo 16 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 dovrebbe già di per sè prevedere un confezionamento rinforzato del feretro con cassa di zinco monoscocca dallo spessore di 0,74 mm e vaschetta di trattenimento per arginare i fenomeni percolativi, cosparsa di sostanze a base chimica o enzimatica assorbenti e capaci di favorire la solidificazione dei liquidi post mortali. C’è, poi, il divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell’ultima tumulazione, proprio per non compromettere, con movimenti bruschi, il delicato assetto della cassa che tende, poi, a stabilizzarsi nei primi tempi dopo la sepoltura, anche in funzione dei fenomeni cadaverico-conservativi propri dei cadaveri sigillati entro cassa metallica (vedasi la voce “corificazione”).

Avete rispettato tutte queste prescrizioni? Potreste anche incorrere nella sanzione di cui all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, ma l’ipotesi è così remota da rassomigliare più ad un caso di scuola!

Written by:

Carlo Ballotta

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