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	<title>Commenti per www.funerali.org</title>
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	<description>il blog dedicato al settore funerario</description>
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		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-30296</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:38:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[x Cristina77

1) Si premette che Lei ha violato la norma circa la tracciabilità del contante. Difatti:
L’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (attuale normativa “antiriciclaggio”) , al comma 1, prevede: : “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito …. o titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore … è complessivamente pari o superiori a euro mille. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche …”. L’attuale limite di 1.000 euro costituisce la cosiddetta “soglia” al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati e società ed amministrazioni non bancarie. Sempre l&#039;Art. 49 D.Lgs. 231/2007 oltre ad abbassare la soglia a 1.000 euro per la tracciabilità bancaria obbligatoria, prevede anche il divieto di pagamenti frazionati che si prefiggono di artatamente eludere l’obbligo di tracciabilità: “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” (comma 1 dell’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007).
Però poiché il pagamento è avvenuto entro l&#039;anno 2012 Lei, pur avendo commesso una violazione, non viene sanzionata.
Questo perché ai sensi dell’Art. 50 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra “Salva Italia”), le violazioni commesse fino al 31.1.2012 (riferite alle nuove limitazioni d’importo, ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro). non costituiscono infrazione come specificato nel comma 1, secondo periodo, dell’art. dall’Art. 12 del D.L. 201/2011 inserito in sede di conversione nella legge 214/2011.

2) Se suo fratello non scarica nulla e sottoscrive una dichiarazione (ad es. nel retro della fattura) che è stata lei a pagare interamente la fattura, Lei può legittimamente detrarre l&#039;importo massimo previsto per legge per le spese funebri del padre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Cristina77</p>
<p>1) Si premette che Lei ha violato la norma circa la tracciabilità del contante. Difatti:<br />
L’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (attuale normativa “antiriciclaggio”) , al comma 1, prevede: : “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito …. o titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore … è complessivamente pari o superiori a euro mille. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche …”. L’attuale limite di 1.000 euro costituisce la cosiddetta “soglia” al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati e società ed amministrazioni non bancarie. Sempre l&#8217;Art. 49 D.Lgs. 231/2007 oltre ad abbassare la soglia a 1.000 euro per la tracciabilità bancaria obbligatoria, prevede anche il divieto di pagamenti frazionati che si prefiggono di artatamente eludere l’obbligo di tracciabilità: “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” (comma 1 dell’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007).<br />
Però poiché il pagamento è avvenuto entro l&#8217;anno 2012 Lei, pur avendo commesso una violazione, non viene sanzionata.<br />
Questo perché ai sensi dell’Art. 50 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra “Salva Italia”), le violazioni commesse fino al 31.1.2012 (riferite alle nuove limitazioni d’importo, ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro). non costituiscono infrazione come specificato nel comma 1, secondo periodo, dell’art. dall’Art. 12 del D.L. 201/2011 inserito in sede di conversione nella legge 214/2011.</p>
<p>2) Se suo fratello non scarica nulla e sottoscrive una dichiarazione (ad es. nel retro della fattura) che è stata lei a pagare interamente la fattura, Lei può legittimamente detrarre l&#8217;importo massimo previsto per legge per le spese funebri del padre.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di cristina77</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-30262</link>
		<dc:creator>cristina77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:30:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[domanda: ho una fattura per spese funebri di mio padre che è intestata a me e mio fratello di € 2.200, ma in realtà e&#039; stata pagata da me in contanti in tre rate. Mio fratello non si scarica nulla, io pur avendo la fattura cointestata, posso scaricarmi tutto l&#039;importo di € 1.549,00?
Non e&#039; possibile fare una correzione sull&#039;intestazione della fattura. Fatemi sapere con urgenza, se possibile. Grazie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domanda: ho una fattura per spese funebri di mio padre che è intestata a me e mio fratello di € 2.200, ma in realtà e&#8217; stata pagata da me in contanti in tre rate. Mio fratello non si scarica nulla, io pur avendo la fattura cointestata, posso scaricarmi tutto l&#8217;importo di € 1.549,00?<br />
Non e&#8217; possibile fare una correzione sull&#8217;intestazione della fattura. Fatemi sapere con urgenza, se possibile. Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su norme regionali di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2093&#038;cpage=1#comment-30256</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2093#comment-30256</guid>
		<description><![CDATA[X Gustavo,

per la scarsa e lacunosa normativa nazionale in materia di impresa funebre, questo soggetto economico per poter operare deve esser congiuntamente in possesso di:

1) autorizzazione al commercio (una volta tabella merceologica XIV ; C.7 prodotti vari, articoli funebri) oggi liberalizzata dopo cosiddetto Decreto Bersani I e decreti Governo Monti (ora basta la SCIA)

2) licenza di Pubblica Sicurezza (art. 115 T.U. leggi di P.S.) il cui rilascio, oggi, è di competenza non più della Questura, bensì del comune, almeno dopo il D.LGS n. 112/1998.

Questi sono i due titoli strettamente necessari, almeno su tutto il territorio italiano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Gustavo,</p>
<p>per la scarsa e lacunosa normativa nazionale in materia di impresa funebre, questo soggetto economico per poter operare deve esser congiuntamente in possesso di:</p>
<p>1) autorizzazione al commercio (una volta tabella merceologica XIV ; C.7 prodotti vari, articoli funebri) oggi liberalizzata dopo cosiddetto Decreto Bersani I e decreti Governo Monti (ora basta la SCIA)</p>
<p>2) licenza di Pubblica Sicurezza (art. 115 T.U. leggi di P.S.) il cui rilascio, oggi, è di competenza non più della Questura, bensì del comune, almeno dopo il D.LGS n. 112/1998.</p>
<p>Questi sono i due titoli strettamente necessari, almeno su tutto il territorio italiano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-30240</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-30240</guid>
		<description><![CDATA[X Stefano
Sua madre non ha la possibilità di detrarre le spese funebri. Perché in capiente. Però se lei come figlio ha redditi lo può fare. Sua madre dichiara ad es. di aver pagato il 10% e lei come figlio il 90% dell&#039;importo. Veda altre risposte x capire come fare la dichiarazione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Stefano<br />
Sua madre non ha la possibilità di detrarre le spese funebri. Perché in capiente. Però se lei come figlio ha redditi lo può fare. Sua madre dichiara ad es. di aver pagato il 10% e lei come figlio il 90% dell&#8217;importo. Veda altre risposte x capire come fare la dichiarazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su norme regionali di Gustavo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2093&#038;cpage=1#comment-30238</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:14:30 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[E se una regione non ha deliberato...come si muove per avviare una nuova attività??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E se una regione non ha deliberato&#8230;come si muove per avviare una nuova attività??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di STEFANO MAVERIK</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-30231</link>
		<dc:creator>STEFANO MAVERIK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-30231</guid>
		<description><![CDATA[Mio padre è deceduto a novembre 2012, pertanto mia madre presenterà mod.Unico in qualità di erede. Premetto che mia madre era a carico di mio padre in quanto casalinga; la pensione di reversibilità è decorsa da gennaio 2013, perciò nel 2012 non ha redditi. Le spese per il funerale sostenute e fatturate a nome di mia madre possono essere inserite nel modello Unico? E&#039; possibile che in mancanza di reddito nel 2012 mia madre non possa recuperare dette spese sostenute a novembre 2012?
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mio padre è deceduto a novembre 2012, pertanto mia madre presenterà mod.Unico in qualità di erede. Premetto che mia madre era a carico di mio padre in quanto casalinga; la pensione di reversibilità è decorsa da gennaio 2013, perciò nel 2012 non ha redditi. Le spese per il funerale sostenute e fatturate a nome di mia madre possono essere inserite nel modello Unico? E&#8217; possibile che in mancanza di reddito nel 2012 mia madre non possa recuperare dette spese sostenute a novembre 2012?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su all&#8217;affido familiare di ceneri di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2137&#038;cpage=1#comment-30190</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2137#comment-30190</guid>
		<description><![CDATA[X Tatiana,

 i rapporti poco idilliaci tra parenti per la Legge non rilevano, anche se, quindi, c&#039;è rancore o peggio ancora astio tra i famigliari: eventuali conflitti personali vanno, per sempre, risolti dinnanzi al Giudice

1) gli atti di disposizione sulle spoglie mortali di un defunto (destinazione atipica delle ceneri compresa, quale, appunto l&#039;affido famigliare delle stesse) seguono, il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con il titolo privilegiato nel decidere) elaborato da un costante orientamento, nel tempo, della giurisprudenza e formalizzato, finalmente, in norma positiva dall&#039;Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990. Dunque prevale, sovrano, il volere del coniuge superstite anche se in stato di separazione, così si è espresso il legislatore con il paragrafo 14 della Circ. Min. n. 24/1993.
Rispetto al rapporto di coniugio, che, nel nostro caso, almeno prevale su quello di consanguineità, si ricorda come quest&#039;ultimo sussista fino allo scioglimento del matrimonio, ciò importa un richiamo all’art. 149 C.C. (incluso il fatto che, quando ricorra la fattispecie, lo scioglimento si ha a seguito dell’esecuzione di quanto stabilito dall’art. 10, comma 2 L. 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. modif.), E’ comunque fuori di discussione come un’eventuale separazione personale tra i coniugi non determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio, ma unicamente un allentamento del vincolo coniugale, con  la conseguente legittimazione a non adempiere alcuni degli obblighi che sorgono dal matrimonio, principalmente, se non esclusivamente, quello della coabitazione.

2) Ai sensi dell&#039;343 Regio DEcreto n. 1265/1934, quale richiamato dal DPR 24 febbraio 2004 l&#039;affidatario dell&#039;urna presso la propria usuale abitazione deve predisporre un colombario, un vano, una teca (sui termini in questione possiamo sbizzarrirci!) ove riporre stabilmente l&#039;urna, in modo tale che questa sia protetta contro urti, atti di effrazione (la violazione dei sigilli è una fattispecie di natura penale) furti o peggio ancora lo sversamento, ancorchè accidentale delle ceneri. La dispersione delle stesse non autorizzata dallo Stato Civile sulla base dell&#039;inequivocabile volontà del defunto, costituisce un reato, punito dalla legge ex Art. 411 Cod. Penale. Quindi: attenzione CHI ROMPE (l&#039;urna) PAGA! (ed assai amaramente, perchè le conseguenze sono PENALI!)

L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:

deve, infatti:

1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);

2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);

3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;

4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.

5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.



Come agevolmente dimostrato nel punto 2) Lei, nostante questa &quot;strana&quot; sepoltura delle ceneri extra moenia del cimitero, ovvero presso il domicilio della moglie del de cuius, mantiene pur sempre intatto ed inalterato il suo diritto secondario di sepolcro, trattsi di un potere personalissimo, imprescrittibile ed incomprimibile riconosciuto dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza. Il diritto secondario di sepolcro consiste appunto nella sacrosanta facoltà di accedere liberamente alla tomba (nel nostro caso: un&#039;abitazione privata) per una visita alla persona defunta, proprio come se si trattasse di un piccolo cimitero uti singuli, per sua stessa definizione accessibile ai dolenti. Qualunque Tribunale Italiano confermerà, in ogni sede, queste mie affermazioni, proprio perchè, per una volta, vi è giurisprudenza univoca in materia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Tatiana,</p>
<p> i rapporti poco idilliaci tra parenti per la Legge non rilevano, anche se, quindi, c&#8217;è rancore o peggio ancora astio tra i famigliari: eventuali conflitti personali vanno, per sempre, risolti dinnanzi al Giudice</p>
<p>1) gli atti di disposizione sulle spoglie mortali di un defunto (destinazione atipica delle ceneri compresa, quale, appunto l&#8217;affido famigliare delle stesse) seguono, il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con il titolo privilegiato nel decidere) elaborato da un costante orientamento, nel tempo, della giurisprudenza e formalizzato, finalmente, in norma positiva dall&#8217;Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990. Dunque prevale, sovrano, il volere del coniuge superstite anche se in stato di separazione, così si è espresso il legislatore con il paragrafo 14 della Circ. Min. n. 24/1993.<br />
Rispetto al rapporto di coniugio, che, nel nostro caso, almeno prevale su quello di consanguineità, si ricorda come quest&#8217;ultimo sussista fino allo scioglimento del matrimonio, ciò importa un richiamo all’art. 149 C.C. (incluso il fatto che, quando ricorra la fattispecie, lo scioglimento si ha a seguito dell’esecuzione di quanto stabilito dall’art. 10, comma 2 L. 1° dicembre 1970, n. 898 e succ. modif.), E’ comunque fuori di discussione come un’eventuale separazione personale tra i coniugi non determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio, ma unicamente un allentamento del vincolo coniugale, con  la conseguente legittimazione a non adempiere alcuni degli obblighi che sorgono dal matrimonio, principalmente, se non esclusivamente, quello della coabitazione.</p>
<p>2) Ai sensi dell&#8217;343 Regio DEcreto n. 1265/1934, quale richiamato dal DPR 24 febbraio 2004 l&#8217;affidatario dell&#8217;urna presso la propria usuale abitazione deve predisporre un colombario, un vano, una teca (sui termini in questione possiamo sbizzarrirci!) ove riporre stabilmente l&#8217;urna, in modo tale che questa sia protetta contro urti, atti di effrazione (la violazione dei sigilli è una fattispecie di natura penale) furti o peggio ancora lo sversamento, ancorchè accidentale delle ceneri. La dispersione delle stesse non autorizzata dallo Stato Civile sulla base dell&#8217;inequivocabile volontà del defunto, costituisce un reato, punito dalla legge ex Art. 411 Cod. Penale. Quindi: attenzione CHI ROMPE (l&#8217;urna) PAGA! (ed assai amaramente, perchè le conseguenze sono PENALI!)</p>
<p>L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:</p>
<p>deve, infatti:</p>
<p>1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);</p>
<p>2) Permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);</p>
<p>3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;</p>
<p>4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.</p>
<p>5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.</p>
<p>Come agevolmente dimostrato nel punto 2) Lei, nostante questa &#8220;strana&#8221; sepoltura delle ceneri extra moenia del cimitero, ovvero presso il domicilio della moglie del de cuius, mantiene pur sempre intatto ed inalterato il suo diritto secondario di sepolcro, trattsi di un potere personalissimo, imprescrittibile ed incomprimibile riconosciuto dalla dottrina e, soprattutto dalla giurisprudenza. Il diritto secondario di sepolcro consiste appunto nella sacrosanta facoltà di accedere liberamente alla tomba (nel nostro caso: un&#8217;abitazione privata) per una visita alla persona defunta, proprio come se si trattasse di un piccolo cimitero uti singuli, per sua stessa definizione accessibile ai dolenti. Qualunque Tribunale Italiano confermerà, in ogni sede, queste mie affermazioni, proprio perchè, per una volta, vi è giurisprudenza univoca in materia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su all&#8217;affido familiare di ceneri di Tatiana</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2137&#038;cpage=1#comment-30162</link>
		<dc:creator>Tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2137#comment-30162</guid>
		<description><![CDATA[Buonasera ho urgentemente bisogno di aiuto!
Mio padre è morto il 31/12/2011 ed è stato cremato... Mia sorella ha pagato l&#039;oculo e tutt&#039;oggi si trova presso il Cimitero di Rozzano(Mi). Ho saputo proprio oggi che la moglie ha espresso di voler teneri le ceneri nella sua abitazione. La nostra è una famiglia allargata, mio padre ha avuto 3 compagne e fatto con la prima una figlia,Anna, con la seconda moglie, me e mia sorella Giulia e la terza ( questa chiede appunto il trsferimento delle ceneri) altri due figli, Rosa e Marco. Sono separati ma non divorziati e cosa importante lei ci odio( me, Anna e Giulia) se le ceneri venissero spostate presso la sua abitazione sarebbe impossibile farvi visita perche ci ha sempre trattato male tanto da non farci piu sentire nostro padre!!! Vorrei sapere se lo puó fare.... Vorrei capire ,visto che sono separati se questo ci aiuta a non farlo spostare dal sacro suolo.... Cosa importante questa persona ha 4 figli con il suo primo marito e la sua abitazione è sempre piena di nipoti che rompono tutto e di certo non starà attenta alle ceneri e non conprerà nulla per proteggere le ceneri , dato che non lavora... In tutta la sua vita è stata mantenuta da mio padre.... Vi chiedo di spiegarmi cosa puó fare... Ma in parole a me comprensibili.... Grazie per l&#039;aiuto!!!
Tatiana]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera ho urgentemente bisogno di aiuto!<br />
Mio padre è morto il 31/12/2011 ed è stato cremato&#8230; Mia sorella ha pagato l&#8217;oculo e tutt&#8217;oggi si trova presso il Cimitero di Rozzano(Mi). Ho saputo proprio oggi che la moglie ha espresso di voler teneri le ceneri nella sua abitazione. La nostra è una famiglia allargata, mio padre ha avuto 3 compagne e fatto con la prima una figlia,Anna, con la seconda moglie, me e mia sorella Giulia e la terza ( questa chiede appunto il trsferimento delle ceneri) altri due figli, Rosa e Marco. Sono separati ma non divorziati e cosa importante lei ci odio( me, Anna e Giulia) se le ceneri venissero spostate presso la sua abitazione sarebbe impossibile farvi visita perche ci ha sempre trattato male tanto da non farci piu sentire nostro padre!!! Vorrei sapere se lo puó fare&#8230;. Vorrei capire ,visto che sono separati se questo ci aiuta a non farlo spostare dal sacro suolo&#8230;. Cosa importante questa persona ha 4 figli con il suo primo marito e la sua abitazione è sempre piena di nipoti che rompono tutto e di certo non starà attenta alle ceneri e non conprerà nulla per proteggere le ceneri , dato che non lavora&#8230; In tutta la sua vita è stata mantenuta da mio padre&#8230;. Vi chiedo di spiegarmi cosa puó fare&#8230; Ma in parole a me comprensibili&#8230;. Grazie per l&#8217;aiuto!!!<br />
Tatiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Resti Mortali: il problema irrisolto dei feretri a &#8220;sogliola&#8221; di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=7215&#038;cpage=1#comment-30144</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=7215#comment-30144</guid>
		<description><![CDATA[Secondo autorevolissima dottrina il problema dei feretri &quot;a sogliola&quot; da impiegare nel caso di un&#039;estumulazione che non abbia sortito gli effetti sperati (= riduzione dell&#039;ossame rinvenuto in apposita cassetta di zinco ex Art. 36 DPR n. 285/1990) presenta queste criticità di ordine legale:

risultando non sussistente la completa scheletrizzazione del corpo (art. 86, comma 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), il feretro non può che essere inumato (art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenendosi altresì presenti i trattamenti considerati, nei casi di estumulazione, dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, oppure (essendo avvenuta l’estumulazione dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) cremato, in impianto di cremazione tecnicamente idoneo a cremare feretro costituiti da duplice cassa (legno e zinco), operazioni tutti, inclusa quella dell’estumulazione, a totrale ed integrale carico dei familiari.
Il  riferimento ad una cassa di zinco modello &quot;sogliola&quot;, sembrerebbe lasciar intendere che vi sia chi tenti forzatamente di utilizzare una cassa di tali dimensioni ridotte, ipotesi nella quale il responsabile del servizio di custodia ha l’obbligo dell’immediata denuncia all’autorità giudiziaria, nonché al sindaco, in relazione al reato di cui all’art. 410 C.P. (e se così non si provvede si incorre nel reato considerato dall’art. 361 C.P.).


In altre parole, il responsabile del servizio di custodia del cimitero non ha solo il vincolo giuridico di impedire ogni operazione (o...profanazione???) di tal fatta, ma ha, altresì, (art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) quello di provvedere, immediatamente, alla denuncia sia all’autorità giudiziaria, sia al sindaco (in tal caso nella duplice veste di autorità locale sanitaria e di autorità locale di P.S.).


L’impresa funebre la quale suggerisce, magari pre particità ed economicità dell&#039;intervento, l&#039;adozione di &quot;feretrini a sogliola&quot; forse, sarebbe bene fosse più cauta e ligia alla Legge, in quanto, presumibilmente, spesso è  proprio questa a proporre una cassa metallica di dimensioni innaturalmente compatte, ragion per cui una mancata attuazione delle norme non è certamente imputabile al responsabile del servizio di custodia del cimitero, quanto, semmai, a questa stessa ditta, oltretutto considerando la fattispecie (quanto meno tentata) di cui all’art. 410 C.P.


Sulla definizione di “resto mortale”, non credo occorrano pareri di sorta, dato che essa è oggi definita dall’art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, come sono presenti due componenti, quella di ordine cronologico (tumulazione di durata superiore a 20 anni) e quella della presenza, evidenza di fenomeni cadaverici trasformativi conservati (o, in altre parole, che non sia avvenuta la completa scheletrizzazione del corpo). Tuttavia, la questione non sembra proprio ruotare attorno a tale definizione, quanto ai comportamenti, a rilevanza penale, posti in essere da soggetti diversi dal responsabile del servizio di custodia del cimitero cui, comunque compete ex Art. 331 Cod. Proc. Penale, quale incaricato di pubblico servizio, il dovere della segnalazione all&#039;Autorità Giudiziaria.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo autorevolissima dottrina il problema dei feretri &#8220;a sogliola&#8221; da impiegare nel caso di un&#8217;estumulazione che non abbia sortito gli effetti sperati (= riduzione dell&#8217;ossame rinvenuto in apposita cassetta di zinco ex Art. 36 DPR n. 285/1990) presenta queste criticità di ordine legale:</p>
<p>risultando non sussistente la completa scheletrizzazione del corpo (art. 86, comma 5 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), il feretro non può che essere inumato (art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenendosi altresì presenti i trattamenti considerati, nei casi di estumulazione, dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, oppure (essendo avvenuta l’estumulazione dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) cremato, in impianto di cremazione tecnicamente idoneo a cremare feretro costituiti da duplice cassa (legno e zinco), operazioni tutti, inclusa quella dell’estumulazione, a totrale ed integrale carico dei familiari.<br />
Il  riferimento ad una cassa di zinco modello &#8220;sogliola&#8221;, sembrerebbe lasciar intendere che vi sia chi tenti forzatamente di utilizzare una cassa di tali dimensioni ridotte, ipotesi nella quale il responsabile del servizio di custodia ha l’obbligo dell’immediata denuncia all’autorità giudiziaria, nonché al sindaco, in relazione al reato di cui all’art. 410 C.P. (e se così non si provvede si incorre nel reato considerato dall’art. 361 C.P.).</p>
<p>In altre parole, il responsabile del servizio di custodia del cimitero non ha solo il vincolo giuridico di impedire ogni operazione (o&#8230;profanazione???) di tal fatta, ma ha, altresì, (art. 87 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) quello di provvedere, immediatamente, alla denuncia sia all’autorità giudiziaria, sia al sindaco (in tal caso nella duplice veste di autorità locale sanitaria e di autorità locale di P.S.).</p>
<p>L’impresa funebre la quale suggerisce, magari pre particità ed economicità dell&#8217;intervento, l&#8217;adozione di &#8220;feretrini a sogliola&#8221; forse, sarebbe bene fosse più cauta e ligia alla Legge, in quanto, presumibilmente, spesso è  proprio questa a proporre una cassa metallica di dimensioni innaturalmente compatte, ragion per cui una mancata attuazione delle norme non è certamente imputabile al responsabile del servizio di custodia del cimitero, quanto, semmai, a questa stessa ditta, oltretutto considerando la fattispecie (quanto meno tentata) di cui all’art. 410 C.P.</p>
<p>Sulla definizione di “resto mortale”, non credo occorrano pareri di sorta, dato che essa è oggi definita dall’art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, come sono presenti due componenti, quella di ordine cronologico (tumulazione di durata superiore a 20 anni) e quella della presenza, evidenza di fenomeni cadaverici trasformativi conservati (o, in altre parole, che non sia avvenuta la completa scheletrizzazione del corpo). Tuttavia, la questione non sembra proprio ruotare attorno a tale definizione, quanto ai comportamenti, a rilevanza penale, posti in essere da soggetti diversi dal responsabile del servizio di custodia del cimitero cui, comunque compete ex Art. 331 Cod. Proc. Penale, quale incaricato di pubblico servizio, il dovere della segnalazione all&#8217;Autorità Giudiziaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di antonia</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-30143</link>
		<dc:creator>antonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:39:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[x Redazione
Anche se la risposta, purtroppo, ha confermato la mia opinione , vi ringrazio comunque per aver dato riscontro alla mia richiesta. Cordialmente, Antonia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Redazione<br />
Anche se la risposta, purtroppo, ha confermato la mia opinione , vi ringrazio comunque per aver dato riscontro alla mia richiesta. Cordialmente, Antonia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-30138</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6499#comment-30138</guid>
		<description><![CDATA[x Antonia
L&#039;affermazione tra virgolette è giusta, ma si riferisce sempre a coloro che hanno titolo a detrarre le spese funebri.
E inoltre non c&#039;entra proprio nulla che una persona sia a carico di altre.
La sua situazione è la seguente:
la mamma è intestataria di fattura riguardante funerale di sua sorella.
Suo padre, nei confronti della defunta è il cognato.
Le istruzioni dell&#039;Agenzia delle Entrate così dicono:
Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti
Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:

il coniuge
i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
gli adottanti
i fratelli e le sorelle
i generi e le nuore
il suocero e la suocera.

Poiché suo padre non è tra i vincoli di parentela per cui è ammessa la detrazione, non può detrarre alcunché (anche facendo dichiarazione della madre e del padre che dica che una quota rilevante ad es. il 90% della fattura è stata pagata dal padre).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Antonia<br />
L&#8217;affermazione tra virgolette è giusta, ma si riferisce sempre a coloro che hanno titolo a detrarre le spese funebri.<br />
E inoltre non c&#8217;entra proprio nulla che una persona sia a carico di altre.<br />
La sua situazione è la seguente:<br />
la mamma è intestataria di fattura riguardante funerale di sua sorella.<br />
Suo padre, nei confronti della defunta è il cognato.<br />
Le istruzioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate così dicono:<br />
Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti<br />
Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:</p>
<p>il coniuge<br />
i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali<br />
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali<br />
gli adottanti<br />
i fratelli e le sorelle<br />
i generi e le nuore<br />
il suocero e la suocera.</p>
<p>Poiché suo padre non è tra i vincoli di parentela per cui è ammessa la detrazione, non può detrarre alcunché (anche facendo dichiarazione della madre e del padre che dica che una quota rilevante ad es. il 90% della fattura è stata pagata dal padre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di antonia</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-30137</link>
		<dc:creator>antonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6499#comment-30137</guid>
		<description><![CDATA[Per il decesso mia zia, nubile, le spese funebri sono state sostenute da mio papà in quanto mia mamma, sorella della defunta, non percepisce pensione ed è a carico di mio papà.
Credendo di agire giustamente e chiedendo anche all&#039;impresa funeraria,  la fattura delle spese funebri è stata intestata a mia mamma. 
In fase di compilazione del 730, il patronato ha comunicato a mio papà che la spesa non è detraibile in quanto la fattura è intestata a mia mamma, soggetto che non possiede redditi propri (quindi non può fruire della detrazione). Cercando in internet, ho letto che effettivamente chi non possiede redditi propri non può fruire della detrazione ma che &quot;la detrazione compete al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa, anche se la fattura risulta emessa nei confronti di un altro soggetto&quot;.
A me sembra ovvio che, per un soggetto che non ha reddito, le spese siano sostenute da chi ce l’ha in carico (come peraltro succede per le spese mediche), di conseguenza è scontato che, seppur la fattura sia intestata a mia madre, sia mio padre che “materialmente” ha sostenuto la spesa.

Se è legittima l’affermazione virgolettata, quali sono i riferimenti normativi che regolano tale diritto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per il decesso mia zia, nubile, le spese funebri sono state sostenute da mio papà in quanto mia mamma, sorella della defunta, non percepisce pensione ed è a carico di mio papà.<br />
Credendo di agire giustamente e chiedendo anche all&#8217;impresa funeraria,  la fattura delle spese funebri è stata intestata a mia mamma.<br />
In fase di compilazione del 730, il patronato ha comunicato a mio papà che la spesa non è detraibile in quanto la fattura è intestata a mia mamma, soggetto che non possiede redditi propri (quindi non può fruire della detrazione). Cercando in internet, ho letto che effettivamente chi non possiede redditi propri non può fruire della detrazione ma che &#8220;la detrazione compete al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa, anche se la fattura risulta emessa nei confronti di un altro soggetto&#8221;.<br />
A me sembra ovvio che, per un soggetto che non ha reddito, le spese siano sostenute da chi ce l’ha in carico (come peraltro succede per le spese mediche), di conseguenza è scontato che, seppur la fattura sia intestata a mia madre, sia mio padre che “materialmente” ha sostenuto la spesa.</p>
<p>Se è legittima l’affermazione virgolettata, quali sono i riferimenti normativi che regolano tale diritto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-30085</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6499#comment-30085</guid>
		<description><![CDATA[Legga il seguente articolo:
http://www.funerali.org/?page_id=7161
Comunque per gli zii non c&#039;è detraibilità.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legga il seguente articolo:<br />
<a href="http://www.funerali.org/?page_id=7161" rel="nofollow">http://www.funerali.org/?page_id=7161</a><br />
Comunque per gli zii non c&#8217;è detraibilità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di cristina</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-30083</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6499#comment-30083</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno,
dalle disposizioni del 730/2013 non si capisce chi sono gli ascendenti per cui detrarre le spese funebri.
Chiedo: posso detrarre le spese per il decesso della sorella di mia mamma, cioè mia zia? e siccome le spese ammontano a 4150 euro indico solo la quota massima prevista, suppongo.
Grazie,saluti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
dalle disposizioni del 730/2013 non si capisce chi sono gli ascendenti per cui detrarre le spese funebri.<br />
Chiedo: posso detrarre le spese per il decesso della sorella di mia mamma, cioè mia zia? e siccome le spese ammontano a 4150 euro indico solo la quota massima prevista, suppongo.<br />
Grazie,saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-30059</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-30059</guid>
		<description><![CDATA[X Barbara,

in estrema sintesi: dal momento in cui Lei rinuncia alla sua quota di titolarità sulla concessione cimiteriale perde sì il Suo Jus Sepulchri, altrimenti imprescrittibile, ma è, parallelamente, sollevata da ogni obbligo manutentivo sul manufatto sepolcrale, ai sensi dell&#039;Art. 63 DPR n. 285/1990. Ovviamente ciò vale da adesso in poi, non ha cioè riflessi sul passato, per il pregresso, invece, Lei parteciperà alle spese per i lavori di consolidamento e rifacimento della cappella gentilizia deliberati ed effettuati quando Lei era ancora coo-titolare della concessione stessa. Mi auguro di esser stato sufficientemente chiaro. Il medesimo concetto vale per la ripartizione dei costi per un nuovo canone di concessione relativo ad un possibile rinnovo, alla sua naturale scadenza, del rapporto concessorio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Barbara,</p>
<p>in estrema sintesi: dal momento in cui Lei rinuncia alla sua quota di titolarità sulla concessione cimiteriale perde sì il Suo Jus Sepulchri, altrimenti imprescrittibile, ma è, parallelamente, sollevata da ogni obbligo manutentivo sul manufatto sepolcrale, ai sensi dell&#8217;Art. 63 DPR n. 285/1990. Ovviamente ciò vale da adesso in poi, non ha cioè riflessi sul passato, per il pregresso, invece, Lei parteciperà alle spese per i lavori di consolidamento e rifacimento della cappella gentilizia deliberati ed effettuati quando Lei era ancora coo-titolare della concessione stessa. Mi auguro di esser stato sufficientemente chiaro. Il medesimo concetto vale per la ripartizione dei costi per un nuovo canone di concessione relativo ad un possibile rinnovo, alla sua naturale scadenza, del rapporto concessorio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Barbara</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-30021</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-30021</guid>
		<description><![CDATA[Carlo io la ringrazio ma onestamente la sua risposta è troppo tecnica. Lei usa un linguaggio troppo difficile per me che non conosco minimamente la giurisprudenza. Perdoni la mia ignoranza, ma in soldoni.... Posto che la faccenda non è assolutamente andata davanti a un giudice, devo pagare x forza la manutenzione della cappella, la concessione al comune etc?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlo io la ringrazio ma onestamente la sua risposta è troppo tecnica. Lei usa un linguaggio troppo difficile per me che non conosco minimamente la giurisprudenza. Perdoni la mia ignoranza, ma in soldoni&#8230;. Posto che la faccenda non è assolutamente andata davanti a un giudice, devo pagare x forza la manutenzione della cappella, la concessione al comune etc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su prezzi massimi vigenti di Antonio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2178&#038;cpage=1#comment-30019</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2178#comment-30019</guid>
		<description><![CDATA[x cristiano

chiedi quando costa il solo forno poi vedi quanti km. devono percorrere andata e ritorno e poi ti potremmo dire se sei stata truffato.
saluti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x cristiano</p>
<p>chiedi quando costa il solo forno poi vedi quanti km. devono percorrere andata e ritorno e poi ti potremmo dire se sei stata truffato.<br />
saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come iscriversi di Augusto</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1992&#038;cpage=1#comment-30017</link>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1992#comment-30017</guid>
		<description><![CDATA[Salve, Vi chiedo se sono previsti corsi per Necroforo nella mia città, a Roma (o comunque nella provincia di Roma). Grazie. Augusto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, Vi chiedo se sono previsti corsi per Necroforo nella mia città, a Roma (o comunque nella provincia di Roma). Grazie. Augusto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-29965</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-29965</guid>
		<description><![CDATA[x Piergiulio
scusi, la risposta era per lei e non avevamo capito che le spese funebri erano per il funerale della madre.
Con gli ulteriori chiarimenti forniti la risposta è:
a) se tutti e due i figli fanno dichiarazione dei redditi e detraggono:
ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.
Nel rigo va appunto tale cifra

b) se detrae solo lei e la sorella no:
lei detrae fino a 1.250 euro. Che è da riportare nel rigo citato da lei.
In altri termini lo Stato riconosce una detrazione fino a 1.549,37 per funerale, indipendentemente dal numero dei soggetti che la detraggono.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Piergiulio<br />
scusi, la risposta era per lei e non avevamo capito che le spese funebri erano per il funerale della madre.<br />
Con gli ulteriori chiarimenti forniti la risposta è:<br />
a) se tutti e due i figli fanno dichiarazione dei redditi e detraggono:<br />
ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.<br />
Nel rigo va appunto tale cifra</p>
<p>b) se detrae solo lei e la sorella no:<br />
lei detrae fino a 1.250 euro. Che è da riportare nel rigo citato da lei.<br />
In altri termini lo Stato riconosce una detrazione fino a 1.549,37 per funerale, indipendentemente dal numero dei soggetti che la detraggono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di pier giulio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-29963</link>
		<dc:creator>pier giulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-29963</guid>
		<description><![CDATA[X Redazione

Non so se il commento delle 08:36 si riferisce alla mia domanda.
Comunque preciso, che nel mio caso, mia madre è la defunta.
La fattura è stata emessa a nome mio e a nome di mia sorella per un importo di € 2.500,00. Io personalmente ho esborsato € 1.250,00.
Preciso inoltre che anche mia sorella presenterà dichiarazione dei redditi.
La mia domanda è: che importo devo indicare nella mia dichiarazione, nel rigo E14?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Redazione</p>
<p>Non so se il commento delle 08:36 si riferisce alla mia domanda.<br />
Comunque preciso, che nel mio caso, mia madre è la defunta.<br />
La fattura è stata emessa a nome mio e a nome di mia sorella per un importo di € 2.500,00. Io personalmente ho esborsato € 1.250,00.<br />
Preciso inoltre che anche mia sorella presenterà dichiarazione dei redditi.<br />
La mia domanda è: che importo devo indicare nella mia dichiarazione, nel rigo E14?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-29958</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-29958</guid>
		<description><![CDATA[La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.
Ha sbagliato a far intestare la fattura alla madre. A questo punto consigliamo di fare una dichiarazione nel retro della fattura da allegare a ciascuna dichiarazione dei redditi del genere:
la sottoscritta madre XY dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. -- del -- per un importo di euro 500.
Il sottoscritto MN, figlio  di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. -- del -- per un importo di euro 1000.
La sottoscritta ZW, figlia  di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. -- del -- per un importo di euro 1000.
Se la madre XY non presenta dichiarazione dei redditi non detrae nulla e quindi ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.
Se anche la madre XY fa dichiarazione dei redditi occorre che Lei dichiari 500 euro, e i figli la somma (1.549,37-500)/2 ciascuno
Per sicurezza consulti un commercialista o un CAF]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La detrazione spese funebri spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.<br />
Ha sbagliato a far intestare la fattura alla madre. A questo punto consigliamo di fare una dichiarazione nel retro della fattura da allegare a ciascuna dichiarazione dei redditi del genere:<br />
la sottoscritta madre XY dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. &#8212; del &#8212; per un importo di euro 500.<br />
Il sottoscritto MN, figlio  di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. &#8212; del &#8212; per un importo di euro 1000.<br />
La sottoscritta ZW, figlia  di XY, dichiara di aver concorso al pagamento della fattura n. &#8212; del &#8212; per un importo di euro 1000.<br />
Se la madre XY non presenta dichiarazione dei redditi non detrae nulla e quindi ciascuno dei due figli detrae il 50% del limite massimo (cioé 1.549,37/2) perché inferiore a quanto effettivamente pagato.<br />
Se anche la madre XY fa dichiarazione dei redditi occorre che Lei dichiari 500 euro, e i figli la somma (1.549,37-500)/2 ciascuno<br />
Per sicurezza consulti un commercialista o un CAF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di pier giulio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-29955</link>
		<dc:creator>pier giulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-29955</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno. Io e mia sorella, abbiamo una fattura per le spese funerarie di nostra madre, pari ad € 2.500,00. Tale fattura è cointestata. Io materialmente, così come mia sorella,  ho esborsato la metà dell&#039;importo predetto.
Che cifra devo indicare al rigo E14 del 730?
Grazie in anticipo per la risposta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno. Io e mia sorella, abbiamo una fattura per le spese funerarie di nostra madre, pari ad € 2.500,00. Tale fattura è cointestata. Io materialmente, così come mia sorella,  ho esborsato la metà dell&#8217;importo predetto.<br />
Che cifra devo indicare al rigo E14 del 730?<br />
Grazie in anticipo per la risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-29935</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1691#comment-29935</guid>
		<description><![CDATA[X Antonio,

salvo ulteriore proroga sempre possibile ed a questo punto inevitabile, se nessuno si muove, scaduto il termine di vacatio legis si applicano i requisiti previsti dalla normativa regionale per l&#039;esercizio dell&#039;attività funebre. Le conviene informarsi presso il Suo comune.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Antonio,</p>
<p>salvo ulteriore proroga sempre possibile ed a questo punto inevitabile, se nessuno si muove, scaduto il termine di vacatio legis si applicano i requisiti previsti dalla normativa regionale per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività funebre. Le conviene informarsi presso il Suo comune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su prezzi massimi vigenti di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2178&#038;cpage=1#comment-29932</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2178#comment-29932</guid>
		<description><![CDATA[X Cristinano,

la Redazione di questo sito non entra volutamente nel merito delle politiche dei prezzi adottate dalle singole imprese funebri, sono tuttavia d&#039;uopo alcune osservazioni:

1) il D.M. 1 luglio 2002 emanato in attuazione dell&#039;Art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001 nel fissare il tariffario massimo per la cremazione (la quale, ex Legge n. 440/1987, al pari dell&#039;inumazione è servizio pubblico locale, ancorchè a titolo oneroso per l&#039;utenza) considera alcune prestazioni proprie delle operazioni di cremazione, tra cui appunto l&#039;abbruciamento del feretro in apposito forno, la vagliatura delle ceneri con loro relativa frantumazione in una polvere finissima ed il confezionamento delle stesse in un&#039;urna purchè semplice, resistente ed infrangibile, avente cioè tutte le caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

2) nella tariffa non sono certo compresi fornitura di eventuale urna di pregio (a completo carico dei richiedenti) e soprattutto gli oneri economici da sostenere per il trasporto funebre. Ora, Suo Padre è deceduto all&#039;Estero, in Egitto, Stato Sovrano che aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari internazionali. Bene, l&#039;Accordo di Berlino reso esecutivo in Italia con il Regio Decreto N.1379/1937 e recepito nell&#039;ordinamento interno di polizia mortuaria attraverso l&#039;Art. 27 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede procedure molto complesse per il rilascio del passaporto mortuario, tra cui l&#039;impiego di un cofano funebre lignea in legno massello dal generoso spessore foderato internamente con una controcassa di metallo (zinco o, più raramente piombo). Quindi è corretto l&#039;obbligo, riferitoLe dall&#039;impresa titolare del trasporto, di adoperare un doppio feretro confezionato con il nastro di zinco.

3) Il rilascio del passaporto mortuario (= autorizzazione al rimpatrio della salma) è a titolo oneroso e sconta diversi passaggi amministrativi soggetti a diverse imposte e tasse (bollo, diritti di segreteria, diritti fissi) proprio per l&#039;iter autorizzativo così articolato e, se vogliamo, invero, un po&#039;farragginoso.

4) Nessun impianto di cremazione sito in Regione Lombardia è abilitato dalla Regione (per effetto di provvedimenti miopi e localistici sotto il profilo gestionale del fenomeno funerario) a cremare feretri costituiti dalla doppia cassa di legno e metallo, ecco perchè sia stato scelto il forno crematorio di Verbania.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Cristinano,</p>
<p>la Redazione di questo sito non entra volutamente nel merito delle politiche dei prezzi adottate dalle singole imprese funebri, sono tuttavia d&#8217;uopo alcune osservazioni:</p>
<p>1) il D.M. 1 luglio 2002 emanato in attuazione dell&#8217;Art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001 nel fissare il tariffario massimo per la cremazione (la quale, ex Legge n. 440/1987, al pari dell&#8217;inumazione è servizio pubblico locale, ancorchè a titolo oneroso per l&#8217;utenza) considera alcune prestazioni proprie delle operazioni di cremazione, tra cui appunto l&#8217;abbruciamento del feretro in apposito forno, la vagliatura delle ceneri con loro relativa frantumazione in una polvere finissima ed il confezionamento delle stesse in un&#8217;urna purchè semplice, resistente ed infrangibile, avente cioè tutte le caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.</p>
<p>2) nella tariffa non sono certo compresi fornitura di eventuale urna di pregio (a completo carico dei richiedenti) e soprattutto gli oneri economici da sostenere per il trasporto funebre. Ora, Suo Padre è deceduto all&#8217;Estero, in Egitto, Stato Sovrano che aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari internazionali. Bene, l&#8217;Accordo di Berlino reso esecutivo in Italia con il Regio Decreto N.1379/1937 e recepito nell&#8217;ordinamento interno di polizia mortuaria attraverso l&#8217;Art. 27 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 prevede procedure molto complesse per il rilascio del passaporto mortuario, tra cui l&#8217;impiego di un cofano funebre lignea in legno massello dal generoso spessore foderato internamente con una controcassa di metallo (zinco o, più raramente piombo). Quindi è corretto l&#8217;obbligo, riferitoLe dall&#8217;impresa titolare del trasporto, di adoperare un doppio feretro confezionato con il nastro di zinco.</p>
<p>3) Il rilascio del passaporto mortuario (= autorizzazione al rimpatrio della salma) è a titolo oneroso e sconta diversi passaggi amministrativi soggetti a diverse imposte e tasse (bollo, diritti di segreteria, diritti fissi) proprio per l&#8217;iter autorizzativo così articolato e, se vogliamo, invero, un po&#8217;farragginoso.</p>
<p>4) Nessun impianto di cremazione sito in Regione Lombardia è abilitato dalla Regione (per effetto di provvedimenti miopi e localistici sotto il profilo gestionale del fenomeno funerario) a cremare feretri costituiti dalla doppia cassa di legno e metallo, ecco perchè sia stato scelto il forno crematorio di Verbania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua? di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4309&#038;cpage=1#comment-29913</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4309#comment-29913</guid>
		<description><![CDATA[X Lucio,

per ottenere l&#039;annullamento dell&#039;atto, presumibilmente viziato, con cui si muta la titolarità dell&#039;intestazione nella concessione cimiteriale, portandola, però,  a tempo determinato, occorre adire il giudice amministrativo.

Va subito  precisato come l?&#039;area cimiteriale e i sepolcri ,che in essa insistano, fanno parte del demanio comunale, e ciò ne comporta l?&#039;inalienabilità, l?&#039;inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità ex Art. 803 Cod. Civile.

Eventuali atti di disposizione di natura privatistica, sono, così, nulli di diritto.


 Tuttavia la &quot;cessione dello jus sepulchri per acta inter vivos&quot; ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative in cui si perfezionarono gli atti concessori; infatti prima del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.2.1976) era prevista la trasmissione a terzi di tale diritto (1), ragion per cui per le concessione antecedenti al sullodato DPR n. 803/1975 e sorte in regime di perpetuità parte della giurisprudenza e della dottrina considerano la alienazione del sepolcro un diritto acquisito, e, quindi, la consentono

 Pertanto esistono, in dottrina opinioni volte a sostenere che, in regime di concessione perpetua, la cappella gentilizia o di famiglia, se priva di salme, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.

 Un?&#039;altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene tutto il gruppo redazionale di questo sito, nega invece la possibilità di continuare a trasmettere totalmente o parzialmente il diritto d?&#039;uso di tutte le sepolture fra privati, con atti negoziali tra vivi sulla base di quanto disposto dall&#039;?art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall?art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. 

Visto e considerato che il concetto di lucro si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione del diritto d?uso di un sepolcro.

 Si aggiunga poi, che, ai sensi dell?art.109 comma 2 del DPR 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d?uso delle sepolture. In conclusione, l?&#039;unica procedura che appare legittima consiste nella rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, con il conseguente ingresso del bene nella disponibilità del Comune, il quale procederà a nuove concessioni seguendo i criteri di scelta stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria comunale.

Dirò di più: astrattamente una donazione, laddove possibile in quanto ammessa e contemplata, con norma positiva dal regolamento comunale di polizia mortuaria dovrebbe riguardare non tanto lo jus sepulchri (= diritto a fruire del sepolcro, ma il diritto reale e patrimoniale sul sepolcro in sè (o meglio sui materiali che lo compongono) con questa paradossale conseguenza: chi riceve la donazione subentra solo nell&#039;intestazione non già dello jus sepulchri ma della mera proprietà indisponibile sul bene sepolcrale, assumendo, così, in prima persona, solo gli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n. 295/1990, senza, perciò mai acquisire anche il diritto di sepolcro da esercitarsi auspicabilmente... in un futuro remoto!

 (1) Infatti l?&#039;art.71 del R.D. 21/12/1942 n.1880 consentiva la cessione totale o parziale del diritto d?uso delle sepolture.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Lucio,</p>
<p>per ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;atto, presumibilmente viziato, con cui si muta la titolarità dell&#8217;intestazione nella concessione cimiteriale, portandola, però,  a tempo determinato, occorre adire il giudice amministrativo.</p>
<p>Va subito  precisato come l?&#8217;area cimiteriale e i sepolcri ,che in essa insistano, fanno parte del demanio comunale, e ciò ne comporta l?&#8217;inalienabilità, l?&#8217;inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità ex Art. 803 Cod. Civile.</p>
<p>Eventuali atti di disposizione di natura privatistica, sono, così, nulli di diritto.</p>
<p> Tuttavia la &#8220;cessione dello jus sepulchri per acta inter vivos&#8221; ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative in cui si perfezionarono gli atti concessori; infatti prima del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.2.1976) era prevista la trasmissione a terzi di tale diritto (1), ragion per cui per le concessione antecedenti al sullodato DPR n. 803/1975 e sorte in regime di perpetuità parte della giurisprudenza e della dottrina considerano la alienazione del sepolcro un diritto acquisito, e, quindi, la consentono</p>
<p> Pertanto esistono, in dottrina opinioni volte a sostenere che, in regime di concessione perpetua, la cappella gentilizia o di famiglia, se priva di salme, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione.</p>
<p> Un?&#8217;altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene tutto il gruppo redazionale di questo sito, nega invece la possibilità di continuare a trasmettere totalmente o parzialmente il diritto d?&#8217;uso di tutte le sepolture fra privati, con atti negoziali tra vivi sulla base di quanto disposto dall&#8217;?art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall?art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione. </p>
<p>Visto e considerato che il concetto di lucro si riferisce ad ogni possibile incremento economico di un patrimonio, da ciò consegue il divieto per tutti i privati di conseguire tale vantaggio attraverso la cessione del diritto d?uso di un sepolcro.</p>
<p> Si aggiunga poi, che, ai sensi dell?art.109 comma 2 del DPR 803/75, ogni disposizione contraria o incompatibile ad esso, è stata abrogata dalla data del 10.2.1976, quindi anche la possibilità di cessione totale o parziale del diritto d?uso delle sepolture. In conclusione, l?&#8217;unica procedura che appare legittima consiste nella rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, con il conseguente ingresso del bene nella disponibilità del Comune, il quale procederà a nuove concessioni seguendo i criteri di scelta stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria comunale.</p>
<p>Dirò di più: astrattamente una donazione, laddove possibile in quanto ammessa e contemplata, con norma positiva dal regolamento comunale di polizia mortuaria dovrebbe riguardare non tanto lo jus sepulchri (= diritto a fruire del sepolcro, ma il diritto reale e patrimoniale sul sepolcro in sè (o meglio sui materiali che lo compongono) con questa paradossale conseguenza: chi riceve la donazione subentra solo nell&#8217;intestazione non già dello jus sepulchri ma della mera proprietà indisponibile sul bene sepolcrale, assumendo, così, in prima persona, solo gli oneri manutentivi ex Art. 63 DPR n. 295/1990, senza, perciò mai acquisire anche il diritto di sepolcro da esercitarsi auspicabilmente&#8230; in un futuro remoto!</p>
<p> (1) Infatti l?&#8217;art.71 del R.D. 21/12/1942 n.1880 consentiva la cessione totale o parziale del diritto d?uso delle sepolture.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua? di lucio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4309&#038;cpage=1#comment-29887</link>
		<dc:creator>lucio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4309#comment-29887</guid>
		<description><![CDATA[x carlo, innanzi tutto grazie x la risposta, che ho letto con una certa attenzione, ma non ho capito gran che, non perchè non chiara, anzi proprio preche estremamente tecnica, per cui la stampo la rileggo con calma, con tutti i documenti in mio possesso ed eventualmente richiedo aiuto.
Posso solo anticipare che l&#039;edicola mi è stata donata dagli aventi diritto (quindi non vi è stata revoca o decadenza della concessione) , donazione accettata dal comune in quanto prevista dal RCPM, ed  io ho firmato il nuovo atto concessorio di 99 anni in quanto ero allo scuro del fatto che una edicola perpetua non possa essere  modificata in determinata, consensualmente un cavolo, scusa l&#039;esternazione ma se io ero al corrente di ciò di certo mi sarei opposto. domanda posso farlo ora a distanza di 4 anni?  ripeto rileggo con calma la risposta ed eventualmente richiedo aiuto, ma x ora mi sarebbe di aiuto sapere se posso rimediare a tale errore.
grazie anticipatamente, lucio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x carlo, innanzi tutto grazie x la risposta, che ho letto con una certa attenzione, ma non ho capito gran che, non perchè non chiara, anzi proprio preche estremamente tecnica, per cui la stampo la rileggo con calma, con tutti i documenti in mio possesso ed eventualmente richiedo aiuto.<br />
Posso solo anticipare che l&#8217;edicola mi è stata donata dagli aventi diritto (quindi non vi è stata revoca o decadenza della concessione) , donazione accettata dal comune in quanto prevista dal RCPM, ed  io ho firmato il nuovo atto concessorio di 99 anni in quanto ero allo scuro del fatto che una edicola perpetua non possa essere  modificata in determinata, consensualmente un cavolo, scusa l&#8217;esternazione ma se io ero al corrente di ciò di certo mi sarei opposto. domanda posso farlo ora a distanza di 4 anni?  ripeto rileggo con calma la risposta ed eventualmente richiedo aiuto, ma x ora mi sarebbe di aiuto sapere se posso rimediare a tale errore.<br />
grazie anticipatamente, lucio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di Antonio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-29886</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1691#comment-29886</guid>
		<description><![CDATA[siamo a maggio ora???
quindi??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siamo a maggio ora???<br />
quindi??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua? di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4309&#038;cpage=1#comment-29881</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4309#comment-29881</guid>
		<description><![CDATA[X Lucio, Da quanto mi par di capire, nella fattispecie
rappresentata, non c&#039;è stato un semplice subentro (= cambio di
titolarità della concessione in seguito a morte del precedente
concessionario) ma una vera e propria novazione della concessione
con estinzione consensuale del vecchio rapporto giuridico così da
costituirne uno completamente diverso avente, tuttavia, come
oggetto lo stesso monumento funerario. Se, infatti, si tratta di
concessioni perpetue esse sono &quot;intangibili&quot; per giurisprudenza
costante in materia, siccome per i principi generalissimi del
nostro ordinamento giuridico quali quello di affidamento
(cosiddetta buona fede) e quello del tempus regit actum lo jus
sepulchri a tempo indeterminato anche se sorto sotto l&#039;imperio di
una preesistente legislazione oggi abrogata, è in sè diritto
perfetto ed acquisito e continua a produrre pienamente i propri
effetti... da qui all&#039;eternità! Il rapporto giuridico già in
essere, pertanto, non può essere modificato unilateralmente men che
meno dal Comune (parte di diritto pubblico del rapporto di
concessione). Sarebbe un abuso, sanzionato con la nullità del
provvedimento. Al più, si potrebbe verificare se vi siano le
condizioni previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria
non solo quello attualmente in vigore, ma anche quello vigente al
momento del sorgere della concessione ed eventuali intermedi per
una qualche dichiarazione di decadenza, nel qual caso, però, Lei
perderebbe il suo jus sepulchri per estinzione dello stesso in base
a cuasa &quot;patologica&quot; (ovviamente in senso amministrativo!) Per
altro, al di fuori di queste considerazioni di ordine generale, una
concessione a durata perpetuta può essere sì portata a tempo
determinato, ma consensualmente dalle parti oppure essa può esser
retrocessa al comune da chi ne abbia titolo, affinchè quest&#039;ultimo
possa riassegnarla, magari anche al concessionario di prima, ma con
un rapporto giuridico del tutto nuovo, in altre parole oggetto
della concessione sarebbe pur sempre la stessa tomba, ma con regole
diverse, fors&#039;anche più elastiche e permissive nella gestione
ottimale dei posti feretro, così da massimizzare la capacità
ricettiva del sepolcro. Spesso nella stesura dei regolamenti
comunali di polizia mortuaria si studiano le modalità perchè
concessionari rinuncino, con proprio vantaggio, alla concessione
medesima, aspetti che spesso potrebbero richiedere una novella al
Regolamento stesso. In altre parole il regime di perpetuità perdura
nel corso degli anni e dei secoli e non è intaccabile nè
&quot;aggredibile&quot; da parte del comune, se non per decadenza, revoca per
interesse pubblico prevalente o soppressione del cimitero, esso,
però, comporta sovente delle rigidità nell&#039;esercizio dello jus
sepulchri (es. inestumulabilità dei feretri al fine di ricavarvi
nuove sepolture, riserva dei posti feretro predeterminata, non
ulteriormente ampliabile e &quot;cristallizzata&quot; nello stesso atto di
concessione), così per superarre queste criticità si ricorre
all&#039;istituto della novazione. A titolo di esempio, l&#039;art. 86, comma
1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non consentirebbe
l&#039;estumulazione dalle concessioni perpetue, per cui potrebbe essere
possibile ipotizzare che in cambio di una rinuncia alla perpetuità,
e previa novazione dell&#039;atto di concessione, si conceda la
possibilità di estumulazione, con raccolta delle ossa in apposita
cassettina e ricollocamento di queste nel medesimo sepolcro,
consentendosi così di utilizzare il loculo per la tumulazione di un
nuovo feretro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Lucio, Da quanto mi par di capire, nella fattispecie<br />
rappresentata, non c&#8217;è stato un semplice subentro (= cambio di<br />
titolarità della concessione in seguito a morte del precedente<br />
concessionario) ma una vera e propria novazione della concessione<br />
con estinzione consensuale del vecchio rapporto giuridico così da<br />
costituirne uno completamente diverso avente, tuttavia, come<br />
oggetto lo stesso monumento funerario. Se, infatti, si tratta di<br />
concessioni perpetue esse sono &#8220;intangibili&#8221; per giurisprudenza<br />
costante in materia, siccome per i principi generalissimi del<br />
nostro ordinamento giuridico quali quello di affidamento<br />
(cosiddetta buona fede) e quello del tempus regit actum lo jus<br />
sepulchri a tempo indeterminato anche se sorto sotto l&#8217;imperio di<br />
una preesistente legislazione oggi abrogata, è in sè diritto<br />
perfetto ed acquisito e continua a produrre pienamente i propri<br />
effetti&#8230; da qui all&#8217;eternità! Il rapporto giuridico già in<br />
essere, pertanto, non può essere modificato unilateralmente men che<br />
meno dal Comune (parte di diritto pubblico del rapporto di<br />
concessione). Sarebbe un abuso, sanzionato con la nullità del<br />
provvedimento. Al più, si potrebbe verificare se vi siano le<br />
condizioni previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria<br />
non solo quello attualmente in vigore, ma anche quello vigente al<br />
momento del sorgere della concessione ed eventuali intermedi per<br />
una qualche dichiarazione di decadenza, nel qual caso, però, Lei<br />
perderebbe il suo jus sepulchri per estinzione dello stesso in base<br />
a cuasa &#8220;patologica&#8221; (ovviamente in senso amministrativo!) Per<br />
altro, al di fuori di queste considerazioni di ordine generale, una<br />
concessione a durata perpetuta può essere sì portata a tempo<br />
determinato, ma consensualmente dalle parti oppure essa può esser<br />
retrocessa al comune da chi ne abbia titolo, affinchè quest&#8217;ultimo<br />
possa riassegnarla, magari anche al concessionario di prima, ma con<br />
un rapporto giuridico del tutto nuovo, in altre parole oggetto<br />
della concessione sarebbe pur sempre la stessa tomba, ma con regole<br />
diverse, fors&#8217;anche più elastiche e permissive nella gestione<br />
ottimale dei posti feretro, così da massimizzare la capacità<br />
ricettiva del sepolcro. Spesso nella stesura dei regolamenti<br />
comunali di polizia mortuaria si studiano le modalità perchè<br />
concessionari rinuncino, con proprio vantaggio, alla concessione<br />
medesima, aspetti che spesso potrebbero richiedere una novella al<br />
Regolamento stesso. In altre parole il regime di perpetuità perdura<br />
nel corso degli anni e dei secoli e non è intaccabile nè<br />
&#8220;aggredibile&#8221; da parte del comune, se non per decadenza, revoca per<br />
interesse pubblico prevalente o soppressione del cimitero, esso,<br />
però, comporta sovente delle rigidità nell&#8217;esercizio dello jus<br />
sepulchri (es. inestumulabilità dei feretri al fine di ricavarvi<br />
nuove sepolture, riserva dei posti feretro predeterminata, non<br />
ulteriormente ampliabile e &#8220;cristallizzata&#8221; nello stesso atto di<br />
concessione), così per superarre queste criticità si ricorre<br />
all&#8217;istituto della novazione. A titolo di esempio, l&#8217;art. 86, comma<br />
1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non consentirebbe<br />
l&#8217;estumulazione dalle concessioni perpetue, per cui potrebbe essere<br />
possibile ipotizzare che in cambio di una rinuncia alla perpetuità,<br />
e previa novazione dell&#8217;atto di concessione, si conceda la<br />
possibilità di estumulazione, con raccolta delle ossa in apposita<br />
cassettina e ricollocamento di queste nel medesimo sepolcro,<br />
consentendosi così di utilizzare il loculo per la tumulazione di un<br />
nuovo feretro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su prezzi massimi vigenti di Cristiano</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2178&#038;cpage=1#comment-29854</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 21:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2178#comment-29854</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;agenzia di pompe funebri mi chiede 1700 euro per la sola cremazione di mio padre, giustificando un prezzo così alto perchè la cassa a dir loro è zincata. Mio padre è morto in vacanza in Egitto, le autorità erano state avvisate che il corbo in italia sarebbe stato cremato. Vorrei sapere se il prezzo è corretto tenendo presente che dalla provincia di Milano la salma verrà trasportata fino al forno di Verbania.
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia di pompe funebri mi chiede 1700 euro per la sola cremazione di mio padre, giustificando un prezzo così alto perchè la cassa a dir loro è zincata. Mio padre è morto in vacanza in Egitto, le autorità erano state avvisate che il corbo in italia sarebbe stato cremato. Vorrei sapere se il prezzo è corretto tenendo presente che dalla provincia di Milano la salma verrà trasportata fino al forno di Verbania.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Salme, cadaveri e resti mortali di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=832&#038;cpage=1#comment-29848</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=832#comment-29848</guid>
		<description><![CDATA[X Pasquale,

La Regione Campania, ad oggi, non ha novellato la procedura, le competenze funzionali nè l&#039;attribuzione di ruoli o responsabilità stabiliti, in via generale dall&#039;Art. 88 DPR n. 285/1990 che, così, rimane pienamente valido ed operativo sul territorio campano. Esso, però, deve esser correttamente implementato, anche alla luce delle recenti tendenze regionali volti alla semplificazione.


Dunque: il comune, nella persona del dirigente, può autorizzare l?&#039;estumulazione straordinaria per destinare la salma ad altra sepoltura (ex art.88 del DPR 10 settembre 1990, n.285). Tale operazione dovrà svolgersi alla presenza del coordinatore sanitario o di suo delegato e dell?incaricato del servizio di custodia.  


In piena vigenza del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (temporibus illis, perchè siamo ormai anni luce distanti da quell&#039;assetto della polizia morturia delineato con l&#039;ultimo regolamento statale, appunto del 1990) Gli Artt. 83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario (leggasi del servizio AUSL che vigila sulla polizia cimiteriale) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le esumazioni ordinarie, mentre per la situazione di cui all&#039;Art. 86 comma 7, cioè la ricognizione sullo stato di mineralizzazione delle salme estumulate al fine di procedere alla raccolta delle ossa è pur sempre richiesto un parere medico-legale espresso da personale AUSL

 Tuttavia, l?&#039;Art.83, nel dettare la disciplina per l?&#039;esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?&#039;articolo 88 che regola l&#039;altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

 A giudizio della dottrina (1), l?articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?&#039;articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l&#039;?ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?&#039;inammissibilità della delega.

Oggi, però, vuoi per carenze organizzative o per contenere i costi di gestione della complessa macchina cimiteriale si tende a &quot;de-medicalizzare&quot; la polizia mortuaria con la via dell&#039;abrogazione, ancorchè implicita, se non anche con  norma positiva di tutte quelle disposizioni, invero un po&#039;obsolete con cui si prevedeva un controllo medico sulle operazioni cimiteriali.

 È, quindi, d&#039;uso emanare una ordinanza del sindaco la quale regoli ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 e 86 DPR n. 285/1990 esumazioni ed estumulazioni, in cui siano specificati anche i criteri da seguire nei diversi casi che si possano presentare (in genere si fa riferimento alla circolare Min. Sanità n.10/1998), sentita l&#039;ASL competente. Può essere delegata a personale del comune (in genere al responsabile del servizio di custodia) la funzione specifica svolta dalla ASL, purché ciò risulti da una delega scritta. Se, invece, l&#039;ASL non delega il servizio, è tenuta a svolgere il proprio compito di coordinamento e supervisione nei modi stabiliti nell&#039;ordinanza citata.

In diversi Comuni viene legittimata l?&#039;assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi: a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) con cui si regolano le esumazioni ed estumulazioni - con il parere del sanitario che sia d&#039;?accordo nel non essere presente, egli, però, deve dettare un protocollo operarivo cui dovranno attenersi scrupolosamente i necrofori (comunali o del gestore del cimitero); b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel senso di non prevedere la presenza del personale sanitario per l&#039;?applicazione dell?art. 88.



 (1) Cfr. BRUSCHI - PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Pasquale,</p>
<p>La Regione Campania, ad oggi, non ha novellato la procedura, le competenze funzionali nè l&#8217;attribuzione di ruoli o responsabilità stabiliti, in via generale dall&#8217;Art. 88 DPR n. 285/1990 che, così, rimane pienamente valido ed operativo sul territorio campano. Esso, però, deve esser correttamente implementato, anche alla luce delle recenti tendenze regionali volti alla semplificazione.</p>
<p>Dunque: il comune, nella persona del dirigente, può autorizzare l?&#8217;estumulazione straordinaria per destinare la salma ad altra sepoltura (ex art.88 del DPR 10 settembre 1990, n.285). Tale operazione dovrà svolgersi alla presenza del coordinatore sanitario o di suo delegato e dell?incaricato del servizio di custodia.  </p>
<p>In piena vigenza del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (temporibus illis, perchè siamo ormai anni luce distanti da quell&#8217;assetto della polizia morturia delineato con l&#8217;ultimo regolamento statale, appunto del 1990) Gli Artt. 83 ed 88 richiedono la presenza del coordinatore sanitario (leggasi del servizio AUSL che vigila sulla polizia cimiteriale) quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie. La presenza di tale figura non è invece richiesta per le esumazioni ordinarie, mentre per la situazione di cui all&#8217;Art. 86 comma 7, cioè la ricognizione sullo stato di mineralizzazione delle salme estumulate al fine di procedere alla raccolta delle ossa è pur sempre richiesto un parere medico-legale espresso da personale AUSL</p>
<p> Tuttavia, l?&#8217;Art.83, nel dettare la disciplina per l?&#8217;esumazione straordinaria si limita a richiedere la presenza del coordinatore sanitario, mentre l?&#8217;articolo 88 che regola l&#8217;altra fattispecie assegna al coordinatore sanitario un duplice compito: a. constatare la perfetta tenuta del feretro; b. dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.</p>
<p> A giudizio della dottrina (1), l?articolo 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematoi del medesimo cimitero, invece l?&#8217;articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l&#8217;?ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all?interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l?&#8217;inammissibilità della delega.</p>
<p>Oggi, però, vuoi per carenze organizzative o per contenere i costi di gestione della complessa macchina cimiteriale si tende a &#8220;de-medicalizzare&#8221; la polizia mortuaria con la via dell&#8217;abrogazione, ancorchè implicita, se non anche con  norma positiva di tutte quelle disposizioni, invero un po&#8217;obsolete con cui si prevedeva un controllo medico sulle operazioni cimiteriali.</p>
<p> È, quindi, d&#8217;uso emanare una ordinanza del sindaco la quale regoli ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 e 86 DPR n. 285/1990 esumazioni ed estumulazioni, in cui siano specificati anche i criteri da seguire nei diversi casi che si possano presentare (in genere si fa riferimento alla circolare Min. Sanità n.10/1998), sentita l&#8217;ASL competente. Può essere delegata a personale del comune (in genere al responsabile del servizio di custodia) la funzione specifica svolta dalla ASL, purché ciò risulti da una delega scritta. Se, invece, l&#8217;ASL non delega il servizio, è tenuta a svolgere il proprio compito di coordinamento e supervisione nei modi stabiliti nell&#8217;ordinanza citata.</p>
<p>In diversi Comuni viene legittimata l?&#8217;assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi: a) ordinanza del sindaco (o assessore competente) con cui si regolano le esumazioni ed estumulazioni &#8211; con il parere del sanitario che sia d&#8217;?accordo nel non essere presente, egli, però, deve dettare un protocollo operarivo cui dovranno attenersi scrupolosamente i necrofori (comunali o del gestore del cimitero); b) provvedimento regionale che varia la norma statale, nel senso di non prevedere la presenza del personale sanitario per l&#8217;?applicazione dell?art. 88.</p>
<p> (1) Cfr. BRUSCHI &#8211; PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Salme, cadaveri e resti mortali di pasquale</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=832&#038;cpage=1#comment-29841</link>
		<dc:creator>pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=832#comment-29841</guid>
		<description><![CDATA[In base all&#039; Art. n° 88 del D.P.R. 285/90,alla traslazione di una salma deve presiedere un funzionario dell&#039;ASL incaricato,ma in molti Cimiteri della Regione Campania la traslazione   di feretri tumulati da meno di venti anni   viene effettuata solo alla presenza del personale cimiteriale incaricato. 
In base a quale legge attuano tale procedura?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In base all&#8217; Art. n° 88 del D.P.R. 285/90,alla traslazione di una salma deve presiedere un funzionario dell&#8217;ASL incaricato,ma in molti Cimiteri della Regione Campania la traslazione   di feretri tumulati da meno di venti anni   viene effettuata solo alla presenza del personale cimiteriale incaricato.<br />
In base a quale legge attuano tale procedura?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rinnovare ex Art. 92 comma 1 DPR n.285/1990 una concessione perpetua? di lucio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4309&#038;cpage=1#comment-29811</link>
		<dc:creator>lucio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4309#comment-29811</guid>
		<description><![CDATA[buona sera, ho da alcuni anni avuto un cambio intestazione di una edicola funeraria con originaria concessione perpetua, trasformata in seguito al cambio intestazione in 99 anni.
leggendo quanto sopra sto apprendendo, sempre che non abbia capito male, che il comune non può trasformare una concessione da perpetua a teporanea.....ho compreso bene? se si, potete dare indicazioni su cosa fare con il comune per trasformare tale concessione?grazie lucio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buona sera, ho da alcuni anni avuto un cambio intestazione di una edicola funeraria con originaria concessione perpetua, trasformata in seguito al cambio intestazione in 99 anni.<br />
leggendo quanto sopra sto apprendendo, sempre che non abbia capito male, che il comune non può trasformare una concessione da perpetua a teporanea&#8230;..ho compreso bene? se si, potete dare indicazioni su cosa fare con il comune per trasformare tale concessione?grazie lucio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su QR code cimiteriali di Infinityqr</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6331&#038;cpage=1#comment-29707</link>
		<dc:creator>Infinityqr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6331#comment-29707</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti ,

ora il qrcode è una realtà , disponibile sul mercato . Vi invito a visitare il sito www.infinityqr.com

grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti ,</p>
<p>ora il qrcode è una realtà , disponibile sul mercato . Vi invito a visitare il sito <a href="http://www.infinityqr.com" rel="nofollow">http://www.infinityqr.com</a></p>
<p>grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Deformazione dello zinco nei feretri da tumulazione ex Art. 30 DPR 285/1990 di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1603&#038;cpage=1#comment-29698</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1603#comment-29698</guid>
		<description><![CDATA[X Maria,

la chiusura di un tumulo è possibile anche con lastra in cemento armato vibrato (in genere di 3-4 cm. di spessore).

Una volta era obbligatorio il solo tamponamento con muratura a 1 testa non in foglio (cioè larghezza circa 12-13 cm. di mattoni), intonacata.

Poi la norma è cambiata e ora il DPR 285/90 art. 76 comma 9, prevede che 

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Quindi ora è sufficiente un materiale resistente, ecc. 

Recentemente si sono diffusi materiali compositi, di spessore limitato (circa 1 cm.), più leggeri della lastra in cav e che sono molto più semplici da posare. Questi sono da preferire per la rapidità di applicazione e soprattutto perché lavorando in altezza creano meno problemi ai fini della normativa sulla sicurezza.

Se ne vede un esempio qui: http://www.argema.net/Prodotti/Lastre/lastre.html

Anche i materiali di sigillatura sono cambiati.

Pertanto:

lo spessore è in relazione al materiale usato, deve essere sufficientemente resistente (deve garantire dalla profanazione e quindi se si dà un pugno o si fa forza occorre che resista), deve  Ciò significa perfetta tenuta sia dei miasmi sia  dei liquami provenienti da sempre possibili e perniciose rotture del feretro. 

Nel caso del loculo areato è permesso il foro per la areazione, purché vi sia un filtro tra interno ed esterno.

Il tamponamento di plastica sottile (stile cimitero Do Sol a Madrid,per intenderci) in Italia non è consentito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Maria,</p>
<p>la chiusura di un tumulo è possibile anche con lastra in cemento armato vibrato (in genere di 3-4 cm. di spessore).</p>
<p>Una volta era obbligatorio il solo tamponamento con muratura a 1 testa non in foglio (cioè larghezza circa 12-13 cm. di mattoni), intonacata.</p>
<p>Poi la norma è cambiata e ora il DPR 285/90 art. 76 comma 9, prevede che </p>
<p>8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.</p>
<p>9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.</p>
<p>Quindi ora è sufficiente un materiale resistente, ecc. </p>
<p>Recentemente si sono diffusi materiali compositi, di spessore limitato (circa 1 cm.), più leggeri della lastra in cav e che sono molto più semplici da posare. Questi sono da preferire per la rapidità di applicazione e soprattutto perché lavorando in altezza creano meno problemi ai fini della normativa sulla sicurezza.</p>
<p>Se ne vede un esempio qui: <a href="http://www.argema.net/Prodotti/Lastre/lastre.html" rel="nofollow">http://www.argema.net/Prodotti/Lastre/lastre.html</a></p>
<p>Anche i materiali di sigillatura sono cambiati.</p>
<p>Pertanto:</p>
<p>lo spessore è in relazione al materiale usato, deve essere sufficientemente resistente (deve garantire dalla profanazione e quindi se si dà un pugno o si fa forza occorre che resista), deve  Ciò significa perfetta tenuta sia dei miasmi sia  dei liquami provenienti da sempre possibili e perniciose rotture del feretro. </p>
<p>Nel caso del loculo areato è permesso il foro per la areazione, purché vi sia un filtro tra interno ed esterno.</p>
<p>Il tamponamento di plastica sottile (stile cimitero Do Sol a Madrid,per intenderci) in Italia non è consentito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-29680</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1984#comment-29680</guid>
		<description><![CDATA[x j.t.
da parte della scuola Euro.Act non è programmato - almeno fino al 31 agosto 2013 -  alcun corso per operatori necrofori in Piemonte.
Il prossimo corso si farà, invece, a Ferrara il 12 giugno 2013. Per maggiori notizie clicca &lt;a href=&quot;http://www.funerali.org/?page_id=1984&quot; title=&quot;Corsi I semestre 2013&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CORSI I semestre 2013&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x j.t.<br />
da parte della scuola Euro.Act non è programmato &#8211; almeno fino al 31 agosto 2013 &#8211;  alcun corso per operatori necrofori in Piemonte.<br />
Il prossimo corso si farà, invece, a Ferrara il 12 giugno 2013. Per maggiori notizie clicca <a href="http://www.funerali.org/?page_id=1984" title="Corsi I semestre 2013" target="_blank" rel="nofollow">CORSI I semestre 2013</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di j.t.</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-29672</link>
		<dc:creator>j.t.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1984#comment-29672</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno,
sono residente a Torino e volevo sapere se è previsto l’inizio di qualche corso per operatore necroforo nella mia provincia in quelle limitrofe.
Grazie mille a tutti coloro che potranno fornirmi informazioni in merito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
sono residente a Torino e volevo sapere se è previsto l’inizio di qualche corso per operatore necroforo nella mia provincia in quelle limitrofe.<br />
Grazie mille a tutti coloro che potranno fornirmi informazioni in merito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Deformazione dello zinco nei feretri da tumulazione ex Art. 30 DPR 285/1990 di maria</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1603&#038;cpage=1#comment-29655</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1603#comment-29655</guid>
		<description><![CDATA[SALVE. CHE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ED IMPERMEABILITA&#039; DEVE POSSEDERE LA LASTRA DI CHIUSURA IN CLS DI UN LOCULO? CI SONO DEI VALORI DI RIFERIMENTO? SE NON CI SONO CHE DIMENSIONAMENTO ANDREBBE EFFETTUATO? SECONDO QUALI NORMATIVE CONSIDERANDO CHE QUELLA NAZIONALE E&#039; TROPPO GENERICA? GRAZIE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SALVE. CHE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ED IMPERMEABILITA&#8217; DEVE POSSEDERE LA LASTRA DI CHIUSURA IN CLS DI UN LOCULO? CI SONO DEI VALORI DI RIFERIMENTO? SE NON CI SONO CHE DIMENSIONAMENTO ANDREBBE EFFETTUATO? SECONDO QUALI NORMATIVE CONSIDERANDO CHE QUELLA NAZIONALE E&#8217; TROPPO GENERICA? GRAZIE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-29620</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1691#comment-29620</guid>
		<description><![CDATA[X Tony:

Art. 2 Legge Regionale N. 41 DEL 31 DICEMBRE 2012

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2013”.
E&#039; stato, quindi, solo prorogato di qualche mese il termine, introdotto, per altro, dall&#039;Art. 1 comma 75 Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2

I requisiti formativi per &quot;fare&quot; ed &quot;essere&quot; impresa funebre in Regione Campania sono stabiliti dalla D.G.R 15 maggio 2009 n. 963.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Tony:</p>
<p>Art. 2 Legge Regionale N. 41 DEL 31 DICEMBRE 2012</p>
<p>(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)<br />
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2013”.<br />
E&#8217; stato, quindi, solo prorogato di qualche mese il termine, introdotto, per altro, dall&#8217;Art. 1 comma 75 Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 2</p>
<p>I requisiti formativi per &#8220;fare&#8221; ed &#8220;essere&#8221; impresa funebre in Regione Campania sono stabiliti dalla D.G.R 15 maggio 2009 n. 963.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-29591</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-29591</guid>
		<description><![CDATA[X Barbara,

inizierei questo mio breve intervento citando questa massima:

CASS. CIV., II sez., 9.11.2009, n. 23691: &quot;Comunione - Rinuncia abdicativa -Funzione del negozio di rinuncia -Effetti - Accrescimento ipso iure della quota rinunciata a favore deicompartecipi superstiti (cod. civ., art.1104)
 Ogni partecipante ad una comunione or-dinaria è contitolare di un diritto e non diuna singola porzione di esso autonoma-mente suscettibile di rinunzia abdicativa,per cui il venir meno di una delle parteci-pazioni dal punto di vista soggettivo tra-mite una dichiarazione rinunciativa com-porta una rideterminazione pro quota dell&#039;entità
 delle partecipazioni dei comunisti superstiti, i quali vedranno ipso iure 
 ac-crescere in proporzione le loro quote inforza del principio di elasticità della proprietà&quot;.
 
il diritto di rinuncia sullo jus sepulchri e sulla proprietà stessa del manufatto sepolcrale può esser esercitato in qualunque momento, purchè nella durata naturale del rapporto concessorio (altrimenti non avrebbe senso), essendo un atto unilaterale del titolare (della concessione e dello stesso jus sepulchri) senza, per forza attendere la scadenza della concessione. Ovviamente la retrocessione al comune della propria quota di jus sepulchri opera ex nunc e non ex tunc, cioè varrà per l&#039;avvenire, sollevandoLa, così da ulteriori oneri manutentivi, mentre per il pregresso, siccome mi par di capire che sia stato già instaurato un giudizio in sede civile per la ripetizione delle spese sostenute sarà pur sempre il giudice a stabilire quale sia il credito davvero esigibile dalla controparte, dato il regime di solidarietà tra gli obbligati, e quale quello eventualmente perento (per intervenuta prescrizione o, meglio ancora per sopravvenuta rinuncia???)

Come notato in dottrina La mera rinuncia ad un diritto reale (perchè tale, cioè reale e di natura patrimoniale è lo jus sepulchri, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione)) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio. 
Si tratta quindi di un negozio unilaterale dismissivo che deve rivestire la forma scritta.



Andrebbe ricordato (anche se spesso le prassi sono decisamente molto piu&#039; dilatorie), come un eventuale rinnovo (sempre che questo sia ammesso dal regolamento comunale), oppure una destinazione diversa dei feretri dovrebbero avvenire prima dell&#039;estinguersi della concessione, mentre  i concessionari o i soggetti, comunque, tenutivi, dovranno provvedere a proprie spese alle opere di pulizia, sanificazione e sostituzioni di lapidi, in modo che i posti &quot;scaduti&quot;possano essere assegnati a terzi a partire dal giorno immediatatamente successivo alla scadenza (o, quando sia, esplicitamente, richiesta una dilazione) dovrà essere corrisposto, pro-quota, quanto previsto per il periodo di ulteriore utilizzo.


Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l&#039;onere dell&#039;inumazione post-estumulazione, l&#039;eventuale cremazione delle salme indecomposte, incluse le operazioni di collocamento nell&#039;ossario comunale, quando possano eseguirsi. 
L&#039;onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu&#039; prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.

Gli affini sono ... estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Barbara,</p>
<p>inizierei questo mio breve intervento citando questa massima:</p>
<p>CASS. CIV., II sez., 9.11.2009, n. 23691: &#8220;Comunione &#8211; Rinuncia abdicativa -Funzione del negozio di rinuncia -Effetti &#8211; Accrescimento ipso iure della quota rinunciata a favore deicompartecipi superstiti (cod. civ., art.1104)<br />
 Ogni partecipante ad una comunione or-dinaria è contitolare di un diritto e non diuna singola porzione di esso autonoma-mente suscettibile di rinunzia abdicativa,per cui il venir meno di una delle parteci-pazioni dal punto di vista soggettivo tra-mite una dichiarazione rinunciativa com-porta una rideterminazione pro quota dell&#8217;entità<br />
 delle partecipazioni dei comunisti superstiti, i quali vedranno ipso iure<br />
 ac-crescere in proporzione le loro quote inforza del principio di elasticità della proprietà&#8221;.</p>
<p>il diritto di rinuncia sullo jus sepulchri e sulla proprietà stessa del manufatto sepolcrale può esser esercitato in qualunque momento, purchè nella durata naturale del rapporto concessorio (altrimenti non avrebbe senso), essendo un atto unilaterale del titolare (della concessione e dello stesso jus sepulchri) senza, per forza attendere la scadenza della concessione. Ovviamente la retrocessione al comune della propria quota di jus sepulchri opera ex nunc e non ex tunc, cioè varrà per l&#8217;avvenire, sollevandoLa, così da ulteriori oneri manutentivi, mentre per il pregresso, siccome mi par di capire che sia stato già instaurato un giudizio in sede civile per la ripetizione delle spese sostenute sarà pur sempre il giudice a stabilire quale sia il credito davvero esigibile dalla controparte, dato il regime di solidarietà tra gli obbligati, e quale quello eventualmente perento (per intervenuta prescrizione o, meglio ancora per sopravvenuta rinuncia???)</p>
<p>Come notato in dottrina La mera rinuncia ad un diritto reale (perchè tale, cioè reale e di natura patrimoniale è lo jus sepulchri, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione)) è un negozio unilaterale abdicativo e non recettizio.<br />
Si tratta quindi di un negozio unilaterale dismissivo che deve rivestire la forma scritta.</p>
<p>Andrebbe ricordato (anche se spesso le prassi sono decisamente molto piu&#8217; dilatorie), come un eventuale rinnovo (sempre che questo sia ammesso dal regolamento comunale), oppure una destinazione diversa dei feretri dovrebbero avvenire prima dell&#8217;estinguersi della concessione, mentre  i concessionari o i soggetti, comunque, tenutivi, dovranno provvedere a proprie spese alle opere di pulizia, sanificazione e sostituzioni di lapidi, in modo che i posti &#8220;scaduti&#8221;possano essere assegnati a terzi a partire dal giorno immediatatamente successivo alla scadenza (o, quando sia, esplicitamente, richiesta una dilazione) dovrà essere corrisposto, pro-quota, quanto previsto per il periodo di ulteriore utilizzo.</p>
<p>Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l&#8217;onere dell&#8217;inumazione post-estumulazione, l&#8217;eventuale cremazione delle salme indecomposte, incluse le operazioni di collocamento nell&#8217;ossario comunale, quando possano eseguirsi.<br />
L&#8217;onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu&#8217; prossimo e, in caso di pluralità, tutti i congiunti sono solidalmente obbligati.</p>
<p>Gli affini sono &#8230; estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Barbara</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-29550</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-29550</guid>
		<description><![CDATA[Grazie per le delucidazioni, ma ho ancora dei dubbi.
Nel mio caso se ho capito bene sono costretta a pagare la manutenzione della cappella fino al 2014, anno in cui scadrà la concessione comunale.
Dopodiché potrò decidere di non aderire al rinnovo di tale concessione giusto? Ma a questo punto sarei obbligata ad affrontare ulteriori spese per far spostare i feretri della nonna e del nonno lì deposti?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per le delucidazioni, ma ho ancora dei dubbi.<br />
Nel mio caso se ho capito bene sono costretta a pagare la manutenzione della cappella fino al 2014, anno in cui scadrà la concessione comunale.<br />
Dopodiché potrò decidere di non aderire al rinnovo di tale concessione giusto? Ma a questo punto sarei obbligata ad affrontare ulteriori spese per far spostare i feretri della nonna e del nonno lì deposti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di tony</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-29549</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:10:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[x redazione
sapete qualcosa riguardo la scadenza legge regione campania 31/03/13 riguardo i requisiti minimi per essere impresa trasporti funebri.
grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x redazione<br />
sapete qualcosa riguardo la scadenza legge regione campania 31/03/13 riguardo i requisiti minimi per essere impresa trasporti funebri.<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Con lo zinco&#8230;o senza? di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=5817&#038;cpage=1#comment-29542</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=5817#comment-29542</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli aspetti critici della normativa nazionale sulla cremazione (e la questione qui posta non sarà risolta neppure quando potra&#039; essere applicabile la L. 30/3/2001, n. 130, almeno in questi termini) e&#039; il fatto di condizionare il ricorso a tale pratica ad un &#039;filtro&#039;, sia esso il testamento, la volontà rappresentata dai familiari, l&#039;adesione a una SOCREM: se si considera come ciò manchi del tutto per l&#039;inumazione o per la tumulazione, un&#039;effettivo parallelismo tra la cremazione e le altre forme di sepoltura (in particolare, l&#039;inumazione cui, da tempo, essa e&#039; equiparata, quale servizio pubblico locale ancorchè oggi a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 440/1987) richiederebbe il superamento di questa barriera d&#039;ingresso di tipo procedurale.

Perché non uscire dall’ipocrisia semantica e dare alla scelta cremazionista la stessa dignità che hanno l’inumazione e la tumulazione? Questo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico di polizia mortuaria, conferito alla cremazione significherebbe liberare questa opzione per il post mortem, da tutti gli orpelli burocratici che attualmente la avviluppano e la affliggono.

Forse però una risoluzione ministeriale con cui si riconsideri l’interpretazione data con la circolare 37/2004 potrebbe essere possibile hic et nunc e, e sarebbe più che opportuna; di certo contribuirebbe a diradare la nebbia che attualmente avvolge il contesto della manifestazione della volontà cremazionista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno degli aspetti critici della normativa nazionale sulla cremazione (e la questione qui posta non sarà risolta neppure quando potra&#8217; essere applicabile la L. 30/3/2001, n. 130, almeno in questi termini) e&#8217; il fatto di condizionare il ricorso a tale pratica ad un &#8216;filtro&#8217;, sia esso il testamento, la volontà rappresentata dai familiari, l&#8217;adesione a una SOCREM: se si considera come ciò manchi del tutto per l&#8217;inumazione o per la tumulazione, un&#8217;effettivo parallelismo tra la cremazione e le altre forme di sepoltura (in particolare, l&#8217;inumazione cui, da tempo, essa e&#8217; equiparata, quale servizio pubblico locale ancorchè oggi a titolo oneroso, ai sensi della Legge n. 440/1987) richiederebbe il superamento di questa barriera d&#8217;ingresso di tipo procedurale.</p>
<p>Perché non uscire dall’ipocrisia semantica e dare alla scelta cremazionista la stessa dignità che hanno l’inumazione e la tumulazione? Questo diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico di polizia mortuaria, conferito alla cremazione significherebbe liberare questa opzione per il post mortem, da tutti gli orpelli burocratici che attualmente la avviluppano e la affliggono.</p>
<p>Forse però una risoluzione ministeriale con cui si riconsideri l’interpretazione data con la circolare 37/2004 potrebbe essere possibile hic et nunc e, e sarebbe più che opportuna; di certo contribuirebbe a diradare la nebbia che attualmente avvolge il contesto della manifestazione della volontà cremazionista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Con lo zinco&#8230;o senza? di Giorgio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=5817&#038;cpage=1#comment-29539</link>
		<dc:creator>Giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=5817#comment-29539</guid>
		<description><![CDATA[Il discorso che comprende il settore cremazioni è ancorato a burocrazie da parte di aziende che non vogliono perdere la loro parte di fetta nel servizio funerario ed al comune che vorrebbe investimenti privati a favore dell&#039; ente pubblico, è inoltre poco sensibile il fatto che nel nostro paese si
parcheggino cofani in attesa di effettuare tale rito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il discorso che comprende il settore cremazioni è ancorato a burocrazie da parte di aziende che non vogliono perdere la loro parte di fetta nel servizio funerario ed al comune che vorrebbe investimenti privati a favore dell&#8217; ente pubblico, è inoltre poco sensibile il fatto che nel nostro paese si<br />
parcheggino cofani in attesa di effettuare tale rito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sala del commiato: rischio oppure opportunita&apos;? di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=368&#038;cpage=1#comment-29538</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/portale/?p=368#comment-29538</guid>
		<description><![CDATA[X Alessandro,

senza sapere la Regione in cui Lei intenda aprire una funeral home mi è impossibile risponderLe, perchè le norme in questione variano troppo, appunto, da Regione a Regione. Ora, invero, solo poche autonomie territoriali, con norma di rango primario, ma pure regolamentare, hanno compiutamente disciplinato la fattispecie della cosiddetta &quot;casa funeraria&quot;. In regime di solo DPR n. 285/1990, senza cioè alcuna novella o riforma attuata con legge regionale gli unici locali in cui trasportare i defunti a &quot;cassa aperta&quot; per l&#039;osservazione e la veglia funebre sono quelli di cui agli Artt. 12 e 13 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed al DPR 14 gennaio 1997, trattasi in altre parole del servizio mortuario sanitario (= camere ardenti ospedaliere) del quale ogni struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che operi in regime di ricovero deve necessariamente dotarsi.

L&#039;onere economico per impiantare ed esercire una casa funeraria, senza considerare, poi, i relativi costi di gestione, oscilla tra i 3 ed i 5 milioni di Euro: dipende infatti dalla capienza della stessa, dalle indispensabili attrezzature, dagli arredi, dalle rifiniture....

 Ad ogni modo parto dal presupposto che nella Sua regione sia già applicabile la normativa locale sulle case funerarie, così azzardo una possibile interpretazione giuridica al Suo quesito. A mio avviso, almeno, non è possibile allestire o meglio costruire una funeral home nei pressi degli ospedali: questo divieto tassativo ed esplicito è, infatti, uno dei pochi tratti comuni tra tutte le variegare e fantasiose legislazioni regionali in tema di servizi funebri, necroscopici e cimiteriali. Il motivo è semplice: la funeral home è sì un luogo adibito deposito d&#039;osservazione, ma essa rappresenta, pur sempre un momento privato, vale a dire un servizio aggiuntivo rispetto a quello istituzionale e gratuito delle camere mortuarie ospedaliere, erogato, per di più, in regime di libero mercato, al fine di ricavarvi l&#039;utile d&#039;impresa (= profitto).

Una casa funeraria nei pressi di un istituto ospedaliero, in effetti, monopolizzerebbe verso di sè il flusso dei funerali con grave turbativa della concorrenza e della trasparenza sui prezzi (alti strali si leverebbero da parte degli altri impresari competitors, perchè quest&#039;ultimi si sentirebbero estomessi dal gioco senza poter, per altro, contrastare la forza attrattiva di una moderna ed accogliente casa funeraria rispetto alle di solito scalcinate camere ardenti dei nostri ospedali ) e darebbe adito a pratiche poco ortodosse per l&#039;accaparramento degli stessi servizi funebri. La funeral home nel mercato del post mortem dà origine ad una posizione dominante, in quanto essa potrebbe davvero strangolare il corretto rapporto dialettico tra gli operatori del settore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Alessandro,</p>
<p>senza sapere la Regione in cui Lei intenda aprire una funeral home mi è impossibile risponderLe, perchè le norme in questione variano troppo, appunto, da Regione a Regione. Ora, invero, solo poche autonomie territoriali, con norma di rango primario, ma pure regolamentare, hanno compiutamente disciplinato la fattispecie della cosiddetta &#8220;casa funeraria&#8221;. In regime di solo DPR n. 285/1990, senza cioè alcuna novella o riforma attuata con legge regionale gli unici locali in cui trasportare i defunti a &#8220;cassa aperta&#8221; per l&#8217;osservazione e la veglia funebre sono quelli di cui agli Artt. 12 e 13 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed al DPR 14 gennaio 1997, trattasi in altre parole del servizio mortuario sanitario (= camere ardenti ospedaliere) del quale ogni struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che operi in regime di ricovero deve necessariamente dotarsi.</p>
<p>L&#8217;onere economico per impiantare ed esercire una casa funeraria, senza considerare, poi, i relativi costi di gestione, oscilla tra i 3 ed i 5 milioni di Euro: dipende infatti dalla capienza della stessa, dalle indispensabili attrezzature, dagli arredi, dalle rifiniture&#8230;.</p>
<p> Ad ogni modo parto dal presupposto che nella Sua regione sia già applicabile la normativa locale sulle case funerarie, così azzardo una possibile interpretazione giuridica al Suo quesito. A mio avviso, almeno, non è possibile allestire o meglio costruire una funeral home nei pressi degli ospedali: questo divieto tassativo ed esplicito è, infatti, uno dei pochi tratti comuni tra tutte le variegare e fantasiose legislazioni regionali in tema di servizi funebri, necroscopici e cimiteriali. Il motivo è semplice: la funeral home è sì un luogo adibito deposito d&#8217;osservazione, ma essa rappresenta, pur sempre un momento privato, vale a dire un servizio aggiuntivo rispetto a quello istituzionale e gratuito delle camere mortuarie ospedaliere, erogato, per di più, in regime di libero mercato, al fine di ricavarvi l&#8217;utile d&#8217;impresa (= profitto).</p>
<p>Una casa funeraria nei pressi di un istituto ospedaliero, in effetti, monopolizzerebbe verso di sè il flusso dei funerali con grave turbativa della concorrenza e della trasparenza sui prezzi (alti strali si leverebbero da parte degli altri impresari competitors, perchè quest&#8217;ultimi si sentirebbero estomessi dal gioco senza poter, per altro, contrastare la forza attrattiva di una moderna ed accogliente casa funeraria rispetto alle di solito scalcinate camere ardenti dei nostri ospedali ) e darebbe adito a pratiche poco ortodosse per l&#8217;accaparramento degli stessi servizi funebri. La funeral home nel mercato del post mortem dà origine ad una posizione dominante, in quanto essa potrebbe davvero strangolare il corretto rapporto dialettico tra gli operatori del settore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sala del commiato: rischio oppure opportunita&apos;? di alessandro</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=368&#038;cpage=1#comment-29528</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/portale/?p=368#comment-29528</guid>
		<description><![CDATA[Volevo sapere quant&#039; è l&#039;investimento per aprire una casa funeraria.
La mia intenzione è quella di aprirla vicino ad un ospedale in modo da poterla affittare alle varie imprese per l&#039;utilizzo come camera ardente di livello superiore rispetto a quella ospedaliera.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo sapere quant&#8217; è l&#8217;investimento per aprire una casa funeraria.<br />
La mia intenzione è quella di aprirla vicino ad un ospedale in modo da poterla affittare alle varie imprese per l&#8217;utilizzo come camera ardente di livello superiore rispetto a quella ospedaliera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cremazione di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1970&#038;cpage=1#comment-29451</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1970#comment-29451</guid>
		<description><![CDATA[X Chiara,

Ex Art. 6 commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 la costruzione e la gestione delle are crematorie spetta ai comuni e questa norma ha innovato anche il disposto di cui all&#039;Art. 343 comma 1Testo Unico Leggi Sanitarie, in quale prevedeva, originariamente, la concessione a titolo gratuito di adeguato spazio cimiteriale affinchè soggetti non meglio specificati potessero impiantare forni crematori, si rammenta, poi, che la cremazione ex Legge n. 440/1987 è servizio pubblico locale.

Un crematorio, poi,  può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento) giusta l&#039;Art. 78 comma 1 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, quindi ordinariamente può essere edificato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (project financing). 
L&#039;?opera viene portata a termine dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia. 

Per quanto concerne l?investimento necessario, si può stimare che compreso l?immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell?ordine di 2,5 milioni di euro almeno. 
Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull?ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Chiara,</p>
<p>Ex Art. 6 commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 la costruzione e la gestione delle are crematorie spetta ai comuni e questa norma ha innovato anche il disposto di cui all&#8217;Art. 343 comma 1Testo Unico Leggi Sanitarie, in quale prevedeva, originariamente, la concessione a titolo gratuito di adeguato spazio cimiteriale affinchè soggetti non meglio specificati potessero impiantare forni crematori, si rammenta, poi, che la cremazione ex Legge n. 440/1987 è servizio pubblico locale.</p>
<p>Un crematorio, poi,  può essere realizzato solo dentro un cimitero (o con un suo ampliamento) giusta l&#8217;Art. 78 comma 1 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, quindi ordinariamente può essere edificato dal Comune. È possibile proporre ad un Comune la realizzazione di un crematorio (ma è il Comune che può accettare o meno) con fondi privati, da un privato con la tecnica della finanza di progetto (project financing).<br />
L&#8217;?opera viene portata a termine dal privato, che è un concessionario di servizio pubblico per un certo numero di anni. Esistono specifiche leggi (lavori pubblici) in materia. </p>
<p>Per quanto concerne l?investimento necessario, si può stimare che compreso l?immobile, il forno e gli apparecchi per abbattimento fumi, il costo di un crematorio sia dell?ordine di 2,5 milioni di euro almeno.<br />
Se invece le interessa sapere il costo di un solo forno e sistemi abbattimento fumi, le consigliamo di rivolgersi direttamente ad un produttore, ma si è sull?ordine di 0,5 milioni di euro + IVA, comprese le attrezzature specifiche e forni di ultima generazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cremazione di Chiara</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1970&#038;cpage=1#comment-29421</link>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1970#comment-29421</guid>
		<description><![CDATA[Salve , qualcuno sa dirmi quali sono le procedure per aprire un forno crematorio in Toscana ? Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve , qualcuno sa dirmi quali sono le procedure per aprire un forno crematorio in Toscana ? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-29411</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-29411</guid>
		<description><![CDATA[X Barbara,

Nel rapporto concessorio, in ambito cimiteriale, lo jus sepulchri, inteso anche come titolarità del bene sepolcrale, può esser &quot;spacchettato&quot; o, rectius, per meglio dire ripartito in quote, tuttavia piu&#039; che di proprietà, nel senso pieno e giuridico del termine, forse di dovrebbe parlare di titolarità condivisa, una sorta di comunione indivisibile, così come ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione.


Si potrebbe, poi, distinguere tra il rapporto di concessione, riguardante l&#039;area, e la proprieta&#039; del manufatto funerario eretto su di essa, con la conseguenza che i co-titolari sono tenuti, solidarmente, agli oblbighi manutentivi dell&#039;art. 63 dPR 10/9/1990, n. 285, fin quando duri la concessione, solo dopo l&#039;estinguersi della concessione, per causa fisiologica o patologica, il manufatto e&#039; acquisito, per accessione, al demanio comunale. 

Tale ultima comunione non e&#039; scioglibile, anche nel caso in cui il diritto di sepoltura spetti, eventualmente, ad uno solo.
 
Data la peculiare (ma a volte, qui o la&#039;, variamente presente) modalita&#039; di &quot;subentro&quot;, il diritto di sepoltura e&#039; riservato agli appartenenti alla famiglia del c.d. fondatore del sepolcro, quindi, nel Suo caso agli eredi (ammesso che si possa parlare di eredi in questa materia, pur in presenza di tali previsioni regolamentari) e agli appartenenti alla famiglia di questi, sempre che vi sia stato l&#039;avvicendamento tra il de cuius ed i suoi aventi causa, nell&#039;intestazione della concessione stessa. Tuttavia il diritto sul sepolcro in sè, ossia la sua componente patrimoniale, anche se semplicemente strumentale all&#039;esercizio dello jus sepulchri non la esime in alcun modo dalla assunzione delle spese manutentive, per la parte di Sua spettanza.

L&#039;unica soluzione, essendo tassativamente vietati ex Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990, gli atti di disposizione inter vivos sulle concessioni cimiteriali (leggasi cessione a titolo gratuito o, peggio ancora oneroso, finalizzato al lucro o alla speculazione del proprio jus sepulchri) è la retrocessione al comune del proprio diritto di sepolcro, attraverso un atto formale che richiede, ad sustantiam, la forma scritta e forse, trattandosi di un diritto personale o, fin anche personalissimo, una semplice scrittura privata potrebbe anche non essere strumento idoneo a disciplinare una fattispecie così delicata.

La rinuncia, trattandosi di un diritto personale, al diritto di sepoltura estende i propri effetti anche in capo ai discedenti del rinunciante.
 
Non occorrerebbe che la rinuncia si a favore degli altri, siccome questo effetto è in qualche modo, implicito, perchè quanti rimangano coo-titolari della concessione saranno automaticamente accresciuti nella loro posizione per questa semplice motivazione: anche quando il rinunciante deceda prima di loro egli non utilizzerà più alcun posto feretro disponibile, in quanto ha spontaneamente deciso per l&#039;estinzione del proprio jus sepulchri.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Barbara,</p>
<p>Nel rapporto concessorio, in ambito cimiteriale, lo jus sepulchri, inteso anche come titolarità del bene sepolcrale, può esser &#8220;spacchettato&#8221; o, rectius, per meglio dire ripartito in quote, tuttavia piu&#8217; che di proprietà, nel senso pieno e giuridico del termine, forse di dovrebbe parlare di titolarità condivisa, una sorta di comunione indivisibile, così come ha rilevato la Suprema Corte di Cassazione.</p>
<p>Si potrebbe, poi, distinguere tra il rapporto di concessione, riguardante l&#8217;area, e la proprieta&#8217; del manufatto funerario eretto su di essa, con la conseguenza che i co-titolari sono tenuti, solidarmente, agli oblbighi manutentivi dell&#8217;art. 63 dPR 10/9/1990, n. 285, fin quando duri la concessione, solo dopo l&#8217;estinguersi della concessione, per causa fisiologica o patologica, il manufatto e&#8217; acquisito, per accessione, al demanio comunale. </p>
<p>Tale ultima comunione non e&#8217; scioglibile, anche nel caso in cui il diritto di sepoltura spetti, eventualmente, ad uno solo.</p>
<p>Data la peculiare (ma a volte, qui o la&#8217;, variamente presente) modalita&#8217; di &#8220;subentro&#8221;, il diritto di sepoltura e&#8217; riservato agli appartenenti alla famiglia del c.d. fondatore del sepolcro, quindi, nel Suo caso agli eredi (ammesso che si possa parlare di eredi in questa materia, pur in presenza di tali previsioni regolamentari) e agli appartenenti alla famiglia di questi, sempre che vi sia stato l&#8217;avvicendamento tra il de cuius ed i suoi aventi causa, nell&#8217;intestazione della concessione stessa. Tuttavia il diritto sul sepolcro in sè, ossia la sua componente patrimoniale, anche se semplicemente strumentale all&#8217;esercizio dello jus sepulchri non la esime in alcun modo dalla assunzione delle spese manutentive, per la parte di Sua spettanza.</p>
<p>L&#8217;unica soluzione, essendo tassativamente vietati ex Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990, gli atti di disposizione inter vivos sulle concessioni cimiteriali (leggasi cessione a titolo gratuito o, peggio ancora oneroso, finalizzato al lucro o alla speculazione del proprio jus sepulchri) è la retrocessione al comune del proprio diritto di sepolcro, attraverso un atto formale che richiede, ad sustantiam, la forma scritta e forse, trattandosi di un diritto personale o, fin anche personalissimo, una semplice scrittura privata potrebbe anche non essere strumento idoneo a disciplinare una fattispecie così delicata.</p>
<p>La rinuncia, trattandosi di un diritto personale, al diritto di sepoltura estende i propri effetti anche in capo ai discedenti del rinunciante.</p>
<p>Non occorrerebbe che la rinuncia si a favore degli altri, siccome questo effetto è in qualche modo, implicito, perchè quanti rimangano coo-titolari della concessione saranno automaticamente accresciuti nella loro posizione per questa semplice motivazione: anche quando il rinunciante deceda prima di loro egli non utilizzerà più alcun posto feretro disponibile, in quanto ha spontaneamente deciso per l&#8217;estinzione del proprio jus sepulchri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FAQ di Barbara</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=5457&#038;cpage=1#comment-29359</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=5457#comment-29359</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno,
nel 2010 è deceduta la mia nonna paterna concessionaria di una cappella di famiglia da lei costruita alla morte del nonno nel 1983.
Eredi legittimi della nonna sono i figli ancora in vita ( Giulio, Maria Angela, Rosalba e i nipoti Riccardo e Fabian, figli di Silvana deceduta nel 2004 e io e mio fratello, figli di Renato, mancato nel 2009).
La cappella si trova a Sassari dove abitano tutti ad eccezione di me e mio fratello che risediamo in Lombardia, dove nostro padre è stato deposto.
La cappella di famiglia necessita di manutenzione per questo siamo stati chiamati in causa per contribuire a tali spese. Non solo, parrebbe che 2014 scadrà la tassa di concessione cimiteriale per cui ci verrà richiesto di pagare ulteriormente.
Io e mio fratello, vista la lontananza e il fatto che nostro padre non la occupa, non siamo minimamente interessati alla cappella e onestamente non vorremmo accollarci spese che non riteniamo giusto esserci imposte.
Premetto che alla morte della nonna, visto che non esisteva testamento, la cappella non è nemmeno stata inserita nella dichiarazione di successione.
È possibile quindi non affrontare le spese di manutenzione e relative la concessione? Saremmo anche disponibili a lasciare agli altri eredi il diritto ad usufruire dell&#039; utilizzo della cappella.
Attendo ragguagli. Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,<br />
nel 2010 è deceduta la mia nonna paterna concessionaria di una cappella di famiglia da lei costruita alla morte del nonno nel 1983.<br />
Eredi legittimi della nonna sono i figli ancora in vita ( Giulio, Maria Angela, Rosalba e i nipoti Riccardo e Fabian, figli di Silvana deceduta nel 2004 e io e mio fratello, figli di Renato, mancato nel 2009).<br />
La cappella si trova a Sassari dove abitano tutti ad eccezione di me e mio fratello che risediamo in Lombardia, dove nostro padre è stato deposto.<br />
La cappella di famiglia necessita di manutenzione per questo siamo stati chiamati in causa per contribuire a tali spese. Non solo, parrebbe che 2014 scadrà la tassa di concessione cimiteriale per cui ci verrà richiesto di pagare ulteriormente.<br />
Io e mio fratello, vista la lontananza e il fatto che nostro padre non la occupa, non siamo minimamente interessati alla cappella e onestamente non vorremmo accollarci spese che non riteniamo giusto esserci imposte.<br />
Premetto che alla morte della nonna, visto che non esisteva testamento, la cappella non è nemmeno stata inserita nella dichiarazione di successione.<br />
È possibile quindi non affrontare le spese di manutenzione e relative la concessione? Saremmo anche disponibili a lasciare agli altri eredi il diritto ad usufruire dell&#8217; utilizzo della cappella.<br />
Attendo ragguagli. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di luca</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-28944</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1984#comment-28944</guid>
		<description><![CDATA[salve 
sono un ragazzo di vent&#039;anni risiedo a lecco  e volevo sapere se è previsto l&#039;inizio di corso per operatore necroforo per la mia provincia, o province limitrofe?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve<br />
sono un ragazzo di vent&#8217;anni risiedo a lecco  e volevo sapere se è previsto l&#8217;inizio di corso per operatore necroforo per la mia provincia, o province limitrofe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-28927</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1691#comment-28927</guid>
		<description><![CDATA[x Bianca.
La fattura concernente le spese di pompa funebre sono esenti IVA (cioé non deve pagare alcunché di IVA). Per cui se la società che le ha fornito i servizi di pompe funebri giustifica la richiesta di non emettere fattura dicendo che poi ci sarebbe l&#039;IVA e quindi è meglio per lei non avere la fattura, dice il falso. Soluzione semplicissima: contatti il locale comando della Guardia di Finanza e gli spieghi a situazione. Si accordi con loro per come intervenire. Le consigliamo di insistere sul pagamento SOOO di quanto preventivato (5000 euro non sono proprio pochi) e di fare solo pagamenti tracciabili (con bonifico bancario).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Bianca.<br />
La fattura concernente le spese di pompa funebre sono esenti IVA (cioé non deve pagare alcunché di IVA). Per cui se la società che le ha fornito i servizi di pompe funebri giustifica la richiesta di non emettere fattura dicendo che poi ci sarebbe l&#8217;IVA e quindi è meglio per lei non avere la fattura, dice il falso. Soluzione semplicissima: contatti il locale comando della Guardia di Finanza e gli spieghi a situazione. Si accordi con loro per come intervenire. Le consigliamo di insistere sul pagamento SOOO di quanto preventivato (5000 euro non sono proprio pochi) e di fare solo pagamenti tracciabili (con bonifico bancario).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dalla crisi economica può nascere un nuovo modo di fare l&#8217;impresario funebre? di Danilo valente</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=7178&#038;cpage=1#comment-28926</link>
		<dc:creator>Danilo valente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=7178#comment-28926</guid>
		<description><![CDATA[Gent.mo non posso che essere d&#039;accordo con lei ,anni addietro
Quando il regolamento regione Lombardia era in fase embrionale dissi in una turbolenta riunione che l unico modo di arginare nel  futuro il proliferare di imprese era quello di possedere requisiti quali almeno un carro funebre e quattro,operatori spiegavo anche che era il momento per noi di cercare di guardare oltre le amicizie le antipatie etc, ma di voler far gli imprenditori.
Era secondo me uno stimolo se la legge fosse stata quella,di riunirci e costituire un soggetto imprenditoriale forte e con una certa valenza anche nei futuri rapporti con gli enti (comuni regioni etc.)
Invece non se ne fece nulla anzi venni ampiamente e violentemente criticato.
Oggi a fronte di quella ,secondo me,sciagurata decisione abbiamo visto il proliferare di agenzie funebri e la concorrenza e&#039; stata amplificata.
Non solo la concorrenza di alcuni soggetti che operano all&#039;interno degli enti con strutture di comodamente, almeno a Milano non ostante i fatti del 2008 non è affatto finita .
L&#039;inefficienza degli,organi preposti e il silenzio dei &quot;colleghi&quot;non fanno altro che aumentare il disagio e la mancanza di lavoro che come lei giustamente faceva notare e&#039; ad appannaggio di pochi soggetti che si fanno supportare da intermediari.
Finché non ci sarà un reale controllo da parte deglimenti preposti,un informazione al cittadino e un Unione tra aziende che vogliano davvero debellare questo mal costume (cosa della quale dubito molto)non si potrà parlare di professionalità ma solo di personaggi che fanno di questo non un lavoro ma solo un modo di prendere i soldi ,più sono meglio e&#039; non importa come.
Poi è facile anche costruire  home  funeral  ,i soggetti che svolgono invece 100-150 servizi anno non potranno mai competere e secondo me a lungo andare saranno costretti a scomparire non avendo la possibilità
economica di resistere in un mercato dominato per la maggioranza da aziende che procacciano.
Resto poi davvero sbalordito quando noto che le varie federazioni siano assenti in questa materia ,lo sanno ma nessuno si muove e allora evviva siamo italiani e ognuno faccia ciò vuole.
Questo e uno dei motivi per cui non mi iscrivo alle federazioni.

Cordialmente
Danilo Valente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.mo non posso che essere d&#8217;accordo con lei ,anni addietro<br />
Quando il regolamento regione Lombardia era in fase embrionale dissi in una turbolenta riunione che l unico modo di arginare nel  futuro il proliferare di imprese era quello di possedere requisiti quali almeno un carro funebre e quattro,operatori spiegavo anche che era il momento per noi di cercare di guardare oltre le amicizie le antipatie etc, ma di voler far gli imprenditori.<br />
Era secondo me uno stimolo se la legge fosse stata quella,di riunirci e costituire un soggetto imprenditoriale forte e con una certa valenza anche nei futuri rapporti con gli enti (comuni regioni etc.)<br />
Invece non se ne fece nulla anzi venni ampiamente e violentemente criticato.<br />
Oggi a fronte di quella ,secondo me,sciagurata decisione abbiamo visto il proliferare di agenzie funebri e la concorrenza e&#8217; stata amplificata.<br />
Non solo la concorrenza di alcuni soggetti che operano all&#8217;interno degli enti con strutture di comodamente, almeno a Milano non ostante i fatti del 2008 non è affatto finita .<br />
L&#8217;inefficienza degli,organi preposti e il silenzio dei &#8220;colleghi&#8221;non fanno altro che aumentare il disagio e la mancanza di lavoro che come lei giustamente faceva notare e&#8217; ad appannaggio di pochi soggetti che si fanno supportare da intermediari.<br />
Finché non ci sarà un reale controllo da parte deglimenti preposti,un informazione al cittadino e un Unione tra aziende che vogliano davvero debellare questo mal costume (cosa della quale dubito molto)non si potrà parlare di professionalità ma solo di personaggi che fanno di questo non un lavoro ma solo un modo di prendere i soldi ,più sono meglio e&#8217; non importa come.<br />
Poi è facile anche costruire  home  funeral  ,i soggetti che svolgono invece 100-150 servizi anno non potranno mai competere e secondo me a lungo andare saranno costretti a scomparire non avendo la possibilità<br />
economica di resistere in un mercato dominato per la maggioranza da aziende che procacciano.<br />
Resto poi davvero sbalordito quando noto che le varie federazioni siano assenti in questa materia ,lo sanno ma nessuno si muove e allora evviva siamo italiani e ognuno faccia ciò vuole.<br />
Questo e uno dei motivi per cui non mi iscrivo alle federazioni.</p>
<p>Cordialmente<br />
Danilo Valente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cambiamenti in vista per l&#8217;IVA nel settore funerario di Bianca gurnati</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1691&#038;cpage=1#comment-28913</link>
		<dc:creator>Bianca gurnati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 07:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1691#comment-28913</guid>
		<description><![CDATA[Ho da poco dato sepoltura a mio papa&#039; e la societa&#039; delle pompe funebri, dopo un iniziale preventivo di 5 mila euro, me ne ha chiesto seimila. 
Inoltresostiene che se io volessi fattura di questi seimila euro, dovrei pagare IO l&#039;iva..... Quindi il 21 % in piu&#039; di seimila.... Stanno realmente cosi&#039; le cose? 
Grazie
Saluti
Bianca]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho da poco dato sepoltura a mio papa&#8217; e la societa&#8217; delle pompe funebri, dopo un iniziale preventivo di 5 mila euro, me ne ha chiesto seimila.<br />
Inoltresostiene che se io volessi fattura di questi seimila euro, dovrei pagare IO l&#8217;iva&#8230;.. Quindi il 21 % in piu&#8217; di seimila&#8230;. Stanno realmente cosi&#8217; le cose?<br />
Grazie<br />
Saluti<br />
Bianca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A Bagheria emergenza loculi:requisiti quelli esistenti in attesa di nuovi in costruzione di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=989&#038;cpage=1#comment-28879</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=989#comment-28879</guid>
		<description><![CDATA[Teresa,

1) il rilascio di una concessione cimiteriale per un loculo, ancorchè provvisoria, si configura come la costituzione di un diritto d&#039;uso su di un manufatto sepolcrale il quale ex Art. 824 comma 2 è un bene appartenente al demanio comunale e come tale segue la disciplina dettata dall&#039;Art. 823 Cod. Civile. Orbene, perchè quel regolare atto di concessione richiesto espressamente dall&#039;Art. 98 DPR n. 285/1990 recante l&#039;approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, quale condicio sine qua non per poter vantare diritti in ordine ad un sepolcro privato presuppone in modo tassativo ai sensi dell&#039;Art. 1350 Cod. Civile, la forma scritta (potrebbe anche esser una semplice scrittura privata autenticata tra le parti contraenti, cioè comune nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n. 267/2000 ed il cittadino futuro concessionario della tomba, comunque registrabile in caso d&#039;uso così come definito dall&#039;art. 6 TU dPR 26/4/1986, n. 131) e trattasi, quindi, di un requisito ad sustantiam non eludibile in alcuna maniera.

2) Le spoglie umane ed i luoghi di loro conservazione come le tombe e, quindi, i cimiteri ricevono tutela penale dall&#039;Ordinamento Giuridico Italiano ai sensi degli Artt. 407 e seguenti del Codice Penale.

3) Stante il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 in ultima analisi è sindaco quale autorità sanitaria locale ex Legge n.833/1978, D.LGS n. 112/1998 e D.LGS n. 267/2000 a sovrintendere al buon governo ed all&#039;ordine dei cimiteri, avvalendosi dell&#039;AUSL come interfaccia tecnico-strumentale, per gli aspetti igienico sanitari.

3) L&#039;osservanza e l&#039;applicazione delle disposizioni su smaltimento e trattamento dei rifiuti cimiteriali così come definiti dal Testo Unico Leggi Ambientali per effetto dell&#039;Art. 17 DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono di competenza del responsabile del cimitero, il quale in base alla struttura organizzativa propria di ciascun comune potrebbe anche coincidere con il responsabile del servizio di custodia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teresa,</p>
<p>1) il rilascio di una concessione cimiteriale per un loculo, ancorchè provvisoria, si configura come la costituzione di un diritto d&#8217;uso su di un manufatto sepolcrale il quale ex Art. 824 comma 2 è un bene appartenente al demanio comunale e come tale segue la disciplina dettata dall&#8217;Art. 823 Cod. Civile. Orbene, perchè quel regolare atto di concessione richiesto espressamente dall&#8217;Art. 98 DPR n. 285/1990 recante l&#8217;approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, quale condicio sine qua non per poter vantare diritti in ordine ad un sepolcro privato presuppone in modo tassativo ai sensi dell&#8217;Art. 1350 Cod. Civile, la forma scritta (potrebbe anche esser una semplice scrittura privata autenticata tra le parti contraenti, cioè comune nella persona del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n. 267/2000 ed il cittadino futuro concessionario della tomba, comunque registrabile in caso d&#8217;uso così come definito dall&#8217;art. 6 TU dPR 26/4/1986, n. 131) e trattasi, quindi, di un requisito ad sustantiam non eludibile in alcuna maniera.</p>
<p>2) Le spoglie umane ed i luoghi di loro conservazione come le tombe e, quindi, i cimiteri ricevono tutela penale dall&#8217;Ordinamento Giuridico Italiano ai sensi degli Artt. 407 e seguenti del Codice Penale.</p>
<p>3) Stante il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 in ultima analisi è sindaco quale autorità sanitaria locale ex Legge n.833/1978, D.LGS n. 112/1998 e D.LGS n. 267/2000 a sovrintendere al buon governo ed all&#8217;ordine dei cimiteri, avvalendosi dell&#8217;AUSL come interfaccia tecnico-strumentale, per gli aspetti igienico sanitari.</p>
<p>3) L&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle disposizioni su smaltimento e trattamento dei rifiuti cimiteriali così come definiti dal Testo Unico Leggi Ambientali per effetto dell&#8217;Art. 17 DPR 15 luglio 2003 n. 254 sono di competenza del responsabile del cimitero, il quale in base alla struttura organizzativa propria di ciascun comune potrebbe anche coincidere con il responsabile del servizio di custodia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su il criterio cronologico nelle estumulazioni di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=815&#038;cpage=1#comment-28876</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=815#comment-28876</guid>
		<description><![CDATA[X Luigino,

Sia lo jus eligendi sepulchrum sia lo stesso jus sepulchri sono diritti della personalità, quindi diritti sociali e civili regolati dalla sola legge statale ai sensi dell&#039;Art. 117 lettera m) Cost.
Quindi il corpus normativo cui rifarsi, nell&#039;impossibilità di un intervento in tale materia da parte della regione per difetto di competenza legislativa, rimane pur sempre il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Si segue, allora, nelle more di una norma ad hoc, per altro assente nel Nostro Ordinamento Funerario, per analogia, il disposto dell&#039;Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 dettato sì in tema di cremazione, ma applicabile estensivamente a tutti gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri che implichino  una qualsivoglia manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo a pronunciarsi. Orbene l&#039;Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990 delinea una graduatoria tra tutte le persone titolari dello jus sepulchri attivo (leggasi diritto di dar sepoltura a qualuno in un determinato luogo purchè, ovviamente consentito dalla Legge), questo ordine &quot;a scalare&quot; è, altrimenti, conosciuto come principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con priorità nel decidere la destinazione di una spoglia mortale in tutte le sue trasformazioni intermedie di stato) Esso nella potestà decisionale vede in &quot;pole position&quot; il coniuge superstite del de cuius ed in sua assenza considera tutti i congiunti di pari grado, i quali debbono esprimere consenso unanime per deliberare, in questo caso, l&#039;operazione cimiteriale di traslazione. Nel frangente da Lei esposto occorre la firma di tutti i figli.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Luigino,</p>
<p>Sia lo jus eligendi sepulchrum sia lo stesso jus sepulchri sono diritti della personalità, quindi diritti sociali e civili regolati dalla sola legge statale ai sensi dell&#8217;Art. 117 lettera m) Cost.<br />
Quindi il corpus normativo cui rifarsi, nell&#8217;impossibilità di un intervento in tale materia da parte della regione per difetto di competenza legislativa, rimane pur sempre il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.</p>
<p>Si segue, allora, nelle more di una norma ad hoc, per altro assente nel Nostro Ordinamento Funerario, per analogia, il disposto dell&#8217;Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 dettato sì in tema di cremazione, ma applicabile estensivamente a tutti gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri che implichino  una qualsivoglia manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo a pronunciarsi. Orbene l&#8217;Art. 79 comma 2 DPR n. 285/1990 delinea una graduatoria tra tutte le persone titolari dello jus sepulchri attivo (leggasi diritto di dar sepoltura a qualuno in un determinato luogo purchè, ovviamente consentito dalla Legge), questo ordine &#8220;a scalare&#8221; è, altrimenti, conosciuto come principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con priorità nel decidere la destinazione di una spoglia mortale in tutte le sue trasformazioni intermedie di stato) Esso nella potestà decisionale vede in &#8220;pole position&#8221; il coniuge superstite del de cuius ed in sua assenza considera tutti i congiunti di pari grado, i quali debbono esprimere consenso unanime per deliberare, in questo caso, l&#8217;operazione cimiteriale di traslazione. Nel frangente da Lei esposto occorre la firma di tutti i figli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su il criterio cronologico nelle estumulazioni di LUIGINO</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=815&#038;cpage=1#comment-28861</link>
		<dc:creator>LUIGINO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=815#comment-28861</guid>
		<description><![CDATA[vorrei sapere  quali sono i presupposti per l&#039;autorizzazione alla traslazione dei resti mortali di una persona, occorre il consenso di tutti i figli? c&#039;è una norma che lo prevede?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere  quali sono i presupposti per l&#8217;autorizzazione alla traslazione dei resti mortali di una persona, occorre il consenso di tutti i figli? c&#8217;è una norma che lo prevede?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A Bagheria emergenza loculi:requisiti quelli esistenti in attesa di nuovi in costruzione di teresa</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=989&#038;cpage=1#comment-28719</link>
		<dc:creator>teresa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 10:20:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[salve ho un urgente bisogno di chiarificazione su una situazione che sta rendendo ancora più triste la perdita di mia madre.
Il 5 Aprile ho perso mia madre e su sua esplicita volontà essendo nata in quel comune ha chiesto di essere seppellita nel cimitero di Bagheria. Mio cognato il 6 Aprile si è recato presso l&#039;Ufficio del Cimitero e ha acquistato un loculo. Tuttavia non è stato redatto alcun contratto e verbalmente è stato riferito che la sepoltura sarebbe stata provvisoria. E&#039; stato tuttavia richiesto il pagamento per l&#039;acquisto di un loculo da fare per intero a mezzo conto corrente postale. All&#039;atto della sepoltura avvenuta il 9.4.us. noi familiari siamo rimasti sconvolti per la situazione in cui mia madre è venuta a trovarsi. Inserita nella parte vecchia del cimitero molto più simile ad una discarica e totalmente in stato di abbandono. Peraltro essendo mia madre stata inserita nella tomba requisita ad un altra persona i dipendenti del cimitero addetti alla sepoltura non hanno né proceduto alla sigillazione della tomba. peraltro in assoluto stato di abbandono né tanto meno è stato indicato il tempo necessario allo spostamento presso un loculo definitivo. A distanza di un giorno e a mente un po più fresca mi sono nuovamente recata presso quel cimitero dove ho girato un video e fatto numerosissime foto che dimostrano lo stato di abbandono (direi una discarica) le tombe divelte, muri di sostegno pericolanti,  erba, rifiuti di ogni tipo ovunque e addirittura una chiesa sconsacrata (all&#039;interno di un cimitero cristiano!!) Mia madre si starà rigirando in quella che dovrebbe essere la sua tomba ed invece è solo una discarica!. Ora ferme restando le difficoltà economiche di un comune, vorrei sapere se legalmente è possibile innanzi tutto vendere un loculo senza firmare un contratto, tenere un cimitero in quelle condizioni igienico sanitarie, e su quali basi vengano assegnati i loculi nuovi, atteso che esplicita richiesta relativa ad una lista da seguire magari con data d&#039;entrata della salma, ha sortito solo silenzi. Ed ancora è stata così rispettata la legge sul rispetto delle salme? Mi sembra che ne esista una, avendo dato una occhiata sul web. Aspetto un vostro chiarimento e nell&#039;attesa mi recherò presso il Comando Carabinieri per sporgere regolare denuncia nella speranza che a mia madre sia data presto una degna sepoltura. Ringrazio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve ho un urgente bisogno di chiarificazione su una situazione che sta rendendo ancora più triste la perdita di mia madre.<br />
Il 5 Aprile ho perso mia madre e su sua esplicita volontà essendo nata in quel comune ha chiesto di essere seppellita nel cimitero di Bagheria. Mio cognato il 6 Aprile si è recato presso l&#8217;Ufficio del Cimitero e ha acquistato un loculo. Tuttavia non è stato redatto alcun contratto e verbalmente è stato riferito che la sepoltura sarebbe stata provvisoria. E&#8217; stato tuttavia richiesto il pagamento per l&#8217;acquisto di un loculo da fare per intero a mezzo conto corrente postale. All&#8217;atto della sepoltura avvenuta il 9.4.us. noi familiari siamo rimasti sconvolti per la situazione in cui mia madre è venuta a trovarsi. Inserita nella parte vecchia del cimitero molto più simile ad una discarica e totalmente in stato di abbandono. Peraltro essendo mia madre stata inserita nella tomba requisita ad un altra persona i dipendenti del cimitero addetti alla sepoltura non hanno né proceduto alla sigillazione della tomba. peraltro in assoluto stato di abbandono né tanto meno è stato indicato il tempo necessario allo spostamento presso un loculo definitivo. A distanza di un giorno e a mente un po più fresca mi sono nuovamente recata presso quel cimitero dove ho girato un video e fatto numerosissime foto che dimostrano lo stato di abbandono (direi una discarica) le tombe divelte, muri di sostegno pericolanti,  erba, rifiuti di ogni tipo ovunque e addirittura una chiesa sconsacrata (all&#8217;interno di un cimitero cristiano!!) Mia madre si starà rigirando in quella che dovrebbe essere la sua tomba ed invece è solo una discarica!. Ora ferme restando le difficoltà economiche di un comune, vorrei sapere se legalmente è possibile innanzi tutto vendere un loculo senza firmare un contratto, tenere un cimitero in quelle condizioni igienico sanitarie, e su quali basi vengano assegnati i loculi nuovi, atteso che esplicita richiesta relativa ad una lista da seguire magari con data d&#8217;entrata della salma, ha sortito solo silenzi. Ed ancora è stata così rispettata la legge sul rispetto delle salme? Mi sembra che ne esista una, avendo dato una occhiata sul web. Aspetto un vostro chiarimento e nell&#8217;attesa mi recherò presso il Comando Carabinieri per sporgere regolare denuncia nella speranza che a mia madre sia data presto una degna sepoltura. Ringrazio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bestie funebri di Le bestie funebri sono state accusate di resistenza a pubblico ufficiale &#124; www.funerali.org</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6991&#038;cpage=1#comment-28553</link>
		<dc:creator>Le bestie funebri sono state accusate di resistenza a pubblico ufficiale &#124; www.funerali.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:35:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[[...] informazioni sull&#8217;episodio possono aversi leggendo l&#8217;editoriale Bestie funebri o i vari articoli e commenti sul sito www.funerali.org cliccando vedi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informazioni sull&#8217;episodio possono aversi leggendo l&#8217;editoriale Bestie funebri o i vari articoli e commenti sul sito <a href="http://www.funerali.org" rel="nofollow">http://www.funerali.org</a> cliccando vedi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A Sesto Fiorentino la illuminazione votiva è a LED di lampadine led</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=5102&#038;cpage=1#comment-28443</link>
		<dc:creator>lampadine led</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:40:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[i led a quanto pare si adattano bene anche in questo tipo di ambienti, non è la prima volta che leggo una notizia del genere]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i led a quanto pare si adattano bene anche in questo tipo di ambienti, non è la prima volta che leggo una notizia del genere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;estumulazione nelle sepolture perpetue di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=854&#038;cpage=3#comment-28357</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 16:59:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[X Riccardo,

Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall&#039;inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno) ?

Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioe&#039; decorso il turno decennale di inumazione (e che avebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi e&#039; alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto suficiente il solo porvvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni. 
Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del comune) dal punto di vista del recupero spese in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l&#039;onere dell&#039;operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso). 
In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Riccardo,</p>
<p>Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall&#8217;inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno) ?</p>
<p>Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioe&#8217; decorso il turno decennale di inumazione (e che avebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi e&#8217; alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto suficiente il solo porvvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni.<br />
Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del comune) dal punto di vista del recupero spese in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l&#8217;onere dell&#8217;operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso).<br />
In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;estumulazione nelle sepolture perpetue di riccardo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=854&#038;cpage=3#comment-28268</link>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=854#comment-28268</guid>
		<description><![CDATA[come e&#039; possibile andare al cimitero di Siracusa e non trovare piu&#039; la tomba a terra dove e&#039; sepolta mia madre?!
ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent&#039;anni, quindi pensavo che a qualche anno prima della scadenza ci fosse stata la possibilita&#039;
di sistemare i resti in qualche loculo.
quello che mi chiedo: il comune puo&#039; fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti piu&#039; prossimi??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come e&#8217; possibile andare al cimitero di Siracusa e non trovare piu&#8217; la tomba a terra dove e&#8217; sepolta mia madre?!<br />
ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent&#8217;anni, quindi pensavo che a qualche anno prima della scadenza ci fosse stata la possibilita&#8217;<br />
di sistemare i resti in qualche loculo.<br />
quello che mi chiedo: il comune puo&#8217; fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti piu&#8217; prossimi??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su dispersione delle ceneri in natura di Giorgia</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2220&#038;cpage=1#comment-28252</link>
		<dc:creator>Giorgia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:18:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Di nuovo grazie mille, sei stato molto disponibile e chiaro. Credo proprio che, nell&#039;attesa di diventare ASD di mia nonna, propenderò per il momentaneo deposito presso il cimitero (che tra l&#039;altro, a titolo informativo per chi legge, presso il cimitero di Coviolo è attualmente gratuito)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo grazie mille, sei stato molto disponibile e chiaro. Credo proprio che, nell&#8217;attesa di diventare ASD di mia nonna, propenderò per il momentaneo deposito presso il cimitero (che tra l&#8217;altro, a titolo informativo per chi legge, presso il cimitero di Coviolo è attualmente gratuito)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento delle tombe richiesto per il cimitero di Siracusa di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6368&#038;cpage=1#comment-28043</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:15:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Dal tenore del Suo quesito mi par di intuire che il sepolcro di cui Lei mi parla sia una fossa di terra in campo comune d&#039;inumazione. Ora per le tombe a sistema di inumazione, purchè in campo comune (in assenza, quindi, di un rapporto concessorio) il periodo legale di sepoltura è ordinariamente fissato in 10 anni, con questa conseguenza: l&#039;esumazione ordinaria e dunque d&#039;ufficio, cioè con &quot;motu proprio&quot; del comune e senza che vi sia istanza di parte, può avvenire anche il giorno seguente, una volta trascorsi completamente i 10 anni e senza l&#039;onere di preavviso.
  Se, invece, si trattasse di una concessione (ad esempio un tumulo) il disseppellimento del feretro, quanto a tempistica, potrebbe aver luogo solo alla scadenza della stessa, eccezion fatta per alcune ipotesi rarefatte, ma significative come revoca della concessione stessa per interesse pubblico, decadenza o soppressione del camposanto. In queste tre fattispecie sarebbe comunque dovere del comune avverire la cittadinanza offrendo adeguata pubblicità-notizia a questi provvedimenti che andrebbero ad incidere su situazioni giuridiche in sè perfette e non modificabili unilateralmente.

Ai sensi dell&#039;articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non esiste un espresso obbligo di informare i congiunti, tuttavia é sembrato opportuno farlo sia attraverso la pubblicazione annuale, in occasione della ricorrenza dei defunti, all&#039;ingresso dei cimiteri, dell&#039;elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell&#039;anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate, sia attraverso l&#039;apposizione di appositi cartelli direttamente sui campi da esumare. Più raro il caso del preavviso di inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria pubblicato nell&#039;albo pretorio o l&#039;avviso recapitato al domicilio degli interessati. Oggi la situazione é diversa, in quanto é divenuto interesse del Comune accertarsi che l&#039;avviso delle operazioni citate giunga ai congiunti. Infatti la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/98, prevede che, nel caso in cui la salma non si sia mineralizzata, essa possa essere avviata a cremazione solamente con l&#039;assenso degli aventi diritto. Pertanto spetta al Sindaco stabilire, con oneri a carico del Comune, se procedere alla cremazione dei resti mortali o se invece destinarli ad inumazione in campo inconsunti; nel caso opti per la cremazione deve poi decidere quali procedure adottare perché l&#039;avviso agli aventi diritto pervenga in modo rapido ed efficace. Ciò può essere fatto sia con un&#039;apposita ordinanza, che tenga conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità citata, oppure inserendo i principi generali della materia nel regolamento di polizia mortuaria comunale. A richiesta dei parenti si può procedere a cremazione, con oneri a carico di questi.
Sui registri cimiteriali (si tratta, appunto di pubblici registri direttamente consultabili dalla cittadinanza, in quanto tenuti e formati da pubblico ufficiale quale il responsabile del servizio di custodia) devono esser annotati accuratamente ed in modo diligente tutti gli spostamenti in ordine a feretri, ceneri, ossa e resti mortali frutto delle operazioni cimiteriali. Conviene, pertanto consultare attentamente lo schedario depositato presso l&#039;ufficio del cimitero. Se le ossa, in modo promiscuo ed indistinto sono state sparse o gettate in ossario comune non sono più recuperabili, in quanto irriconoscibili rispetto alla massa dell&#039;ossame ivi depositato.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal tenore del Suo quesito mi par di intuire che il sepolcro di cui Lei mi parla sia una fossa di terra in campo comune d&#8217;inumazione. Ora per le tombe a sistema di inumazione, purchè in campo comune (in assenza, quindi, di un rapporto concessorio) il periodo legale di sepoltura è ordinariamente fissato in 10 anni, con questa conseguenza: l&#8217;esumazione ordinaria e dunque d&#8217;ufficio, cioè con &#8220;motu proprio&#8221; del comune e senza che vi sia istanza di parte, può avvenire anche il giorno seguente, una volta trascorsi completamente i 10 anni e senza l&#8217;onere di preavviso.<br />
  Se, invece, si trattasse di una concessione (ad esempio un tumulo) il disseppellimento del feretro, quanto a tempistica, potrebbe aver luogo solo alla scadenza della stessa, eccezion fatta per alcune ipotesi rarefatte, ma significative come revoca della concessione stessa per interesse pubblico, decadenza o soppressione del camposanto. In queste tre fattispecie sarebbe comunque dovere del comune avverire la cittadinanza offrendo adeguata pubblicità-notizia a questi provvedimenti che andrebbero ad incidere su situazioni giuridiche in sè perfette e non modificabili unilateralmente.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non esiste un espresso obbligo di informare i congiunti, tuttavia é sembrato opportuno farlo sia attraverso la pubblicazione annuale, in occasione della ricorrenza dei defunti, all&#8217;ingresso dei cimiteri, dell&#8217;elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell&#8217;anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate, sia attraverso l&#8217;apposizione di appositi cartelli direttamente sui campi da esumare. Più raro il caso del preavviso di inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria pubblicato nell&#8217;albo pretorio o l&#8217;avviso recapitato al domicilio degli interessati. Oggi la situazione é diversa, in quanto é divenuto interesse del Comune accertarsi che l&#8217;avviso delle operazioni citate giunga ai congiunti. Infatti la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/98, prevede che, nel caso in cui la salma non si sia mineralizzata, essa possa essere avviata a cremazione solamente con l&#8217;assenso degli aventi diritto. Pertanto spetta al Sindaco stabilire, con oneri a carico del Comune, se procedere alla cremazione dei resti mortali o se invece destinarli ad inumazione in campo inconsunti; nel caso opti per la cremazione deve poi decidere quali procedure adottare perché l&#8217;avviso agli aventi diritto pervenga in modo rapido ed efficace. Ciò può essere fatto sia con un&#8217;apposita ordinanza, che tenga conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità citata, oppure inserendo i principi generali della materia nel regolamento di polizia mortuaria comunale. A richiesta dei parenti si può procedere a cremazione, con oneri a carico di questi.<br />
Sui registri cimiteriali (si tratta, appunto di pubblici registri direttamente consultabili dalla cittadinanza, in quanto tenuti e formati da pubblico ufficiale quale il responsabile del servizio di custodia) devono esser annotati accuratamente ed in modo diligente tutti gli spostamenti in ordine a feretri, ceneri, ossa e resti mortali frutto delle operazioni cimiteriali. Conviene, pertanto consultare attentamente lo schedario depositato presso l&#8217;ufficio del cimitero. Se le ossa, in modo promiscuo ed indistinto sono state sparse o gettate in ossario comune non sono più recuperabili, in quanto irriconoscibili rispetto alla massa dell&#8217;ossame ivi depositato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Conflitti sul sepolcro famigliare di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1091&#038;cpage=1#comment-28040</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 13:48:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[X Roberto,

la risposta dettagliata e completa al Suo quesito è reperibile a questo link: http://www.funerali.org/?p=408]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Roberto,</p>
<p>la risposta dettagliata e completa al Suo quesito è reperibile a questo link: <a href="http://www.funerali.org/?p=408" rel="nofollow">http://www.funerali.org/?p=408</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Conflitti sul sepolcro famigliare di roberto</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1091&#038;cpage=1#comment-28030</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 11:53:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[si puo&#039; vendere tra privati una tomba di famiglia ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si puo&#8217; vendere tra privati una tomba di famiglia ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censimento delle tombe richiesto per il cimitero di Siracusa di riccardo amato</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6368&#038;cpage=1#comment-28023</link>
		<dc:creator>riccardo amato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 09:55:12 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ritornato a Siracusa per una breve vacanza non trovo piu&#039; la tomba di mia madre.
a parte lo sconcerto e lo stupore, mi sono chiesto come e&#039; possibile cancellare una sepoltura a terra senza avvisare i familiari, oltre tutto la sepoltura e&#039; stata effettuata  in un periodo che comprende 13 anni.
la domanda e&#039;: dove mi devo rivolgere per sapere dove sono i resti?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ritornato a Siracusa per una breve vacanza non trovo piu&#8217; la tomba di mia madre.<br />
a parte lo sconcerto e lo stupore, mi sono chiesto come e&#8217; possibile cancellare una sepoltura a terra senza avvisare i familiari, oltre tutto la sepoltura e&#8217; stata effettuata  in un periodo che comprende 13 anni.<br />
la domanda e&#8217;: dove mi devo rivolgere per sapere dove sono i resti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-27961</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 18:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=1076#comment-27961</guid>
		<description><![CDATA[x Luciano.
Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Pertanto, a nulla rileva che sua moglie sia a suo carico.
E’ solo la moglie che potrà eventualmente scaricare le spese funebri dalla propria dichiarazione dei redditi (per gradi di parentela che la riguardano), se intestataria della fattura.
E quindi Lei non può scaricarla a meno che il defunto abbia i gradi di parentela sopra citati con lei (a quel punto anche se la fattura è intestata alla moglie può dichiarare che parte l’ha pagata Lei e parte la moglie e quindi detrarre la parte che ha pagato lei, ovviamente nei limiti di legge).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Luciano.<br />
Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi è precisato che danno diritto alla detrazione del 19 per cento del loro ammontare le spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella Parte III, capitolo 5, “Familiari a carico”, più precisamente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).<br />
Pertanto, a nulla rileva che sua moglie sia a suo carico.<br />
E’ solo la moglie che potrà eventualmente scaricare le spese funebri dalla propria dichiarazione dei redditi (per gradi di parentela che la riguardano), se intestataria della fattura.<br />
E quindi Lei non può scaricarla a meno che il defunto abbia i gradi di parentela sopra citati con lei (a quel punto anche se la fattura è intestata alla moglie può dichiarare che parte l’ha pagata Lei e parte la moglie e quindi detrarre la parte che ha pagato lei, ovviamente nei limiti di legge).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su dispersione delle ceneri in natura di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2220&#038;cpage=1#comment-27957</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2220#comment-27957</guid>
		<description><![CDATA[X Giorgia,

1) Se la nonna, in un momento di &quot;tragica lucidità&quot;, fosse in grado di esprimersi, per l&#039;impossibilità della materiale apposizione della firma varrebbe pur sempre l&#039;Art. 4 DPR n. 445/2000, così da aggirare legalmente quest&#039;ostacolo formale, basterebbe, infatti, la verbalizzazione di tale volontà effettuata da un pubblico ufficiale.

2) Se la nonna non può recarsi presso un ufficio comunale per l&#039;autenticazione della firma bisogna ricorrere ad un notaio, poichè il dipendente comunale riveste il ruolo di funzionario attestatore solo in sede, in altre parole non può distaccarsi dal proprio ufficio, come invece succede per il notaio, che, quale pubblico ufficiale non vincolato a questo limite territoriale, può, invece, accogliere una particolare dichiarazione di volontà, autenticandone la sottoscrizione anche presso un domicilio privato.

3) di solito, così come per l&#039;autorizzazione alla cremazione, nel silenzio del de cuius, o meglio in assenza di sue certe disposizioni testamentarie, dovrebbe valere il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con la precedenza della decisione) il quale assegna in primis al coniuge superstite il diritto a pronunciarsi, adottando, così, un atto di disposizione sulla spoglia del defunto, solo in subordine subentrerebbero i parenti di primo grado, poi quelli di secondo, di terzo e così via sino al sesto grado di parentela ex Art. 74, 75, 76 Cod. Civile, in linea ascendente o discendente (genitori del de cuius o suoi figli nel nostro caso), mi parrebbe, allora, in qualche modo ultroneo e ridondante richiedere anche la firma della nonna, che per altro versa in cattive condizioni di salute, per un semplice affido famigliare delle ceneri, tra l&#039;altro temporaneo, in attesa di sbloccare ed incardinare il procedimento amministrativo volto al rilascio dell&#039;autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Questo inutile appesantimento burocratico confligge pesantemente con il dettato della Legge n. 241/1990, ma, invero, debbo ammettere come la situazione non sia affatto chiara, nemmeno a livello regionale, siccome alcuni comuni nei loro regolamenti di polizia mortuaria normano l&#039;istituto dell&#039;affido ceneri con una disciplina molto rigida ed a maglie strette, prevedendo una procedura aggravata pure per la consegna dell&#039;urna presso un&#039;abitazione benchè, con l&#039;affido delle ceneri non si sconfini in ambito penale. La necessità della firma anche della nonna per provvedere all&#039;affido delle ceneri rischia di precipitare tutta la situazione nelle criticità affrontate prima in merito alla dispersione, con il concreto rischio di congelare questo stato di &quot;empasse&quot; tecnica.


 Il regolamento comunale, ancorchè &quot;barocco e cavilloso&quot; quando sia debitamente omologato dal Ministero (Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) produce appieno tutti i suoi effetti giuridici e vale come legge speciale (quando, ovviamente non in contrasto con norme di rango superiore) per quel determinato comune, qundi è del tutto controproducente e diseconomico contestarlo in sede di legittimità (per adire il giudice amministrativo occorrerebbe prima un provvedimento di motivato rifiuto da parte del comune, da impugnare, poi dinnanzi al TAR Emilia-Romagna), molto meglio, invece, cercare per l&#039;urna una soluzione provvisoria come la tumulazione delle ceneri in cimitero nell&#039;attesa che si sblocchi l&#039;iter per la dispersione o il loro momentaneo deposito in camera mortuaria cimiteriale, la quale ha proprio questa precipua funzione edittale: accogliere temporaneamente le spoglie mortali dei defunti alle quali, per svariate ragioni, non si sia ancora data sepoltura. L&#039;uso della camera mortuaria è in genere a titolo oneroso per l&#039;utenza del servizio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Giorgia,</p>
<p>1) Se la nonna, in un momento di &#8220;tragica lucidità&#8221;, fosse in grado di esprimersi, per l&#8217;impossibilità della materiale apposizione della firma varrebbe pur sempre l&#8217;Art. 4 DPR n. 445/2000, così da aggirare legalmente quest&#8217;ostacolo formale, basterebbe, infatti, la verbalizzazione di tale volontà effettuata da un pubblico ufficiale.</p>
<p>2) Se la nonna non può recarsi presso un ufficio comunale per l&#8217;autenticazione della firma bisogna ricorrere ad un notaio, poichè il dipendente comunale riveste il ruolo di funzionario attestatore solo in sede, in altre parole non può distaccarsi dal proprio ufficio, come invece succede per il notaio, che, quale pubblico ufficiale non vincolato a questo limite territoriale, può, invece, accogliere una particolare dichiarazione di volontà, autenticandone la sottoscrizione anche presso un domicilio privato.</p>
<p>3) di solito, così come per l&#8217;autorizzazione alla cremazione, nel silenzio del de cuius, o meglio in assenza di sue certe disposizioni testamentarie, dovrebbe valere il principio di poziorità (= potere di scelta coniugato con la precedenza della decisione) il quale assegna in primis al coniuge superstite il diritto a pronunciarsi, adottando, così, un atto di disposizione sulla spoglia del defunto, solo in subordine subentrerebbero i parenti di primo grado, poi quelli di secondo, di terzo e così via sino al sesto grado di parentela ex Art. 74, 75, 76 Cod. Civile, in linea ascendente o discendente (genitori del de cuius o suoi figli nel nostro caso), mi parrebbe, allora, in qualche modo ultroneo e ridondante richiedere anche la firma della nonna, che per altro versa in cattive condizioni di salute, per un semplice affido famigliare delle ceneri, tra l&#8217;altro temporaneo, in attesa di sbloccare ed incardinare il procedimento amministrativo volto al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Questo inutile appesantimento burocratico confligge pesantemente con il dettato della Legge n. 241/1990, ma, invero, debbo ammettere come la situazione non sia affatto chiara, nemmeno a livello regionale, siccome alcuni comuni nei loro regolamenti di polizia mortuaria normano l&#8217;istituto dell&#8217;affido ceneri con una disciplina molto rigida ed a maglie strette, prevedendo una procedura aggravata pure per la consegna dell&#8217;urna presso un&#8217;abitazione benchè, con l&#8217;affido delle ceneri non si sconfini in ambito penale. La necessità della firma anche della nonna per provvedere all&#8217;affido delle ceneri rischia di precipitare tutta la situazione nelle criticità affrontate prima in merito alla dispersione, con il concreto rischio di congelare questo stato di &#8220;empasse&#8221; tecnica.</p>
<p> Il regolamento comunale, ancorchè &#8220;barocco e cavilloso&#8221; quando sia debitamente omologato dal Ministero (Art. 345 Regio Decreto n. 1265/1934) produce appieno tutti i suoi effetti giuridici e vale come legge speciale (quando, ovviamente non in contrasto con norme di rango superiore) per quel determinato comune, qundi è del tutto controproducente e diseconomico contestarlo in sede di legittimità (per adire il giudice amministrativo occorrerebbe prima un provvedimento di motivato rifiuto da parte del comune, da impugnare, poi dinnanzi al TAR Emilia-Romagna), molto meglio, invece, cercare per l&#8217;urna una soluzione provvisoria come la tumulazione delle ceneri in cimitero nell&#8217;attesa che si sblocchi l&#8217;iter per la dispersione o il loro momentaneo deposito in camera mortuaria cimiteriale, la quale ha proprio questa precipua funzione edittale: accogliere temporaneamente le spoglie mortali dei defunti alle quali, per svariate ragioni, non si sia ancora data sepoltura. L&#8217;uso della camera mortuaria è in genere a titolo oneroso per l&#8217;utenza del servizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità delle spese funebri di Luciano</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=1076&#038;cpage=3#comment-27956</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 17:34:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Regione Veneto

Io vorrei sapere se posso detrarre le spese funerarie di mio suocero precisando che la fattura è intestata a mia moglie che è a mio carico e che non ha reddito quindi lei non fà 730.
Domando perchè sono appena tornato dai sindacati per fare il 730 e mi è stato detto che per detrarre, la fattura sarebbe dovuta essere intestata a me, ma in risposte precedenti ho letto che si può, basta dichiarare che ho partecipato io alla spesa, come posso fare?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regione Veneto</p>
<p>Io vorrei sapere se posso detrarre le spese funerarie di mio suocero precisando che la fattura è intestata a mia moglie che è a mio carico e che non ha reddito quindi lei non fà 730.<br />
Domando perchè sono appena tornato dai sindacati per fare il 730 e mi è stato detto che per detrarre, la fattura sarebbe dovuta essere intestata a me, ma in risposte precedenti ho letto che si può, basta dichiarare che ho partecipato io alla spesa, come posso fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su dispersione delle ceneri in natura di Giorgia</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2220&#038;cpage=1#comment-27928</link>
		<dc:creator>Giorgia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2220#comment-27928</guid>
		<description><![CDATA[Carlo, grazie della risposta. Quindi, se ho capito bene, o mi appello al giudice di modo da avere una sentenza in cui si attesta che mia nonna è temporaneamente inabile ad apporre la sua firma per quella questione (oltre al problema della demenza senile in sè che va ad inficiare la sua capacità cognitiva e mentale, c&#039;è proprio anche un impedimento fisico nel firmare visto che fatica anche a tenere in mano un cucchiaio) oppure attendo di diventare amministratore di sostegno di mia nonna.

Altra domanda però: chiedono la firma di mia nonna anche per poter portare l&#039;urna cineraria presso la mia residenza in attesa di avere il nulla osta alla dispersione. Non capisco il perchè, visto che non si tratta di qualcosa di irreversibile come la dispersione. E&#039; corretto che la richiedano anche in questo caso, o non ha senso? Grazie di nuovo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlo, grazie della risposta. Quindi, se ho capito bene, o mi appello al giudice di modo da avere una sentenza in cui si attesta che mia nonna è temporaneamente inabile ad apporre la sua firma per quella questione (oltre al problema della demenza senile in sè che va ad inficiare la sua capacità cognitiva e mentale, c&#8217;è proprio anche un impedimento fisico nel firmare visto che fatica anche a tenere in mano un cucchiaio) oppure attendo di diventare amministratore di sostegno di mia nonna.</p>
<p>Altra domanda però: chiedono la firma di mia nonna anche per poter portare l&#8217;urna cineraria presso la mia residenza in attesa di avere il nulla osta alla dispersione. Non capisco il perchè, visto che non si tratta di qualcosa di irreversibile come la dispersione. E&#8217; corretto che la richiedano anche in questo caso, o non ha senso? Grazie di nuovo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su dispersione delle ceneri in natura di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2220&#038;cpage=1#comment-27845</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2220#comment-27845</guid>
		<description><![CDATA[X Giorgia,

Regione Emilia-Romagna, ci intendiamo perfettamente perchè io sono di Modena.

La nostra regione, in materia di dispersione delle ceneri in natura è tra le più aperturiste ed in qualche modo &quot;progressiste&quot; perchè adotta una disciplina di dettaglio a &quot;maglie larghe&quot;, considerando anche i più stretti famigliari del de cuius quali nuncius della volontà dispersionista, essi, infatti, la possono rappresentare verbalizzandola ndelle apposite modalità dettate rispettivamente dalla Delibera Giunta Regionale n. 10/2005 cui ha fatto seguito una correzione-integrazione apportata con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622.
Altre Regioni (quasi tutte) se non si è in presenza di una volontà scritta redatta direttamente dal de cuius in questione non autorizzano la dispersione delle ceneri in natura, per timore di infrangere l&#039;Art. 411 Cod. Penale con le ovvie conseguenze di natura penale.

nè la normativa nazionale, nè, tanto meno quella regionale si soffermano sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi la volontà di dispersione, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell&#039;autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell&#039;art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.&quot;;

Se non vi sia interdizione, la persona, ancorchè affetta da demenza senile e&#039; da intendersi capace ... (pur con le obiettive difficolta&#039; di ordine personale e &quot;materiale&quot;).

in italia, in effetti, non viene riconosciuta l&#039;&quot;incapacità naturale&quot; ma solo quella giudiziale... ragion per cui deve essere pubblicata la sentenza (art. 421 cc)...
La strada corretta sarebbe, semmai, altra, quella di un provvedimento ex art. 700 CPC, del giudice ordinario, che, preso atto delle condizioni &quot;materiali&quot; della madre del de cuius , autorizzi la dispersione delle ceneri (magari, se del caso e possibile, acquisendo indicazioni in tal senso anche da parte del coniuge superstite e della figlia ma questo e&#039; aspetto che deve valutare il giudice adito, ed in termini di opportunità). 

Per converso in italia non è riconosciuta la &quot;incapacità naturale&quot; ma solo quella giudiziale; per cui se una persona non sia realmente capace (apparentemente, senza sentenza), ma sottoscriva una dichiarazione l&#039;autorità amministrativa non entra nel merito.

Se proprio la persona interessata ad esprimersi non  è in grado di rendere questa dichiarazione  ci si deve attivare per interdizione o amministrazione di sostegno.

Mi sentirei di suggerire una verifica di quanto disposto dall&#039;art. 4 del DPR n. 445/2000,... non sia mai che possa rientrare in una di queste situazioni...(...non sa o non può firmare... impedimento temporaneo per ragioni di salute...)

L&#039;autorita&#039; amministrativa non puo&#039; sostitiorsi al giudice nel giudizio (in senso tecnico-processuale) d&#039;interdizione.


In linea di massima, l&#039;autorizzazione dovrebbe spettare all&#039;autorità amministrativa del luogo dove si svolge l&#039;attivia&#039; autorizzata, salvo che non vi sia una previsione di legge con cui si deroghi a tale principio di ordine generale. 

Da quanto sembra avere capito, sia il comune di decesso sia il comune di compimento dell&#039;azione autorizzata/autorizzanda (la dispersione) insistono nella stessa regione, la cui Legge regionale n. 19/2004 contempla (forse, dato il rinvio alla legge statale, art. 11, 2 LR 29/7/2004, n. 19, ma vedasi anche la direttiva spcifica emanata in sede regionale) questa deroga, inividuando una competenza &quot;speciale&quot; (cioe&#039; anche in eccezione a tale principio). 


La direttiva regionale in merito all&#039;applicazione dell&#039;art. 11 della L.R. n. 19/2004 dell&#039;Emilia Romagna asserisce, infatti, che la competenza al rilascio dell&#039;autorizzazione alla dispersione spetta al comune di decesso non a quello in cui avverra&#039; la dispersione.

La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio della Legge 30 marzo 2001 n. 130  in tema di soggetti legittimati a proporre l&#039;istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Alcuni giuristi, in effetti, ritengono la scelta della dispersione di sola eleggibilità da parte del de cuius, attraverso la forma scritta.

Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta&#039; del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l&#039;obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero&#039; precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita&#039; presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu&#039; consono alla posizione sociale del defunto.

Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo&#039; dar luogo a pronuncie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Giorgia,</p>
<p>Regione Emilia-Romagna, ci intendiamo perfettamente perchè io sono di Modena.</p>
<p>La nostra regione, in materia di dispersione delle ceneri in natura è tra le più aperturiste ed in qualche modo &#8220;progressiste&#8221; perchè adotta una disciplina di dettaglio a &#8220;maglie larghe&#8221;, considerando anche i più stretti famigliari del de cuius quali nuncius della volontà dispersionista, essi, infatti, la possono rappresentare verbalizzandola ndelle apposite modalità dettate rispettivamente dalla Delibera Giunta Regionale n. 10/2005 cui ha fatto seguito una correzione-integrazione apportata con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622.<br />
Altre Regioni (quasi tutte) se non si è in presenza di una volontà scritta redatta direttamente dal de cuius in questione non autorizzano la dispersione delle ceneri in natura, per timore di infrangere l&#8217;Art. 411 Cod. Penale con le ovvie conseguenze di natura penale.</p>
<p>nè la normativa nazionale, nè, tanto meno quella regionale si soffermano sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi la volontà di dispersione, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell&#8217;autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell&#8217;art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.&#8221;;</p>
<p>Se non vi sia interdizione, la persona, ancorchè affetta da demenza senile e&#8217; da intendersi capace &#8230; (pur con le obiettive difficolta&#8217; di ordine personale e &#8220;materiale&#8221;).</p>
<p>in italia, in effetti, non viene riconosciuta l&#8217;&#8221;incapacità naturale&#8221; ma solo quella giudiziale&#8230; ragion per cui deve essere pubblicata la sentenza (art. 421 cc)&#8230;<br />
La strada corretta sarebbe, semmai, altra, quella di un provvedimento ex art. 700 CPC, del giudice ordinario, che, preso atto delle condizioni &#8220;materiali&#8221; della madre del de cuius , autorizzi la dispersione delle ceneri (magari, se del caso e possibile, acquisendo indicazioni in tal senso anche da parte del coniuge superstite e della figlia ma questo e&#8217; aspetto che deve valutare il giudice adito, ed in termini di opportunità). </p>
<p>Per converso in italia non è riconosciuta la &#8220;incapacità naturale&#8221; ma solo quella giudiziale; per cui se una persona non sia realmente capace (apparentemente, senza sentenza), ma sottoscriva una dichiarazione l&#8217;autorità amministrativa non entra nel merito.</p>
<p>Se proprio la persona interessata ad esprimersi non  è in grado di rendere questa dichiarazione  ci si deve attivare per interdizione o amministrazione di sostegno.</p>
<p>Mi sentirei di suggerire una verifica di quanto disposto dall&#8217;art. 4 del DPR n. 445/2000,&#8230; non sia mai che possa rientrare in una di queste situazioni&#8230;(&#8230;non sa o non può firmare&#8230; impedimento temporaneo per ragioni di salute&#8230;)</p>
<p>L&#8217;autorita&#8217; amministrativa non puo&#8217; sostitiorsi al giudice nel giudizio (in senso tecnico-processuale) d&#8217;interdizione.</p>
<p>In linea di massima, l&#8217;autorizzazione dovrebbe spettare all&#8217;autorità amministrativa del luogo dove si svolge l&#8217;attivia&#8217; autorizzata, salvo che non vi sia una previsione di legge con cui si deroghi a tale principio di ordine generale. </p>
<p>Da quanto sembra avere capito, sia il comune di decesso sia il comune di compimento dell&#8217;azione autorizzata/autorizzanda (la dispersione) insistono nella stessa regione, la cui Legge regionale n. 19/2004 contempla (forse, dato il rinvio alla legge statale, art. 11, 2 LR 29/7/2004, n. 19, ma vedasi anche la direttiva spcifica emanata in sede regionale) questa deroga, inividuando una competenza &#8220;speciale&#8221; (cioe&#8217; anche in eccezione a tale principio). </p>
<p>La direttiva regionale in merito all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 11 della L.R. n. 19/2004 dell&#8217;Emilia Romagna asserisce, infatti, che la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione alla dispersione spetta al comune di decesso non a quello in cui avverra&#8217; la dispersione.</p>
<p>La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio della Legge 30 marzo 2001 n. 130  in tema di soggetti legittimati a proporre l&#8217;istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Alcuni giuristi, in effetti, ritengono la scelta della dispersione di sola eleggibilità da parte del de cuius, attraverso la forma scritta.</p>
<p>Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta&#8217; del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l&#8217;obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero&#8217; precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita&#8217; presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu&#8217; consono alla posizione sociale del defunto.</p>
<p>Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo&#8217; dar luogo a pronuncie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su dispersione delle ceneri in natura di Giorgia</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2220&#038;cpage=1#comment-27725</link>
		<dc:creator>Giorgia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2220#comment-27725</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno.
Ho un problema di questo tipo:
mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia - Emilia Romagna) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).
Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).
Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.
Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.
Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.
Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre? 
Grazie in anticipo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno.<br />
Ho un problema di questo tipo:<br />
mio padre è deceduto nel comune di Correggio (prov.Reggio Emilia &#8211; Emilia Romagna) il 26/03/13 senza lasciare alcuna volontà scritta del fatto che volesse essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse nel comune di Villa Minozzo (prov.Reggio Emilia).<br />
Come parenti di primo grado in vita ci sono: la moglie (mia madre), io (figlia unica) e sua madre (88 anni il prossimo Giugno).<br />
Per quanto riguarda la cremazione non ci sono stati problemi, abbiamo potuto firmare io e mia madre.<br />
Per quanto riguarda invece la dispersione delle ceneri, richiedono anche la firma apposta di fronte a pubblico ufficiale anche di mia nonna oltre che noi due. Mia nonna è affetta da demenza senile, purtroppo ha subito un tracollo negli ultimi 3 mesi visto che prima abitava da sola in totale indipendenza, quindi non abbiamo ancora avviato le pratiche per avere un amministratore di sostegno.<br />
Il fatto strano è che ci hanno detto che se fosse deceduto nel comune di Reggio Emilia, sarebbero bastate le firme mia e di mia madre per poter procedere alla dispersione, mentre invece a Correggio, richiedono anche la firma di mia nonna che non riesce più a tenere in mano nemmeno una penna.<br />
Esiste una qualche normativa a livello nazionale che definisca queste procedure? Posso dimostrare in qualche modo al comune di Correggio che bastano la mia firma e quella di mia madre?<br />
Grazie in anticipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ci sono anche fatti cimiteriali dietro lo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta di francesco</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=7140&#038;cpage=1#comment-27465</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 18:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=7140#comment-27465</guid>
		<description><![CDATA[perchè non parlate anche di ciò che avviene regolarmente a siracusa?
da anni furti anche nella chiesa del cimitero, negli uffici, oggetti sacri e per finire l&#039;arroganza di qualche muratore che, dopo che è stato denunciato per essersi preso acconti da decine di cittadini per realizzare cappelle fantasma, lo lasciano ancora lavorare in un luogo, come il cimitero, dove la compassione e la fiducia dovrebbe essere la prima regola da mantenere.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perchè non parlate anche di ciò che avviene regolarmente a siracusa?<br />
da anni furti anche nella chiesa del cimitero, negli uffici, oggetti sacri e per finire l&#8217;arroganza di qualche muratore che, dopo che è stato denunciato per essersi preso acconti da decine di cittadini per realizzare cappelle fantasma, lo lasciano ancora lavorare in un luogo, come il cimitero, dove la compassione e la fiducia dovrebbe essere la prima regola da mantenere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-27275</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=6499#comment-27275</guid>
		<description><![CDATA[x Claudio
Con il divorzio, a differenza della separazione coniugale, si ottiene lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conseguentemente si ritiene che non si possano detrarre le spese funebri dell&#039;ex marito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x Claudio<br />
Con il divorzio, a differenza della separazione coniugale, si ottiene lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.<br />
Conseguentemente si ritiene che non si possano detrarre le spese funebri dell&#8217;ex marito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di claudio</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-27270</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:24:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[la ex moglie divorziata può detrarre la spesa funebre del ex marito ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la ex moglie divorziata può detrarre la spesa funebre del ex marito ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TUMULAZIONE:questioni aperte e problemi irrisolti di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=581&#038;cpage=1#comment-27250</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=581#comment-27250</guid>
		<description><![CDATA[X Rosario,

Con la formula linguistica di &quot;cimitero gestito da una confraternita&quot; si possono intendere due fattispecie:

1) cimitero particolare o &quot;privato&quot; che di si voglia, di proprietà della stessa confraternita, impiantato antecedentetemente all&#039;entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie ed oggi regolato dall&#039;Art. 104 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285. E&#039;un&#039;ipotesi abbastanza rarefatta ma significativa, in questo caso tale cimitero particolare è comunque sottoposto alla vigilanza del comune attraverso anche l&#039;obbligatoria osservanza del regolamento comunale di polizia mortuaria da parte del proprietario. Sono comunque ammessi pure regolamenti interni per disciplinare, in modo residuale, il diritto d&#039;uso sulle sepolture e la relativa ripartizione degli oneri.

2) un cimitero comunque pubblico, comunale (Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934)  e, quindi, demaniale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma condotto ed amministrato, per quanto riguarda l&#039;esecuzione delle operazioni cimiteriali e la tenuta dei registri mortuari di cui agli Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990, da una confraternita.

Nel frangente di sepolcri in concessione ad enti, vi e&#039;, spesso, un duplice rapporto, l&#039;uno intercorrente tra il comune e l&#039;ente (confraternita od altra denominazione) e l&#039;altro intrattenuto tra l&#039;ente e le persone che appartengono all&#039;ente stesso. 

La durata di questo secondo rapporto, e&#039; regolata dall&#039;ordinamento dell&#039;ente. 


Prescinderei anche dall&#039;art. 1 comma 7-bis D.-L. 392/2000 (Legge n. 26/2001), sull&#039;onerosità delle operazioni cimiteriali, siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma.

 
Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni onere non puo&#039; che essere che a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessuna evenienza. 

Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l&#039;onere dell&#039;inumazione post-estumulazione, l&#039;eventuale cremaziopne, incluse le operazioni di collocamento nell&#039;ossario comunale, quando possano eseguirsi. 
L&#039;onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu&#039; prossimo e, in caso di pluralità, tutti solidalmente. 
Gli affini sono ... estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalita&#039;. 

Se il gestore è esterno occorre verificare l&#039;atto di affidamento e il connesso contratto di servizio al fine di verificare se questi oneri (che, poi, sono spese) debbano/possano essere riscossi direttamente dal gestore, oppure se debbano essere introitati dal comune e poi, trasferiti, nella misura prevista dagli atti contrattuali, al gestore. Se si tratti di un appalto, nel senso proprio del termine, il soggetto gestore (si presume per l&#039;esecuzione delle sole operazioni) opera per conto del comune e dovrebbe essere il comune a pagare i corrispettivi delle singole operazioni, nei ternini contrattuali (avendo &quot;coperto&quot; tali corrispettivi con le somma gia&#039; introitate con le relative tariffe, stabilite in misura non inferiore a quanto risulti dall&#039;applicazione dei criteri dell&#039;art. 117 TUEL, inclusa la sua lett. d).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Rosario,</p>
<p>Con la formula linguistica di &#8220;cimitero gestito da una confraternita&#8221; si possono intendere due fattispecie:</p>
<p>1) cimitero particolare o &#8220;privato&#8221; che di si voglia, di proprietà della stessa confraternita, impiantato antecedentetemente all&#8217;entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie ed oggi regolato dall&#8217;Art. 104 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285. E&#8217;un&#8217;ipotesi abbastanza rarefatta ma significativa, in questo caso tale cimitero particolare è comunque sottoposto alla vigilanza del comune attraverso anche l&#8217;obbligatoria osservanza del regolamento comunale di polizia mortuaria da parte del proprietario. Sono comunque ammessi pure regolamenti interni per disciplinare, in modo residuale, il diritto d&#8217;uso sulle sepolture e la relativa ripartizione degli oneri.</p>
<p>2) un cimitero comunque pubblico, comunale (Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto n. 1265/1934)  e, quindi, demaniale (Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma condotto ed amministrato, per quanto riguarda l&#8217;esecuzione delle operazioni cimiteriali e la tenuta dei registri mortuari di cui agli Artt. 52 e 53 DPR n. 285/1990, da una confraternita.</p>
<p>Nel frangente di sepolcri in concessione ad enti, vi e&#8217;, spesso, un duplice rapporto, l&#8217;uno intercorrente tra il comune e l&#8217;ente (confraternita od altra denominazione) e l&#8217;altro intrattenuto tra l&#8217;ente e le persone che appartengono all&#8217;ente stesso. </p>
<p>La durata di questo secondo rapporto, e&#8217; regolata dall&#8217;ordinamento dell&#8217;ente. </p>
<p>Prescinderei anche dall&#8217;art. 1 comma 7-bis D.-L. 392/2000 (Legge n. 26/2001), sull&#8217;onerosità delle operazioni cimiteriali, siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma.</p>
<p>Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni onere non puo&#8217; che essere che a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessuna evenienza. </p>
<p>Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l&#8217;onere dell&#8217;inumazione post-estumulazione, l&#8217;eventuale cremaziopne, incluse le operazioni di collocamento nell&#8217;ossario comunale, quando possano eseguirsi.<br />
L&#8217;onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado piu&#8217; prossimo e, in caso di pluralità, tutti solidalmente.<br />
Gli affini sono &#8230; estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalita&#8217;. </p>
<p>Se il gestore è esterno occorre verificare l&#8217;atto di affidamento e il connesso contratto di servizio al fine di verificare se questi oneri (che, poi, sono spese) debbano/possano essere riscossi direttamente dal gestore, oppure se debbano essere introitati dal comune e poi, trasferiti, nella misura prevista dagli atti contrattuali, al gestore. Se si tratti di un appalto, nel senso proprio del termine, il soggetto gestore (si presume per l&#8217;esecuzione delle sole operazioni) opera per conto del comune e dovrebbe essere il comune a pagare i corrispettivi delle singole operazioni, nei ternini contrattuali (avendo &#8220;coperto&#8221; tali corrispettivi con le somma gia&#8217; introitate con le relative tariffe, stabilite in misura non inferiore a quanto risulti dall&#8217;applicazione dei criteri dell&#8217;art. 117 TUEL, inclusa la sua lett. d).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-27197</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 20:53:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[importo totale di che?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>importo totale di che?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Detraibilità spese funebri: sempre meno convenienti se non cambiano le norme di angelo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=6499&#038;cpage=1#comment-27196</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 20:50:27 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[facendo il 730 x detrarre gli interessi del mutuo che sono1223euro più spese sanitarie 179 euro più spese funebri 1549 quanto può essere l&#039;importo totale?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facendo il 730 x detrarre gli interessi del mutuo che sono1223euro più spese sanitarie 179 euro più spese funebri 1549 quanto può essere l&#8217;importo totale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TUMULAZIONE:questioni aperte e problemi irrisolti di rosario</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=581&#038;cpage=1#comment-27187</link>
		<dc:creator>rosario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:05:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[chi paga le spese di tumulazione o estumulazione in un manufatto all&#039;interno di un cimitero comunale gestito da una confraternita?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi paga le spese di tumulazione o estumulazione in un manufatto all&#8217;interno di un cimitero comunale gestito da una confraternita?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Legge statale e norme regionali di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=6623&#038;cpage=1#comment-27186</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=6623#comment-27186</guid>
		<description><![CDATA[X Marco,

si tratta dell&#039;apposizione dei sigilli in cera lacca a garanzia della corretto confezionamento della cassa funebre e della redazione del relativo verbale di chiusura cofano: quest&#039;attività necroscopica o, se si preferisce di vigilanza sul trasporto dei cadaveri ex Art. 16 comma 2 DPR n. 285/1990, conosciuta anche con la formula linguistica di &quot;verifica feretro&quot; è espressamente contemplata dal paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 ed è, pertanto, previsione valida ancora su tutto l&#039;intero territorio nazionale, perchè sancita dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 che rappresenta ad oggi, la normativa statale di riferimento per il settore funebre, necroscopico e cimiteriale italiano.

In Regione Lazio valgono queste due ulteriori norme: 

1) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 maggio 2008, n. 1642.
Approvazione del modello unico di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

2) Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 737/2007).

Quest&#039;ultima, in pratica, de-medicalizza le operazioni di &quot;verifica feretro&quot; sollevando l&#039;ASL da questa competenza, per spostarla in capo alle imprese funebri, con notevole risparmio di personale e risorse economiche. Ad applicare i sigilli ed a stendere il verbale non saranno, quindi, più i servizi ispettivi di vigilanza sanitaria, ma gli stessi necrofori, con una sorta di procedimento di autocertificazione anche se  a dire il vero, ai sensi dell&#039;Art. 49 DPR n. 445/2000 le certificazioni igienico sanitarie, come appunto gli atti di sorveglianza sull&#039;azione di polizia mortuaria, attenendo alla sfera della medicina pubblica non dovrebbero/potrebbero esser surrogabili da soggetti terzi, a maggior ragione se privati.

Ovviamente, la verbalizzazione del rispetto delle prescrizioni tecniche va eseguita in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o più. 
Infatti,il rispetto del dettato dell&#039;Art. 30 DPR n. 285/1990, va controllato in relazione a &quot;quel&quot; tipo di trasporto e ciò costituisce l&#039;oggetto di quel verbale (di cui l&#039;incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e dirfettamente, sotto ogni profilo ex Art. 358 Cod. Penale).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Marco,</p>
<p>si tratta dell&#8217;apposizione dei sigilli in cera lacca a garanzia della corretto confezionamento della cassa funebre e della redazione del relativo verbale di chiusura cofano: quest&#8217;attività necroscopica o, se si preferisce di vigilanza sul trasporto dei cadaveri ex Art. 16 comma 2 DPR n. 285/1990, conosciuta anche con la formula linguistica di &#8220;verifica feretro&#8221; è espressamente contemplata dal paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 ed è, pertanto, previsione valida ancora su tutto l&#8217;intero territorio nazionale, perchè sancita dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 che rappresenta ad oggi, la normativa statale di riferimento per il settore funebre, necroscopico e cimiteriale italiano.</p>
<p>In Regione Lazio valgono queste due ulteriori norme: </p>
<p>1) DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 maggio 2008, n. 1642.<br />
Approvazione del modello unico di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.</p>
<p>2) Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 737/2007).</p>
<p>Quest&#8217;ultima, in pratica, de-medicalizza le operazioni di &#8220;verifica feretro&#8221; sollevando l&#8217;ASL da questa competenza, per spostarla in capo alle imprese funebri, con notevole risparmio di personale e risorse economiche. Ad applicare i sigilli ed a stendere il verbale non saranno, quindi, più i servizi ispettivi di vigilanza sanitaria, ma gli stessi necrofori, con una sorta di procedimento di autocertificazione anche se  a dire il vero, ai sensi dell&#8217;Art. 49 DPR n. 445/2000 le certificazioni igienico sanitarie, come appunto gli atti di sorveglianza sull&#8217;azione di polizia mortuaria, attenendo alla sfera della medicina pubblica non dovrebbero/potrebbero esser surrogabili da soggetti terzi, a maggior ragione se privati.</p>
<p>Ovviamente, la verbalizzazione del rispetto delle prescrizioni tecniche va eseguita in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o più.<br />
Infatti,il rispetto del dettato dell&#8217;Art. 30 DPR n. 285/1990, va controllato in relazione a &#8220;quel&#8221; tipo di trasporto e ciò costituisce l&#8217;oggetto di quel verbale (di cui l&#8217;incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e dirfettamente, sotto ogni profilo ex Art. 358 Cod. Penale).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su alla cremazione di Anna</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=2135&#038;cpage=1#comment-27096</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=2135#comment-27096</guid>
		<description><![CDATA[Mia madre è deceduta il 22 marzo 2013.Vorrei sapere chi ha progettato l&#039;opificio della cremazione una cosa a dir poco mostruosa, come è possibile che non c&#039;è un filo di buon senso e amore per chi ha subito un lutto. Sarebbe più logico fare lasciare la bara dentro il carro funebre e salutare il congiunto, invece di salire su quell&#039;orrenda collinetta con una puzza orrenda di cadavere bruciato entrare dentro in quella camera spettrale con in mezzo un montacarichi, dove viene messa la bara e poi ti viene detto &quot; salutate&quot; senza un minimo di cortesia e poi con rumore stridente vedere andare giù la bara come in un girone dantesco. E stato orribile avrei voluto fare fermare tutto, ma ero talmente confusa che non ho fatto nulla. Che schifo è stata un&#039;esperienza terribile, spero che si accorgano che non siamo animali da macello.Anna]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mia madre è deceduta il 22 marzo 2013.Vorrei sapere chi ha progettato l&#8217;opificio della cremazione una cosa a dir poco mostruosa, come è possibile che non c&#8217;è un filo di buon senso e amore per chi ha subito un lutto. Sarebbe più logico fare lasciare la bara dentro il carro funebre e salutare il congiunto, invece di salire su quell&#8217;orrenda collinetta con una puzza orrenda di cadavere bruciato entrare dentro in quella camera spettrale con in mezzo un montacarichi, dove viene messa la bara e poi ti viene detto &#8221; salutate&#8221; senza un minimo di cortesia e poi con rumore stridente vedere andare giù la bara come in un girone dantesco. E stato orribile avrei voluto fare fermare tutto, ma ero talmente confusa che non ho fatto nulla. Che schifo è stata un&#8217;esperienza terribile, spero che si accorgano che non siamo animali da macello.Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Legge statale e norme regionali di Marco</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=6623&#038;cpage=1#comment-27087</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 18:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=6623#comment-27087</guid>
		<description><![CDATA[Salve, vorrei sapere cortesemente se per la regione lazio il sigillo in cera lacca che va su due viti della cassa (1 in testa e 1 ai piedi) è ancora obbligatorio. Credo che la legge sia nazionale ma forse c&#039;è differenza da una regione ad un&#039;altra. Grazie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei sapere cortesemente se per la regione lazio il sigillo in cera lacca che va su due viti della cassa (1 in testa e 1 ai piedi) è ancora obbligatorio. Credo che la legge sia nazionale ma forse c&#8217;è differenza da una regione ad un&#8217;altra. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;attività del necroforo di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=152&#038;cpage=2#comment-26939</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/portale/?p=152#comment-26939</guid>
		<description><![CDATA[Ora, rispetto al quesito proposto, occorre verificare, in sede locale,
 oltreché le previsioni del regolamento cui l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006,
 n. 163 e succ. modif. cui si fa rinvio, principalmente l’aspetto se le prestazioni di servizio ed eventuali opere considerate nella specifiche fattispecie in oggetto (fornitura di mano d&#039;opera per trasporti funebri e movimentazione del feretro nell&#039;ottemperanza del D.LGS n. 81/2008). qualora esse siano eseguite, sussistendo la natura di servizi e prestazioni proprie del libero mercato, su commessa/affidamento dei privati legittimati ad avvalersi di soggetti privati per questi lavori o prestazioni di servizio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora, rispetto al quesito proposto, occorre verificare, in sede locale,<br />
 oltreché le previsioni del regolamento cui l’art. 5 D. Lgs. 12 aprile 2006,<br />
 n. 163 e succ. modif. cui si fa rinvio, principalmente l’aspetto se le prestazioni di servizio ed eventuali opere considerate nella specifiche fattispecie in oggetto (fornitura di mano d&#8217;opera per trasporti funebri e movimentazione del feretro nell&#8217;ottemperanza del D.LGS n. 81/2008). qualora esse siano eseguite, sussistendo la natura di servizi e prestazioni proprie del libero mercato, su commessa/affidamento dei privati legittimati ad avvalersi di soggetti privati per questi lavori o prestazioni di servizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;attività del necroforo di Franca</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=152&#038;cpage=2#comment-26936</link>
		<dc:creator>Franca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/portale/?p=152#comment-26936</guid>
		<description><![CDATA[Bongiorno, un&#039;impresa di servizi di necroforato ha l&#039;obbligo di fornire il DURC all&#039;impresa funebre che le ha commissionato un servizio? Grazie per l&#039;attenzione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bongiorno, un&#8217;impresa di servizi di necroforato ha l&#8217;obbligo di fornire il DURC all&#8217;impresa funebre che le ha commissionato un servizio? Grazie per l&#8217;attenzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La DECADENZA delle concessioni cimiteriali di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=915&#038;cpage=1#comment-26765</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=915#comment-26765</guid>
		<description><![CDATA[X Giovanni,

L’ammissibilità di concessioni perpetue e’ venuta meno dal 10/2/1976, in cio’ superando eventuali previsioni dei regolamenti comunali antecedenti in questo senso, siccome il regime di la perpetuità contrasta con la natura demaniale dei cimiteri di cui all’art. 824 comma 2 Cod. Civile.

 Va ricordato come, in precedenza, potessero aversi concessioni cimiteriali tanto a tempo determinato che a tempo indeterminato (c.d. perpetue), per cui sarebbe spettato al comune, con il Regolamento comunale di polizia mortuaria e con l’atto di concessione “optare” sull’aspetto riguardante la durata delle concessioni.
 
Le concessioni cimiteriali, per quanto riguarda la durata (e non solo, anche per altri aspetti) sono disciplinate dalle norme vigenti al momento del loro sorgere, regolazioni che non possono, di norma, subire modificazioni nel tempo, se non altro per il fatto che una tale eventualita’ (insostenibile) comporterebbe una lesione del principio dell’affidamento dei terzi e di buona fede.
 
Di conseguenza quando il comune, con gli atti a ciò idonei, abbia deciso di fissare la durata delle concessioni cimiteriali  a tempo determinato, questo regime può esser operante solo per le concessioni sorte successivamente, indicandone (ovvio) la durata nell’atto di concessione (almeno, di norma). 





Deve subito essere precisato che non può parlarsi di proprietà, acquisto o simili, essendosi in presenza di una concessione amministrativa, aventa ad oggetto un mero diritto d&#039;uso, limitato alla durata della concessione (e si parla di durata anche nell&#039;eventualita&#039; che la concessione sia sorta prima del 10/2/1976 ed assegnata a tempo indeterminato). La durata (a tempo determinato od indeterminato) risulta dal regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990.

Dopo tale premessa (che non e&#039; solo terminologica o nominalistica), va ricordato che i feretri possono essere estumulati unicamente alla scadenza della concessione (se vi sia, dato che nelle concessioni a tempo indeterminato, dette anche perpetue, tali operazioni non sono ammissibili, proprio per l&#039;assenza di una scadenza). Le durate delle concessioni sono variabili in quanto stabilite dai Regolamenti comunali di polizia mortuaria dei singoli comuni. 

Ad ogni modo il concessionario, o suoi aventi causa, e&#039; tenuto all&#039;obbligo di manutenzione, cui non può sottrarsi, tanto che, in caso di eventuale inadempienza, si determina una situazione di decadenza.. 

I sepolcri, comunque, non sono, mai, suscettibili di usucapione, neppure nel diritto d&#039;uso, diritto che, oltretutto, e&#039; condizionato alla disponibilita&#039;, in termini di capienza fisica.





Tutte le tumulazioni, quali allocazione dei feretri in luogo diverso dal campo di terra ad inumazione, si configurano sempre come SEPOLCRI PRIVATI nei cimiteri ed i loro titolo costitutivo sorge in base al perfezionamento ed conseguente al rilascio di una concessione amministrativa.

Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero é quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi é consenso circa la natura di demanio comunale dei cimiteri (cfr. art. 824 comma 2 c.c.), si é invece molto dibattuto sulla natura, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L&#039;opinione prevalente é nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa.

Ribadisco il concetto: i loculi non si acquistano, ne&#039; possono essere oggetto di proprietà, in quanto sono semplicemente concessi in uso andrebbe osservato come l&#039;uso di un sepolcro a sistema di tumulazione non sia rimesso ad un&#039;astratta disponibilita&#039; delle opersone, ma si colleghi alla sussistenza di un rapporto giuridico (appartenenza alla famiglia) ben preciso. 



L&#039;estumulazione &quot;d&#039;ufficio&quot; si esegue solo all&#039;esaurirsi del rapporto concessorio, poi si appllica l&#039;Art. 86 dPR 10/9/1990, n. 285 che, oltretutto, sarebbe la &quot;destinazione&quot; ordinaria dei feretri alla scadenza della concessione, ossia la loro INUMAZIONE in campo di terra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X Giovanni,</p>
<p>L’ammissibilità di concessioni perpetue e’ venuta meno dal 10/2/1976, in cio’ superando eventuali previsioni dei regolamenti comunali antecedenti in questo senso, siccome il regime di la perpetuità contrasta con la natura demaniale dei cimiteri di cui all’art. 824 comma 2 Cod. Civile.</p>
<p> Va ricordato come, in precedenza, potessero aversi concessioni cimiteriali tanto a tempo determinato che a tempo indeterminato (c.d. perpetue), per cui sarebbe spettato al comune, con il Regolamento comunale di polizia mortuaria e con l’atto di concessione “optare” sull’aspetto riguardante la durata delle concessioni.</p>
<p>Le concessioni cimiteriali, per quanto riguarda la durata (e non solo, anche per altri aspetti) sono disciplinate dalle norme vigenti al momento del loro sorgere, regolazioni che non possono, di norma, subire modificazioni nel tempo, se non altro per il fatto che una tale eventualita’ (insostenibile) comporterebbe una lesione del principio dell’affidamento dei terzi e di buona fede.</p>
<p>Di conseguenza quando il comune, con gli atti a ciò idonei, abbia deciso di fissare la durata delle concessioni cimiteriali  a tempo determinato, questo regime può esser operante solo per le concessioni sorte successivamente, indicandone (ovvio) la durata nell’atto di concessione (almeno, di norma). </p>
<p>Deve subito essere precisato che non può parlarsi di proprietà, acquisto o simili, essendosi in presenza di una concessione amministrativa, aventa ad oggetto un mero diritto d&#8217;uso, limitato alla durata della concessione (e si parla di durata anche nell&#8217;eventualita&#8217; che la concessione sia sorta prima del 10/2/1976 ed assegnata a tempo indeterminato). La durata (a tempo determinato od indeterminato) risulta dal regolare atto di concessione ex Art. 98 DPR n. 285/1990.</p>
<p>Dopo tale premessa (che non e&#8217; solo terminologica o nominalistica), va ricordato che i feretri possono essere estumulati unicamente alla scadenza della concessione (se vi sia, dato che nelle concessioni a tempo indeterminato, dette anche perpetue, tali operazioni non sono ammissibili, proprio per l&#8217;assenza di una scadenza). Le durate delle concessioni sono variabili in quanto stabilite dai Regolamenti comunali di polizia mortuaria dei singoli comuni. </p>
<p>Ad ogni modo il concessionario, o suoi aventi causa, e&#8217; tenuto all&#8217;obbligo di manutenzione, cui non può sottrarsi, tanto che, in caso di eventuale inadempienza, si determina una situazione di decadenza.. </p>
<p>I sepolcri, comunque, non sono, mai, suscettibili di usucapione, neppure nel diritto d&#8217;uso, diritto che, oltretutto, e&#8217; condizionato alla disponibilita&#8217;, in termini di capienza fisica.</p>
<p>Tutte le tumulazioni, quali allocazione dei feretri in luogo diverso dal campo di terra ad inumazione, si configurano sempre come SEPOLCRI PRIVATI nei cimiteri ed i loro titolo costitutivo sorge in base al perfezionamento ed conseguente al rilascio di una concessione amministrativa.</p>
<p>Il profilo giuridicamente più rilevante dei sepolcri interni al cimitero é quello della natura della concessione e del diritto di sepolcro. Mentre vi é consenso circa la natura di demanio comunale dei cimiteri (cfr. art. 824 comma 2 c.c.), si é invece molto dibattuto sulla natura, costitutiva o traslativa, della concessione comunale di porzioni di manufatti o di aree cimiteriali, allo scopo di realizzarvi sepolcri. L&#8217;opinione prevalente é nel senso che la concessione di sepolcro sia traslativa.</p>
<p>Ribadisco il concetto: i loculi non si acquistano, ne&#8217; possono essere oggetto di proprietà, in quanto sono semplicemente concessi in uso andrebbe osservato come l&#8217;uso di un sepolcro a sistema di tumulazione non sia rimesso ad un&#8217;astratta disponibilita&#8217; delle opersone, ma si colleghi alla sussistenza di un rapporto giuridico (appartenenza alla famiglia) ben preciso. </p>
<p>L&#8217;estumulazione &#8220;d&#8217;ufficio&#8221; si esegue solo all&#8217;esaurirsi del rapporto concessorio, poi si appllica l&#8217;Art. 86 dPR 10/9/1990, n. 285 che, oltretutto, sarebbe la &#8220;destinazione&#8221; ordinaria dei feretri alla scadenza della concessione, ossia la loro INUMAZIONE in campo di terra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il giardino del ricordo al cimitero di Lambrate (Milano) di luigi rospetti</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=2017&#038;cpage=1#comment-26691</link>
		<dc:creator>luigi rospetti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crematori.org/crema/?p=91#comment-26691</guid>
		<description><![CDATA[sono perfettamente d&#039;accordo. 
Mia moglie Laura è stata cremata a Lambrate.
Luigi Rospetti]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono perfettamente d&#8217;accordo.<br />
Mia moglie Laura è stata cremata a Lambrate.<br />
Luigi Rospetti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La DECADENZA delle concessioni cimiteriali di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=915&#038;cpage=1#comment-26664</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 11:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=915#comment-26664</guid>
		<description><![CDATA[In determinate aree geografiche, più o meno, erano, nel passato, presenti fenomeni in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti ed &quot;antiqui&quot;, contemplavano, un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), soluzione che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, in un caso, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002). 
Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 stabiliva che le concessioni di aree cimiteriali potessero essere tanto perpetue quanto a tempo determinato, con questa conseguenza: non puo’, a priori, affermarsi che le concessioni di lontano periodo siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma e’ necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una determinata, singola concessione, sia stata concessa in perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal caso, bisogna, pur sempre individuarne la durata certa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In determinate aree geografiche, più o meno, erano, nel passato, presenti fenomeni in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti ed &#8220;antiqui&#8221;, contemplavano, un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), soluzione che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, in un caso, sono state dichiarate illegittime dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002).<br />
Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 stabiliva che le concessioni di aree cimiteriali potessero essere tanto perpetue quanto a tempo determinato, con questa conseguenza: non puo’, a priori, affermarsi che le concessioni di lontano periodo siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma e’ necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una determinata, singola concessione, sia stata concessa in perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal caso, bisogna, pur sempre individuarne la durata certa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La DECADENZA delle concessioni cimiteriali di Giovanni Cannella</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=915&#038;cpage=1#comment-26557</link>
		<dc:creator>Giovanni Cannella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=915#comment-26557</guid>
		<description><![CDATA[Gentilissimi!
Ho acquistato un Tumulo Biposto per me e mia Moglie, nel cimitero di Talsano Taranto Dalla ditta erregiesse  s.r.l. per avere una sepoltura perpetua.Contratto fatto a nome di mia moglie Preite Palma.
Oggi abbiamo scoperto che detta zona e sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri. Inoltre siamo venuti a conoscenza da altri che il comune a dato una concessione di 40 anni.
Che cosa Significa? che al trascorrere di questi anni ci ritroviamo senza posto? e se uno muore tra 39 anni che succede l&#039;anno dopo?
come mai un tumulo che dev&#039;essere perpetuo si trova in concessione? che fine faranno i nostri feretri?
vi sono grato se mi date qualche delucidazione in merito!
cordiali saluti. Giovanni Cannella.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentilissimi!<br />
Ho acquistato un Tumulo Biposto per me e mia Moglie, nel cimitero di Talsano Taranto Dalla ditta erregiesse  s.r.l. per avere una sepoltura perpetua.Contratto fatto a nome di mia moglie Preite Palma.<br />
Oggi abbiamo scoperto che detta zona e sottoposta a sequestro preventivo dai Carabinieri. Inoltre siamo venuti a conoscenza da altri che il comune a dato una concessione di 40 anni.<br />
Che cosa Significa? che al trascorrere di questi anni ci ritroviamo senza posto? e se uno muore tra 39 anni che succede l&#8217;anno dopo?<br />
come mai un tumulo che dev&#8217;essere perpetuo si trova in concessione? che fine faranno i nostri feretri?<br />
vi sono grato se mi date qualche delucidazione in merito!<br />
cordiali saluti. Giovanni Cannella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A Terni polemiche sulla sala del commiato laico di Alessandro Chiometti</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=7011&#038;cpage=1#comment-26513</link>
		<dc:creator>Alessandro Chiometti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=7011#comment-26513</guid>
		<description><![CDATA[Sarebbe interessante sapere dove avete avuto notizia dei mugugni, visto che noi non ne abbiamo notizia alcuna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante sapere dove avete avuto notizia dei mugugni, visto che noi non ne abbiamo notizia alcuna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tempistica per le esumazioni ordinarie di A Paola anche i morti soffrono il dissesto - con Foto Choc (di Francesco Frangella) - Il Marsili</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=2264&#038;cpage=1#comment-26485</link>
		<dc:creator>A Paola anche i morti soffrono il dissesto - con Foto Choc (di Francesco Frangella) - Il Marsili</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:39:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[[...] mancanza di pagamento”), la ditta che si occupa dello smaltimento delle casse esumate con procedura ordinaria non ha provveduto ad assolvere al proprio dovere. Che poi a questo si aggiunga anche una proposta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mancanza di pagamento”), la ditta che si occupa dello smaltimento delle casse esumate con procedura ordinaria non ha provveduto ad assolvere al proprio dovere. Che poi a questo si aggiunga anche una proposta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di Redazione</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-26484</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:31:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Provi a sentire Feniof, Federcofit o altre Federazioni che propongono indirettamente questa tipologia di corsi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provi a sentire Feniof, Federcofit o altre Federazioni che propongono indirettamente questa tipologia di corsi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di LUCA</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-26483</link>
		<dc:creator>LUCA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:20:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per vorrei saper dove si partecipare ad un corso di operatore del servizio funebre con validita&#039; per la regione Veneto grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per vorrei saper dove si partecipare ad un corso di operatore del servizio funebre con validita&#8217; per la regione Veneto grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ex direttore dei cimiteri di Nuoro, ucciso di Daniele Fogli</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=7134&#038;cpage=1#comment-26460</link>
		<dc:creator>Daniele Fogli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=7134#comment-26460</guid>
		<description><![CDATA[Peccato, era una persona squisita e tutta d&#039;un pezzo, che ho conosciuto e stimato, avendo partecipato a moltissimi corsi e convegni per il settore cimiteriale. Un vigliacco chi gli ha sparato.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato, era una persona squisita e tutta d&#8217;un pezzo, che ho conosciuto e stimato, avendo partecipato a moltissimi corsi e convegni per il settore cimiteriale. Un vigliacco chi gli ha sparato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di carlo torreggiani</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-26240</link>
		<dc:creator>carlo torreggiani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1984#comment-26240</guid>
		<description><![CDATA[per chi invece fosse interessato, e cioè ad operatori necrofori delle aziende asl che si occupano anche di sala settoria (autopsie) vi informo che dopo un periodo in cui si era fermato tutto a brevissimo l&#039; associazione A.I.T.A. (associazione italiana tecnici autoptici) riparte con la presentazione del disegno di legge per poter ottenere finalmente un inquadramento legale della nostra professione e per poter finalmente avere l&#039;autorizzazione ad inserire in un percorso di laurea breve la figura del tecnico autoptico]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per chi invece fosse interessato, e cioè ad operatori necrofori delle aziende asl che si occupano anche di sala settoria (autopsie) vi informo che dopo un periodo in cui si era fermato tutto a brevissimo l&#8217; associazione A.I.T.A. (associazione italiana tecnici autoptici) riparte con la presentazione del disegno di legge per poter ottenere finalmente un inquadramento legale della nostra professione e per poter finalmente avere l&#8217;autorizzazione ad inserire in un percorso di laurea breve la figura del tecnico autoptico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossime date, luoghi e docenti di carlo torreggiani</title>
		<link>http://www.funerali.org/?page_id=1984&#038;cpage=1#comment-26239</link>
		<dc:creator>carlo torreggiani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?page_id=1984#comment-26239</guid>
		<description><![CDATA[a piacenza la soc. cooperativa irecoop organizza periodicamente corsi per operatori del servizio funebre alla fine dei quali viene rilasciato un attestato che in Emilia Romagna è obbligatorio per chi intende lavorare in una Impresa di Onoranze funebri chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente a me tramite questo blog o sentire direttamente l&#039;IRECOOP di Piacenza]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a piacenza la soc. cooperativa irecoop organizza periodicamente corsi per operatori del servizio funebre alla fine dei quali viene rilasciato un attestato che in Emilia Romagna è obbligatorio per chi intende lavorare in una Impresa di Onoranze funebri chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente a me tramite questo blog o sentire direttamente l&#8217;IRECOOP di Piacenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Federcofit Campania chiede una proroga alla Regione sulla operatività delle norme regionali in materia funeraria di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4762&#038;cpage=1#comment-26221</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4762#comment-26221</guid>
		<description><![CDATA[Provincia di Avellino, quindi Regione Campania. Il percorso formativo quale titolo necessario per l&#039;avvio di un&#039;attività funebre è dettagliatamente disciplinato dall&#039; Art. 7 della  Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e dalla conseguente Deliberazione Giunta Regionale 15/05/2009, n. 963 - Disposizioni concernenti l&#039;organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l&#039;attività funebre, in attuazione della L.R. 12/2001.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provincia di Avellino, quindi Regione Campania. Il percorso formativo quale titolo necessario per l&#8217;avvio di un&#8217;attività funebre è dettagliatamente disciplinato dall&#8217; Art. 7 della  Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e dalla conseguente Deliberazione Giunta Regionale 15/05/2009, n. 963 &#8211; Disposizioni concernenti l&#8217;organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l&#8217;attività funebre, in attuazione della L.R. 12/2001.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; partita la procedura UNI per definire gli standards in Italia per le bare di Carlo</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4351&#038;cpage=1#comment-26220</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4351#comment-26220</guid>
		<description><![CDATA[La Legge (Artt. 75 e 77 DPR n. 285/1990) sia per i cofani destinati ad inumazione, sia per quelli da avviare a tumulazione, prevede solo l&#039;impiego di una targhetta metallica identificativa, ma non si sofferma sulle modalità di lavorazione, ragion per cui vi è la massima libertà di forme, anche per l&#039;industria funeraria, la quale potrà sviluppare nuove tecniche di incisione da proporre al mercato delle imprese, l&#039;importante è che sia il materiale sia la scritta riportante gli estremi identificativi del de cuius siano inossidabili e non alterabili, al fine di consentire nel tempo la perfetta tracciabilità delle spoglie mortali.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge (Artt. 75 e 77 DPR n. 285/1990) sia per i cofani destinati ad inumazione, sia per quelli da avviare a tumulazione, prevede solo l&#8217;impiego di una targhetta metallica identificativa, ma non si sofferma sulle modalità di lavorazione, ragion per cui vi è la massima libertà di forme, anche per l&#8217;industria funeraria, la quale potrà sviluppare nuove tecniche di incisione da proporre al mercato delle imprese, l&#8217;importante è che sia il materiale sia la scritta riportante gli estremi identificativi del de cuius siano inossidabili e non alterabili, al fine di consentire nel tempo la perfetta tracciabilità delle spoglie mortali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; partita la procedura UNI per definire gli standards in Italia per le bare di franco</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4351&#038;cpage=1#comment-26170</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4351#comment-26170</guid>
		<description><![CDATA[Salve, vorrei sapere se la targhetta metallica, che va applicata sul cofano, riportante nome, cognome, data di nascita e di morte deve essere esclusivamente incisa oppure può essere, come va di &quot;moda&quot; adesso, stampata a caldo col sistema di foto impressione a caldo. Non riesco a trovare nessun articolo che specifica questa differenza.
Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei sapere se la targhetta metallica, che va applicata sul cofano, riportante nome, cognome, data di nascita e di morte deve essere esclusivamente incisa oppure può essere, come va di &#8220;moda&#8221; adesso, stampata a caldo col sistema di foto impressione a caldo. Non riesco a trovare nessun articolo che specifica questa differenza.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Federcofit Campania chiede una proroga alla Regione sulla operatività delle norme regionali in materia funeraria di tonino</title>
		<link>http://www.funerali.org/?p=4762&#038;cpage=1#comment-25936</link>
		<dc:creator>tonino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 05:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funerali.org/?p=4762#comment-25936</guid>
		<description><![CDATA[avrei intenzione di aprire un&#039;agenzia funebre,avendo gia&#039; esperienza da circa 10 anni,cosa occore oltre ad un carro e i vari diploma per portatore e direttore funebre......grazie nella provincia di avellino...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avrei intenzione di aprire un&#8217;agenzia funebre,avendo gia&#8217; esperienza da circa 10 anni,cosa occore oltre ad un carro e i vari diploma per portatore e direttore funebre&#8230;&#8230;grazie nella provincia di avellino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
